MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI
DECRETO 15 giugno 2009
Modifica del disciplinare di produzione dei vini della
denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di
Montefiascone». (09A07337)
IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione finora emanati della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di
origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 e
successive modifiche con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini «Est! Est!! Est!!! di
Montefiascone» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di
produzione;
Vista la domanda presentata dall'Agenzia regionale sviluppo e
innovazione dell'agricoltura nel Lazio - ARSIAL, a seguito della
richiesta formulata alla stessa Agenzia dalla Soc. Cooperativa a r.1.
Cantina di Montefiascone e dalla Cantina Leonardi, entrambe con sede
in Montefiascone (Viterbo), intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine
controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone»;
Viste le risultanze della pubblica audizione, in merito alla
predetta istanza, tenutasi a Montefiascone il giorno 2 febbraio 2009
con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di
produttori ed aziende vitivinicole;
Vista l'istanza dei rappresentanti delle aziende vitivinicole
interessate alla modifica del disciplinare di produzione in
argomento, intesa ad ampliare la delimitazione della zona di
produzione delle uve atte a produrre i vini della D.O.C. in questione
con la qualificazione «Classico», inserita con la sopra citata
domanda di modifica;
Vista l'integrazione alla relazione tecnico agronomica sulla
predetta zona oggetto di ampliamento, prodotta dall'Agenzia Regionale
Sviluppo e Innovazione dell'Agricoltura nel Lazio - ARSIAL;
Visto il parere favorevole della Regione Lazio in merito alle
modifiche del disciplinare di cui alla richiesta medesima;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta
del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 90 del 18 aprile 2009;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» in conformita' al
parere espresso dal citato Comitato;
Ritenuto altresi' di dovere procedere all'aggiornamento dell'elenco
dei codici delle tipologie dei vini della denominazione di origine in
questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28
dicembre 2006;
Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione dei vini della denominazione di
origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» riconosciuta
con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 e successive
modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente
decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla
vendemmia 2009.
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla
vendemmia 2009, i vini a denominazione di origine controllata «Est!
Est!! Est!!! di Montefiascone» provenienti da vigneti aventi base
ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono
tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini
dell'iscrizione all'Albo della denominazione di origine controllata
«Est! Est!! Est!!! di Montefiascone», ovvero ai fini delle variazioni
delle superfici gia' iscritte all'Albo, nel rispetto delle
disposizioni di cui all'accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2002.
Art. 3.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Est!
Est!! Est!!! di Montefiascone» e' tenuto a norma di legge
all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.
2. All'allegato «A» sono riportati i codici delle tipologie dei
vini a denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di
Montefiascone», di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28
dicembre 2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 giugno 2009
Il capo Dipartimento: Nezzo
Allegato A
=====================================================================
Posizioni Codici |1 - 4|5|6 - 8|9|10|11| 12|13 | 14
=====================================================================
EST! EST!! EST!!! DI MONTEFIASCONE |B002 |X| 888 |1|X |X | A | 0 | X
---------------------------------------------------------------------
EST! EST!! EST!!! DI MONTEFIASCONE | | | | | | | | |
SPUMANTE |B002 |X| 888 |1|X |X | B | 0 | X
---------------------------------------------------------------------
EST! EST!! EST!!! DI MONTEFIASCONE | | | | | | | | |
CLASSICO |B002 |A| 888 |1|X |X | A | 0 | X
Art. 1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di
Montefiascone» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed
ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per
le seguenti tipologie:
Est! Est!! Est!!! di Montefiascone;
Est! Est!! Est!!! di Montefiascone Classico;
Est! Est!! Est!!! di Montefiascone Spumante.
Art. 2.
Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!!
di Montefiascone» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai
vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
Trebbiano toscano, localmente detto Procanico dal 50% al 65%;
Trebbiano giallo, localmente detto Rossetto dal 25 al 40 %;
Malvasia bianca lunga e/o Malvasia del Lazio dal 10 al 20%;
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni di
colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la
Regione Lazio, da soli o congiuntamente, nella misura massima del
15%.
La base ampelografica dei vigneti, gia' iscritti all'albo dei
vigneti della denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!!
di Montefiascone», deve essere adeguata entro la decima vendemmia
successiva alla data di pubblicazione del presente disciplinare di
produzione.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di
Montefiascone» ricade nella Provincia di Viterbo e comprende il
territorio amministrativo dei comuni di Montefiascone, Bolsena, San
Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Gradoli, Capodimonte e Marta.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di
Montefiascone» Classico, comprende parte del territorio dei Comuni di
Montefiascone e Bolsena di origine piu' antica. Essa e' cosi'
delimitata:
Partendo dal confine tra i comuni di Bolsena e Montefiascone, in
localita' Colle della Guardata si procede verso sud lungo la Cassia
Antica; in localita' Rosignolo si scende verso Sud, lungo il Fosso
dei Prati, fino ad incontrare la strada vicinale che congiunge la
frazione denominata Poggio della Frusta con la Strada statale n. 71 -
Umbro Casentinese.
Si prosegue percorrendo la stessa strada vicinale fino al
congiungimento con la S.S. 71 Umbro Casentinese.
Si percorre un tratto della S.S. n. 71 Umbro Casentinese, in
direzione dell'abitato di Montefiascone e fino all'incrocio con la
strada vicinale di Capobianco.
Si procede percorrendo l'intero tratto della strada comunale di
Capobianco verso Fonte Fetriccia fino all'incrocio dei confini
comunali tra Montefiascone e Celleno.
Proseguendo lungo detta linea di confine, verso Sud, incontriamo i
confini comunali dei Comuni di Celleno, Viterbo, Marta.
Si costeggia il profilo del lago fino al confine con il Comune di
Bolsena ad incrociare la ex SS2 Cassia.
Si segue la ex SS2 Cassia verso Nord fino al km 114+750,
corrispondente all'incrocio con la Strada Vicinale di Barano.
Si prosegue lungo la strada Vicinale di Barano fino ad incontrare
la strada Vicinale Madonna dell'Augello. Da detto incrocio si segue
la strada Vicinale della Madonna dell'Augello fino all'incrocio con
la strada vicinale della Casetta.
In direzione Nord-Est, si prosegue lungo la strada vicinale della
Casetta fino all'incrocio con la strada vicinale della Pantanesca,
percorrendo quest'ultima fino ad incrociare la strada comunale
Bolsena - Castel Giorgio; si scende lungo la stessa fino all'incrocio
con la Strada Provinciale Orvietana.
Si prosegue lungo la S.P. Orvietana fino all'altezza della
localita' Ponticello, corrispondente all'incrocio con la strada
interpoderale della Polinarda. Si percorre la strada interpoderale
della Polinarda fino ad incrociare il podere Cicala e successivamente
si prosegue fino a raggiungere il confine con il comune di
Bagnoregio.
Si segue, in direzione Sud-Est, detto confine fino ad incontrare
il confine con il comune di Montefiascone.
Si percorre detto confine del comune di Montefiascone fino ad
incontrare la localita' ex Mulino Pelecca.
Si prosegue lungo detto confine fino ad intersecare la strada
romana Cassia Antica, punto da cui si era partiti.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei
vini a denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di
Montefiascone» devono essere quelle normali della zona e atte a
conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le
produzioni della denominazione di origine di cui si tratta.
Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi, di fondo valle o
insufficientemente soleggiati.
Per i nuovi impianti e i reimpianti, la densita' dei ceppi per
ettaro non puo' essere inferiore a 3.000 piante in coltura
specializzata.
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono
quelli gia' usati nella zona. E' vietato il tendone come forma di
allevamento.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima
naturale per tipologia di vino, sono le seguenti:
Est! Est!! Est!!! di Montefiascone:
produzione uva tonn/ettaro 13,00;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 10,00.
Est! Est!! Est!!! di Montefiascone Classico e Spumante:
produzione uva tonnlettaro: 11,00;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 10,50.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a
ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente
impegnata dalla vite.
Nelle annate particolarmente favorevoli i quantitativi di uve
destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» nelle diverse
tipologie previste, devono essere riportati nei limiti di cui sopra,
attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione
globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti
resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La Regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia,
tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, puo'
modificare il limite massimo di produzione di uva per ettaro e il
titolo alcolometrico volumico naturale minimo dandone immediata
comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini e alla C.C.I.A.A. territorialmente competente.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione e spumantizzazione devono essere
effettuate all'interno della zona delimitata dal precedente art. 3.
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui
all'articolo 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e
nazionali con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti
all'albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con
mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o
altre tecnologie consentite.
Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate
in conformita' alle norme comunitarie e nazionali.
La tipologia spumante deve essere ottenuta con presa di spuma per
fermentazione naturale di mosti o vini che rispondono alle condizioni
previste nel presente disciplinare, seguendo le norme generali di
produzione e designazione dei vini spumanti.
La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta
correttiva non deve superare il 70% per tutte le tipologie.
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra ma non oltre
il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine;
oltre il 75% di resa, decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutta la partita.
Poiche' i vigneti del vino a denominazione di origine controllata
«Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» sono compresi nei vigneti
iscritti all'Albo della denominazione di origine controllata «Colli
Etruschi Viterbesi» ricadenti nella zona delimitata dal precedente
art. 3, purche' posseggano i requisiti previsti nel presente
disciplinare, viene ammessa la scelta vendemmiale e la
riclassificazione di cantina ai sensi dell'art. 7, comma 3 della
legge 10 febbraio 1992, n. 1 64, purche' siano rispettate le norme
vigenti.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto
dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
Est! Est!! Est!!! di Montefiascone:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
profumo: fine, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: secco o abboccato o amabile, sapido, armonico,
persistente con leggera vena amarognola;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
Est! Est!! Est!!! di Montefiascone Spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino tenue;
profumo: gradevole con caratteristiche di fruttato delicato;
sapore: secco, fruttato, lievemente aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
Est! Est!! Est!!! di Montefiascone Classico:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
profumo: fine, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: secco o abboccato o amabile, sapido, armonico,
persistente con leggera vena amarognola;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo 15 g/l.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidita' totale e
dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art. 1, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia
consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno il consumatore.
E' consentita la qualificazione «Classico» solo per i vini a
denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di
Montefiascone», ad esclusione della tipologia «Spumante», ottenuti
con uve provenienti dalla zona di produzione delimitata all'art. 3
del presente disciplinare.
La menzione «Vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita
purche' le uve provengano totalmente dai corrispondenti vigneti e
siano rivendicate annualmente ed iscritte nell'apposito Albo dei
vigneti previsto dalla normativa vigente.
Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1, l'indicazione
dell'annata di produzione e' obbligatoria nel caso di recipienti con
tappatura raso bocca.
Art. 8.
Confezionamento
I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo in
recipienti di volume nominale fino a 1,5 litri. E' consentito,
solamente per le tipologie Spumante e Classico, l'imbottigliamento in
recipienti di volume nominale di 3 litri.
I vini a denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!!
di Montefiascone» devono essere confezionati in recipienti di vetro.