MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI
PROVVEDIMENTO 17 giugno 2009
Iscrizione della denominazione «Abbacchio Romano» nel registro
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette. (09A07226)
IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale
Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Considerato che, con regolamento (CE) n. 507 della Commissione del
15 giugno 2009, la denominazione «Abbacchio Romano» riferita alla
categoria Carni (e frattaglie) fresche, e' iscritta quale Indicazione
Geografica Protetta nel registro delle denominazioni di origine
protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.)
previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione
della Indicazione Geografica Protetta «Abbacchio Romano», affinche'
le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili
per informazione erga omnes sul territorio nazionale:
Provvede
alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda
riepilogativa della Indicazione geografica protetta «Abbacchio
Romano», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 507
del 15 giugno 2009.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione
«Abbacchio Romano», possono utilizzare, in sede di presentazione e
designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione
«Indicazione Geografica Protetta» solo sulle produzioni conformi al
regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le
condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 17 giugno 2009
Il capo Dipartimento: Nezzo
Allegato
----> Vedere da pag. 44 a pag. 54 <----