MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 giugno 2009
  Regolamentazione del gioco Enalotto. (09A07319)

          

TITOLO I

OGGETTO E DEFINIZIONI
       
                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
  Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni   ed  integrazioni,  concernente  la  disciplina  delle
attivita' di gioco;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.
581,  modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1962,  n.  806,  recante  norme  regolamentari  per  l'applicazione e
l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi
per  il rilancio dell'economia ed in particolare l'art. 12, commi 1 e
2,  concernenti  il  riordino  delle  funzioni  statali in materia di
organizzazione  e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi
a premi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n.  33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n.
383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato
(AAMS)   la   gestione   delle   funzioni   statali   in  materia  di
organizzazione   e   gestione   dei   giochi,  scommesse  e  concorsi
pronostici;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  2002,  n.  178,  che ha
attribuito  all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di Stato lo
svolgimento  di  tutte  le  funzioni  in materia di organizzazione ed
esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
  Visto  il  decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni,  in  legge  2  dicembre  2005  n. 248 e, segnatamente,
l'art.  11-quinquiesdecies,  comma  4,  che  dispone  che con decreto
direttoriale   del   Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  -
Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato sono stabilite le
modalita'  e  le disposizioni tecniche occorrenti per l'attuazione di
formule di gioco opzionali e complementari al concorso Enalotto;
  Vista  la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che all'art. 1, comma 90,
lettere  a),  b),  e  c),  dispone,  tra  l'altro,  la  revisione del
regolamento e della formula di gioco dell'Enalotto;
  Vista  la  procedura  di selezione per l'affidamento in concessione
della gestione dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, indetta
ed espletata secondo i criteri fissati dalla citata legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  all'art. 1, comma 90, con particolare riferimento al
Capitolato  d'oneri,  al Capitolato tecnico ed allo schema di Atto di
convenzione;
                              Dispone:

                               Art. 1.

                               Oggetto
  1.  Il  presente decreto disciplina l'organizzazione, l'esercizio e
la   gestione   del   gioco   Enalotto,   commercialmente  noto  come
«SuperEnalotto».  Nell'ambito  del  presente  decreto  e  in  tutti i
provvedimenti  collegati  i termini «Enalotto» e «SuperEnalotto» sono
impiegati  come  tra  loro  equivalenti,  in  quanto  identificano il
medesimo gioco.

        
     
          

TITOLO I

OGGETTO E DEFINIZIONI
       
                               Art. 2.

                             Definizioni
  1.  Il  gioco Enalotto e le sue formule di gioco complementari sono
giochi numerici a totalizzatore nazionale ai sensi dell'art. 1, comma
90, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Sono giochi numerici a totalizzatore nazionale i giochi di sorte
basati  sulla  scelta di numeri da parte dei giocatori all'atto della
giocata,  ovvero  sull'attribuzione  alla  giocata medesima di numeri
determinati  casualmente,  per i quali una quota predeterminata delle
poste  di  gioco e' conferita ad un unico montepremi, avente una base
di  raccolta  di  ampiezza  non  inferiore  a quella nazionale, e che
prevedono altresi' la ripartizione in parti uguali del montepremi tra
le  giocate  vincenti  appartenenti alla medesima categoria di premi.
Non  sono  in  ogni  caso intesi come giochi numerici a totalizzatore
nazionale  i  giochi  ad  oggi  gia'  oggetto di concessione, diversi
dall'Enalotto e dal suo gioco complementare ed opzionale.

        
     
          

TITOLO II

MODALITA' DI GIOCO E CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE
VINCITE
       
                               Art. 3.

         Estrazione dei numeri vincenti e categorie di premi
  1.  Il  gioco  consiste  nel  pronosticare, per ciascun concorso ed
indipendentemente dalla loro sequenza, i numeri estratti nel corso di
un'apposita  estrazione,  che  si  effettua  in  base  ad un apposito
regolamento  pubblicato  sul  sito internet dell'Amministrazione e su
quello informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, con
la supervisione di una Commissione ministeriale.
  2.   I   calendari   dei   concorsi  sono  stabiliti  con  appositi
provvedimenti. Su proposta del Concessionario possono essere altresi'
indetti concorsi straordinari, purche' successivi alla scadenza degli
abbonamenti  di  cui  all'art.  5,  comma  2,  che  siano in corso di
validita' nel momento in cui i suddetti concorsi straordinari vengono
indetti.
  3. Per ciascun concorso sono estratti:
   a) una combinazione di 6 numeri;
   b) un numero complementare, detto anche numero «Jolly»;
   c)  un  numero  valevole  per  il gioco complementare ed opzionale
dell'Enalotto, detto anche numero «Superstar».
  La  combinazione di 6 numeri di cui alla lettera a) ed il numero di
cui  alla  lettera b) sono estratti da una medesima serie continua di
numeri,  compresi tra 1 e 90, senza reimmissione dei numeri estratti,
per mezzo di un sistema estrazionale che assicuri che ogni estrazione
risulti  non  prevedibile,  non  influenzabile  e caratterizzata, per
ciascuno  dei  numeri  da  estrarre,  dalla  medesima probabilita' di
estrazione. Tale sistema estrazionale, basato, su urne automatizzate,
e' definito nell'ambito dell'apposito regolamento di cui al comma 1.
  Il  numero  valevole per il gioco complementare ed opzionale di cui
alla lettera c) e' estratto da un'ulteriore e distinta serie continua
di  numeri  compresi  tra  1  e 90 per mezzo di un sistema analogo al
precedente, che assicuri i medesimi requisiti.
  4.  Per  ogni  pronostico indovinato relativo ai numeri estratti di
cui al comma 3, lettera a) si consegue un punto.
  5. Le categorie di premi sono 5:
   a) alla prima categoria, «punti 6», appartengono le giocate per le
quali  risultano  esatti  i  pronostici relativi a tutti i sei numeri
estratti di cui al comma 3, lettera a);
   b) alla seconda categoria, «punti 5+1», appartengono le giocate in
cui risultano esatti cinque pronostici relativi ai numeri estratti di
cui  al  comma  3,  lettera a) piu' il numero complementare di cui al
comma 3, lettera b);
   c)   alla   terza,   alla   quarta   e   alla   quinta  categoria,
rispettivamente  «punti  5»,  «punti  4» e «punti 3», appartengono le
giocate  rispettivamente  con  5, 4 e 3 pronostici esatti relativi ai
numeri estratti di cui al comma 3, lettera a).
  6.  Nel  caso  in  cui,  per  uno  specifico  concorso, non risulti
possibile  effettuare  nei tempi stabiliti l'estrazione dei numeri di
cui  al  comma 3, l'apertura di quello successivo viene differita per
il  tempo  strettamente  necessario all'effettuazione dell'estrazione
del concorso gia' chiuso, ove se ne ravvisi la concreta possibilita'.
  7.   Nel  momento  in  cui  risulti  evidente  l'impossibilita'  di
recuperare   l'estrazione   non   avvenuta  in  tempo  utile  per  lo
svolgimento del concorso successivo, l'apertura di quest'ultimo viene
comunque disposta con provvedimento di AAMS.
  8.  Ove  l'estrazione  non  avvenuta  non  risulti effettuabile ne'
tempestivamente  recuperabile,  si  da'  luogo  all'annullamento  del
relativo  concorso  ed  al rimborso integrale del costo delle giocate
effettuate,  a  seguito  della  presentazione delle ricevute di gioco
entro novanta giorni dall'annullamento del concorso stesso.

        
     
          

TITOLO II

MODALITA' DI GIOCO E CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE
VINCITE
       
                               Art. 4.

                Costo del gioco, montepremi e vincite
  1.  Una  combinazione  di  gioco e' costituita da un insieme di sei
numeri  di  cui  si  pronostica l'estrazione, indipendentemente dalla
loro sequenza.
  2.  Il  costo  unitario  al  pubblico della singola combinazione di
gioco  e' di euro 0,50; la giocata minima non puo' essere inferiore a
due combinazioni di gioco.
  3.  Il  montepremi  destinato  alle  vincite di ciascun concorso e'
costituito  dal  34,648%  dell'ammontare  complessivo  del  costo  al
pubblico delle combinazioni di gioco raccolte.
  4.  Il montepremi totale viene ripartito tra le cinque categorie di
premi nelle seguenti proporzioni:
   a)  al  montepremi  relativo alle vincite di prima categoria va il
20% del montepremi totale;
   b)  al montepremi relativo alle vincite di seconda categoria va il
20% del montepremi totale;
   c)  al  montepremi  relativo alle vincite di terza categoria va il
15% del montepremi totale;
   d)  al  montepremi relativo alle vincite di quarta categoria va il
15% del montepremi totale;
   e)  al  montepremi relativo alle vincite di quinta categoria va il
30% del montepremi totale.
  La  quota  unitaria  da pagare per le diverse categorie di premi di
cui  all'art.  3,  comma  5,  si  determina suddividendo i rispettivi
montepremi in parti uguali tra le giocate risultate vincenti.
  5.  Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di prima categoria
con  punti  6 il relativo montepremi andra' ad accumularsi con quello
della  medesima  categoria  del concorso successivo, fino al concorso
nel quale saranno realizzate vincite con punti 6.
  6.  Per  ciascun  concorso,  in  mancanza  di  vincite  di  seconda
categoria  con  punti  5  piu'  il  numero complementare, il relativo
montepremi:
   a)  per  il  50%  del  suo valore andra' a sommarsi con quello dei
premi di prima categoria del concorso successivo;
   b)  per  il  restante  50% verra' destinato alla formazione di una
dotazione   finalizzata   all'incremento   del  montepremi  di  prima
categoria  del  concorso  successivo  all'avvenuta assegnazione di un
montepremi  di  prima  categoria. Tale dotazione e' accantonata su un
apposito  fondo  gestito dal concessionario. Le modalita' di gestione
di  tale  fondo  sono  proposte  dal concessionario ed approvate, con
provvedimento formale, da parte di AAMS.
  7.  Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di terza categoria
con  punti  5  e/o  di  quarta  categoria  con  punti 4 e/o di quinta
categoria  con punti 3, i rispettivi montepremi andranno ripartiti in
parti uguali tra le categorie in cui vi siano giocate vincenti.
  8.  Fermo  restando  quanto espressamente stabilito ai commi 5 e 6,
qualora  in  un  determinato  concorso  non  venisse realizzato alcun
punteggio  vincente, i montepremi di terza, quarta e quinta categoria
andranno  cumulati  con  quelli delle medesime categorie di premi del
concorso  successivo,  fino  al concorso nel quale saranno realizzati
punteggi vincenti.
  9. In nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria di
premi  puo'  essere  minore  della  quota  unitaria  di una categoria
inferiore.  Ove,  a  seguito  del  computo delle quote, l'importo dei
premi  di  una  categoria  risulti  minore di quello di una categoria
inferiore, si procede alla fusione delle due categorie e dei relativi
montepremi.  Ove il premio risultante dalla fusione di piu' categorie
risulti  maggiore  di  quello  di una categoria superiore, si procede
alla fusione delle categorie interessate.
  10.  Con  appositi  provvedimenti puo' essere disposto l'incremento
del montepremi, relativamente ad una o piu' delle cinque categorie di
premi  di  cui all'art. 3, ovvero possono essere introdotte categorie
di  premi  speciali, utilizzando proventi ottenuti come contropartita
per  l'eventuale  utilizzo  commerciale,  limitato nel tempo, di beni
immateriali   ed   opere   dell'ingegno   di   proprieta'   o   nella
disponibilita'     dell'Amministrazione    medesima,    relativamente
all'Enalotto e agli altri giochi numerici a totalizzatore nazionale.

        
     
          

TITOLO II

MODALITA' DI GIOCO E CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE
VINCITE
       
                               Art. 5.

                         Modalita' di gioco
  1.  La giocata puo' essere effettuata tramite disposizioni di gioco
espresse dal giocatore con le seguenti modalita':
   a)   per   mezzo  di  schede  di  partecipazione  distribuite  dal
Concessionario e compilate dal giocatore stesso;
   b) per mezzo di schede di partecipazione precompilate;
   c) impartite a voce all'operatore addetto al terminale di gioco;
   d)  affidate  alla  scelta  casuale  del software del terminale di
gioco;
   e)  tramite  computer collocato all'interno del punto di vendita e
collegato direttamente al terminale di gioco;
   f)  per  via telematica, con le modalita' previste dalla specifica
normativa relativa al gioco a distanza.
  Il  giocatore puo' altresi' acquistare giocate gia' convalidate dal
titolare  del punto di vendita del gioco fisico, il quale e' tenuto a
consegnargli all'atto dell'acquisto le relative ricevute di gioco.
  2. Il giocatore puo' effettuare giocate in abbonamento, vale a dire
impartire disposizioni di gioco valevoli per un numero predeterminato
di  concorsi  futuri  e  consecutivi,  secondo  modalita'  comunicate
preventivamente dal Concessionario ad AAMS e da questa approvate.
  3.  AAMS,  su  proposta  del  Concessionario,  puo'  autorizzare la
raccolta  anticipata  di  giocate,  su  prenotazione,  per uno o piu'
concorsi futuri, anche straordinari ed anche non consecutivi.

        
     
          

TITOLO II

MODALITA' DI GIOCO E CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE
VINCITE
       
                               Art. 6.

                    Raccolta del gioco all'estero
  1.  L'eventuale  raccolta  all'estero dell'Enalotto e del suo gioco
complementare  ed opzionale, sia attraverso il canale fisico, sia per
via   telematica,   potra'   effettuarsi   a   seguito   di  appositi
provvedimenti.

        
     
          

TITOLO II

MODALITA' DI GIOCO E CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE
VINCITE
       
                               Art. 7.

Ricevute  di  gioco,  schede  di  partecipazione  e  pubblicita' alla
                        disciplina del gioco
  1. Nel caso di giocata effettuata presso i punti di vendita fisici,
il  terminale  di  gioco,  ottenuta  la  conferma  della sua avvenuta
registrazione  telematica  presso  il  centro  di  totalizzazione del
Concessionario,   emette  la  ricevuta  di  gioco,  che  deve  essere
custodita  dal  giocatore  con  ogni cura e diligenza, rappresentando
l'unico titolo valido per la riscossione dei premi, escluso qualsiasi
equipollente.
  2. La ricevuta di gioco riporta almeno i seguenti dati, che valgono
a tutti gli effetti del gioco:
   a) le combinazioni di gioco oggetto del pronostico;
   b) i codici di controllo;
   c) il numero che contraddistingue il concorso;
   d) la data di estrazione alla quale il concorso si riferisce;
   e) il codice identificativo del punto di vendita;
   f) il codice identificativo del terminale di gioco;
   g) il numero di combinazioni giocate ed il relativo costo;
   h) il numero progressivo della giocata;
   i) la data e l'ora di accettazione della giocata;
   j) il logo del gioco;
   k)  il logo di AAMS, in base alle indicazioni dell'Amministrazione
medesima;
   l) la denominazione ed il logo del Concessionario;
   m)  in  caso di giocate a caratura, il numero identificativo delle
relative cedole;
  3.  All'atto  del  ritiro  della  ricevuta di gioco il giocatore e'
tenuto  a  controllarla  e,  in  caso di difformita' dei dati su essa
riportati  rispetto  alla  sua  volonta',  comunque  espressa,  ha la
facolta'  di richiedere con immediatezza l'annullamento della giocata
effettuata, previa restituzione della ricevuta difforme. In ogni caso
l'annullamento  della  giocata  non  puo' essere effettuato una volta
sopravvenuta la chiusura dell'accettazione delle giocate stesse.
  4.  Sono predisposti dal Concessionario, preventivamente sottoposti
all'approvazione  di  AAMS e messi a disposizione del pubblico, anche
attraverso  la  loro  pubblicazione sul sito internet informativo dei
Giochi numerici a totalizzatore nazionale:
   a)  i modelli delle schede di partecipazione al gioco, sia di tipo
ordinario  che  per iniziative straordinarie e di durata limitata nel
tempo;
   b)  le  istruzioni  operative  per  la  compilazione  di  tutte le
tipologie di schede di partecipazione previste ai fini del gioco;
   c) i modelli delle ricevute di gioco.
  5.  Sono  parte integrante del presente decreto gli allegati A e B,
che riportano, rispettivamente:
   a) le schede di partecipazione al gioco e le relative istruzioni;
   b) le ricevute di gioco.
  Le  schede di partecipazione al SuperEnalotto possono consentire la
contestuale partecipazione al suo gioco complementare ed opzionale.
  6.  Il  Concessionario  e'  tenuto a pubblicizzare adeguatamente la
presente  disciplina  di  gioco, unitamente alle istruzioni operative
per  l'effettuazione  delle  giocate  nelle loro diverse modalita', a
quelle   per  la  riscossione  delle  vincite  ed  a  quelle  per  la
presentazione dei reclami:
   a)   provvedendo   alla   loro  pubblicazione  sul  sito  internet
informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale;
   b)  assicurandone  l'esposizione  al  pubblico  presso  i punti di
vendita.
  7.  La  partecipazione  al  gioco  implica  la piena conoscenza del
presente  decreto  e l'accettazione incondizionata delle disposizioni
in esso contenute.

        
     
          

TITOLO II

MODALITA' DI GIOCO E CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE
VINCITE
       
                               Art. 8.

                 Giocate sistemistiche e a caratura
  1.  Per «giocata sistemistica» si intende la giocata ottenuta dallo
sviluppo  di  una  disposizione  di  gioco, comunque impartita, dalla
quale derivi matematicamente una pluralita' di combinazioni di gioco.
Ogni singola giocata a combinazione sistemistica si effettua entro il
limite massimo di 27.132 combinazioni di gioco.
  2.  Per  «giocata  a  caratura»  si  intende la suddivisione di una
giocata  in  quote  di  uguale  valore,  acquistabili separatamente e
denominate  cedole  di  caratura. I giocatori concorrono al pagamento
della  giocata stessa ed alla suddivisione delle eventuali vincite in
misura proporzionale al numero di cedole di caratura acquistate.
  3.  Il  costo  di  ciascuna  cedola  di caratura e' determinato dal
valore  complessivo  della giocata a caratura, diviso il numero delle
cedole  di  caratura  che  la compongono. Il costo minimo di ciascuna
cedola  di  caratura  e'  proposto dal Concessionario ed approvato da
AAMS e in nessun caso puo' essere inferiore ad euro 5.
  4. Le giocate a «caratura ordinarie» sono organizzate ed effettuate
sotto  la  propria responsabilita' dal titolare del punto di vendita,
il  quale,  successivamente  alla convalida della giocata a caratura,
provvede  alla vendita delle quote previste ai giocatori che ne fanno
richiesta, rilasciando la relativa cedola di caratura.
  5.   Le   giocate   a   «caratura  speciale»  sono  effettuate  dal
Concessionario sotto la propria responsabilita'. Successivamente alla
convalida  il  Concessionario  provvede alla loro vendita, sia per il
tramite dei punti di vendita fisici che dei canali di distribuzione a
distanza.
  6.  Le  giocate  a caratura speciale si effettuano con le modalita'
stabilite da apposito provvedimento.
  7.  Una volta effettuate e convalidate, in nessun caso le giocate a
caratura, ordinarie o speciali, possono essere annullate.

        
     
          

TITOLO III

GESTIONE OPERATIVA DEL GIOCO
E DETERMINAZIONE DELLE VINCITE
       
                               Art. 9.

Commissione  di  determinazione delle giocate vincenti e di controllo
                              del gioco
  1.  E'  istituita  una  Commissione di determinazione delle giocate
vincenti e di controllo del gioco, con specifica competenza in ordine
alle seguenti attivita':
   a)  supervisione  e  controllo  di  ogni  operazione relativa alla
custodia  dei  dischi  ottici  di  cui  all'art.  10,  comma  2 ed al
riscontro delle giocate vincenti;
   b)  determinazione  dell'importo  del  montepremi  e, per ciascuna
categoria di premi, delle giocate vincenti e del relativo importo;
   c)  verifica,  al fine della loro sollecita pubblicazione sul sito
internet  informativo  dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale,
delle  informazioni  contenute su un apposito prospetto riepilogativo
predisposto dal Concessionario, relative:
    - alla combinazione vincente,
    - all'ammontare complessivo del montepremi,
    -  all'ammontare  del  premio  unitario per ciascuna categoria di
vincita,
    -  al numero delle giocate vincenti per ogni singola categoria di
vincita;
   d) autorizzazione alla pubblicazione sul sito internet informativo
dei  Giochi  numerici a totalizzatore nazionale delle informazioni di
cui alla lettera c);
   e) controllo delle informazioni riportate sul Bollettino ufficiale
generale di ciascun concorso, di cui all'art 12, comma1;
   f)  esame  e valutazione dei reclami avanzati dai giocatori, per i
casi e con le modalita' previsti dall'art. 18.
  2.  La  Commissione  di  determinazione delle giocate vincenti e di
controllo del gioco e' composta da tre dirigenti dell'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli di Stato ed e' regolarmente costituita con la
presenza  di  almeno due membri. Presiede la Commissione il dirigente
di  rango  piu' elevato. Nei casi in cui tutti i dirigenti fossero di
pari  rango,  ovvero  l'applicazione del criterio dovesse individuare
due  dirigenti,  presiede  il  piu'  anziano  di  essi,  in relazione
all'eta' anagrafica.
  3.   Assolve   le  mansioni  di  segretario  della  Commissione  un
funzionario   di   AAMS   con   qualifica   non  inferiore  a  quella
corrispondente a ex Direttore (C2).
  4. Presenziano alle operazioni della Commissione, fornendo altresi'
il   supporto   da   questa   eventualmente  richiesto,  uno  o  piu'
rappresentanti del Concessionario.
  5.  Il  Concessionario  mette  a  disposizione della Commissione di
determinazione  delle  giocate vincenti e di controllo del gioco, per
l'espletamento delle proprie funzioni:
   a)  appositi  locali  ubicati  nel comune ove ha sede la Direzione
generale  di  AAMS,  valutati  idonei da AAMS e debitamente corredati
delle necessarie attrezzature tecniche;
   b)   ogni  ulteriore  supporto  che  si  rendesse  necessario,  su
richiesta di AAMS.
  6.   Il   Concessionario   e'  comunque  responsabile  degli  esiti
dell'attivita'  della  Commissione  di  determinazione  delle giocate
vincenti  e  di  controllo  del  gioco,  con  l'eccezione  di  quanto
direttamente  ed esclusivamente dipendente dall'operato di competenza
della Commissione stessa.
  7.  Gli  oneri e le spese per il funzionamento della Commissione di
determinazione  delle  giocate  vincenti  e  di  controllo del gioco,
stabiliti da AAMS, sono totalmente a carico del Concessionario.
  8.  E' facolta' di AAMS acquisire ogni possibile informazione utile
ai fini del controllo sull'andamento del gioco, con ampia facolta' di
ispezione,  nonche'  di  accesso  ad  ogni informazione, dispositivo,
sistema o locale nella disponibilita' del Concessionario.
  9.  Con  provvedimenti  di  AAMS  possono  essere  istituite  altre
competenti commissioni, ai fini dei necessari controlli sul gioco.

        
     
          

TITOLO III

GESTIONE OPERATIVA DEL GIOCO
E DETERMINAZIONE DELLE VINCITE
       
                              Art. 10.

                Determinazione delle giocate vincenti
  1. AAMS stabilisce:
   a)  la  data,  l'ora  e le modalita' di chiusura dell'accettazione
delle  giocate, nonche' le relative variazioni che dovessero rendersi
opportune, sentito il Concessionario;
   b) i requisiti di sicurezza per la trasmissione e la registrazione
dei dati di gioco sul sistema di elaborazione del Concessionario.
  2.  Per  ciascun  concorso, cessata l'accettazione delle giocate ed
esperiti  gli  opportuni  controlli,  il Concessionario trasferisce i
dati  di  gioco  su appositi dischi ottici scrivibili una sola volta,
rileggibili  e  non  modificabili,  provvedendo  altresi'  a renderli
identificabili  in  modo univoco e certo quanto al loro contenuto, in
base  alle disposizioni di AAMS. Tali dati costituiscono, a tutti gli
effetti,  le  matrici  delle  schede del concorso, che fanno fede nei
casi di contestazione.
  3.   I  dischi  ottici  sono  consegnati  dal  Concessionario  alla
Commissione  di  determinazione delle giocate vincenti e di controllo
del  gioco  di cui all'art. 9, mediante apposito verbale di consegna,
prima  dell'inizio  delle  estrazioni di cui all'art. 3, nel formato,
con  le  modalita'  e nel numero di copie ritenuti necessari da AAMS,
comunque  non  inferiore  a  tre  unita', anche ai fini di successivi
controlli e verifiche.
  4.  La  Commissione  di  determinazione delle giocate vincenti e di
controllo  del  gioco,  verificata l'osservanza delle prescrizioni di
cui  al  comma  3, nonche' la leggibilita' ed il contenuto dei dischi
ottici  da  custodire,  verbalizza  i  dati  relativi al numero delle
giocate  effettuate,  delle  giocate  annullate  e  delle  giocate da
conteggiare a montepremi.
  5.  Tassativamente  prima dell'ora fissata per le estrazioni di cui
all'art. 3 i dischi ottici sono riposti e chiusi in uno o piu' armadi
blindati  che  solo  la  Commissione  di determinazione delle giocate
vincenti  e  di  controllo del gioco e' in grado di aprire, collocati
nel luogo ove la Commissione stessa si riunisce.
  6.  Completati  gli  adempimenti  previsti  ai  commi  4  e  5,  la
Commissione  di  determinazione delle giocate vincenti e di controllo
del  gioco  da'  il  nulla  osta  all'effettuazione  dell'estrazione,
dandone   formale   comunicazione   alla  Commissione  incaricata  di
sovrintendere alle operazioni di estrazione, di cui all'art. 3, comma
1.
  7.  A  seguito  dell'avvenuta  estrazione  di  cui  all'art.  3, la
Commissione  di  determinazione delle giocate vincenti e di controllo
del gioco:
   a)  constata l'integrita' degli armadi blindati e la loro regolare
chiusura;
   b)  ne estrae i dischi ottici e li inserisce nell'apposito sistema
di elaborazione che effettua l'acquisizione dei dati;
   c)  inserisce  la  combinazione  dei  numeri vincenti nel suddetto
sistema   di   elaborazione   ed   avvia  il  programma  che  procede
all'individuazione   delle  schede  che  hanno  totalizzato  punteggi
vincenti ed alla formazione del relativo elenco.
  8.  Stabilito  il numero delle giocate vincenti che concorrono alla
ripartizione  del  montepremi,  suddivise  per categorie di premi, la
Commissione  di  determinazione delle giocate vincenti e di controllo
del gioco provvede:
   a)  alla  determinazione  delle  quote  unitarie  da pagare per le
diverse  categorie  di  premi,  per  mezzo  di  apposito  sistema  di
elaborazione,   sulla   base   delle  giocate  risultate  vincenti  e
dell'importo del montepremi;
   b)   alla  immediata  comunicazione  al  Concessionario,  per  gli
adempimenti di competenza:
    - delle combinazioni vincenti,
    - degli estremi identificativi delle ricevute di gioco relative a
giocate vincenti,
    - delle quote da pagare per le diverse categorie di premi,
    - della quota di montepremi non assegnata per mancanza di giocate
vincenti  di  prima  categoria con punti 6 e di seconda categoria con
punti  5  piu' il numero complementare, con indicazione degli importi
da  destinare,  rispettivamente, al montepremi di prima categoria del
concorso  successivo  ed  alla  dotazione di cui all'art. 4, comma 6,
lettera b);
   c)  alla collocazione dei dischi ottici nell'archivio, inseriti in
apposito plico sigillato, e alla chiusura dell'archivio stesso. Detto
plico  potra'  essere riaperto, per ogni evenienza, solamente dopo la
scadenza del termine per la presentazione dei reclami di cui all'art.
18, comma 2.
  9.  Tutte  le  operazioni della Commissione di determinazione delle
giocate  vincenti e di controllo del gioco sono descritte in appositi
verbali.  Ai verbali relativi alle operazioni di determinazione delle
vincite  sono allegati, nel formato richiesto da AAMS, gli elenchi di
tutte  le  giocate  vincenti  superiori  a  € 20.000, nonche' un
supporto  ottico  con  l'elenco  delle  giocate  vincenti di tutte le
categorie.
  10.  Per  ogni  singolo  concorso,  trascorso  il  termine  per  la
presentazione  dei  reclami  di  cui  all'art.  18, comma 2, i dischi
ottici  sui  quali  sono  stati  trasferiti  i dati di gioco verranno
conservati per ulteriori due anni, decorsi i quali cessa ogni obbligo
di  ulteriore  conservazione,  fatta eccezione per quelli relativi ai
reclami o ai ricorsi presentati, siano essi accolti, non accolti o in
fase  di  valutazione,  che  vanno  custoditi  fino  alla  definitiva
risoluzione delle controversie.
  11.  Le necessarie procedure di dettaglio concernenti le funzioni e
le  attivita'  della  Commissione  di  determinazione  delle  giocate
vincenti  e  di  controllo  del gioco, nonche' inerenti ad ogni altro
controllo ritenuto necessario, operazioni tutte da verbalizzare, sono
stabilite con appositi provvedimenti di AAMS.

        
     
          

TITOLO III

GESTIONE OPERATIVA DEL GIOCO
E DETERMINAZIONE DELLE VINCITE
       
                              Art. 11.

                         Archivio del gioco
  1.  Costituiscono archivio del gioco i dischi ottici consegnati dal
Concessionario  alla  Commissione  di  determinazione  delle  giocate
vincenti e di controllo del gioco.
  2.  Costituiscono  archivio  di sicurezza del gioco i dischi ottici
consegnati   dal   Concessionario   direttamente  ad  AAMS.  In  casi
eccezionali la Commissione di cui al comma 1 puo' disporre l'utilizzo
dell'archivio di sicurezza del gioco.
  3.  In  caso  di impossibilita' di utilizzo degli archivi di cui ai
commi  1  e  2,  costituiscono  archivio del gioco i dati inviati dal
Concessionario  ad  AAMS  per  mezzo  di collegamenti di rete, con le
modalita'  e  la tempistica indicate dall'Amministrazione, anche allo
scopo di disporre di ulteriori archivi di sicurezza, a fronte di ogni
possibile esigenza.
  4.    Qualora    dovesse    verificarsi   la   distruzione   o   la
inutilizzabilita'  dell'archivio  del gioco di cui ai commi 1, 2 e 3,
totale  o  parziale,  prima  del  suo proficuo utilizzo ai fini della
determinazione  delle  vincite  e  senza possibilita' di recupero dei
dati,  le  matrici  distrutte  o  inutilizzabili  saranno  dichiarate
escluse  dal concorso e i relativi giocatori avranno diritto, a spese
del  Concessionario,  al  solo  rimborso  delle  giocate  effettuate,
indipendentemente dagli esiti del concorso stesso.

        
     
          

TITOLO III

GESTIONE OPERATIVA DEL GIOCO
E DETERMINAZIONE DELLE VINCITE
       
                              Art. 12.

   Informazioni al pubblico sugli esiti e sull'andamento del gioco
  1.  Sulla base delle risultanze degli adempimenti della Commissione
di  determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco di
cui  all'art.  9,  il  Concessionario  redige un Bollettino ufficiale
generale nel quale, per ogni concorso, sono riportati:
   a) la combinazione vincente;
   b) l'ammontare del montepremi;
   c) il numero delle giocate vincenti per ciascuna categoria;
   d) il valore unitario dei premi per ciascuna categoria;
   e)  gli  estremi  identificativi delle ricevute relative a giocate
vincenti;
   f)  la  quota  di montepremi non assegnata per mancanza di giocate
vincenti  di  prima  categoria con punti 6 e di seconda categoria con
punti  5  piu' il numero complementare, con indicazione degli importi
da  destinare,  rispettivamente, al montepremi di prima categoria del
concorso successivo;
   g)  ogni  ulteriore comunicazione che possa risultare di interesse
per i giocatori.
  2.  Il  Bollettino  ufficiale  generale  di  ciascun concorso viene
depositato  presso  la  Commissione  di  determinazione delle giocate
vincenti   e   di   controllo   del  gioco,  che  provvede  alla  sua
archiviazione:
   a)  in  formato cartaceo per la parte relativa ai dati generali di
concorso;
   b)  in  formato  elettronico  per  la parte relativa alle ricevute
vincenti,  prima  dell'apertura  delle operazioni di cui all'art. 10,
relative al concorso successivo.
  Il Bollettino ufficiale generale di ciascun concorso viene altresi'
pubblicato  dal  Concessionario  sul  sito  internet  informativo dei
Giochi   numerici   a  totalizzatore  nazionale,  limitatamente  alle
informazioni  di  cui  al  punto  a),  entro  due  giorni utili dalla
comunicazione  dei  relativi  dati  da  parte  della  Commissione  di
determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco e deve
riportare  la data della sua pubblicazione. Sul sito internet e' reso
disponibile,  altresi', un applicativo per il riscontro delle giocate
vincenti.
  3.  Ad  ogni  concorso  il  Concessionario redige altresi' appositi
bollettini ufficiali per ciascun punto di vendita fisico, che sono ad
essi  inviati  entro  due  giorni  utili da quello in cui hanno avuto
luogo le operazioni della Commissione di determinazione delle giocate
vincenti  e  di  controllo  del  gioco,  con  obbligo  di  esporli al
pubblico. In tali bollettini sono riportati:
   a) la combinazione vincente;
   b) l'ammontare del montepremi;
   c) il numero delle giocate vincenti per ciascuna categoria;
   d) il valore unitario dei premi per ciascuna categoria;
   e)  gli  estremi  identificativi delle ricevute relative a giocate
vincenti effettuate presso lo stesso punto di vendita fisico;
   f)  la  quota  di montepremi non assegnata per mancanza di giocate
vincenti  di  prima  categoria con punti 6 e di seconda categoria con
punti  5  piu' il numero complementare, con indicazione degli importi
da  destinare,  rispettivamente, al montepremi di prima categoria del
concorso successivo;
   g)  ogni  ulteriore comunicazione che possa risultare di interesse
per i giocatori.

        
     
          

TITOLO IV

FLUSSI FINANZIARI
       
                              Art. 13.

       Incaricati della raccolta del gioco e relativi compensi
  1.  La  raccolta  delle  giocate  dell'Enalotto  e'  effettuata dal
Concessionario attraverso i punti facenti parte della propria rete di
vendita,   previa  sottoscrizione  di  specifici  ed  idonei  accordi
contrattuali.  Il Concessionario redige l'elenco dei punti di vendita
incaricati  della  raccolta  del  gioco con le modalita' stabilite da
AAMS   e  lo  comunica  all'Amministrazione,  curandone  puntualmente
l'aggiornamento. AAMS ha facolta' di richiedere, ed il Concessionario
l'obbligo  di  fornire  entro dieci giorni dalla richiesta, copia dei
contratti stipulati con specifici punti di vendita.
  2.  Il  punto  di  vendita  e'  tenuto  ad  ottemperare a tutti gli
obblighi  previsti  dalla  normativa  vigente in materia di giochi, a
pena di annullamento dell'accordo di cui al comma 1.
  Il   Concessionario   vigila,  sotto  la  propria  responsabilita',
sull'osservanza dei suddetti obblighi, con particolare riferimento al
mantenimento nel tempo dei requisiti soggettivi richiesti dalle norme
e  dall'accordo  contrattuale  di  cui  al  comma  1,  provvedendo  a
risolvere il contratto stesso ove ne siano ravvisabili le condizioni.
  3. Per la commercializzazione del gioco e' riconosciuto al punto di
vendita  fisico  il  compenso  fissato  ai  sensi  e  per gli effetti
dell'art.  14  del  decreto-legge  del  28  dicembre  2001,  n.  452,
convertito  in legge dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2002, n. 16,
nella  misura  dell'8%  del  costo  al pubblico delle combinazioni di
gioco  raccolte,  a  titolo  di compenso corrisposto direttamente dal
giocatore, suscettibile delle maggiorazioni e variazioni previste per
legge.
  4.   Il   compenso   del  Concessionario  e'  calcolato  in  misura
percentuale sulla raccolta del gioco, con i criteri fissati nell'atto
di  convenzione e con le maggiorazioni ivi previste, ove ne ricorrano
le  condizioni,  tenuto  conto  dell'ammontare delle entrate erariali
collegate ai giochi numerici a totalizzatore nazionale.

        
     
          

TITOLO IV

FLUSSI FINANZIARI
       
                              Art. 14.

                           Rendicontazione
  1.  Il  Concessionario  del  gioco, responsabile della gestione del
relativo  totalizzatore,  fornisce  ad  AAMS la rendicontazione della
gestione   finanziaria,   relativamente   a   ciascun   concorso.  Il
rendiconto,  il cui modello e' proposto dal Concessionario sulla base
delle    indicazioni    di   AAMS   e   sottoposto   all'approvazione
dell'Amministrazione,  contiene  in  ogni  caso  almeno  le  seguenti
informazioni:
   a)  incasso  totale  lordo delle giocate raccolte, distinto tra il
gioco  raccolto  tramite la rete dei punti di vendita fisici e quello
raccolto tramite i canali di partecipazione a distanza;
   b)  compenso  spettante ai punti di vendita, distinto tra il gioco
raccolto  tramite  la  rete  dei  punti  di  vendita  fisici e quello
raccolto tramite i canali di partecipazione a distanza;
   c) compenso del Concessionario;
   d) importo del montepremi, distinto per categorie di vincita;
   e)  numero  delle  combinazioni  vincenti  e relativo importo, per
ciascuna categoria di vincita;
   f)  importi  da  versare  all'erario,  suddivisi  tra gli appositi
capitoli  previsti  dal  bilancio  di  entrata dello Stato e comunque
indicati da AAMS;
   g) altri importi dovuti in base alle norme in vigore.
  Su  indicazione  di  AAMS  il  Concessionario  e' tenuto a produrre
ulteriori rendiconti.
  2.  Il  Concessionario del gioco e' tenuto, altresi', al rendiconto
nei  confronti  della  Ragioneria  generale dello Stato, responsabile
dell'accertamento  delle  entrate  erariali, con le modalita' da essa
prescritte,  nonche'  a presentare il conto giudiziale, come previsto
dalla normativa vigente in materia.

        
     
          

TITOLO IV

FLUSSI FINANZIARI
       
                              Art. 15.

                        Versamenti all'erario
  1.   Il   Concessionario   e'  sempre  responsabile  dell'integrale
versamento  della  quota  della raccolta del gioco dovuta all'erario,
anche nel caso di parziale o mancato pagamento da parte di uno o piu'
punti  di vendita, fatta salva ogni facolta' di rivalsa ed indennizzo
nei confronti dei punti di vendita medesimi.
  2.  Per  ciascun  concorso  i  versamenti  all'erario si effettuano
presso  la  tesoreria dello Stato di Roma, con le modalita' stabilite
da AAMS con apposito provvedimento, entro due giorni lavorativi utili
decorrenti  dalla  disponibilita' delle somme raccolte. Il momento in
cui le somme raccolte sono ritenute disponibili per il Concessionario
e'  fissato  convenzionalmente  in  tre giorni lavorativi utili dalla
scadenza  della  settimana  contabile  di riferimento, intesa come il
periodo  che  intercorre  tra  le  giornata del lunedi' e la giornata
della domenica di ogni settimana nella quale si raccoglie il gioco.
  In   caso   di  ritardato  versamento  si  applicano  penalita'  ed
interessi, con i criteri e nella misura previsti.
  3.  Con  versamenti  sul  competente  capitolo indicato da AAMS, da
effettuarsi  entro  quindici  giorni  dalla  scadenza  del termine di
decadenza  di cui all'art. 17, comma 4, il Concessionario corrisponde
gli importi relativi alle vincite non riscosse. I relativi interessi,
sono  conferiti  nella misura e con le modalita' previste da apposito
provvedimento per la regolamentazione dei flussi finanziari.

        
     
          

TITOLO IV

FLUSSI FINANZIARI
       
                              Art. 16.

                       Giocate in abbonamento
  1.  Le  giocate in abbonamento e quelle di cui all'art. 5, comma 3,
vengono contabilizzate in occasione dei rispettivi concorsi cui fanno
riferimento.   La  raccolta  delle  giocate  in  abbonamento  produce
interessi  in  favore  dell'erario,  anche  per  la quota relativa al
montepremi, da calcolarsi in modo differenziato per ciascun concorso,
con   riferimento   ai   periodi   intercorrenti   tra  il  pagamento
dell'abbonamento  ed  i  singoli concorsi ricompresi nell'abbonamento
medesimo.
  Tali  interessi  vengono corrisposti con frequenza trimestrale, con
le modalita' stabilite da AAMS.

        
     
          

TITOLO IV

FLUSSI FINANZIARI
       
                              Art. 17.

                       Pagamento delle vincite
  1.  Il  pagamento delle vincite si effettua a cura e sotto la piena
responsabilita'  del  Concessionario,  indipendentemente dal soggetto
che materialmente lo esegue.
  2.  Per  quanto  riguarda le giocate effettuate tramite la rete dei
punti  di  vendita fisici, la ricevuta di partecipazione al gioco, in
originale  ed  integra,  costituisce  l'unico  titolo  valido  per la
riscossione  dei  premi, previa opportuna verifica. La verifica della
ricevuta di partecipazione e la riscossione dei premi si effettuano:
   a)  presso qualsiasi punto di vendita del Concessionario, nei casi
in  cui  l'importo  della vincita sia inferiore o uguale al valore di
520,00 (cinquecentoventi/00) euro;
   b)  presso  il  punto  di  vendita del Concessionario nel quale e'
stata effettuata la giocata vincente, nei casi in cui l'importo della
vincita    sia   inferiore   o   uguale   al   valore   di   5.200,00
(cinquemiladuecento/00) euro;
   c)  presso  i  punti  di  pagamento  appositamente  abilitati  dal
Concessionario, nei casi in cui l'importo della vincita sia inferiore
o uguale al valore di 52.000,00 (cinquantaduemila/00) euro;
   d)   presso   i   punti  di  pagamento  direttamente  gestiti  dal
Concessionario,  per  la  riscossione  delle  vincite senza limiti di
importo.
  L'elenco  dei  punti  di  pagamento  di cui alle lettere c) e d) e'
esposto presso i punti di vendita dell'Enalotto e pubblicato sul sito
internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale.
  3.  Il  pagamento  dei  premi  si  effettua,  dietro consegna delle
ricevute di gioco vincenti integre ed in originale:
   a) nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2, in contanti o
con assegno bancario di conto corrente o circolare non trasferibili;
   b)  nei  casi  di  cui  alla  lettera  c)  del comma 2, a mezzo di
bonifico bancario, previa prenotazione del pagamento;
   c)  nei  casi  di  cui  alla  lettera  d)  del comma 2, a mezzo di
bonifico  bancario  o  con  assegno  bancario  di  conto  corrente  o
circolare non trasferibili.
  Il  pagamento  dei  premi si effettua con le modalita' proposte dal
Concessionario ed approvate da AAMS, debitamente pubblicizzate presso
i  punti  di  vendita  e  sul  sito  internet  informativo dei Giochi
numerici a totalizzatore nazionale.
  4.  Il termine massimo per la presentazione delle ricevute vincenti
e'  di novanta giorni solari dal giorno successivo alla comunicazione
ufficiale  dell'esito  del  concorso,  a  pena  di  decadenza di ogni
diritto.  Trascorsi sessanta giorni solari dal giorno successivo alla
comunicazione ufficiale dell'esito del concorso, le ricevute vincenti
possono  essere presentate esclusivamente presso i punti di pagamento
direttamente  gestiti  dal Concessionario, di cui alla lettera d) del
comma 2.
  5. Il pagamento dei premi si effettua:
   a)   nel  caso  di  vincite  di  importo  inferiore  ad  1.000.000
(unmilione/00)  di  euro,  entro  il  termine di trenta giorni solari
dalla data di consegna della ricevuta di partecipazione vincente;
   b)  nel  caso  di vincite di importo pari o superiore ad 1.000.000
(unmilione/00)  di euro, ed a condizione che non sia stato presentato
alcun   reclamo  che  possa  pregiudicare  il  diritto  alla  vincita
rivendicata  o  il  valore  ad essa attribuito, entro trentuno giorni
dalla  scadenza del termine previsto per la presentazione dei reclami
stessi. Ove fossero stati presentati reclami, l'importo delle vincite
e' corrisposto dopo la definizione dei medesimi.
  6.  Nel  caso di gioco a caratura ordinaria, i valori delle vincite
in  base  ai quali si determinano le modalita' della riscossione sono
da  intendersi  riferiti,  non gia' a quanto spettante per la singola
cedola  di  caratura,  ma  al  valore complessivo della vincita della
giocata a caratura.
  7.  Per ogni vincita pagata oltre il termine fissato sono dovuti al
vincitore,  da  parte  del  Concessionario,  interessi  pari al tasso
legale, calcolati al momento del pagamento del premio.
  8.   Il  Concessionario  e'  tenuto  a  custodire  le  ricevute  di
partecipazione,  direttamente  o per il tramite dei punti di vendita,
ma sempre sotto la propria diretta responsabilita':
   a)  per  1 anno a partire dal giorno successivo alla comunicazione
ufficiale  dell'esito  del  concorso  di  riferimento,  nel  caso  di
ricevute   relative   a  vincite  di  importo  inferiore  a  5.200,00
(cinquemiladuecento/00) euro;
   b)  per  2 anni a partire dal giorno successivo alla comunicazione
ufficiale  dell'esito  del  concorso  di  riferimento,  nel  caso  di
ricevute  relative a vincite di importo uguale o superiore a 5.200,00
(cinquemiladuecento/00) euro;
   c)   per   tutto   il  tempo  necessario  alla  definizione  delle
controversie,  nel  caso  di  ricevute  a qualsiasi titolo oggetto di
contestazione,  in  relazione  ai reclami presentati ai sensi ed agli
effetti   dell'art.   18,   nonche'  alle  azioni  esperite  in  sede
giurisdizionale;
   d)  per  1  anno,  nel  caso  delle ricevute relative alle giocate
annullate.
  Le  ricevute  non piu' soggette all'obbligo di conservazione devono
essere  distrutte  con  le  modalita'  stabilite con provvedimento di
AAMS.
  9.  I  dati  anagrafici  dei  portatori  delle  ricevute  di  gioco
vincenti,  di  cui  e'  obbligatoria  la comunicazione ai sensi della
vigente   normativa  in  materia  di  contrasto  delle  attivita'  di
riciclaggio  dei  proventi da attivita' illecite, sono conservati dal
Concessionario  sotto  la  propria  responsabilita',  a  disposizione
dell'Autorita' competente.

        
     
          

TITOLO V

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E TUTELA DEL GIOCATORE
       
                              Art. 18.

    Presentazione e trattamento dei reclami in materia di vincite
  1.  Il  giocatore  puo'  avanzare  reclamo  scritto per ottenere il
riconoscimento   del   premio   o   dei  premi,  avverso  la  mancata
pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  generale  o nel Bollettino
ufficiale  del  punto  di  vendita degli estremi di una scheda con la
quale  ritenga  di essere vincitore con una o piu' giocate, ovvero in
caso  di pubblicazione degli estremi stessi, ma con vincite inferiori
a quello cui si ritiene di aver diritto, per numero o importo.
  2.  I  reclami  di  cui  al comma 1 devono essere obbligatoriamente
accompagnati  dall'originale  delle rispettive ricevute di gioco e, a
pena  di  decadenza  da  ogni  diritto,  devono  essere presentati al
Concessionario  entro  sessanta giorni solari dalla pubblicazione del
Bollettino ufficiale generale del concorso di riferimento.
  3.  Il  Concessionario e' tenuto a protocollare i reclami di cui al
comma  1  ed  a trasmetterli alla Commissione di determinazione delle
giocate  vincenti e di controllo del gioco di cui all'art. 9 entro il
tempo massimo di quattordici giorni dalla ricezione, corredati da una
preliminare  istruttoria.  E'  facolta'  della  suddetta  Commissione
disporre  indagini  e richiedere ogni utile elemento di conoscenza in
merito al caso oggetto del reclamo al Concessionario, che e' tenuto a
fornirlo con la massima tempestivita' consentita.
  4.  Per  i  reclami  la  Commissione  di cui all'art. 9 e' tenuta a
pronunciarsi  per  iscritto,  accogliendo  o  respingendo il ricorso,
redigendo apposito verbale.
  5.  I reclami accolti e quelli respinti sono pubblicati, alla prima
occasione  utile,  nel  Bollettino  ufficiale  generale,  nonche' nei
bollettini  ufficiali  dei  punti  di  vendita  nei  quali sono state
effettuate le giocate oggetto dei reclami.
  6. Nel caso in cui un reclamo in materia di vincite sia accolto, la
Commissione  che  ha  assunto  la  decisione  in  merito dispone, con
comunicazione  scritta, il pagamento del relativo importo agli aventi
diritto,  che il Concessionario e' tenuto ad effettuare, nella misura
stabilita  a  seguito  della  rideterminazione delle quote, a proprie
spese  e  senza  possibilita'  di  rivalsa  nei  confronti  di AAMS o
dell'Erario,  con  la  maggiorazione  degli  interessi dovuti e delle
spese sostenute dal ricorrente.
  7.  Per  i  premi non ancora riscossi, la vincita viene corrisposta
nel  suo  esatto  ammontare. In nessun caso e' ammessa la rivalsa pro
quota  nei  confronti  dei  giocatori  aventi  diritto a premi il cui
importo   sia  stato  gia'  calcolato  e  pubblicato  sui  bollettini
ufficiali, ove tali premi siano stati gia' corrisposti.
  8.  E'  facolta' del giocatore esperire l'azione giudiziaria, anche
in mancanza della previa interposizione del reclamo.
  9.  E'  fatta  salva per il Concessionario la facolta' di rivalersi
nei confronti di soggetti terzi eventualmente responsabili, del tutto
o  in  parte, di errori o manchevolezze relativi al gioco che abbiano
portato pregiudizio economico o all'immagine del gioco stesso.
  10. In caso di mancata osservanza dei livelli di servizio stabiliti
dall'atto  di  Convenzione, al Concessionario si applicano, in favore
di AAMS, le penali ivi previste.

        
     
          

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
       
                              Art. 19.

                Univocita' delle fonti e cessazioni.
  1. Tutte le precedenti disposizioni relative al concorso pronostici
Enalotto cessano di essere applicabili al gioco.
  2.  Una  volta  espletate  tutte  le attivita' relative al rapporto
concessorio  ed  alla  disciplina  del gioco Enalotto vigenti fino al
momento  in  cui avra' efficacia il presente decreto, cessano le loro
funzioni  le  commissioni  costituite  in  Milano, presso la sede del
Concessionario,  aventi ad oggetto, tra l'altro: l'esame dei reclami,
la certificazione dei concorsi e delle vincite, la determinazione dei
risultati  generali del concorso, la verifica della pubblicazione dei
dati  ufficiali,  la  verifica dei versamenti dei premi non riscossi,
nonche'  il controllo dei dati dei concorsi da parte della Ragioneria
dello Stato.

        
     
          

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
       
                              Art. 20.

                              Efficacia
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore dal giorno successivo alla
pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed
ha   efficacia,  anche  con  riferimento  all'art.  19,  dalla  piena
operativita'   della   nuova  concessione,  attuata  in  applicazione
dell'art. 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  Il  presente decreto sara' inviato agli Organi di controllo per gli
adempimenti di competenza.
   Roma, 11 giugno 2009
                                       Il direttore generale: Ferrara

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2009
Ufficio  controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3
   Economia e finanze, foglio n. 345

        
     
          

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
       
              ---->  Vedere da pag. 10 a pag. 26 <----