MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 giugno 2009
  Misure  per  la regolamentazione dei flussi finanziari connessi al
gioco Enalotto e al suo gioco complementare e opzionale. (09A07321)

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
  Visto  il  decreto  legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive
modificazioni   ed  integrazioni,  concernente  la  disciplina  delle
attivita' di gioco;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.
581,  modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1962,  n.  806,  recante  norme  regolamentari  per  l'applicazione e
l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante riforma dell'organizzazione
del Governo;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  che  reca norme sull'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche;
  Vista  la  legge  18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi
per  il rilancio dell'economia ed in particolare l'art. 12, commi 1 e
2,  concernenti  il  riordino  delle  funzioni  statali in materia di
organizzazione  e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi
a premi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n.  33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n.
383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato
(AAMS)   la   gestione   delle   funzioni   statali   in  materia  di
organizzazione   e   gestione   dei   giochi,  scommesse  e  concorsi
pronostici;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con  modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito
all'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di
tutte  le  funzioni  in  materia  di  organizzazione ed esercizio dei
giochi, scommesse e concorsi pronostici;
  Visto  il  decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme
relative  alla  riorganizzazione  del Ministero dell'economia e delle
finanze e delle agenzie fiscali;
  Visto  il  decreto-legge  1°  ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni,  in legge 29 novembre 2007, n. 222, recante interventi
urgenti in materia economica finanziaria, per lo sviluppo e l'equita'
sociale;
  Visto  l'art.  27  della  legge  30  dicembre  1991, n. 412, che ha
istituito il diritto fisso per ogni posta di gioco da ripartire nella
misura del 65% all'erario e del 35% al montepremi dei concorsi;
  Visto  l'art.  6  della  legge  23  dicembre  1993,  n. 559, che ha
istituito  il versamento alla regione Sicilia nella quota del 12,25 %
del totale della posta netta raccolta nella regione stessa;
  Visto   il   decreto   ministeriale  24  aprile  1998,  concernente
disposizioni  sulla gestione finanziaria del montepremi nei giochi di
abilita' e nei concorsi pronostici;
  Visto  l'art.  14 del decreto-legge 28 dicembre 2001, convertito in
legge  il  27 febbraio 2002, n. 16, che ha fissato il compenso dovuto
al ricevitore del concorso Enalotto nella misura dell'8 per cento del
costo  al pubblico per colonna pari a 0,50 euro, fissando altresi' al
valore  di  0,408  euro  la  posta unitaria di partecipazione (id est
combinazione);
  Visto  l'art.  1,  commi 290 e 291 della legge 30 dicembre 2004, n.
311,  che affidano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
l'adozione dei provvedimenti necessari per la definizione, diffusione
e  gestione,  con  organizzazione  propria  o  di terzi, dei mezzi di
pagamento  specifici  per  la  partecipazione  al  gioco  a distanza,
nonche'   la   scelta  dell'organizzazione  alla  quale  affidare  la
diffusione e la gestione;
  Visto  il  decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni,   in   legge   2   dicembre  2005,  n.  248  e  l'art.
11-quinquiesdecies,  comma 1, che affida al Ministero dell'economia e
delle  finanze  -  Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di Stato
l'adozione  di  provvedimenti  per  la definizione delle regole della
raccolta,  attraverso  internet,  televisione  digitale,  terrestre e
satellitare,  nonche'  attraverso  la  telefonia  fissa e mobile, del
lotto, del concorso pronostici Enalotto;
  Visto  il  decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni,  in  legge  2  dicembre  2005, n. 248 e, segnatamente,
l'art.  11-quinquiesdecies,  comma  4,  che  dispone  che con decreto
direttoriale   del   Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  -
Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato sono stabilite le
modalita'  e  le disposizioni tecniche occorrenti per l'attuazione di
formule di gioco opzionali e complementari al concorso Enalotto;
  Vista la disciplina per la procedura di selezione per l'affidamento
in  concessione  della  gestione  dei Giochi numerici a totalizzatore
nazionale,  con  gara  indetta ed espletata secondo i criteri fissati
dalla  legge  27  dicembre  2006,  n.  296, all'art. 1, comma 90, con
particolare  riferimento al capitolato d'oneri, al capitolato tecnico
ed allo schema di atto di convenzione;
  Visto  il  decreto  direttoriale  dell'Amministazione  autonoma dei
monopoli  di  Stato recante la disciplina del gioco Enalotto prot. n.
2009/21729/giochi/Ena;
  Considerato  che,  nell'ambito  dei giochi numerici a totalizzatore
nazionale,  occorre  stabilire  le  modalita'  di gestione dei flussi
finanziari del concorso pronostici Enalotto e del suo gioco opzionale
e  complementare,  in  coerenza  con  i relativi decreti direttoriali
prot. n. 2009/21729/giochi/Ena e prot. n. 2009/21730/giochi/Ena;
  Ritenuta  la  necessita'  di  emanare  disposizioni  per assicurare
correttezza,  trasparenza  ed  efficienza  al  sistema  riguardante i
flussi  finanziari per la gestione del concorso a pronostico Enalotto
e del suo gioco opzionale e complementare;
                              Dispone:

                               Art. 1.

                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
   a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
   b)  aggio,  il  compenso pari all'8% del prezzo al pubblico di una
combinazione  di  gioco, previsto in favore del soggetto che effettua
la raccolta delle giocate direttamente dal consumatore:
    in  base  all'art. 14 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito  in  legge  il  27  febbraio  2002,  n. 16, per i punti di
vendita;
    come  stabilito  dal  decreto  direttoriale  avente ad oggetto la
raccolta  a  distanza  dei giochi numerici a totalizzatore nazionale,
per i punti di vendita a distanza.
  Ove  ai  punti  di  vendita  ed  ai  punti di vendita a distanza il
concessionario  riconosca  un  compenso aggiuntivo, quest'ultimo e' a
carico esclusivo del concessionario stesso;
   c)   compenso,   la  quota  parte  della  raccolta  lorda  che  il
concessionario   percepisce   a  fronte  degli  adempimenti  connessi
all'esercizio  e  allo sviluppo delle attivita' e le funzioni oggetto
di concessione;
   d) concessionario, il soggetto cui AAMS ha affidato in concessione
l'esercizio  e  lo  sviluppo  dei  giochi  numerici  a  totalizzatore
nazionale  di  cui all'art. 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296;
   e)  concessione, l'istituto attraverso il quale AAMS conferisce al
concessionario  le  attivita'  e  le  funzioni  per  l'esercizio e lo
sviluppo  dei  giochi  numerici  a  totalizzatore  nazionale  di  cui
all'art. 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   f)  diritto  fisso,  l'importo  associato  ad ogni combinazione da
ripartire nella misura del 65% all'erario e del 35% al montepremi dei
concorsi  come  previsto  l'art.  27 della legge 30 dicembre 1991, n.
412;
   g) gioco complementare ed opzionale dell'Enalotto, il gioco di cui
all'art.   11-quinquiesdecies,   comma  4  del  decreto-legge  n.  30
settembre  2005,  n.  203,  convertito, con modificazioni, in legge 2
dicembre 2005, n. 248;
   h)  Enalotto,  il  gioco numerico a totalizzatore nazionale di cui
all'art.  1,  comma  90,  lettera B) della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
   i)  montepremi,  la  percentuale  dell'ammontare complessivo delle
giocate  destinato  alle  vincite,  di  cui all'art. 4, comma 3 della
disciplina di gioco;
   l)  protocollo  di comunicazione, le modalita' di colloquio tra il
sistema di elaborazione del concessionario ed il sistema di controllo
di AAMS;
   m)  punto di vendita, il singolo esercizio pubblico abilitato alla
raccolta del gioco numerico a totalizzatore nazionale di cui all'art.
1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, identificato con un
codice numerico univoco a livello nazionale, attribuito da AAMS;
   n)  punto  di  vendita a distanza indica il concessionario stesso,
nell'esercizio   della   raccolta   a  distanza,  ovvero  il  singolo
concessionario per l'esercizio o per la raccolta dei giochi, concorsi
o  scommesse riservati allo Stato, abilitato alla commercializzazione
dei  giochi  numerici  a totalizzatore nazionale con partecipazione a
distanza.  Il  punto  di  vendita  a  distanza e' identificato con un
codice numerico univoco a livello nazionale, attribuito da AAMS e non
riassegnabile;
   o) raccolta lorda, il valore complessivo delle giocate effettuate;
   p)  settimana contabile, il periodo che intercorre tra le giornata
del  lunedi'  e  la  giornata  della domenica di ogni settimana nella
quale si raccoglie il gioco;
   q) sistema di elaborazione, il sistema attivato dal concessionario
che  assicura  la  funzione  di totalizzazione nazionale, finalizzata
alla  determinazione  dell'ammontare del montepremi di ogni concorso,
dell'importo  del  premio  spettante  ad  ogni giocata vincente e dei
rimborsi;
   r)  vincite,  gli  importi  destinati  al  pagamento delle giocate
vincenti, riscuotibili dai possessori di ricevute di gioco vincenti.

        
     
                               Art. 2.

                       Ambito di applicazione
  1. Il presente decreto disciplina:
   a)  gli  obblighi  del concessionario relativi alla gestione delle
somme  derivanti  dalla  raccolta  del gioco Enalotto e del suo gioco
complementare ed opzionale;
   b)  le  modalita'  di  ripartizione  delle  suddette  somme  tra i
soggetti aventi titolo;
   c)  i termini e le modalita' di versamento delle somme a qualsiasi
titolo  dovute  dal  concessionario in base alle norme in vigore, con
particolare riferimento a quelli spettanti ad AAMS ed all'erario;
   d) la determinazione e le modalita' di corresponsione del compenso
e di quant'altro spettante al concessionario per l'espletamento delle
attivita' e funzioni previste dalla concessione;
   e)  gli obblighi del punto di vendita, relativamente alla gestione
delle somme derivanti dalla raccolta e dal pagamento delle vincite;
   f)  gli  obblighi del concessionario verso il punto di vendita, in
relazione alle somme gestite.
  2. Il decreto definisce altresi' gli obblighi di rendicontazione ad
AAMS da parte del concessionario e quelli di comunicazione in materia
di flussi finanziari.

        
     
                               Art. 3.

       Destinazione delle somme raccolte ed obblighi connessi
  1.   Il   concessionario   e'  tenuto  all'integrale  e  tempestivo
versamento  delle  somme  dovute  all'erario,  ad  AAMS  e agli altri
soggetti previsti dalle norme in vigore, ogni eccezione rimossa.
  2.   Per   ciascuna   settimana   contabile   di   riferimento   il
concessionario e' tenuto a versare, entro due giorni lavorativi utili
decorrenti dalla disponibilita' delle somme raccolte:
   a) le somme destinate al pagamento delle vincite non ancora pagate
in  un  apposito  conto  corrente,  produttivo di interessi in favore
dell'erario,  che  devono  essere  liquidati  e  versati  con cadenza
trimestrale  sul  capitolo  1999  dell'entrata,  al netto delle spese
bancarie sostenute.
  Il  suddetto  conto  corrente  deve  essere  acceso presso istituto
bancario  di primaria importanza e le sue condizioni sono soggette ad
approvazione di AAMS;
   b)  le  somme  destinate  all'erario, calcolate e ripartite con le
modalita'  stabilite  all'allegato  A,  sui capitoli dell'entrata ivi
stabiliti;
   c)  le somme destinate agli altri soggetti previsti dalle norme in
vigore,  calcolati  con  le  modalita'  stabilite all'allegato A, sui
conti o sui capitoli ivi stabiliti.
  Il  momento  in cui le somme raccolte sono ritenute disponibili per
il   concessionario   e'  fissato  convenzionalmente  in  tre  giorni
lavorativi   utili   dal   termine   della   settimana  contabile  di
riferimento.
  3. Il titolare del punto di vendita, fisico o a distanza, e' tenuto
a  versare  al  concessionario  le  somme  raccolte  nella  settimana
contabile  di  riferimento,  al netto dell'aggio ad esso spettante in
base alla normativa vigente e di tutte le vincite pagate nella stessa
settimana contabile.
  4.  Il concessionario percepisce il compenso stabilito nell'atto di
convenzione,  calcolato  in  relazione  all'ammontare  della raccolta
lorda.  Tale  compenso  verra'  trattenuto  direttamente  dalle somme
raccolte.

        
     
                               Art. 4.

                       Pagamento delle vincite
  1.   Le  vincite  sono  pagate  con  le  modalita'  previste  dalla
disciplina di gioco.
  2.  Le  vincite  non  riscosse  sono versate dal concessionario sul
capitolo  1999 dell'entrata, entro quindici giorni dalla scadenza del
termine di decadenza del diritto alla riscossione di cui all'art. 15,
comma 3, del decreto direttoriale prot. n. 2009/21729/giochi/Ena.

        
     
                               Art. 5.

                           Rendicontazione
  1.  Il  concessionario  fornisce  ad  AAMS  le  rendicontazioni dei
giochi,     sulla     base     di    appositi    modelli    approvati
dall'Amministrazione,  conformemente  a quanto richiesto dal prot. n.
2009/21729/giochi/Ena.

        
     
                               Art. 6.

                        Versamenti all'erario
  1. Il concessionario effettua presso la tesoreria provinciale dello
Stato  -  sede  di  Roma, i versamenti sugli specifici capitoli delle
entrate  del bilancio dello Stato previsti dal presente decreto e dal
suo allegato A.
  2.  Il  concessionario  effettua i versamenti in favore degli altri
soggetti  previsti  dalle  norme  in vigore, sui conti o sui capitoli
previsti  dall'allegato  A,  con  le modalita' stabilite dai medesimi
soggetti.
  3.  Il  concessionario  consegna  ad  AAMS copia delle distinte dei
versamenti  effettuati  ai  sensi  dei  commi  1 e 2 e delle relative
quietanze, con le modalita' stabilite dall'Amministrazione.

        
     
                               Art. 7.

                Versamenti del canone di concessione
  1.   Entro   e  non  oltre  il  31  gennaio  di  ciascun  anno,  il
concessionario  e'  tenuto  a  versare  ad  AAMS, con le modalita' da
questa  stabilite,  il canone di concessione annuo previsto dall'atto
di concessione.

        
     
                               Art. 8.

                 Versamenti omessi od insufficienti
  1.  Il concessionario e' responsabile del corretto versamento delle
somme di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto.
  2. In caso di ritardato versamento degli importi di cui all'art. 5,
commi  1  e  2,  versera'  ad  AAMS  le  penali previste dall'atto di
concessione.
  3. In caso di ritardato versamento del canone di concessione di cui
all'art. 6 si applicano le penali previste dall'atto di concessione.

        
     
                               Art. 9.

                              Efficacia
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore dal giorno successivo alla
pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed
ha  efficacia  dalla  piena  operativita'  della  nuova  concessione,
attuata in applicazione dell'art. 1, comma 90 della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
  Il  presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per gli
adempimenti di competenza.
   Roma, 11 giugno 2009
                                       Il direttore generale: Ferrara

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2009
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  3
   Economia e finanze, foglio n. 347

        
     
              ---->  Vedere da pag. 51 a pag. 52 <----