MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 giugno 2009
Regolamentazione del gioco Enalotto. (09A07319)
TITOLO I
OGGETTO E DEFINIZIONI
IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle
attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.
581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e
l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi
per il rilancio dell'economia ed in particolare l'art. 12, commi 1 e
2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di
organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi
a premi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n.
383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato
(AAMS) la gestione delle funzioni statali in materia di
organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi
pronostici;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha
attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo
svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed
esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, in legge 2 dicembre 2005 n. 248 e, segnatamente,
l'art. 11-quinquiesdecies, comma 4, che dispone che con decreto
direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le
modalita' e le disposizioni tecniche occorrenti per l'attuazione di
formule di gioco opzionali e complementari al concorso Enalotto;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che all'art. 1, comma 90,
lettere a), b), e c), dispone, tra l'altro, la revisione del
regolamento e della formula di gioco dell'Enalotto;
Vista la procedura di selezione per l'affidamento in concessione
della gestione dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, indetta
ed espletata secondo i criteri fissati dalla citata legge 27 dicembre
2006, n. 296, all'art. 1, comma 90, con particolare riferimento al
Capitolato d'oneri, al Capitolato tecnico ed allo schema di Atto di
convenzione;
Dispone:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione, l'esercizio e
la gestione del gioco Enalotto, commercialmente noto come
«SuperEnalotto». Nell'ambito del presente decreto e in tutti i
provvedimenti collegati i termini «Enalotto» e «SuperEnalotto» sono
impiegati come tra loro equivalenti, in quanto identificano il
medesimo gioco.
TITOLO I
OGGETTO E DEFINIZIONI
Art. 2.
Definizioni
1. Il gioco Enalotto e le sue formule di gioco complementari sono
giochi numerici a totalizzatore nazionale ai sensi dell'art. 1, comma
90, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Sono giochi numerici a totalizzatore nazionale i giochi di sorte
basati sulla scelta di numeri da parte dei giocatori all'atto della
giocata, ovvero sull'attribuzione alla giocata medesima di numeri
determinati casualmente, per i quali una quota predeterminata delle
poste di gioco e' conferita ad un unico montepremi, avente una base
di raccolta di ampiezza non inferiore a quella nazionale, e che
prevedono altresi' la ripartizione in parti uguali del montepremi tra
le giocate vincenti appartenenti alla medesima categoria di premi.
Non sono in ogni caso intesi come giochi numerici a totalizzatore
nazionale i giochi ad oggi gia' oggetto di concessione, diversi
dall'Enalotto e dal suo gioco complementare ed opzionale.
TITOLO II
MODALITA' DI GIOCO E CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE
VINCITE
Art. 3.
Estrazione dei numeri vincenti e categorie di premi
1. Il gioco consiste nel pronosticare, per ciascun concorso ed
indipendentemente dalla loro sequenza, i numeri estratti nel corso di
un'apposita estrazione, che si effettua in base ad un apposito
regolamento pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione e su
quello informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, con
la supervisione di una Commissione ministeriale.
2. I calendari dei concorsi sono stabiliti con appositi
provvedimenti. Su proposta del Concessionario possono essere altresi'
indetti concorsi straordinari, purche' successivi alla scadenza degli
abbonamenti di cui all'art. 5, comma 2, che siano in corso di
validita' nel momento in cui i suddetti concorsi straordinari vengono
indetti.
3. Per ciascun concorso sono estratti:
a) una combinazione di 6 numeri;
b) un numero complementare, detto anche numero «Jolly»;
c) un numero valevole per il gioco complementare ed opzionale
dell'Enalotto, detto anche numero «Superstar».
La combinazione di 6 numeri di cui alla lettera a) ed il numero di
cui alla lettera b) sono estratti da una medesima serie continua di
numeri, compresi tra 1 e 90, senza reimmissione dei numeri estratti,
per mezzo di un sistema estrazionale che assicuri che ogni estrazione
risulti non prevedibile, non influenzabile e caratterizzata, per
ciascuno dei numeri da estrarre, dalla medesima probabilita' di
estrazione. Tale sistema estrazionale, basato, su urne automatizzate,
e' definito nell'ambito dell'apposito regolamento di cui al comma 1.
Il numero valevole per il gioco complementare ed opzionale di cui
alla lettera c) e' estratto da un'ulteriore e distinta serie continua
di numeri compresi tra 1 e 90 per mezzo di un sistema analogo al
precedente, che assicuri i medesimi requisiti.
4. Per ogni pronostico indovinato relativo ai numeri estratti di
cui al comma 3, lettera a) si consegue un punto.
5. Le categorie di premi sono 5:
a) alla prima categoria, «punti 6», appartengono le giocate per le
quali risultano esatti i pronostici relativi a tutti i sei numeri
estratti di cui al comma 3, lettera a);
b) alla seconda categoria, «punti 5+1», appartengono le giocate in
cui risultano esatti cinque pronostici relativi ai numeri estratti di
cui al comma 3, lettera a) piu' il numero complementare di cui al
comma 3, lettera b);
c) alla terza, alla quarta e alla quinta categoria,
rispettivamente «punti 5», «punti 4» e «punti 3», appartengono le
giocate rispettivamente con 5, 4 e 3 pronostici esatti relativi ai
numeri estratti di cui al comma 3, lettera a).
6. Nel caso in cui, per uno specifico concorso, non risulti
possibile effettuare nei tempi stabiliti l'estrazione dei numeri di
cui al comma 3, l'apertura di quello successivo viene differita per
il tempo strettamente necessario all'effettuazione dell'estrazione
del concorso gia' chiuso, ove se ne ravvisi la concreta possibilita'.
7. Nel momento in cui risulti evidente l'impossibilita' di
recuperare l'estrazione non avvenuta in tempo utile per lo
svolgimento del concorso successivo, l'apertura di quest'ultimo viene
comunque disposta con provvedimento di AAMS.
8. Ove l'estrazione non avvenuta non risulti effettuabile ne'
tempestivamente recuperabile, si da' luogo all'annullamento del
relativo concorso ed al rimborso integrale del costo delle giocate
effettuate, a seguito della presentazione delle ricevute di gioco
entro novanta giorni dall'annullamento del concorso stesso.
TITOLO II
MODALITA' DI GIOCO E CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE
VINCITE
Art. 4.
Costo del gioco, montepremi e vincite
1. Una combinazione di gioco e' costituita da un insieme di sei
numeri di cui si pronostica l'estrazione, indipendentemente dalla
loro sequenza.
2. Il costo unitario al pubblico della singola combinazione di
gioco e' di euro 0,50; la giocata minima non puo' essere inferiore a
due combinazioni di gioco.
3. Il montepremi destinato alle vincite di ciascun concorso e'
costituito dal 34,648% dell'ammontare complessivo del costo al
pubblico delle combinazioni di gioco raccolte.
4. Il montepremi totale viene ripartito tra le cinque categorie di
premi nelle seguenti proporzioni:
a) al montepremi relativo alle vincite di prima categoria va il
20% del montepremi totale;
b) al montepremi relativo alle vincite di seconda categoria va il
20% del montepremi totale;
c) al montepremi relativo alle vincite di terza categoria va il
15% del montepremi totale;
d) al montepremi relativo alle vincite di quarta categoria va il
15% del montepremi totale;
e) al montepremi relativo alle vincite di quinta categoria va il
30% del montepremi totale.
La quota unitaria da pagare per le diverse categorie di premi di
cui all'art. 3, comma 5, si determina suddividendo i rispettivi
montepremi in parti uguali tra le giocate risultate vincenti.
5. Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di prima categoria
con punti 6 il relativo montepremi andra' ad accumularsi con quello
della medesima categoria del concorso successivo, fino al concorso
nel quale saranno realizzate vincite con punti 6.
6. Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di seconda
categoria con punti 5 piu' il numero complementare, il relativo
montepremi:
a) per il 50% del suo valore andra' a sommarsi con quello dei
premi di prima categoria del concorso successivo;
b) per il restante 50% verra' destinato alla formazione di una
dotazione finalizzata all'incremento del montepremi di prima
categoria del concorso successivo all'avvenuta assegnazione di un
montepremi di prima categoria. Tale dotazione e' accantonata su un
apposito fondo gestito dal concessionario. Le modalita' di gestione
di tale fondo sono proposte dal concessionario ed approvate, con
provvedimento formale, da parte di AAMS.
7. Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di terza categoria
con punti 5 e/o di quarta categoria con punti 4 e/o di quinta
categoria con punti 3, i rispettivi montepremi andranno ripartiti in
parti uguali tra le categorie in cui vi siano giocate vincenti.
8. Fermo restando quanto espressamente stabilito ai commi 5 e 6,
qualora in un determinato concorso non venisse realizzato alcun
punteggio vincente, i montepremi di terza, quarta e quinta categoria
andranno cumulati con quelli delle medesime categorie di premi del
concorso successivo, fino al concorso nel quale saranno realizzati
punteggi vincenti.
9. In nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria di
premi puo' essere minore della quota unitaria di una categoria
inferiore. Ove, a seguito del computo delle quote, l'importo dei
premi di una categoria risulti minore di quello di una categoria
inferiore, si procede alla fusione delle due categorie e dei relativi
montepremi. Ove il premio risultante dalla fusione di piu' categorie
risulti maggiore di quello di una categoria superiore, si procede
alla fusione delle categorie interessate.
10. Con appositi provvedimenti puo' essere disposto l'incremento
del montepremi, relativamente ad una o piu' delle cinque categorie di
premi di cui all'art. 3, ovvero possono essere introdotte categorie
di premi speciali, utilizzando proventi ottenuti come contropartita
per l'eventuale utilizzo commerciale, limitato nel tempo, di beni
immateriali ed opere dell'ingegno di proprieta' o nella
disponibilita' dell'Amministrazione medesima, relativamente
all'Enalotto e agli altri giochi numerici a totalizzatore nazionale.
TITOLO II
MODALITA' DI GIOCO E CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE
VINCITE
Art. 5.
Modalita' di gioco
1. La giocata puo' essere effettuata tramite disposizioni di gioco
espresse dal giocatore con le seguenti modalita':
a) per mezzo di schede di partecipazione distribuite dal
Concessionario e compilate dal giocatore stesso;
b) per mezzo di schede di partecipazione precompilate;
c) impartite a voce all'operatore addetto al terminale di gioco;
d) affidate alla scelta casuale del software del terminale di
gioco;
e) tramite computer collocato all'interno del punto di vendita e
collegato direttamente al terminale di gioco;
f) per via telematica, con le modalita' previste dalla specifica
normativa relativa al gioco a distanza.
Il giocatore puo' altresi' acquistare giocate gia' convalidate dal
titolare del punto di vendita del gioco fisico, il quale e' tenuto a
consegnargli all'atto dell'acquisto le relative ricevute di gioco.
2. Il giocatore puo' effettuare giocate in abbonamento, vale a dire
impartire disposizioni di gioco valevoli per un numero predeterminato
di concorsi futuri e consecutivi, secondo modalita' comunicate
preventivamente dal Concessionario ad AAMS e da questa approvate.
3. AAMS, su proposta del Concessionario, puo' autorizzare la
raccolta anticipata di giocate, su prenotazione, per uno o piu'
concorsi futuri, anche straordinari ed anche non consecutivi.
TITOLO II
MODALITA' DI GIOCO E CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE
VINCITE
Art. 6.
Raccolta del gioco all'estero
1. L'eventuale raccolta all'estero dell'Enalotto e del suo gioco
complementare ed opzionale, sia attraverso il canale fisico, sia per
via telematica, potra' effettuarsi a seguito di appositi
provvedimenti.
TITOLO II
MODALITA' DI GIOCO E CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE
VINCITE
Art. 7.
Ricevute di gioco, schede di partecipazione e pubblicita' alla
disciplina del gioco
1. Nel caso di giocata effettuata presso i punti di vendita fisici,
il terminale di gioco, ottenuta la conferma della sua avvenuta
registrazione telematica presso il centro di totalizzazione del
Concessionario, emette la ricevuta di gioco, che deve essere
custodita dal giocatore con ogni cura e diligenza, rappresentando
l'unico titolo valido per la riscossione dei premi, escluso qualsiasi
equipollente.
2. La ricevuta di gioco riporta almeno i seguenti dati, che valgono
a tutti gli effetti del gioco:
a) le combinazioni di gioco oggetto del pronostico;
b) i codici di controllo;
c) il numero che contraddistingue il concorso;
d) la data di estrazione alla quale il concorso si riferisce;
e) il codice identificativo del punto di vendita;
f) il codice identificativo del terminale di gioco;
g) il numero di combinazioni giocate ed il relativo costo;
h) il numero progressivo della giocata;
i) la data e l'ora di accettazione della giocata;
j) il logo del gioco;
k) il logo di AAMS, in base alle indicazioni dell'Amministrazione
medesima;
l) la denominazione ed il logo del Concessionario;
m) in caso di giocate a caratura, il numero identificativo delle
relative cedole;
3. All'atto del ritiro della ricevuta di gioco il giocatore e'
tenuto a controllarla e, in caso di difformita' dei dati su essa
riportati rispetto alla sua volonta', comunque espressa, ha la
facolta' di richiedere con immediatezza l'annullamento della giocata
effettuata, previa restituzione della ricevuta difforme. In ogni caso
l'annullamento della giocata non puo' essere effettuato una volta
sopravvenuta la chiusura dell'accettazione delle giocate stesse.
4. Sono predisposti dal Concessionario, preventivamente sottoposti
all'approvazione di AAMS e messi a disposizione del pubblico, anche
attraverso la loro pubblicazione sul sito internet informativo dei
Giochi numerici a totalizzatore nazionale:
a) i modelli delle schede di partecipazione al gioco, sia di tipo
ordinario che per iniziative straordinarie e di durata limitata nel
tempo;
b) le istruzioni operative per la compilazione di tutte le
tipologie di schede di partecipazione previste ai fini del gioco;
c) i modelli delle ricevute di gioco.
5. Sono parte integrante del presente decreto gli allegati A e B,
che riportano, rispettivamente:
a) le schede di partecipazione al gioco e le relative istruzioni;
b) le ricevute di gioco.
Le schede di partecipazione al SuperEnalotto possono consentire la
contestuale partecipazione al suo gioco complementare ed opzionale.
6. Il Concessionario e' tenuto a pubblicizzare adeguatamente la
presente disciplina di gioco, unitamente alle istruzioni operative
per l'effettuazione delle giocate nelle loro diverse modalita', a
quelle per la riscossione delle vincite ed a quelle per la
presentazione dei reclami:
a) provvedendo alla loro pubblicazione sul sito internet
informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale;
b) assicurandone l'esposizione al pubblico presso i punti di
vendita.
7. La partecipazione al gioco implica la piena conoscenza del
presente decreto e l'accettazione incondizionata delle disposizioni
in esso contenute.
TITOLO II
MODALITA' DI GIOCO E CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE
VINCITE
Art. 8.
Giocate sistemistiche e a caratura
1. Per «giocata sistemistica» si intende la giocata ottenuta dallo
sviluppo di una disposizione di gioco, comunque impartita, dalla
quale derivi matematicamente una pluralita' di combinazioni di gioco.
Ogni singola giocata a combinazione sistemistica si effettua entro il
limite massimo di 27.132 combinazioni di gioco.
2. Per «giocata a caratura» si intende la suddivisione di una
giocata in quote di uguale valore, acquistabili separatamente e
denominate cedole di caratura. I giocatori concorrono al pagamento
della giocata stessa ed alla suddivisione delle eventuali vincite in
misura proporzionale al numero di cedole di caratura acquistate.
3. Il costo di ciascuna cedola di caratura e' determinato dal
valore complessivo della giocata a caratura, diviso il numero delle
cedole di caratura che la compongono. Il costo minimo di ciascuna
cedola di caratura e' proposto dal Concessionario ed approvato da
AAMS e in nessun caso puo' essere inferiore ad euro 5.
4. Le giocate a «caratura ordinarie» sono organizzate ed effettuate
sotto la propria responsabilita' dal titolare del punto di vendita,
il quale, successivamente alla convalida della giocata a caratura,
provvede alla vendita delle quote previste ai giocatori che ne fanno
richiesta, rilasciando la relativa cedola di caratura.
5. Le giocate a «caratura speciale» sono effettuate dal
Concessionario sotto la propria responsabilita'. Successivamente alla
convalida il Concessionario provvede alla loro vendita, sia per il
tramite dei punti di vendita fisici che dei canali di distribuzione a
distanza.
6. Le giocate a caratura speciale si effettuano con le modalita'
stabilite da apposito provvedimento.
7. Una volta effettuate e convalidate, in nessun caso le giocate a
caratura, ordinarie o speciali, possono essere annullate.
TITOLO III
GESTIONE OPERATIVA DEL GIOCO
E DETERMINAZIONE DELLE VINCITE
Art. 9.
Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo
del gioco
1. E' istituita una Commissione di determinazione delle giocate
vincenti e di controllo del gioco, con specifica competenza in ordine
alle seguenti attivita':
a) supervisione e controllo di ogni operazione relativa alla
custodia dei dischi ottici di cui all'art. 10, comma 2 ed al
riscontro delle giocate vincenti;
b) determinazione dell'importo del montepremi e, per ciascuna
categoria di premi, delle giocate vincenti e del relativo importo;
c) verifica, al fine della loro sollecita pubblicazione sul sito
internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale,
delle informazioni contenute su un apposito prospetto riepilogativo
predisposto dal Concessionario, relative:
- alla combinazione vincente,
- all'ammontare complessivo del montepremi,
- all'ammontare del premio unitario per ciascuna categoria di
vincita,
- al numero delle giocate vincenti per ogni singola categoria di
vincita;
d) autorizzazione alla pubblicazione sul sito internet informativo
dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale delle informazioni di
cui alla lettera c);
e) controllo delle informazioni riportate sul Bollettino ufficiale
generale di ciascun concorso, di cui all'art 12, comma1;
f) esame e valutazione dei reclami avanzati dai giocatori, per i
casi e con le modalita' previsti dall'art. 18.
2. La Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di
controllo del gioco e' composta da tre dirigenti dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato ed e' regolarmente costituita con la
presenza di almeno due membri. Presiede la Commissione il dirigente
di rango piu' elevato. Nei casi in cui tutti i dirigenti fossero di
pari rango, ovvero l'applicazione del criterio dovesse individuare
due dirigenti, presiede il piu' anziano di essi, in relazione
all'eta' anagrafica.
3. Assolve le mansioni di segretario della Commissione un
funzionario di AAMS con qualifica non inferiore a quella
corrispondente a ex Direttore (C2).
4. Presenziano alle operazioni della Commissione, fornendo altresi'
il supporto da questa eventualmente richiesto, uno o piu'
rappresentanti del Concessionario.
5. Il Concessionario mette a disposizione della Commissione di
determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, per
l'espletamento delle proprie funzioni:
a) appositi locali ubicati nel comune ove ha sede la Direzione
generale di AAMS, valutati idonei da AAMS e debitamente corredati
delle necessarie attrezzature tecniche;
b) ogni ulteriore supporto che si rendesse necessario, su
richiesta di AAMS.
6. Il Concessionario e' comunque responsabile degli esiti
dell'attivita' della Commissione di determinazione delle giocate
vincenti e di controllo del gioco, con l'eccezione di quanto
direttamente ed esclusivamente dipendente dall'operato di competenza
della Commissione stessa.
7. Gli oneri e le spese per il funzionamento della Commissione di
determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco,
stabiliti da AAMS, sono totalmente a carico del Concessionario.
8. E' facolta' di AAMS acquisire ogni possibile informazione utile
ai fini del controllo sull'andamento del gioco, con ampia facolta' di
ispezione, nonche' di accesso ad ogni informazione, dispositivo,
sistema o locale nella disponibilita' del Concessionario.
9. Con provvedimenti di AAMS possono essere istituite altre
competenti commissioni, ai fini dei necessari controlli sul gioco.
TITOLO III
GESTIONE OPERATIVA DEL GIOCO
E DETERMINAZIONE DELLE VINCITE
Art. 10.
Determinazione delle giocate vincenti
1. AAMS stabilisce:
a) la data, l'ora e le modalita' di chiusura dell'accettazione
delle giocate, nonche' le relative variazioni che dovessero rendersi
opportune, sentito il Concessionario;
b) i requisiti di sicurezza per la trasmissione e la registrazione
dei dati di gioco sul sistema di elaborazione del Concessionario.
2. Per ciascun concorso, cessata l'accettazione delle giocate ed
esperiti gli opportuni controlli, il Concessionario trasferisce i
dati di gioco su appositi dischi ottici scrivibili una sola volta,
rileggibili e non modificabili, provvedendo altresi' a renderli
identificabili in modo univoco e certo quanto al loro contenuto, in
base alle disposizioni di AAMS. Tali dati costituiscono, a tutti gli
effetti, le matrici delle schede del concorso, che fanno fede nei
casi di contestazione.
3. I dischi ottici sono consegnati dal Concessionario alla
Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo
del gioco di cui all'art. 9, mediante apposito verbale di consegna,
prima dell'inizio delle estrazioni di cui all'art. 3, nel formato,
con le modalita' e nel numero di copie ritenuti necessari da AAMS,
comunque non inferiore a tre unita', anche ai fini di successivi
controlli e verifiche.
4. La Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di
controllo del gioco, verificata l'osservanza delle prescrizioni di
cui al comma 3, nonche' la leggibilita' ed il contenuto dei dischi
ottici da custodire, verbalizza i dati relativi al numero delle
giocate effettuate, delle giocate annullate e delle giocate da
conteggiare a montepremi.
5. Tassativamente prima dell'ora fissata per le estrazioni di cui
all'art. 3 i dischi ottici sono riposti e chiusi in uno o piu' armadi
blindati che solo la Commissione di determinazione delle giocate
vincenti e di controllo del gioco e' in grado di aprire, collocati
nel luogo ove la Commissione stessa si riunisce.
6. Completati gli adempimenti previsti ai commi 4 e 5, la
Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo
del gioco da' il nulla osta all'effettuazione dell'estrazione,
dandone formale comunicazione alla Commissione incaricata di
sovrintendere alle operazioni di estrazione, di cui all'art. 3, comma
1.
7. A seguito dell'avvenuta estrazione di cui all'art. 3, la
Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo
del gioco:
a) constata l'integrita' degli armadi blindati e la loro regolare
chiusura;
b) ne estrae i dischi ottici e li inserisce nell'apposito sistema
di elaborazione che effettua l'acquisizione dei dati;
c) inserisce la combinazione dei numeri vincenti nel suddetto
sistema di elaborazione ed avvia il programma che procede
all'individuazione delle schede che hanno totalizzato punteggi
vincenti ed alla formazione del relativo elenco.
8. Stabilito il numero delle giocate vincenti che concorrono alla
ripartizione del montepremi, suddivise per categorie di premi, la
Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo
del gioco provvede:
a) alla determinazione delle quote unitarie da pagare per le
diverse categorie di premi, per mezzo di apposito sistema di
elaborazione, sulla base delle giocate risultate vincenti e
dell'importo del montepremi;
b) alla immediata comunicazione al Concessionario, per gli
adempimenti di competenza:
- delle combinazioni vincenti,
- degli estremi identificativi delle ricevute di gioco relative a
giocate vincenti,
- delle quote da pagare per le diverse categorie di premi,
- della quota di montepremi non assegnata per mancanza di giocate
vincenti di prima categoria con punti 6 e di seconda categoria con
punti 5 piu' il numero complementare, con indicazione degli importi
da destinare, rispettivamente, al montepremi di prima categoria del
concorso successivo ed alla dotazione di cui all'art. 4, comma 6,
lettera b);
c) alla collocazione dei dischi ottici nell'archivio, inseriti in
apposito plico sigillato, e alla chiusura dell'archivio stesso. Detto
plico potra' essere riaperto, per ogni evenienza, solamente dopo la
scadenza del termine per la presentazione dei reclami di cui all'art.
18, comma 2.
9. Tutte le operazioni della Commissione di determinazione delle
giocate vincenti e di controllo del gioco sono descritte in appositi
verbali. Ai verbali relativi alle operazioni di determinazione delle
vincite sono allegati, nel formato richiesto da AAMS, gli elenchi di
tutte le giocate vincenti superiori a € 20.000, nonche' un
supporto ottico con l'elenco delle giocate vincenti di tutte le
categorie.
10. Per ogni singolo concorso, trascorso il termine per la
presentazione dei reclami di cui all'art. 18, comma 2, i dischi
ottici sui quali sono stati trasferiti i dati di gioco verranno
conservati per ulteriori due anni, decorsi i quali cessa ogni obbligo
di ulteriore conservazione, fatta eccezione per quelli relativi ai
reclami o ai ricorsi presentati, siano essi accolti, non accolti o in
fase di valutazione, che vanno custoditi fino alla definitiva
risoluzione delle controversie.
11. Le necessarie procedure di dettaglio concernenti le funzioni e
le attivita' della Commissione di determinazione delle giocate
vincenti e di controllo del gioco, nonche' inerenti ad ogni altro
controllo ritenuto necessario, operazioni tutte da verbalizzare, sono
stabilite con appositi provvedimenti di AAMS.
TITOLO III
GESTIONE OPERATIVA DEL GIOCO
E DETERMINAZIONE DELLE VINCITE
Art. 11.
Archivio del gioco
1. Costituiscono archivio del gioco i dischi ottici consegnati dal
Concessionario alla Commissione di determinazione delle giocate
vincenti e di controllo del gioco.
2. Costituiscono archivio di sicurezza del gioco i dischi ottici
consegnati dal Concessionario direttamente ad AAMS. In casi
eccezionali la Commissione di cui al comma 1 puo' disporre l'utilizzo
dell'archivio di sicurezza del gioco.
3. In caso di impossibilita' di utilizzo degli archivi di cui ai
commi 1 e 2, costituiscono archivio del gioco i dati inviati dal
Concessionario ad AAMS per mezzo di collegamenti di rete, con le
modalita' e la tempistica indicate dall'Amministrazione, anche allo
scopo di disporre di ulteriori archivi di sicurezza, a fronte di ogni
possibile esigenza.
4. Qualora dovesse verificarsi la distruzione o la
inutilizzabilita' dell'archivio del gioco di cui ai commi 1, 2 e 3,
totale o parziale, prima del suo proficuo utilizzo ai fini della
determinazione delle vincite e senza possibilita' di recupero dei
dati, le matrici distrutte o inutilizzabili saranno dichiarate
escluse dal concorso e i relativi giocatori avranno diritto, a spese
del Concessionario, al solo rimborso delle giocate effettuate,
indipendentemente dagli esiti del concorso stesso.
TITOLO III
GESTIONE OPERATIVA DEL GIOCO
E DETERMINAZIONE DELLE VINCITE
Art. 12.
Informazioni al pubblico sugli esiti e sull'andamento del gioco
1. Sulla base delle risultanze degli adempimenti della Commissione
di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco di
cui all'art. 9, il Concessionario redige un Bollettino ufficiale
generale nel quale, per ogni concorso, sono riportati:
a) la combinazione vincente;
b) l'ammontare del montepremi;
c) il numero delle giocate vincenti per ciascuna categoria;
d) il valore unitario dei premi per ciascuna categoria;
e) gli estremi identificativi delle ricevute relative a giocate
vincenti;
f) la quota di montepremi non assegnata per mancanza di giocate
vincenti di prima categoria con punti 6 e di seconda categoria con
punti 5 piu' il numero complementare, con indicazione degli importi
da destinare, rispettivamente, al montepremi di prima categoria del
concorso successivo;
g) ogni ulteriore comunicazione che possa risultare di interesse
per i giocatori.
2. Il Bollettino ufficiale generale di ciascun concorso viene
depositato presso la Commissione di determinazione delle giocate
vincenti e di controllo del gioco, che provvede alla sua
archiviazione:
a) in formato cartaceo per la parte relativa ai dati generali di
concorso;
b) in formato elettronico per la parte relativa alle ricevute
vincenti, prima dell'apertura delle operazioni di cui all'art. 10,
relative al concorso successivo.
Il Bollettino ufficiale generale di ciascun concorso viene altresi'
pubblicato dal Concessionario sul sito internet informativo dei
Giochi numerici a totalizzatore nazionale, limitatamente alle
informazioni di cui al punto a), entro due giorni utili dalla
comunicazione dei relativi dati da parte della Commissione di
determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco e deve
riportare la data della sua pubblicazione. Sul sito internet e' reso
disponibile, altresi', un applicativo per il riscontro delle giocate
vincenti.
3. Ad ogni concorso il Concessionario redige altresi' appositi
bollettini ufficiali per ciascun punto di vendita fisico, che sono ad
essi inviati entro due giorni utili da quello in cui hanno avuto
luogo le operazioni della Commissione di determinazione delle giocate
vincenti e di controllo del gioco, con obbligo di esporli al
pubblico. In tali bollettini sono riportati:
a) la combinazione vincente;
b) l'ammontare del montepremi;
c) il numero delle giocate vincenti per ciascuna categoria;
d) il valore unitario dei premi per ciascuna categoria;
e) gli estremi identificativi delle ricevute relative a giocate
vincenti effettuate presso lo stesso punto di vendita fisico;
f) la quota di montepremi non assegnata per mancanza di giocate
vincenti di prima categoria con punti 6 e di seconda categoria con
punti 5 piu' il numero complementare, con indicazione degli importi
da destinare, rispettivamente, al montepremi di prima categoria del
concorso successivo;
g) ogni ulteriore comunicazione che possa risultare di interesse
per i giocatori.
TITOLO IV
FLUSSI FINANZIARI
Art. 13.
Incaricati della raccolta del gioco e relativi compensi
1. La raccolta delle giocate dell'Enalotto e' effettuata dal
Concessionario attraverso i punti facenti parte della propria rete di
vendita, previa sottoscrizione di specifici ed idonei accordi
contrattuali. Il Concessionario redige l'elenco dei punti di vendita
incaricati della raccolta del gioco con le modalita' stabilite da
AAMS e lo comunica all'Amministrazione, curandone puntualmente
l'aggiornamento. AAMS ha facolta' di richiedere, ed il Concessionario
l'obbligo di fornire entro dieci giorni dalla richiesta, copia dei
contratti stipulati con specifici punti di vendita.
2. Il punto di vendita e' tenuto ad ottemperare a tutti gli
obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di giochi, a
pena di annullamento dell'accordo di cui al comma 1.
Il Concessionario vigila, sotto la propria responsabilita',
sull'osservanza dei suddetti obblighi, con particolare riferimento al
mantenimento nel tempo dei requisiti soggettivi richiesti dalle norme
e dall'accordo contrattuale di cui al comma 1, provvedendo a
risolvere il contratto stesso ove ne siano ravvisabili le condizioni.
3. Per la commercializzazione del gioco e' riconosciuto al punto di
vendita fisico il compenso fissato ai sensi e per gli effetti
dell'art. 14 del decreto-legge del 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito in legge dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2002, n. 16,
nella misura dell'8% del costo al pubblico delle combinazioni di
gioco raccolte, a titolo di compenso corrisposto direttamente dal
giocatore, suscettibile delle maggiorazioni e variazioni previste per
legge.
4. Il compenso del Concessionario e' calcolato in misura
percentuale sulla raccolta del gioco, con i criteri fissati nell'atto
di convenzione e con le maggiorazioni ivi previste, ove ne ricorrano
le condizioni, tenuto conto dell'ammontare delle entrate erariali
collegate ai giochi numerici a totalizzatore nazionale.
TITOLO IV
FLUSSI FINANZIARI
Art. 14.
Rendicontazione
1. Il Concessionario del gioco, responsabile della gestione del
relativo totalizzatore, fornisce ad AAMS la rendicontazione della
gestione finanziaria, relativamente a ciascun concorso. Il
rendiconto, il cui modello e' proposto dal Concessionario sulla base
delle indicazioni di AAMS e sottoposto all'approvazione
dell'Amministrazione, contiene in ogni caso almeno le seguenti
informazioni:
a) incasso totale lordo delle giocate raccolte, distinto tra il
gioco raccolto tramite la rete dei punti di vendita fisici e quello
raccolto tramite i canali di partecipazione a distanza;
b) compenso spettante ai punti di vendita, distinto tra il gioco
raccolto tramite la rete dei punti di vendita fisici e quello
raccolto tramite i canali di partecipazione a distanza;
c) compenso del Concessionario;
d) importo del montepremi, distinto per categorie di vincita;
e) numero delle combinazioni vincenti e relativo importo, per
ciascuna categoria di vincita;
f) importi da versare all'erario, suddivisi tra gli appositi
capitoli previsti dal bilancio di entrata dello Stato e comunque
indicati da AAMS;
g) altri importi dovuti in base alle norme in vigore.
Su indicazione di AAMS il Concessionario e' tenuto a produrre
ulteriori rendiconti.
2. Il Concessionario del gioco e' tenuto, altresi', al rendiconto
nei confronti della Ragioneria generale dello Stato, responsabile
dell'accertamento delle entrate erariali, con le modalita' da essa
prescritte, nonche' a presentare il conto giudiziale, come previsto
dalla normativa vigente in materia.
TITOLO IV
FLUSSI FINANZIARI
Art. 15.
Versamenti all'erario
1. Il Concessionario e' sempre responsabile dell'integrale
versamento della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario,
anche nel caso di parziale o mancato pagamento da parte di uno o piu'
punti di vendita, fatta salva ogni facolta' di rivalsa ed indennizzo
nei confronti dei punti di vendita medesimi.
2. Per ciascun concorso i versamenti all'erario si effettuano
presso la tesoreria dello Stato di Roma, con le modalita' stabilite
da AAMS con apposito provvedimento, entro due giorni lavorativi utili
decorrenti dalla disponibilita' delle somme raccolte. Il momento in
cui le somme raccolte sono ritenute disponibili per il Concessionario
e' fissato convenzionalmente in tre giorni lavorativi utili dalla
scadenza della settimana contabile di riferimento, intesa come il
periodo che intercorre tra le giornata del lunedi' e la giornata
della domenica di ogni settimana nella quale si raccoglie il gioco.
In caso di ritardato versamento si applicano penalita' ed
interessi, con i criteri e nella misura previsti.
3. Con versamenti sul competente capitolo indicato da AAMS, da
effettuarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di
decadenza di cui all'art. 17, comma 4, il Concessionario corrisponde
gli importi relativi alle vincite non riscosse. I relativi interessi,
sono conferiti nella misura e con le modalita' previste da apposito
provvedimento per la regolamentazione dei flussi finanziari.
TITOLO IV
FLUSSI FINANZIARI
Art. 16.
Giocate in abbonamento
1. Le giocate in abbonamento e quelle di cui all'art. 5, comma 3,
vengono contabilizzate in occasione dei rispettivi concorsi cui fanno
riferimento. La raccolta delle giocate in abbonamento produce
interessi in favore dell'erario, anche per la quota relativa al
montepremi, da calcolarsi in modo differenziato per ciascun concorso,
con riferimento ai periodi intercorrenti tra il pagamento
dell'abbonamento ed i singoli concorsi ricompresi nell'abbonamento
medesimo.
Tali interessi vengono corrisposti con frequenza trimestrale, con
le modalita' stabilite da AAMS.
TITOLO IV
FLUSSI FINANZIARI
Art. 17.
Pagamento delle vincite
1. Il pagamento delle vincite si effettua a cura e sotto la piena
responsabilita' del Concessionario, indipendentemente dal soggetto
che materialmente lo esegue.
2. Per quanto riguarda le giocate effettuate tramite la rete dei
punti di vendita fisici, la ricevuta di partecipazione al gioco, in
originale ed integra, costituisce l'unico titolo valido per la
riscossione dei premi, previa opportuna verifica. La verifica della
ricevuta di partecipazione e la riscossione dei premi si effettuano:
a) presso qualsiasi punto di vendita del Concessionario, nei casi
in cui l'importo della vincita sia inferiore o uguale al valore di
520,00 (cinquecentoventi/00) euro;
b) presso il punto di vendita del Concessionario nel quale e'
stata effettuata la giocata vincente, nei casi in cui l'importo della
vincita sia inferiore o uguale al valore di 5.200,00
(cinquemiladuecento/00) euro;
c) presso i punti di pagamento appositamente abilitati dal
Concessionario, nei casi in cui l'importo della vincita sia inferiore
o uguale al valore di 52.000,00 (cinquantaduemila/00) euro;
d) presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal
Concessionario, per la riscossione delle vincite senza limiti di
importo.
L'elenco dei punti di pagamento di cui alle lettere c) e d) e'
esposto presso i punti di vendita dell'Enalotto e pubblicato sul sito
internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale.
3. Il pagamento dei premi si effettua, dietro consegna delle
ricevute di gioco vincenti integre ed in originale:
a) nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2, in contanti o
con assegno bancario di conto corrente o circolare non trasferibili;
b) nei casi di cui alla lettera c) del comma 2, a mezzo di
bonifico bancario, previa prenotazione del pagamento;
c) nei casi di cui alla lettera d) del comma 2, a mezzo di
bonifico bancario o con assegno bancario di conto corrente o
circolare non trasferibili.
Il pagamento dei premi si effettua con le modalita' proposte dal
Concessionario ed approvate da AAMS, debitamente pubblicizzate presso
i punti di vendita e sul sito internet informativo dei Giochi
numerici a totalizzatore nazionale.
4. Il termine massimo per la presentazione delle ricevute vincenti
e' di novanta giorni solari dal giorno successivo alla comunicazione
ufficiale dell'esito del concorso, a pena di decadenza di ogni
diritto. Trascorsi sessanta giorni solari dal giorno successivo alla
comunicazione ufficiale dell'esito del concorso, le ricevute vincenti
possono essere presentate esclusivamente presso i punti di pagamento
direttamente gestiti dal Concessionario, di cui alla lettera d) del
comma 2.
5. Il pagamento dei premi si effettua:
a) nel caso di vincite di importo inferiore ad 1.000.000
(unmilione/00) di euro, entro il termine di trenta giorni solari
dalla data di consegna della ricevuta di partecipazione vincente;
b) nel caso di vincite di importo pari o superiore ad 1.000.000
(unmilione/00) di euro, ed a condizione che non sia stato presentato
alcun reclamo che possa pregiudicare il diritto alla vincita
rivendicata o il valore ad essa attribuito, entro trentuno giorni
dalla scadenza del termine previsto per la presentazione dei reclami
stessi. Ove fossero stati presentati reclami, l'importo delle vincite
e' corrisposto dopo la definizione dei medesimi.
6. Nel caso di gioco a caratura ordinaria, i valori delle vincite
in base ai quali si determinano le modalita' della riscossione sono
da intendersi riferiti, non gia' a quanto spettante per la singola
cedola di caratura, ma al valore complessivo della vincita della
giocata a caratura.
7. Per ogni vincita pagata oltre il termine fissato sono dovuti al
vincitore, da parte del Concessionario, interessi pari al tasso
legale, calcolati al momento del pagamento del premio.
8. Il Concessionario e' tenuto a custodire le ricevute di
partecipazione, direttamente o per il tramite dei punti di vendita,
ma sempre sotto la propria diretta responsabilita':
a) per 1 anno a partire dal giorno successivo alla comunicazione
ufficiale dell'esito del concorso di riferimento, nel caso di
ricevute relative a vincite di importo inferiore a 5.200,00
(cinquemiladuecento/00) euro;
b) per 2 anni a partire dal giorno successivo alla comunicazione
ufficiale dell'esito del concorso di riferimento, nel caso di
ricevute relative a vincite di importo uguale o superiore a 5.200,00
(cinquemiladuecento/00) euro;
c) per tutto il tempo necessario alla definizione delle
controversie, nel caso di ricevute a qualsiasi titolo oggetto di
contestazione, in relazione ai reclami presentati ai sensi ed agli
effetti dell'art. 18, nonche' alle azioni esperite in sede
giurisdizionale;
d) per 1 anno, nel caso delle ricevute relative alle giocate
annullate.
Le ricevute non piu' soggette all'obbligo di conservazione devono
essere distrutte con le modalita' stabilite con provvedimento di
AAMS.
9. I dati anagrafici dei portatori delle ricevute di gioco
vincenti, di cui e' obbligatoria la comunicazione ai sensi della
vigente normativa in materia di contrasto delle attivita' di
riciclaggio dei proventi da attivita' illecite, sono conservati dal
Concessionario sotto la propria responsabilita', a disposizione
dell'Autorita' competente.
TITOLO V
SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E TUTELA DEL GIOCATORE
Art. 18.
Presentazione e trattamento dei reclami in materia di vincite
1. Il giocatore puo' avanzare reclamo scritto per ottenere il
riconoscimento del premio o dei premi, avverso la mancata
pubblicazione nel Bollettino ufficiale generale o nel Bollettino
ufficiale del punto di vendita degli estremi di una scheda con la
quale ritenga di essere vincitore con una o piu' giocate, ovvero in
caso di pubblicazione degli estremi stessi, ma con vincite inferiori
a quello cui si ritiene di aver diritto, per numero o importo.
2. I reclami di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente
accompagnati dall'originale delle rispettive ricevute di gioco e, a
pena di decadenza da ogni diritto, devono essere presentati al
Concessionario entro sessanta giorni solari dalla pubblicazione del
Bollettino ufficiale generale del concorso di riferimento.
3. Il Concessionario e' tenuto a protocollare i reclami di cui al
comma 1 ed a trasmetterli alla Commissione di determinazione delle
giocate vincenti e di controllo del gioco di cui all'art. 9 entro il
tempo massimo di quattordici giorni dalla ricezione, corredati da una
preliminare istruttoria. E' facolta' della suddetta Commissione
disporre indagini e richiedere ogni utile elemento di conoscenza in
merito al caso oggetto del reclamo al Concessionario, che e' tenuto a
fornirlo con la massima tempestivita' consentita.
4. Per i reclami la Commissione di cui all'art. 9 e' tenuta a
pronunciarsi per iscritto, accogliendo o respingendo il ricorso,
redigendo apposito verbale.
5. I reclami accolti e quelli respinti sono pubblicati, alla prima
occasione utile, nel Bollettino ufficiale generale, nonche' nei
bollettini ufficiali dei punti di vendita nei quali sono state
effettuate le giocate oggetto dei reclami.
6. Nel caso in cui un reclamo in materia di vincite sia accolto, la
Commissione che ha assunto la decisione in merito dispone, con
comunicazione scritta, il pagamento del relativo importo agli aventi
diritto, che il Concessionario e' tenuto ad effettuare, nella misura
stabilita a seguito della rideterminazione delle quote, a proprie
spese e senza possibilita' di rivalsa nei confronti di AAMS o
dell'Erario, con la maggiorazione degli interessi dovuti e delle
spese sostenute dal ricorrente.
7. Per i premi non ancora riscossi, la vincita viene corrisposta
nel suo esatto ammontare. In nessun caso e' ammessa la rivalsa pro
quota nei confronti dei giocatori aventi diritto a premi il cui
importo sia stato gia' calcolato e pubblicato sui bollettini
ufficiali, ove tali premi siano stati gia' corrisposti.
8. E' facolta' del giocatore esperire l'azione giudiziaria, anche
in mancanza della previa interposizione del reclamo.
9. E' fatta salva per il Concessionario la facolta' di rivalersi
nei confronti di soggetti terzi eventualmente responsabili, del tutto
o in parte, di errori o manchevolezze relativi al gioco che abbiano
portato pregiudizio economico o all'immagine del gioco stesso.
10. In caso di mancata osservanza dei livelli di servizio stabiliti
dall'atto di Convenzione, al Concessionario si applicano, in favore
di AAMS, le penali ivi previste.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 19.
Univocita' delle fonti e cessazioni.
1. Tutte le precedenti disposizioni relative al concorso pronostici
Enalotto cessano di essere applicabili al gioco.
2. Una volta espletate tutte le attivita' relative al rapporto
concessorio ed alla disciplina del gioco Enalotto vigenti fino al
momento in cui avra' efficacia il presente decreto, cessano le loro
funzioni le commissioni costituite in Milano, presso la sede del
Concessionario, aventi ad oggetto, tra l'altro: l'esame dei reclami,
la certificazione dei concorsi e delle vincite, la determinazione dei
risultati generali del concorso, la verifica della pubblicazione dei
dati ufficiali, la verifica dei versamenti dei premi non riscossi,
nonche' il controllo dei dati dei concorsi da parte della Ragioneria
dello Stato.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 20.
Efficacia
Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed
ha efficacia, anche con riferimento all'art. 19, dalla piena
operativita' della nuova concessione, attuata in applicazione
dell'art. 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il presente decreto sara' inviato agli Organi di controllo per gli
adempimenti di competenza.
Roma, 11 giugno 2009
Il direttore generale: Ferrara
Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2009
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3
Economia e finanze, foglio n. 345
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
----> Vedere da pag. 10 a pag. 26 <----