MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI
DECRETO 15 giugno 2009
Modifica del disciplinare di produzione dei vini della
denominazione di origine controllata «Torgiano». (09A07336)
IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle ondicazioni geografiche
tipiche dei vini, istiutito a norma dell'art. 17 delle legge 10
febbraio 1992, n. 164;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione finora emanati della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di
origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968 e
successive modifiche con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini «Torgiano» ed e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la richiesta del Consorzio di tutela dei vini di Torgiano,
presentata per il tramite della regione Umbria, intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Torgiano»;
Visto il parere favorevole della regione Umbria in merito alle
modifiche del disciplinare di cui alla richiesta medesima;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta
del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Torgiano» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 80 del 6 aprile 2009;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Torgiano» in conformita' al parere espresso dal citato
Comitato;
Ritenuto altresi' di dovere procedere all'aggiornamento dell'elenco
dei codici delle tipologie dei vini della denominazione di origine in
questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28
dicembre 2006;
Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata «Torgiano» riconosciuta con decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1968, e successive modifiche, e' sostituito per
intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni
entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2009.
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla
vendemmia 2009, i vini a denominazione di origine controllata
«Torgiano» provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme
all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare le
denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione
all'Albo della denominazione di origine controllata «Torgiano»,
ovvero ai fini delle variazioni delle superfici gia' iscritte
all'Albo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'accordo
Stato-regioni del 25 luglio 2002.
Art. 3.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata
«Torgiano», e' tenuto a norma di legge all'osservanza delle
condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.
2. All'allegato «A» sono riportati i codici delle tipologie dei
vini a denominazione di origine controllata «Torgiano», di cui
all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 giugno 2009
Il capo Dipartimento: Nezzo
Allegato A
----> Vedere a pag. 40 <----
Disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata «TORGIANO»
Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Torgiano» e' riservata ai
vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
1) Bianco di Torgiano;
2) Rosso di Torgiano;
3) Rosato di Torgiano;
4) Merlot di Torgiano;
5) Chardonnay di Torgiano;
6) Pinot grigio di Torgiano;
7) Riesling italico di Torgiano;
8) Cabernet Sauvignon di Torgiano;
9) Pinot nero di Torgiano;
10) Torgiano Spumante;
11) Torgiano Vendemmia Tardiva;
12) Torgiano Vin Santo.
Art. 2.
I vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» debbono
essere ottenuti dalle uve prodotte nella zona di produzione, cosi'
come delimitata nel successivo art. 3, rispettando, nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Bianco di Torgiano
Trebbiano Toscano: dal 50% al 70%.
Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a
bacca bianca, non aromatiche idonee alla coltivazione per la
provincia di Perugia fino ad un massimo del 50%.
Rosso di Torgiano e Rosato di Torgiano
Sangiovese: dal 50% al 100%.
Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a
bacca rossa idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia,
fino ad un massimo del 50%.
Merlot di Torgiano
Merlot: dall' 85% al 100%.
Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a
bacca idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad
un massimo del 15%.
Chardonnay di Torgiano
Chardonnay: dall' 85% al 100%.
Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a
bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la
provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.
Pinot grigio di Torgiano
Pinot grigio: dall' 85% al 100%.
Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a
bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la
provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.
Riesling italico di Torgiano
Riesling bianco: dall' 85% al 100%.
Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a
bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la
provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.
Cabernet Sauvignon di Torgiano
Cabernet Sauvignon: dall' 85% al 100%.
Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a
bacca rossa idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia,
fino ad un massimo del 15%.
Pinot nero di Torgiano
Pinot nero: dall' 85% al 100%.
Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a
bacca rossa idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia,
fino ad un massimo del 15%.
Torgiano Spumante
Chardonnay: fino al 50%;
Pinot nero: fino al 50%.
Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a
bacca rossa e/o bianca non aromatiche idonee alla coltivazione per la
provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.
Torgiano Vendemmia Tardiva
Chardonnay minimo il 50%
Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a
bacca bianca non aromatiche idonee alla coltivazione per la provincia
di Perugia, fino ad un massimo del 50%.
Torgiano Vin Santo
Trebbiano Toscano: dal 50% al 70%.
Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a
bacca bianca non aromatiche idonee alla coltivazione per la provincia
di Perugia, fino ad un massimo del 50%.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Forgiano» devono essere prodotte esclusivamente
nell'intero territorio amministrativo del comune di Torgiano in
provincia di Perugia.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata:
- Bianco di Torgiano;
- Rosso di Torgiano;
- Rosato di Torgiano;
- Merlot di Torgiano;
- Chardonnay di Torgiano;
- Pinot grigio di Torgiano;
- Riesling italico di Torgiano;
- Cabernet Sauvignon di Torgiano;
- Pinot nero di Torgiano;
- Torgiano Spumante;
- Torgiano Vendemmia Tardiva;
- Torgiano Vin Santo,
devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a
conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche
caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione
all'albo, tutti i vigneti di giacitura ed esposizione adatta i cui
terreni siano compresi nel territorio comunale del Comune di Torgiano
in Provincia di Perugia, cosi' come delimitato nel precedente art. 3.
Sono esclusi i terreni alluvionali recenti e umidi posti lungo il
corso dei fiumi Tevere e Chiascio. E' vietata ogni pratica di
forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
I nuovi impianti ed i reimpianti realizzati successivamente
all'entrata in vigore del presente disciplinare, devono essere
realizzati con almeno 3.000 viti per ettaro.
La produzione massima di uva ammessa per la produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Torgiano» non deve essere
superiore a:
ton 12,5 a ettaro per i vini: Bianco di Torgiano e Chardonnay di
Torgiano;
ton 12,0 a ettaro per i vini: Rosso e Rosato di Torgiano;
ton 11,5 a ettaro per i vini: Merlot di Torgiano, Riesling
italico di Torgiano e Pinot grigio di Torgiano; ton 9,0 a ettaro per
i vini: Pinot nero di Torgiano e Cabernet Sauvignon di Torgiano;
ton 10,0 a ettaro per i vini: Torgiano Spumante, Torgiano
Vendemmia Tardiva e Torgiano Vin Santo.
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
produzione dovra' essere riportata, purche' non superi del 20% i
limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino per i
quantitativi di cui trattasi. La resa massima dell'uva in vino non
deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa superi
la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, per i vini Bianco
di Torgiano, Chardonnay di Torgiano, Rosso e Rosato di Torgiano,
Merlot di Torgiano, Riesling italico di Torgiano, Pinot grigio di
Torgiano, Cabernet Sauvignon di Torgiano e Torgiano Spumante,
l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine
controllata; oltre tale limite percentuale decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
La resa massima dell'uva in vino finito per i vini a denominazione
di origine controllata Torgiano Vendemmia Tardiva non deve essere
superiore al 45%.
La resa massima dell'uva in vino finito per i vini a denominazione
di origine controllata Torgiano Vin Santo non deve essere superiore
al 35% dell'uva fresca, verificata alla fine del terzo anno di
invecchiamento in legno del vino stesso.
Qualora la resa massima uva/vino superi la percentuale sopra
indicata per i vini a denominazione di origine controllata Torgiano
Vendemmia Tardiva e Torgiano Vin Santo, decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutta la partita.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini i
titoli alcolometrici volumici minimi naturali sotto indicati:
«Torgiano» Spumante: 10,50%;
«Bianco di Torgiano», «Chardonnay di Torgiano», «Pinot grigio di
Torgiano», «Merlot di Torgiano» e «Riesling italico di Torgiano»:
11,00%;
«Rosso e Rosato di Torgiano», «Cabernet Sauvignon di Torgiano» e
«Pinot nero di Torgiano»: 11,50%.
«Torgiano» vendemmia tardiva: 14,00%.
«Torgiano» Vin Santo: 12,00%.
La tipologia «Rosato di Torgiano» deve essere ottenuta mediante
vinificazione in bianco con eventuale breve macerazione per
l'assunzione del colore.
Art. 5.
Tutte le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'ambito del territorio del comune di Torgiano e/o nei territori
dei comuni limitrofi, in provincia di Perugia.
Le operazioni di spumantizzazione dei mosti e/o dei vini a
denominazione di origine controllata «Torgiano» spumante devono
avvenire con procedimento tradizionale (fermentazione in bottiglia)
con durata non inferiore a due anni di permanenza sulle fecce
nell'ambito del territorio della provincia di Perugia.
Le operazioni di affinamento in legno dei vini a denominazione di
origine controllata «Rosso di Torgiano», «Merlot di Torgiano»,
«Cabernet Sauvignon di Torgiano»" e «Pinot nero di Torgiano», della
durata di almeno sei mesi possono avvenire nella regione Umbria ed in
quelle limitrofe. Inoltre, tali vini non possono essere immessi al
consumo prima del 1° dicembre dell'anno successivo a quello di
produzione delle uve.
Per la tipologia Torgiano Vendemmia Tardiva le uve devono aver
subito un appassimento sulla pianta tale da garantire alla raccolta
delle stesse una gradazione alcolica complessiva minima naturale non
inferiore a 14,00%.
La tipologia Torgiano Vin Santo deve essere ottenuta da uve
appositamente scelte e fatte appassire sulla pianta o in locali
idonei; e' ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata
ovvero con ventilazione forzata in locali termocondizionati, tali da
assicurare al termine del periodo di appassimento una gradazione
alcolica complessiva non inferiore a 16,00%.
La vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata
Torgiano Vin Santo deve avvenire in idonei recipienti di legno di
capacita' non superiore a litri 400; l'invecchiamento di detta
tipologia non deve essere inferiore a mesi 36 di cui almeno 24 mesi
nei predetti recipienti in legno di capacita' non superiore a litri
400.
Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» all'atto
dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
a) Bianco di Torgiano:
- colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
- odore: vinoso, floreale, gradevole;
- sapore: asciutto leggermente fruttato, piacevolmente acidulo;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/1;
- acidita' totale minima: 4,5 g/1;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
b) Rosso di Torgiano:
- colore: rosso rubino;
- odore: vinoso, delicato;
- sapore: asciutto, armonico, di giusto corpo;
- estratto non riduttore minimo: 21,0 g/1;
- acidita' totale minima: 4,0 g/1;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
c) Rosato di Torgiano:
- colore: rosa salmone tenue;
- odore: fruttato;
- sapore: asciutto, fresco, vivace;
- estratto non riduttore minimo: 17,0 g/1;
- acidita' totale minima: 4 5, g/1;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
d) Chardonnay di Torgiano:
- colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
- odore: profumo caratteristico, intenso, gradevole;
- sapore: asciutto, fruttato, leggermente acidulo;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/1;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
e) Pinot grigio di Torgiano:
- colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
- odore: delicato, fine e fruttato;
- sapore: asciutto, fruttato, fragrante e gustoso;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/1;
- acidita' totale minima: 4,5 g/1;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
f) Riesling italico di Torgiano:
- colore: paglierino piu' o meno intenso;
- odore: delicato;
- sapore: gradevolmente acidulo, fruttato;
- estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l;
- acidita' totale minima: 4,5 g/1;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
g) Cabernet Sauvignon di Torgiano:
- colore: rosso, granato;
- odore: intenso, persistente, tipico del vitigno;
- sapore: asciutto con retrogusto caratteristico;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/1
- acidita' totale minima: 4,0 g/1;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
h) Pinot nero di Torgiano:
- colore: rosso granato tendente al porpora;
- odore: pieno, persistente, tipico del vitigno;
- sapore: asciutto di corpo;
- estratto non riduttore minimo: 19,0 g/1
- acidita' totale minima: 4,0 g/1;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
i) Torgiano Spumante:
- perlage: fine e persistente;
- colore: paglierino piu' o meno intenso;
- odore: leggero e piacevolmente fruttato;
- sapore: secco e netto, elegante ed armonico con vago sentore
di mela e biancospino;
- estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
- acidita' totale minima: 5,0 g/1;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
j) Merlot di Torgiano:
- colore: rosso rubino con riflessi violacei;
- odore: vinoso tipico del vitigno;
- sapore: morbido, aromatico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l
- acidita' totale minima: 4,0 g/1;
k) Torgiano Vendemmia Tardiva:
- colore:giallo paglierino intenso,fino all'ambrato;
- odore: delicato, intenso, talvolta aromatico;
- sapore: armonico,vellutato e amabile;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% di cui
almeno 11,50% svolto;
- estratto non riduttore minimo: 21,0 g/1;
- acidita' totale minima: 4,5 g/1;
- residuo zuccherino minimo: 25 g/1;
l) Torgiano Vin Santo:
- colore: giallo dorato, talvolta ambrato intenso;
- odore: intenso, etereo caratteristico;
- sapore: morbido, armonico di buona alcolicita';
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% di cui
almeno 14,00% svolto;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/1;
- acidita' totale minima: 4,0 g/1;
- acidita' volatile massima: 1,5 g/1.
I vini della tipologia Torgiano Vin Santo possono essere immessi
al consumo non prima del 1° novembre del terzo anno successivo a
quello di produzione delle uve.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati
per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.
Art. 7.
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di
origine controllata «Torgiano» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare,
compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «riserva»,
selezionato», «vecchio» e simili o similari.
E' tuttavia consentito, nel rispetto delle norme vigenti, l'uso di
indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi
privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l'acquirente.
E' altresi' consentito l'uso di indicazioni geografiche e/o
toponimi aggiuntive che facciano riferimento a frazioni, aree, zone e
localita'; inoltre, nella designazione dei vini di «Torgiano», puo'
essere utilizzata la menzione «Vigna» a condizione che sia seguita
dal corrispondente toponimo e sempre che, tali indicazioni o menzioni
siano comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3 e che la
relativa superficie sia distintamente specificata nell'Albo vigneti,
che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in
recipienti separati e che tale indicazione o menzione seguita dal
toponimo venga chiaramente riportata nella denuncia delle uve, nella
dichiarazione di produzione, nei registri e nei documenti di
accompagnamento.
Per tutte le tipologie di vino della denominazione di origine
controllata «Torgiano», ad eccezione della tipologia «spumante» per
la quale e' facoltativa, e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di
produzione delle uve, eventualmente preceduta dalla menzione
«vendemmia».
Art. 8.
I vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» debbono
essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di forma atta a
salvaguardare l'immagine dei vini.
I recipienti devono essere chiusi con tappo raso bocca.
In alternativa sono ammesse chiusure consentite dalle normative
vigenti per tutte le capacita' previste dal presente disciplinare di
produzione.
Nel caso di chiusura con tappo a vite, la chiusura deve essere
effettuata con tappi di dimensioni non superiori a mm 30 di diametro
e non inferiori a 60 mm di lunghezza.
Per le tipologie Torgiano Vin Santo e Torgiano Vendemmia Tardiva
sono ammesse chiusure con tappo a «T».