MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 giugno 2009
 Modifica   del   disciplinare   di   produzione   dei   vini  della
denominazione   di   origine   controllata   «Est!  Est!!  Est!!!  di
Montefiascone». (09A07337)

                        IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale

  Il  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti i decreti di attuazione finora emanati della predetta legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di
origine dei vini;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 e
successive   modifiche   con   il  quale  e'  stata  riconosciuta  la
denominazione  di  origine controllata dei vini «Est! Est!! Est!!! di
Montefiascone»  ed  e'  stato  approvato  il relativo disciplinare di
produzione;
  Vista  la  domanda  presentata  dall'Agenzia  regionale  sviluppo e
innovazione  dell'agricoltura  nel  Lazio  -  ARSIAL, a seguito della
richiesta formulata alla stessa Agenzia dalla Soc. Cooperativa a r.1.
Cantina  di Montefiascone e dalla Cantina Leonardi, entrambe con sede
in  Montefiascone  (Viterbo),  intesa  ad  ottenere  la  modifica del
disciplinare  di  produzione  dei vini della denominazione di origine
controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone»;
  Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  in  merito alla
predetta  istanza, tenutasi a Montefiascone il giorno 2 febbraio 2009
con  la  partecipazione  di rappresentanti di enti, organizzazioni di
produttori ed aziende vitivinicole;
  Vista  l'istanza  dei  rappresentanti  delle  aziende  vitivinicole
interessate   alla   modifica   del  disciplinare  di  produzione  in
argomento,   intesa  ad  ampliare  la  delimitazione  della  zona  di
produzione delle uve atte a produrre i vini della D.O.C. in questione
con  la  qualificazione  «Classico»,  inserita  con  la  sopra citata
domanda di modifica;
  Vista   l'integrazione  alla  relazione  tecnico  agronomica  sulla
predetta zona oggetto di ampliamento, prodotta dall'Agenzia Regionale
Sviluppo e Innovazione dell'Agricoltura nel Lazio - ARSIAL;
  Visto  il  parere  favorevole  della  Regione  Lazio in merito alle
modifiche del disciplinare di cui alla richiesta medesima;
  Visto  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini sulla citata domanda e sulla proposta
del  relativo  disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine  controllata  «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 90 del 18 aprile 2009;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata  «Est!  Est!!  Est!!! di Montefiascone» in conformita' al
parere espresso dal citato Comitato;
  Ritenuto altresi' di dovere procedere all'aggiornamento dell'elenco
dei codici delle tipologie dei vini della denominazione di origine in
questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28
dicembre 2006;

                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  Il  disciplinare  di produzione dei vini della denominazione di
origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» riconosciuta
con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 e successive
modifiche,  e'  sostituito  per  intero dal testo annesso al presente
decreto  le  cui  disposizioni  entrano  in  vigore a decorrere dalla
vendemmia 2009.

        
     
                               Art. 2.



  1.  I  soggetti  che  intendono porre in commercio, a partire dalla
vendemmia  2009,  i vini a denominazione di origine controllata «Est!
Est!!  Est!!!  di  Montefiascone»  provenienti da vigneti aventi base
ampelografica  conforme  all'annesso disciplinare di produzione, sono
tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini
dell'iscrizione  all'Albo  della denominazione di origine controllata
«Est! Est!! Est!!! di Montefiascone», ovvero ai fini delle variazioni
delle   superfici   gia'   iscritte   all'Albo,  nel  rispetto  delle
disposizioni di cui all'accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2002.

        
     
                               Art. 3.



  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Est!
Est!!   Est!!!   di   Montefiascone» e'   tenuto  a  norma  di  legge
all'osservanza   delle   condizioni   e   dei   requisiti   stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.
  2.  All'allegato  «A»  sono  riportati i codici delle tipologie dei
vini  a  denominazione  di  origine controllata «Est! Est!! Est!!! di
Montefiascone»,  di  cui  all'art.  7  del  decreto  ministeriale  28
dicembre 2006.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 giugno 2009
                                          Il capo Dipartimento: Nezzo

        
     
                                                           Allegato A
=====================================================================
         Posizioni Codici          |1 - 4|5|6 - 8|9|10|11| 12|13 | 14
=====================================================================
EST! EST!! EST!!! DI MONTEFIASCONE |B002 |X| 888 |1|X |X | A | 0 | X
---------------------------------------------------------------------
EST! EST!! EST!!! DI MONTEFIASCONE |     | |     | |  |  |   |   |
SPUMANTE                           |B002 |X| 888 |1|X |X | B | 0 | X
---------------------------------------------------------------------
EST! EST!! EST!!! DI MONTEFIASCONE |     | |     | |  |  |   |   |
CLASSICO                           |B002 |A| 888 |1|X |X | A | 0 | X

                               Art. 1.
                        Denominazione e vini

   La  denominazione  di  origine  controllata  «Est! Est!! Est!!! di
Montefiascone» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed
ai  requisiti  prescritti dal presente disciplinare di produzione per
le seguenti tipologie:
    Est! Est!! Est!!! di Montefiascone;
    Est! Est!! Est!!! di Montefiascone Classico;
    Est! Est!! Est!!! di Montefiascone Spumante.

                               Art. 2.
                         Base ampelografica

   I  vini  a denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!!
di  Montefiascone»  devono  essere  ottenuti  dalle  uve prodotte dai
vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la  seguente  composizione
ampelografica:
    Trebbiano toscano, localmente detto Procanico dal 50% al 65%;
    Trebbiano giallo, localmente detto Rossetto dal 25 al 40 %;
    Malvasia bianca lunga e/o Malvasia del Lazio dal 10 al 20%;
   Possono  concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni di
colore  analogo,  non  aromatici,  idonei  alla  coltivazione  per la
Regione  Lazio,  da  soli  o congiuntamente, nella misura massima del
15%.
   La  base  ampelografica  dei  vigneti,  gia' iscritti all'albo dei
vigneti della denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!!
di  Montefiascone»,  deve  essere  adeguata entro la decima vendemmia
successiva  alla  data  di pubblicazione del presente disciplinare di
produzione.

                               Art. 3.
                         Zona di produzione

   La  zona  di  produzione delle uve atte alla produzione dei vini a
denominazione   di   origine   controllata   «Est!  Est!!  Est!!!  di
Montefiascone»  ricade  nella  Provincia  di  Viterbo  e comprende il
territorio  amministrativo  dei comuni di Montefiascone, Bolsena, San
Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Gradoli, Capodimonte e Marta.
   La  zona  di  produzione delle uve atte alla produzione dei vini a
denominazione   di   origine   controllata   «Est!  Est!!  Est!!!  di
Montefiascone» Classico, comprende parte del territorio dei Comuni di
Montefiascone  e  Bolsena  di  origine  piu'  antica.  Essa  e' cosi'
delimitata:
   Partendo  dal  confine tra i comuni di Bolsena e Montefiascone, in
localita'  Colle  della Guardata si procede verso sud lungo la Cassia
Antica;  in  localita'  Rosignolo si scende verso Sud, lungo il Fosso
dei  Prati,  fino  ad  incontrare la strada vicinale che congiunge la
frazione denominata Poggio della Frusta con la Strada statale n. 71 -
Umbro Casentinese.
   Si   prosegue  percorrendo  la  stessa  strada  vicinale  fino  al
congiungimento con la S.S. 71 Umbro Casentinese.
   Si  percorre  un  tratto  della  S.S.  n. 71 Umbro Casentinese, in
direzione  dell'abitato  di  Montefiascone e fino all'incrocio con la
strada vicinale di Capobianco.
   Si  procede  percorrendo  l'intero tratto della strada comunale di
Capobianco  verso  Fonte  Fetriccia  fino  all'incrocio  dei  confini
comunali tra Montefiascone e Celleno.
   Proseguendo lungo detta linea di confine, verso Sud, incontriamo i
confini comunali dei Comuni di Celleno, Viterbo, Marta.
   Si  costeggia il profilo del lago fino al confine con il Comune di
Bolsena ad incrociare la ex SS2 Cassia.
   Si  segue  la  ex  SS2  Cassia  verso  Nord  fino  al km  114+750,
corrispondente all'incrocio con la Strada Vicinale di Barano.
   Si  prosegue lungo la strada Vicinale di Barano fino ad incontrare
la  strada  Vicinale Madonna dell'Augello. Da detto incrocio si segue
la  strada  Vicinale della Madonna dell'Augello fino all'incrocio con
la strada vicinale della Casetta.
   In  direzione Nord-Est, si prosegue lungo la strada vicinale della
Casetta  fino  all'incrocio  con la strada vicinale della Pantanesca,
percorrendo  quest'ultima  fino  ad  incrociare  la  strada  comunale
Bolsena - Castel Giorgio; si scende lungo la stessa fino all'incrocio
con la Strada Provinciale Orvietana.
   Si  prosegue  lungo  la  S.P.  Orvietana  fino  all'altezza  della
localita'  Ponticello,  corrispondente  all'incrocio  con  la  strada
interpoderale  della  Polinarda.  Si percorre la strada interpoderale
della Polinarda fino ad incrociare il podere Cicala e successivamente
si   prosegue  fino  a  raggiungere  il  confine  con  il  comune  di
Bagnoregio.
   Si  segue,  in direzione Sud-Est, detto confine fino ad incontrare
il confine con il comune di Montefiascone.
   Si  percorre  detto  confine  del  comune di Montefiascone fino ad
incontrare la localita' ex Mulino Pelecca.
   Si  prosegue  lungo  detto  confine  fino ad intersecare la strada
romana Cassia Antica, punto da cui si era partiti.

                               Art. 4.
                      Norme per la viticoltura

   Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei
vini  a  denominazione  di  origine controllata «Est! Est!! Est!!! di
Montefiascone»  devono  essere  quelle  normali  della  zona e atte a
conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
   I  vigneti  devono  trovarsi  su  terreni  ritenuti  idonei per le
produzioni della denominazione di origine di cui si tratta.
   Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi, di fondo valle o
insufficientemente soleggiati.
   Per  i  nuovi  impianti  e i reimpianti, la densita' dei ceppi per
ettaro   non   puo'  essere  inferiore  a  3.000  piante  in  coltura
specializzata.
   I  sesti  di  impianto  e  le forme di allevamento consentiti sono
quelli  gia'  usati  nella  zona. E' vietato il tendone come forma di
allevamento.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   E' consentita l'irrigazione di soccorso.
   La  produzione  massima  di  uva  ad ettaro e la gradazione minima
naturale per tipologia di vino, sono le seguenti:
    Est! Est!! Est!!! di Montefiascone:
     produzione uva tonn/ettaro 13,00;
     titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 10,00.
   Est! Est!! Est!!! di Montefiascone Classico e Spumante:
     produzione uva tonnlettaro: 11,00;
     titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 10,50.
   Per  i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a
ettaro   deve   essere   rapportata  alla  superficie  effettivamente
impegnata dalla vite.
   Nelle  annate  particolarmente  favorevoli  i  quantitativi di uve
destinate  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  «Est!  Est!!  Est!!!  di  Montefiascone»  nelle  diverse
tipologie  previste, devono essere riportati nei limiti di cui sopra,
attraverso  un'accurata  cernita  delle  uve,  purche'  la produzione
globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti
resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
   La  Regione  Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di  categoria  interessate,  di  anno in anno, prima della vendemmia,
tenuto  conto  delle  condizioni  ambientali  di  coltivazione,  puo'
modificare  il  limite  massimo  di produzione di uva per ettaro e il
titolo  alcolometrico  volumico  naturale  minimo  dandone  immediata
comunicazione  al  Ministero  delle  politiche agricole, alimentari e
forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini e alla C.C.I.A.A. territorialmente competente.

                               Art. 5.
                     Norme per la vinificazione

   Le  operazioni  di  vinificazione e spumantizzazione devono essere
effettuate all'interno della zona delimitata dal precedente art. 3.
   E'  consentito  l'arricchimento  dei  mosti  e  dei  vini  di  cui
all'articolo 1,  nei  limiti  stabiliti  dalle  norme  comunitarie  e
nazionali  con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti
all'albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con
mosto  concentrato  rettificato  o  a mezzo concentrazione a freddo o
altre tecnologie consentite.
   Le  diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate
in conformita' alle norme comunitarie e nazionali.
   La  tipologia spumante deve essere ottenuta con presa di spuma per
fermentazione naturale di mosti o vini che rispondono alle condizioni
previste  nel  presente  disciplinare,  seguendo le norme generali di
produzione e designazione dei vini spumanti.
   La  resa  massima  dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta
correttiva non deve superare il 70% per tutte le tipologie.
   Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra ma non oltre
il  75%,  l'eccedenza  non  ha diritto alla denominazione di origine;
oltre il 75% di resa, decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutta la partita.
   Poiche'  i vigneti del vino a denominazione di origine controllata
«Est!  Est!!  Est!!!  di  Montefiascone»  sono  compresi  nei vigneti
iscritti  all'Albo  della denominazione di origine controllata «Colli
Etruschi  Viterbesi»  ricadenti  nella zona delimitata dal precedente
art.   3,  purche'  posseggano  i  requisiti  previsti  nel  presente
disciplinare,    viene   ammessa   la   scelta   vendemmiale   e   la
riclassificazione  di  cantina  ai  sensi  dell'art. 7, comma 3 della
legge  10  febbraio  1992, n. 1 64, purche' siano rispettate le norme
vigenti.

                               Art. 6.
                     Caratteristiche al consumo

   I   vini   di   cui   all'art.   1   devono  rispondere,  all'atto
dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
    Est! Est!! Est!!! di Montefiascone:
     colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
     profumo: fine, caratteristico, leggermente aromatico;
     sapore:   secco   o   abboccato  o  amabile,  sapido,  armonico,
persistente con leggera vena amarognola;
     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
     acidita' totale minima: 4,5 g/l;
     estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
    Est! Est!! Est!!! di Montefiascone Spumante:
     spuma: fine, persistente;
     colore: giallo paglierino tenue;
     profumo: gradevole con caratteristiche di fruttato delicato;
     sapore: secco, fruttato, lievemente aromatico;
     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
     acidita' totale minima: 5 g/l;
     estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
    Est! Est!! Est!!! di Montefiascone Classico:
     colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
     profumo: fine, caratteristico, leggermente aromatico;
     sapore:   secco   o   abboccato  o  amabile,  sapido,  armonico,
persistente con leggera vena amarognola;
     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
     acidita' totale minima: 5,0 g/l;
     estratto non riduttore minimo 15 g/l.
   E'  in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e  forestali  -  Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche   dei  vini,  modificare  i  limiti  dell'acidita'  totale  e
dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

                               Art. 7.
             Etichettatura designazione e presentazione

   Nella  etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art. 1, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da  quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi gli
aggettivi  «fine»,  «scelto»,  «selezionato»  e similari. E' tuttavia
consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento a nomi,
ragioni  sociali,  marchi privati, non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno il consumatore.
   E'  consentita  la  qualificazione  «Classico»  solo  per i vini a
denominazione   di   origine   controllata   «Est!  Est!!  Est!!!  di
Montefiascone»,  ad  esclusione  della tipologia «Spumante», ottenuti
con  uve  provenienti  dalla zona di produzione delimitata all'art. 3
del presente disciplinare.
   La  menzione  «Vigna»  seguita dal relativo toponimo e' consentita
purche'  le  uve  provengano  totalmente dai corrispondenti vigneti e
siano  rivendicate  annualmente  ed  iscritte  nell'apposito Albo dei
vigneti previsto dalla normativa vigente.
   Nell'etichettatura  dei  vini  di  cui  all'art.  1, l'indicazione
dell'annata  di produzione e' obbligatoria nel caso di recipienti con
tappatura raso bocca.

                               Art. 8.
                           Confezionamento

   I  vini  di  cui  all'art.  1 possono essere immessi al consumo in
recipienti  di  volume  nominale  fino  a  1,5  litri. E' consentito,
solamente per le tipologie Spumante e Classico, l'imbottigliamento in
recipienti di volume nominale di 3 litri.
   I  vini  a denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!!
di Montefiascone» devono essere confezionati in recipienti di vetro.