MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 giugno 2009
 Modifica   del   disciplinare   di   produzione   dei   vini  della
denominazione di origine controllata «Torgiano». (09A07336)

                        IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale

  Il   Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione
delle denominazioni   di  origine  e  delle  ondicazioni  geografiche
tipiche  dei  vini,  istiutito  a  norma  dell'art. 17 delle legge 10
febbraio 1992, n. 164;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti i decreti di attuazione finora emanati della predetta legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di
origine dei vini;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968 e
successive   modifiche   con   il  quale  e'  stata  riconosciuta  la
denominazione  di origine controllata dei vini «Torgiano» ed e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Vista  la  richiesta  del Consorzio di tutela dei vini di Torgiano,
presentata per il tramite della regione Umbria, intesa ad ottenere la
modifica  del  disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Torgiano»;
  Visto  il  parere  favorevole  della  regione Umbria in merito alle
modifiche del disciplinare di cui alla richiesta medesima;
  Visto  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini sulla citata domanda e sulla proposta
del  relativo  disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine  controllata «Torgiano» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 80 del 6 aprile 2009;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata  «Torgiano»  in conformita' al parere espresso dal citato
Comitato;
  Ritenuto altresi' di dovere procedere all'aggiornamento dell'elenco
dei codici delle tipologie dei vini della denominazione di origine in
questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28
dicembre 2006;

                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  Il  disciplinare  di  produzione della denominazione di origine
controllata  «Torgiano» riconosciuta con decreto del Presidente della
Repubblica  20  marzo 1968, e successive modifiche, e' sostituito per
intero  dal  testo  annesso  al  presente decreto le cui disposizioni
entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2009.

        
     
                               Art. 2.



  1.  I  soggetti  che  intendono porre in commercio, a partire dalla
vendemmia  2009,  i  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
«Torgiano»  provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme
all'annesso  disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare le
denunce   dei  rispettivi  terreni  vitati  ai  fini  dell'iscrizione
all'Albo  della  denominazione  di  origine  controllata  «Torgiano»,
ovvero  ai  fini  delle  variazioni  delle  superfici  gia'  iscritte
all'Albo,   nel   rispetto  delle  disposizioni  di  cui  all'accordo
Stato-regioni del 25 luglio 2002.

        
     
                               Art. 3.



  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per  il  consumo  vini  con  la  denominazione di origine controllata
«Torgiano»,   e'   tenuto  a  norma  di  legge  all'osservanza  delle
condizioni  e  dei  requisiti  stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.
  2.  All'allegato  «A»  sono  riportati i codici delle tipologie dei
vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «Torgiano»,  di cui
all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 giugno 2009
                                          Il capo Dipartimento: Nezzo

        
     
                                                           Allegato A

                   ---->  Vedere a pag. 40  <----

         Disciplinare di produzione dei vini a denominazione
                  di origine controllata «TORGIANO»

                               Art. 1.

   La denominazione di origine controllata «Torgiano» e' riservata ai
vini  che  rispondono  alle  condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
    1) Bianco di Torgiano;
    2) Rosso di Torgiano;
    3) Rosato di Torgiano;
    4) Merlot di Torgiano;
    5) Chardonnay di Torgiano;
    6) Pinot grigio di Torgiano;
    7) Riesling italico di Torgiano;
    8) Cabernet Sauvignon di Torgiano;
    9) Pinot nero di Torgiano;
    10) Torgiano Spumante;
    11) Torgiano Vendemmia Tardiva;
    12) Torgiano Vin Santo.

                               Art. 2.

   I  vini  a denominazione di origine controllata «Torgiano» debbono
essere  ottenuti  dalle  uve prodotte nella zona di produzione, cosi'
come  delimitata  nel  successivo  art.  3,  rispettando, nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Bianco di Torgiano
   Trebbiano Toscano: dal 50% al 70%.
   Possono  inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a
bacca   bianca,  non  aromatiche  idonee  alla  coltivazione  per  la
provincia di Perugia fino ad un massimo del 50%.
Rosso di Torgiano e Rosato di Torgiano
   Sangiovese: dal 50% al 100%.
   Possono  inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a
bacca  rossa  idonee  alla  coltivazione per la provincia di Perugia,
fino ad un massimo del 50%.
Merlot di Torgiano
   Merlot: dall' 85% al 100%.
   Possono  inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a
bacca  idonee  alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad
un massimo del 15%.
Chardonnay di Torgiano
   Chardonnay: dall' 85% al 100%.
   Possono  inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a
bacca  bianca,  non  aromatiche,  idonee  alla  coltivazione  per  la
provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.
Pinot grigio di Torgiano
   Pinot grigio: dall' 85% al 100%.
   Possono  inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a
bacca  bianca,  non  aromatiche,  idonee  alla  coltivazione  per  la
provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.
Riesling italico di Torgiano
   Riesling bianco: dall' 85% al 100%.
   Possono  inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a
bacca  bianca,  non  aromatiche,  idonee  alla  coltivazione  per  la
provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.
Cabernet Sauvignon di Torgiano
   Cabernet Sauvignon: dall' 85% al 100%.
   Possono  inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a
bacca  rossa  idonee  alla  coltivazione per la provincia di Perugia,
fino ad un massimo del 15%.
Pinot nero di Torgiano
   Pinot nero: dall' 85% al 100%.
   Possono  inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a
bacca  rossa  idonee  alla  coltivazione per la provincia di Perugia,
fino ad un massimo del 15%.
Torgiano Spumante
   Chardonnay: fino al 50%;
   Pinot nero: fino al 50%.
   Possono  inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a
bacca rossa e/o bianca non aromatiche idonee alla coltivazione per la
provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.
Torgiano Vendemmia Tardiva
   Chardonnay minimo il 50%
   Possono  inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a
bacca bianca non aromatiche idonee alla coltivazione per la provincia
di Perugia, fino ad un massimo del 50%.
Torgiano Vin Santo
   Trebbiano Toscano: dal 50% al 70%.
   Possono  inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a
bacca bianca non aromatiche idonee alla coltivazione per la provincia
di Perugia, fino ad un massimo del 50%.

                               Art. 3.

   Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini a denominazione di
origine  controllata «Forgiano» devono essere prodotte esclusivamente
nell'intero  territorio  amministrativo  del  comune  di  Torgiano in
provincia di Perugia.

                               Art. 4.

   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata:
    - Bianco di Torgiano;
    - Rosso di Torgiano;
    - Rosato di Torgiano;
    - Merlot di Torgiano;
    - Chardonnay di Torgiano;
    - Pinot grigio di Torgiano;
    - Riesling italico di Torgiano;
    - Cabernet Sauvignon di Torgiano;
    - Pinot nero di Torgiano;
    - Torgiano Spumante;
    - Torgiano Vendemmia Tardiva;
     - Torgiano Vin Santo,
devono  essere  quelle  tradizionali  della  zona  e  comunque atte a
conferire  alle  uve,  ai  mosti  e  ai  vini  derivati le specifiche
caratteristiche di qualita'.
   Sono  pertanto  da  considerarsi  idonei,  ai fini dell'iscrizione
all'albo,  tutti  i  vigneti di giacitura ed esposizione adatta i cui
terreni siano compresi nel territorio comunale del Comune di Torgiano
in Provincia di Perugia, cosi' come delimitato nel precedente art. 3.
   Sono  esclusi i terreni alluvionali recenti e umidi posti lungo il
corso  dei  fiumi  Tevere  e  Chiascio.  E'  vietata  ogni pratica di
forzatura.
   E' consentita l'irrigazione di soccorso.
   I  nuovi  impianti  ed  i  reimpianti  realizzati  successivamente
all'entrata  in  vigore  del  presente  disciplinare,  devono  essere
realizzati con almeno 3.000 viti per ettaro.
   La  produzione massima di uva ammessa per la produzione dei vini a
denominazione  di  origine  controllata  «Torgiano»  non  deve essere
superiore a:
    ton  12,5 a ettaro per i vini: Bianco di Torgiano e Chardonnay di
Torgiano;
    ton 12,0 a ettaro per i vini: Rosso e Rosato di Torgiano;
    ton  11,5  a  ettaro  per  i  vini:  Merlot di Torgiano, Riesling
italico  di Torgiano e Pinot grigio di Torgiano; ton 9,0 a ettaro per
i vini: Pinot nero di Torgiano e Cabernet Sauvignon di Torgiano;
    ton  10,0  a  ettaro  per  i  vini:  Torgiano  Spumante, Torgiano
Vendemmia Tardiva e Torgiano Vin Santo.
   A  tali  limiti,  anche  in  annate eccezionalmente favorevoli, la
produzione  dovra'  essere  riportata,  purche'  non superi del 20% i
limiti  medesimi,  fermo  restando  i  limiti  di resa uva/vino per i
quantitativi  di  cui  trattasi. La resa massima dell'uva in vino non
deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa superi
la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, per i vini Bianco
di  Torgiano,  Chardonnay  di  Torgiano,  Rosso e Rosato di Torgiano,
Merlot  di  Torgiano,  Riesling  italico di Torgiano, Pinot grigio di
Torgiano,   Cabernet  Sauvignon  di  Torgiano  e  Torgiano  Spumante,
l'eccedenza   non   avra'   diritto  alla  denominazione  di  origine
controllata;  oltre  tale  limite  percentuale decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
   La resa massima dell'uva in vino finito per i vini a denominazione
di  origine  controllata  Torgiano  Vendemmia Tardiva non deve essere
superiore al 45%.
   La resa massima dell'uva in vino finito per i vini a denominazione
di  origine  controllata Torgiano Vin Santo non deve essere superiore
al  35%  dell'uva  fresca,  verificata  alla  fine  del terzo anno di
invecchiamento in legno del vino stesso.
   Qualora  la  resa  massima  uva/vino  superi  la percentuale sopra
indicata  per  i vini a denominazione di origine controllata Torgiano
Vendemmia  Tardiva  e  Torgiano  Vin  Santo,  decade  il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutta la partita.
   Le  uve  destinate  alla vinificazione devono assicurare ai vini i
titoli alcolometrici volumici minimi naturali sotto indicati:
    «Torgiano» Spumante: 10,50%;
    «Bianco  di Torgiano», «Chardonnay di Torgiano», «Pinot grigio di
Torgiano»,  «Merlot  di  Torgiano»  e «Riesling italico di Torgiano»:
11,00%;
    «Rosso  e Rosato di Torgiano», «Cabernet Sauvignon di Torgiano» e
«Pinot nero di Torgiano»: 11,50%.
    «Torgiano» vendemmia tardiva: 14,00%.
    «Torgiano» Vin Santo: 12,00%.
   La  tipologia  «Rosato  di Torgiano» deve essere ottenuta mediante
vinificazione   in   bianco   con  eventuale  breve  macerazione  per
l'assunzione del colore.

                               Art. 5.

   Tutte  le  operazioni  di  vinificazione  devono essere effettuate
nell'ambito  del  territorio del comune di Torgiano e/o nei territori
dei comuni limitrofi, in provincia di Perugia.
   Le  operazioni  di  spumantizzazione  dei  mosti  e/o  dei  vini a
denominazione  di  origine  controllata  «Torgiano»  spumante  devono
avvenire  con  procedimento tradizionale (fermentazione in bottiglia)
con  durata  non  inferiore  a  due  anni  di  permanenza sulle fecce
nell'ambito del territorio della provincia di Perugia.
   Le  operazioni di affinamento in legno dei vini a denominazione di
origine  controllata  «Rosso  di  Torgiano»,  «Merlot  di  Torgiano»,
«Cabernet  Sauvignon  di Torgiano»" e «Pinot nero di Torgiano», della
durata di almeno sei mesi possono avvenire nella regione Umbria ed in
quelle  limitrofe.  Inoltre,  tali vini non possono essere immessi al
consumo  prima  del  1°  dicembre  dell'anno  successivo  a quello di
produzione delle uve.
   Per  la  tipologia  Torgiano  Vendemmia Tardiva le uve devono aver
subito  un  appassimento sulla pianta tale da garantire alla raccolta
delle  stesse una gradazione alcolica complessiva minima naturale non
inferiore a 14,00%.
   La  tipologia  Torgiano  Vin  Santo  deve  essere  ottenuta da uve
appositamente  scelte  e  fatte  appassire  sulla  pianta o in locali
idonei;  e'  ammessa  la  parziale  disidratazione con aria ventilata
ovvero  con ventilazione forzata in locali termocondizionati, tali da
assicurare  al  termine  del  periodo  di appassimento una gradazione
alcolica complessiva non inferiore a 16,00%.
   La  vinificazione  dei vini a denominazione di origine controllata
Torgiano  Vin  Santo  deve  avvenire in idonei recipienti di legno di
capacita'  non  superiore  a  litri  400;  l'invecchiamento  di detta
tipologia  non  deve essere inferiore a mesi 36 di cui almeno 24 mesi
nei  predetti  recipienti in legno di capacita' non superiore a litri
400.

                               Art. 6.

   I  vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» all'atto
dell'immissione   al   consumo   devono   rispondere   alle  seguenti
caratteristiche:
    a) Bianco di Torgiano:
     - colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
     - odore: vinoso, floreale, gradevole;
     - sapore: asciutto leggermente fruttato, piacevolmente acidulo;
     - estratto non riduttore minimo: 14,0 g/1;
     - acidita' totale minima: 4,5 g/1;
     - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    b) Rosso di Torgiano:
     - colore: rosso rubino;
     - odore: vinoso, delicato;
     - sapore: asciutto, armonico, di giusto corpo;
     - estratto non riduttore minimo: 21,0 g/1;
     - acidita' totale minima: 4,0 g/1;
     - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
    c) Rosato di Torgiano:
     - colore: rosa salmone tenue;
     - odore: fruttato;
     - sapore: asciutto, fresco, vivace;
     - estratto non riduttore minimo: 17,0 g/1;
     - acidita' totale minima: 4 5, g/1;
     - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
    d) Chardonnay di Torgiano:
     - colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
     - odore: profumo caratteristico, intenso, gradevole;
     - sapore: asciutto, fruttato, leggermente acidulo;
     - estratto non riduttore minimo: 14,0 g/1;
     - acidita' totale minima: 4,5 g/l;
     - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    e) Pinot grigio di Torgiano:
     - colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
     - odore: delicato, fine e fruttato;
     - sapore: asciutto, fruttato, fragrante e gustoso;
     - estratto non riduttore minimo: 14,0 g/1;
     - acidita' totale minima: 4,5 g/1;
     - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    f) Riesling italico di Torgiano:
     - colore: paglierino piu' o meno intenso;
     - odore: delicato;
     - sapore: gradevolmente acidulo, fruttato;
     - estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l;
     - acidita' totale minima: 4,5 g/1;
     - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    g) Cabernet Sauvignon di Torgiano:
     - colore: rosso, granato;
     - odore: intenso, persistente, tipico del vitigno;
     - sapore: asciutto con retrogusto caratteristico;
     - estratto non riduttore minimo: 22,0 g/1
     - acidita' totale minima: 4,0 g/1;
     - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    h) Pinot nero di Torgiano:
     - colore: rosso granato tendente al porpora;
     - odore: pieno, persistente, tipico del vitigno;
     - sapore: asciutto di corpo;
     - estratto non riduttore minimo: 19,0 g/1
     - acidita' totale minima: 4,0 g/1;
     - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    i) Torgiano Spumante:
     - perlage: fine e persistente;
     - colore: paglierino piu' o meno intenso;
     - odore: leggero e piacevolmente fruttato;
     -  sapore:  secco e netto, elegante ed armonico con vago sentore
di mela e biancospino;
     - estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
     - acidita' totale minima: 5,0 g/1;
     - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    j) Merlot di Torgiano:
     - colore: rosso rubino con riflessi violacei;
     - odore: vinoso tipico del vitigno;
     - sapore: morbido, aromatico;
     - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
     - estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l
     - acidita' totale minima: 4,0 g/1;
    k) Torgiano Vendemmia Tardiva:
     - colore:giallo paglierino intenso,fino all'ambrato;
     - odore: delicato, intenso, talvolta aromatico;
     - sapore: armonico,vellutato e amabile;
     -  titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 14,00% di cui
almeno 11,50% svolto;
     - estratto non riduttore minimo: 21,0 g/1;
     - acidita' totale minima: 4,5 g/1;
     - residuo zuccherino minimo: 25 g/1;
    l) Torgiano Vin Santo:
     - colore: giallo dorato, talvolta ambrato intenso;
     - odore: intenso, etereo caratteristico;
     - sapore: morbido, armonico di buona alcolicita';
     -  titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 16,00% di cui
almeno 14,00% svolto;
     - estratto non riduttore minimo: 22,0 g/1;
     - acidita' totale minima: 4,0 g/1;
     - acidita' volatile massima: 1,5 g/1.
   I  vini  della tipologia Torgiano Vin Santo possono essere immessi
al  consumo  non  prima  del  1° novembre del terzo anno successivo a
quello di produzione delle uve.
   E'  in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e  forestali  modificare  con proprio decreto i limiti sopra indicati
per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.

                               Art. 7.

   Nella  presentazione  e  designazione  dei vini a denominazione di
origine  controllata  «Torgiano»  e'  vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione  diversa da quelle previste dal presente disciplinare,
compresi   gli   aggettivi   «extra»,  «fine»,  «scelto»,  «riserva»,
selezionato», «vecchio» e simili o similari.
   E' tuttavia consentito, nel rispetto delle norme vigenti, l'uso di
indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi
privati  non  aventi  significato  laudativo e non idonei a trarre in
inganno l'acquirente.
   E'  altresi'  consentito  l'uso  di  indicazioni  geografiche  e/o
toponimi aggiuntive che facciano riferimento a frazioni, aree, zone e
localita';  inoltre,  nella designazione dei vini di «Torgiano», puo'
essere  utilizzata  la  menzione «Vigna» a condizione che sia seguita
dal corrispondente toponimo e sempre che, tali indicazioni o menzioni
siano  comprese  nella zona delimitata dal precedente art. 3 e che la
relativa  superficie sia distintamente specificata nell'Albo vigneti,
che  la  vinificazione  e  la  conservazione  del  vino  avvengano in
recipienti  separati  e  che  tale indicazione o menzione seguita dal
toponimo  venga chiaramente riportata nella denuncia delle uve, nella
dichiarazione   di  produzione,  nei  registri  e  nei  documenti  di
accompagnamento.
   Per  tutte  le  tipologie  di  vino della denominazione di origine
controllata  «Torgiano»,  ad eccezione della tipologia «spumante» per
la quale e' facoltativa, e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di
produzione   delle   uve,   eventualmente  preceduta  dalla  menzione
«vendemmia».

                               Art. 8.

   I  vini  a denominazione di origine controllata «Torgiano» debbono
essere  immessi  al  consumo  in  bottiglie  di vetro di forma atta a
salvaguardare l'immagine dei vini.
   I recipienti devono essere chiusi con tappo raso bocca.
   In  alternativa  sono  ammesse chiusure consentite dalle normative
vigenti  per tutte le capacita' previste dal presente disciplinare di
produzione.
   Nel  caso  di  chiusura  con tappo a vite, la chiusura deve essere
effettuata  con tappi di dimensioni non superiori a mm 30 di diametro
e non inferiori a 60 mm di lunghezza.
   Per  le  tipologie Torgiano Vin Santo e Torgiano Vendemmia Tardiva
sono ammesse chiusure con tappo a «T».