MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 giugno 2009
  Regolamentazione del gioco SuperStar. (09A07320)

          

TITOLO I

OGGETTO
       
                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n.  33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n.
383,  che  attribuisce  all'Amministrazione  autonoma dei monopoli di
Stato  (di  seguito,  AAMS)  l'esercizio  delle  funzioni  statali in
materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici;
  Visto  il  decreto-legge  8  luglio  2002,  n. 138, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che attribuisce ad
AAMS lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione
ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
  Visto  il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la
riorganizzazione  del Ministero dell'economia e delle finanze e delle
agenzie  fiscali  a  norma  dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n.
137;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003,
n. 385, recante il regolamento di organizzazione di AAMS;
  Visto  il  decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni,  in  legge  2  dicembre  2005  n. 248 e, segnatamente,
l'art.  11-quinquiesdecies,  comma  4,  che  dispone  che con decreto
direttoriale  del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS sono
stabilite le modalita' e le disposizioni tecniche per l'attuazione di
formule di gioco opzionali, complementari a Enalotto;
  Visto   il   decreto   direttoriale   9   marzo   2006,   Prot.  n.
2006/6767/GIOCHI/ENA, relativo all'istituzione della formula di gioco
opzionale,    denominata    SuperStar,    (di   seguito,   SuperStar)
complementare Enalotto;
  Visto  il  decreto  direttoriale  del  13  marzo 2006 relativo alla
disciplina  delle modalita' tecniche di gestione del Fondo di riserva
previsto per SuperStar, complementare a Enalotto;
  Visto  il  decreto  direttoriale  del  31  ottobre  2006,  Prot. n.
2006/36778/GIOCHI/ENA   di  modifica  a  SuperStar,  complementare  a
Enalotto;
  Visto  il  decreto  direttoriale  del  31  ottobre  2006,  Prot. n.
2006/36781/GIOCHI/ENA  di  modifica  alla  disciplina delle modalita'
tecniche di gestione del Fondo di riserva previsto per SuperStar;
  Visto l'art. 1, commi 90 e 91, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria per il 2007);
  Visto   il   decreto   direttoriale  del  4  giugno  2008,  recante
innovazioni all'Enalotto e al suo gioco complementare SuperStar;
  Visto  il  decreto  direttoriale  prot.  n.  2009/21729/GIOCHI/ENA,
recante la disciplina di gioco del SuperEnalotto;
  Considerata  la  necessita'  di  tutelare  i  preminenti  interessi
erariali  connessi  all'andamento  della raccolta dell'Enalotto e del
suo gioco complementare ed opzionale SuperStar;
  Valutata,  pertanto, l'opportunita' di adeguare la formula di gioco
dell'Enalotto  e  del suo gioco complementare ed opzionale Superstar,
al  fine  di  renderle  maggiormente rispondenti all'evoluzione delle
preferenze  dei  consumatori,  come  richiesto  dalla citata legge 27
dicembre 2006, n. 296;
                              Dispone:

                               Art. 1.

                               Oggetto
  1. Il presente decreto disciplina:
   a)  la  formula  di  gioco  complementare  e opzionale al concorso
pronostici  Enalotto  di  cui  all'art.  11-quinquiesdecies, comma 4,
denominato «SuperStar»;
   b)  le  modalita'  tecniche  di  gestione  del  relativo  Fondo di
riserva.

        
     
          

TITOLO II

DISCIPLINA DEL GIOCO COMPLEMENTARE ED OPZIONALE SUPERSTAR
       
                               Art. 2.

                       Partecipazione al gioco
  1. Per partecipare alla formula «SuperStar» il giocatore, dopo aver
espresso  il  proprio  pronostico per il concorso SuperEnalotto, ha a
disposizione le seguenti opzioni, tra loro alternative:
   a) scelta di un numero «SuperStar» compreso tra 1 e 90;
   b) richiesta di un numero «SuperStar» casuale compreso tra 1 e 90.
  Il giocatore puo' esprimere la propria disposizione di gioco con le
stesse   modalita'  previste  per  il  SuperEnalotto.  L'allegato  A,
costituente  parte integrante del presente decreto, riporta le schede
di gioco e relative istruzioni.
  Nel caso in cui il giocatore richieda il numero «SuperStar» secondo
la  modalita'  definite  alla  lettera b), il sistema informatico del
Concessionario,  al  momento della convalida della giocata, genera un
numero  casuale  compreso  tra uno e novanta, in base ad un algoritmo
predefinito  ed  approvato da AAMS cosi' come da decreto direttoriale
del  23  marzo  2006  Prot.  n.  2006/6918/GIOCHI/ENA  del  Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato.
  Il  numero  «SuperStar», abbinato alle combinazioni per le quali e'
stata  scelta  l'opzione  «SuperStar»,  e' stampato sulla ricevuta di
gioco  di  cui  all'allegato  B, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
  2.   Il   concessionario  puo'  proporre,  con  formale  richiesta,
modifiche  o cambiamenti da apportare alle schede di cui all'allegato
A  e  alle  ricevute di cui all'allegato B, nonche' l'introduzione di
altre  tipologie  di  schede.  Le  nuove  schede  saranno  adottate e
distribuite previa formale approvazione da parte di AAMS.
  Una  volta approvate, le schede di cui all'allegato A e le ricevute
di  cui  all'allegato B, unitamente alle istruzioni di gioco, saranno
pubblicate  sul  sito  internet  informativo  dei  Giochi  numerici a
totalizzatore nazionale, a cura del Concessionario.
  3.  Il  numero massimo di combinazioni «SuperStar» convalidabili su
ogni   singola   scheda   e'   identico  a  quello  previsto  per  il
SuperEnalotto.

        
     
          

TITOLO II

DISCIPLINA DEL GIOCO COMPLEMENTARE ED OPZIONALE SUPERSTAR
       
                               Art. 3.

                   Estrazione del numero SuperStar
  1.  Il  numero  «SuperStar»  e'  estratto, per ciascun concorso del
SuperEnalotto,  nel  corso dell'apposita estrazione di cui all'art. 3
del decreto direttoriale prot. n. 2009/21729/GIOCHI/ENA.

        
     
          

TITOLO II

DISCIPLINA DEL GIOCO COMPLEMENTARE ED OPZIONALE SUPERSTAR
       
                               Art. 4.

                     Posta di gioco e montepremi
  1.  La  posta  di  gioco  per  ogni combinazione abbinata al numero
«SuperStar»  e' pari a 0,50 euro, comprensiva dell'aggio spettante al
ricevitore.  La  giocata minima per partecipare a SuperStar e' di due
combinazioni SuperEnalotto, di cui una abbinata al numero SuperStar.
  2.  Il  50%  dell'ammontare  complessivo  delle  poste  di gioco e'
destinato  al  pagamento  dei  premi  del singolo concorso nonche' ad
alimentare  il  Fondo  di  riserva  di cui all'art. 6, per i concorsi
successivi.

        
     
          

TITOLO II

DISCIPLINA DEL GIOCO COMPLEMENTARE ED OPZIONALE SUPERSTAR
       
                               Art. 5.

                Tipologie di premi e relative vincite
  1.  Il  gioco  prevede  premi  istantanei  e  premi a punteggio. E'
inoltre  previsto  il  pagamento  di  «SuperBonus» assegnati nei casi
previsti dal comma 10.
  2. I premi istantanei sono determinati ed assegnati in modo casuale
dal  sistema  centrale del concessionario, con una frequenza compresa
tra  un  premio  ogni  125 (centoventicinque) ed un premio ogni 1.000
(mille)  combinazioni  convalidate  con  l'opzione  per la formula di
gioco  «SuperStar».  Quando una delle combinazioni «SuperStar» genera
una  vincita istantanea il terminale di gioco emette il titolo per la
riscossione.
  3. Il giocatore puo' riscuotere il premio istantaneo immediatamente
oppure  entro gli stessi termini previsti per il concorso Enalotto ed
esclusivamente presso il punto di vendita dove e' stata effettuata la
giocata  vincente  il  premio  istantaneo, ad eccezione del premio di
euro  10.000,00  (diecimila)  che  si  riscuote  secondo le modalita'
previste per le vincite Enalotto del medesimo importo.
  4. In caso di annullo della scheda originante un premio istantaneo,
il  premio  stesso  non  potra'  piu'  essere  riscosso.  Nel caso di
riscossione di un premio istantaneo, la giocata originante la vincita
non puo' piu' essere annullata.
  5.  Per  ogni milione di combinazioni convalidate con l'opzione per
la  formula  di  gioco  «SuperStar»,  e' assegnata una serie di premi
istantanei  di ampiezza compresa tra 1.000 (mille) e 8.000 (ottomila)
premi,  da  attribuirsi sia alle combinazioni delle giocate ordinarie
relative   al  concorso  in  chiusura  che  a  quelle  acquistate  in
abbonamento nel medesimo concorso.
  6.  Ogni  serie  di  premi  istantanei,  relativi  ad un milione di
giocate convalidate, deve essere completamente assegnata prima di dar
luogo alla distribuzione dei premi della serie successiva, al fine di
assicurare   che   non   vi   sia   soluzione  di  continuita'  nella
equidistribuzione dei premi stessi.
  7.  I  premi istantanei, di importo compreso tra euro 5,00 (cinque)
ed  euro  10.000,00  (diecimila), sono distribuiti nel rispetto delle
seguenti condizioni:
   - premi di importo pari ad euro 10.000,00 (diecimila) - almeno 1;
   - premi di importo pari ad euro 100,00 (cento) - almeno 20;
   - premi di importo pari ad euro 5,00 (cinque) - almeno 979.
  8. L'ampiezza della serie di cui al comma 4, la correlata frequenza
dei  premi di cui al comma 2 e l'esatta distribuzione dei premi tra i
tre  importi di vincita di cui al comma 5, sono stabilite da apposito
provvedimento  di  AAMS,  in  relazione  all'andamento  del  Fondo di
riserva di cui all'art. 6 ed al valore della relativa giacenza.
  9.   Per  ciascuna  delle  giocate  effettuate  in  abbonamento  il
giocatore  ha diritto a concorrere alla vincita di premi istantanei e
a  riscuotere  gli  stessi,  alle medesime condizioni previste per il
concorso  in chiusura al momento dell'effettuazione delle giocate, in
conformita'  con  quanto  disposto  dal  comma  3. In particolare, il
giocatore  ha  diritto  a  riscuotere  immediatamente  anche  i premi
istantanei  relativi  a  concorsi  successivi a quello in chiusura al
momento dell'effettuazione delle giocate.
  10.  I  premi  a  punteggio si conseguono quando il numero estratto
attraverso  le  modalita'  di  cui  all'art.  3 corrisponde al numero
SuperStar  stampato  sulla ricevuta di gioco. Le categorie di vincita
relative ai premi SuperStar a punteggio sono:
   -  5  stella,  realizzato  ottenendo punti 5 nel concorso Enalotto
piu' il numero SuperStar;
   -  4  stella,  realizzato  ottenendo punti 4 nel concorso Enalotto
piu' il numero SuperStar;
   -  3  stella,  realizzato  ottenendo punti 3 nel concorso Enalotto
piu' il numero SuperStar;
   -  2  stella,  realizzato  ottenendo punti 2 nel concorso Enalotto
piu' il numero SuperStar;
   -  1  stella,  realizzato  ottenendo punti 1 nel concorso Enalotto
piu' il numero SuperStar;
   -  0  stella,  realizzato  ottenendo punti 0 nel concorso Enalotto
piu' il numero SuperStar.
  11. L'importo dei premi SuperStar a punteggio e':
   - 5 stella, pari a 25 volte l'importo della vincita ottenuta con i
punti 5 al concorso Enalotto;
   -  4 stella, pari a 100 volte l'importo della vincita ottenuta con
i punti 4 al concorso Enalotto;
   -  3 stella, pari a 100 volte l'importo della vincita ottenuta con
i punti 3 al concorso Enalotto;
   - 2 stella, pari a euro 100,00 (cento/00);
   - 1 stella, pari a euro 10,00 (dieci/00);
   - 0 stella, pari a euro 5,00 (cinque/00).
  Nel caso in cui siano realizzati piu' di un 5 stella, l'importo dei
premi  Superstar  spettanti  si  determina  dividendo  tra le giocate
vincenti l'importo pari a 25 volte la vincita ottenuta con punti 5 al
concorso Enalotto.
  12.  Nel caso in cui il giocatore consegua una vincita nel concorso
Enalotto di prima categoria (punti 6) o di seconda categoria (punti 5
piu'  il  numero complementare) ed il numero SuperStar stampato sulla
ricevuta di gioco corrisponda al numero SuperStar estratto attraverso
le  modalita'  di  cui  all'art.  3, avra' diritto ad un «SuperBonus»
cosi' determinato:
   - Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) in caso di vincita Enalotto di
prima categoria piu' il numero SuperStar;
   - Euro 1.000.000,00 (un milione/00) in caso di vincita Enalotto di
seconda categoria piu' il numero SuperStar.
  In caso di vincita da parte di piu' giocatori, l'importo di ciascun
premio  SuperBonus sopraindicato verra' suddiviso in parti uguali fra
gli   stessi,   come  e'  previsto  per  le  vincite  dei  premi  del
SuperEnalotto.
  13.  Qualora, una volta detratti gli importi destinati al pagamento
dei  premi  istantanei e degli eventuali SuperBonus di un determinato
concorso,  la somma del montepremi residuo e della quota del Fondo di
riserva  non  risulti  sufficiente al pagamento dei premi a punteggio
nella misura prevista dal comma 9, l'importo di tali premi si calcola
suddividendo la suddetta somma nel seguente modo:
   - il 3,36% va alla categoria di vincita 5 stella, da ripartirsi in
parti uguali tra tutte le giocate vincenti;
   -  il  13,44% va alla categoria di vincita 4 stella, da ripartirsi
in parti uguali tra tutte le giocate vincenti;
   -  il  26,88% va alla categoria di vincita 3 stella, da ripartirsi
in parti uguali tra tutte le giocate vincenti;
   -  il  24,04% va alla categoria di vincita 2 stella, da ripartirsi
in parti uguali tra tutte le giocate vincenti;
   -  il  15,39% va alla categoria di vincita 1 stella, da ripartirsi
in parti uguali tra tutte le giocate vincenti;
   -  il  16,89% va alla categoria di vincita 0 stella, da ripartirsi
in parti uguali tra tutte le giocate vincenti.
  Nel  caso  in  cui per una o piu' delle sei categorie di vincita di
premi  a  punteggio  non  si  riscontri  alcuna  giocata  vincente, i
corrispondenti    montepremi    di    categoria   vengono   destinati
all'incremento del fondo di riserva.
  14.  I  premi  SuperStar a punteggio e i SuperBonus si sommano alle
vincite eventualmente realizzate nel concorso Enalotto.
  15.  Il  pagamento dell'importo dei premi del gioco SuperStar viene
effettuato con le medesime modalita' e secondo quanto previsto per il
concorso Enalotto.
  16.  Le  giocate  a caratura speciale effettuate per partecipare al
gioco  opzionale  SuperStar,  disciplinate  dal  decreto direttoriale
prot.  n.  2009/21729/GIOCHI/ENA,  non danno diritto alla vincita dei
premi  istantanei  di cui al comma 2 in quanto, in questa ipotesi, la
giocata e' effettuata direttamente dal Concessionario.

        
     
          

TITOLO II

DISCIPLINA DEL GIOCO COMPLEMENTARE ED OPZIONALE SUPERSTAR
       
                               Art. 6.

            Istituzione e finalita' del Fondo di riserva
  1.  Per ciascun concorso, la parte del montepremi di cui all'art. 4
comma  2  che  dovesse  residuare successivamente alla determinazione
delle  vincite  pagabili  viene  accantonata  su un Fondo di riserva,
gestito  dal  Concessionario.  L'importo  accantonato  su tale Fondo,
comprensivo degli interessi maturati, viene utilizzato per:
   -  integrare il pagamento della vincite di uno specifico concorso,
nell'ipotesi  in  cui  l'ammontare  dell'importo a cio' destinato non
risultasse  sufficiente  ad  effettuare  il  completo pagamento delle
vincite stesse;
   -  integrare le risorse destinate ad una o piu' categorie di premi
istantanei  o  a  punteggio, al verificarsi delle condizioni previste
dalla  disciplina di gestione del Fondo stesso, a seguito di apposito
provvedimento di AAMS;
   -  incrementare  le  risorse  destinate  al  pagamento dei premi a
punteggio  attraverso  il  sistema di ripartizione di cui all'art. 5,
comma  11,  ove  cio'  si rendesse necessario per l'impossibilita' di
pagare tali premi secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 9.
  2. Il Concessionario garantisce in ogni caso il pagamento dei premi
istantanei, dei premi SuperStar a punteggio e dei SuperBonus previsti
dalla formula di gioco SuperStar.

        
     
          

TITOLO III

DISCIPLINA DELLE MODALITA' TECNICHE DI GESTIONE DEL FONDO DI RISERVA
       
                               Art. 7.

         Modalita' tecniche di gestione del Fondo di Riserva
  1.  Anteriormente  all'avvio  della  raccolta del primo concorso di
pertinenza  del  Concessionario individuato in applicazione dell'art.
1,  comma  90,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, e comunque in
tempo  utile,  il  Concessionario  provvede  a  stipulare un apposito
contratto  di conto corrente bancario fruttifero con ogni spesa a suo
carico,  dedicato  esclusivamente  alla gestione del Fondo di Riserva
(di seguito: Fondo).
  2.  Per  ogni  concorso,  qualora  si determini un saldo attivo tra
l'importo  messo a disposizione per le vincite pagabili relative alla
formula  opzionale  SuperStar di cui all'art. 4, comma 2, e l'importo
risultante   successivamente   alla   determinazione   delle  vincite
effettivamente realizzate e pagabili nel concorso stesso, detto saldo
attivo  viene  versato  dal  Concessionario  sul Fondo, entro 2 (due)
giorni utili dalla data di svolgimento del concorso.
  3.  Per  ogni  concorso,  qualora si determini un saldo passivo tra
l'importo  messo a disposizione per le vincite pagabili relative alla
formula  opzionale  SuperStar di cui all'art. 4, comma 2, e l'importo
risultante   successivamente   alla   determinazione   delle  vincite
effettivamente   realizzate   e  pagabili  nel  concorso  stesso,  il
Concessionario  provvede  ad attingere dal Fondo l'importo necessario
al completo pagamento delle vincite.
  4.  Nell'eventualita' di cui al comma 3, qualora l'importo presente
sul  Fondo  non  fosse  sufficiente a garantire il completo pagamento
delle  vincite,  il  Concessionario  provvede ad anticipare l'importo
necessario  all'integrale pagamento delle stesse. A partire dal primo
concorso  successivo,  in  cui  risulti un saldo attivo tra l'importo
messo  a  disposizione  per le vincite pagabili relative alla formula
opzionale   SuperStar  di  cui  all'art.  4,  comma  2,  e  l'importo
risultante   successivamente   alla   determinazione   delle  vincite
effettivamente   realizzate   e  pagabili  nel  concorso  stesso,  il
Concessionario  provvede  a  trattenere  in  unica  soluzione da tale
eccedenza  l'importo  in  precedenza  anticipato ovvero, ove cio' non
fosse  possibile,  operera' piu' prelievi in occasione dei successivi
concorsi, fino al completo soddisfo del proprio credito.
  5.  Al  termine  di  ogni  concorso e delle operazioni connesse, il
Concessionario  comunica  immediatamente all'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato il saldo netto del Fondo.
  6.    Con    cadenza    mensile,    il   Concessionario   trasmette
all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato il rendiconto
della gestione del predetto Fondo unitamente ad un estratto del conto
corrente bancario dedicato.
  7.  Valutato  l'andamento del gioco, l'Amministrazione autonoma dei
Monopoli  di  Stato, sentito il Concessionario, dispone le misure, le
modalita'  operative  ed  i  tempi  di  attuazione  per  mantenere la
giacenza  del  Fondo compresa tra un importo minimo di euro 2.000.000
(duemilioni/00)   ed   un   importo   massimo   di   euro  10.000.000
(diecimilioni/00),  ovvero  per  riportarla  entro  tali  limiti, ove
necessario.

        
     
          

TITOLO III

DISCIPLINA DELLE MODALITA' TECNICHE DI GESTIONE DEL FONDO DI RISERVA
       
                               Art. 8.

                               Penali
  1.  Il  mancato  adempimento  di  quanto  previsto  dalle  presenti
disposizioni  relative al Fondo puo' comportare, previa contestazione
dell'addebito,    l'irrogazione    di    una    penale    da    parte
dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato a carico del
Concessionario   pari   all'importo   minimo   di   euro   100.000,00
(centomila/00)   fino   ad   un  massimo  di  euro  1.000.000,00  (un
milione/00), fatto salvo l'ulteriore danno. Il pagamento della penale
e'  effettuato da parte del Concessionario entro 15 (quindici) giorni
dalla  sua  irrogazione;  trascorso inutilmente tale termine, e' dato
corso  all'incameramento  di  un importo pari alla penale, ricorrendo
alle  garanzie fideiussorie previste nell'ambito della convenzione di
concessione.
  2.  Qualora  si renda necessaria la chiusura del Fondo, l'eventuale
residuo generato ed accantonato sul Fondo medesimo verra' distribuito
tra   tutte   le   vincite   a  punteggio  effettivamente  realizzate
nell'ultimo  concorso  Enalotto  in  relazione  alla formula di gioco
opzionale  SuperStar, attraverso una suddivisione in parti uguali tra
tutte  le  sei  categorie  di  vincite a punteggio di cui all'art. 5,
comma 8.

        
     
          

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
       
                               Art. 9.

                       Univocita' delle fonti
  1. Tutte le precedenti disposizioni relative al gioco complementare
ed  opzionale  del  SuperEnalotto  cessano  di  essere applicabili al
gioco.
  2.  Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal presente decreto
valgono   le   disposizioni  relative  al  gioco  SuperEnalotto,  ove
applicabili.

        
     
          

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
       
                              Art. 10.

                              Efficacia
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore dal giorno successivo alla
pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed
ha   efficacia,   anche  con  riferimento  all'art.  19  del  decreto
direttoriale prot. n. 2009/21729/GIOCHI/ENA, dalla piena operativita'
della  nuova  concessione, attuata in applicazione dell'art. 1, comma
90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  Il  presente  provvedimento  sara' inviato agli Organi di controllo
per gli adempimenti di competenza.
   Roma, 11 giugno 2009
                                       Il direttore generale: Ferrara

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2009
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  3
   Economia e finanze, foglio n. 346

        
     
          

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
       
              ---->  Vedere da pag. 31 a pag. 47 <----