MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 giugno 2009
  Misure  per  la  regolamentazione  della  raccolta  a distanza dei
Giochi numerici a totalizzatore nazionale. (09A07322)

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
  Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.
581,  modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1962,  n.  806,  recante  norme  regolamentari  per  l'applicazione e
l'esecuzione  del  decreto  legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla
disciplina delle attivita' di gioco;
  Visto  il  regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  24  gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della
legge  18  ottobre  2001,  n.  383,  con  il  quale  si e' provveduto
all'affidamento  delle  attribuzioni in materia di giochi e scommesse
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale
sono  state  dettate  disposizioni  in  materia di unificazione delle
competenze in materia di giochi;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante riforma dell'organizzazione
del Governo;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  che  reca norme sull'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme
relative  alla  riorganizzazione  del Ministero dell'economia e delle
finanze e delle agenzie fiscali;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n.
156,   con   il  quale  e'  stato  adottato  il  regolamento  recante
autorizzazione  alla  raccolta  telefonica o telematica delle giocate
relative  a scommesse, giochi e concorsi pronostici, in base al quale
e'  facolta' del Ministero delle finanze, in applicazione di apposita
direttiva  del  Ministro  delle finanze, autorizzare i concessionari,
ovvero  i  gestori  dei  giochi,  concorsi  pronostici o scommesse ad
effettuare   la  raccolta  telefonica  o  telematica  delle  giocate,
mediante    sistemi,    centri    di   servizio   od   operatori   di
telecomunicazione che utilizzino linee telefoniche ordinarie, secondo
le modalita' stabilite con decreto dirigenziale;
  Vista  la  direttiva  del Ministro dell'economia e delle finanze in
data   30   maggio  2002,  che  ha  affidato  al  direttore  generale
dell'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato l'autorizzazione
alla  raccolta  telefonica  e  telematica  delle  giocate relative ai
concorsi pronostici e alle scommesse;
  Visto  l'art.  1,  commi 290 e 291 della legge 30 dicembre 2004, n.
311,  che affidano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
l'adozione dei provvedimenti necessari per la definizione, diffusione
e  gestione,  con  organizzazione  propria  o  di terzi, dei mezzi di
pagamento  specifici  per  la  partecipazione  al  gioco  a distanza,
nonche'   la   scelta  dell'organizzazione  alla  quale  affidare  la
diffusione e la gestione;
  Visto  l'art.  11-quinquiesdecies,  comma 11 della legge 2 dicembre
2005,  n.  248, con particolare riferimento alle lettere a) e c), che
affida  all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'adozione
dei  provvedimenti  necessari  per la definizione delle misure per la
regolamentazione  della  raccolta  a  distanza  delle  scommesse, del
Bingo, e delle lotterie;
  Visto  l'art.  38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223,  convertito,  con  modificazioni  ed integrazioni, dalla legge 4
agosto   2006,   n.   248,   che  ha  disposto  la  definizione,  con
provvedimenti  dell'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato,
delle  nuove  modalita'  di distribuzione del gioco su eventi diversi
dalle corse dei cavalli e del gioco su base ippica;
  Visto il decreto direttoriale del 21 marzo 2006, recante misure per
la  regolamentazione  della  raccolta a distanza delle scommesse, del
Bingo e delle lotterie e successive integrazioni e modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  21  novembre 2007, n. 231, di
attuazione  della  direttiva  2005/60/CE  concernente  la prevenzione
dell'utilizzo  del  sistema  finanziario  a  scopo di riciclaggio del
proventi  di  attivita'  criminose  e di finanziamento del terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
  Visto  il  decreto  direttoriale  recante  la  disciplina del gioco
Enalotto prot. n. 2009/21729/giochi/Ena;
                              Dispone:

                               Art. 1.

                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
   a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
   b)  anagrafica,  l'insieme  delle informazioni che identificano il
giocatore, costituite almeno da:
    i. codice di identificazione;
    ii.  codice fiscale, obbligatorio per i cittadini italiani ovvero
per coloro che possiedono un permesso di soggiorno;
    iii. cognome e nome;
    iv. luogo e data di nascita;
    v.  residenza: indirizzo (strada e numero civico), c.a.p., comune
e provincia, Stato;
   c)   atto   di   convenzione,   atto   sottoscritto   fra  AAMS  e
l'aggiudicatario  della  procedura  di selezione per l'affidamento in
concessione  dell'esercizio  e  dello  sviluppo dei giochi numerici a
totalizzatore nazionale, acquisendo cosi' lo stato di concessionario;
   d)   codice   di   identificazione,   il   codice  che  identifica
univocamente un conto di gioco;
   e) codice personale, il codice riservato del titolare del conto di
gioco   che,   unitamente  al  codice  di  identificazione,  consente
l'identificazione del giocatore;
   f)  codice  univoco,  il codice assegnato all'atto della convalida
della giocata dal sistema del concessionario;
   g) concessionario, il soggetto cui AAMS ha affidato in concessione
l'esercizio  e  lo  sviluppo  dei  giochi  numerici  a  totalizzatore
nazionale  di  cui all'art. 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296;
   h)  concessione,  l'istituto  attraverso  il quale AAMS conferisce
all'aggiudicatario,  con  la sottoscrizione dell'atto di convenzione,
le  attivita'  e le funzioni per l'esercizio e lo sviluppo dei giochi
numerici  a totalizzatore nazionale di cui all'art. 1, comma 90 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   i)  contratto  di conto di gioco, il contratto sottoscritto tra un
giocatore  ed  un  gestore  di  conti  di  gioco, alla cui stipula e'
subordinata  la  partecipazione  a  distanza  ai  giochi  numerici  a
totalizzatore  nazionale  e  con  il  quale  le  parti  convengono di
registrare  su un conto di gioco intestato al giocatore le operazioni
riguardanti il medesimo gioco;
   j)   convalida,   l'avvenuta   registrazione   sul   sistema   del
concessionario  della richiesta di giocata effettuata dal titolare di
un contratto di conto di gioco;
   k) dati identificativi della giocata, l'insieme delle informazioni
che identificano la giocata, costituite almeno da:
    i. codice di identificazione;
    ii. data e ora della giocata;
    iii. importo della giocata;
   l)  disciplina di gioco, il provvedimento recante la disciplina di
uno o piu' giochi numerici a totalizzatore nazionale;
   m)  Enalotto,  il  gioco numerico a totalizzatore nazionale di cui
all'art.  1,  comma  90,  lettera B) della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
   n)  gestore  di conti di gioco, il concessionario ovvero gli altri
concessionari   autorizzati  ad  operare  come  punto  di  vendita  a
distanza,  ciascuno  con  riferimento  ai conti di gioco attivati nel
sistema di propria titolarita';
   o)  giochi  numerici a totalizzatore nazionale, indica i giochi di
sorte basati sulla scelta di numeri da parte dei consumatori all'atto
della  giocata,  ovvero  sull'attribuzione  alla  giocata medesima di
numeri  determinati casualmente, per i quali una quota predeterminata
delle  poste di gioco e' conferita ad un unico montepremi, avente una
base  di raccolta di ampiezza non inferiore a quella nazionale, e che
prevedono,  altresi',  la ripartizione in parti uguali del montepremi
tra  le  giocate  vincenti  appartenenti  alla  medesima categoria di
premi.   Non  sono  in  ogni  caso  intesi  come  giochi  numerici  a
totalizzatore  nazionale,  i  giochi,  ad oggi, gia' oggetto di altra
concessione;
   p)   punto  di  vendita  a  distanza,  il  concessionario  stesso,
nell'esercizio   della   raccolta   a  distanza,  ovvero  il  singolo
concessionario per l'esercizio o per la raccolta dei giochi, concorsi
o  scommesse riservati allo Stato, abilitato alla commercializzazione
dei  giochi  numerici  a totalizzatore nazionale con partecipazione a
distanza;
   q)  raccolta  a  distanza,  la  modalita'  di  raccolta dei giochi
numerici a totalizzatore nazionale con partecipazione del giocatore a
distanza, effettuata attraverso canali diversi da quello fisico;
   r)  sistema  di conti di gioco, il sistema che gestisce i conti di
gioco, unitamente ai contratti di conto di gioco stipulati;
   s) sistema di elaborazione, il sistema attivato dal concessionario
collegato  ai  terminali  di  gioco dei punti di vendita fisici, alla
rete telematica dei punti di vendita a distanza nonche' al sistema di
controllo di AAMS.

        
     
                               Art. 2.

                       Ambito di applicazione
  1. Il presente decreto disciplina la raccolta a distanza dei giochi
numerici a totalizzatore nazionale.
  2.  Per  quanto  non diversamente previsto dal presente decreto, si
applicano le disposizioni di carattere generale in materia di gioco a
distanza,  nonche'  quelle  relative agli specifici giochi numerici a
totalizzatore nazionale raccolti a distanza.

        
     
                               Art. 3.

              Soggetti ammessi alla raccolta a distanza
  1.  La  raccolta  a  distanza  dei  giochi numerici a totalizzatore
nazionale e' effettuata:
   a)  in regime concessorio ed obbligatoriamente, esclusivamente dal
concessionario  secondo  quanto  espressamente stabilito nell'atto di
convenzione sottoscritto con AAMS;
   b)   in   regime   di   autorizzazione   e  facoltativamente,  dai
concessionari  per l'esercizio e per la raccolta dei giochi, concorsi
o  scommesse  riservati  allo  Stato,  autorizzati  alla  raccolta  a
distanza  ai  sensi  del  decreto  direttoriale  del  21 marzo 2006 e
successive  modificazioni  ed integrazioni, cui e' stata riconosciuta
da  AAMS,  previa relativa richiesta scritta ed all'esito di apposita
successiva e necessaria istruttoria volta a verificare la sussistenza
dei necessari requisiti, l'autorizzazione alla raccolta a distanza;
   c)   in   regime   di   autorizzazione   e  facoltativamente,  dai
concessionari  autorizzati  alla  raccolta  dei  giochi,  concorsi  o
scommesse  riservati  allo  Stato, antecedentemente al 21 marzo 2006,
con esclusione delle ricevitorie del gioco del Lotto;
   d)   in   regime   di   autorizzazione   e  facoltativamente,  dai
concessionari  autorizzati  alla  raccolta  a  distanza del gioco del
Bingo.

        
     
                               Art. 4.

                Contratto per la raccolta a distanza
  1.  Per  effettuare  la raccolta a distanza, i soggetti in possesso
del  titolo autorizzatorio di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c)
e  d),  sono tenuti a sottoscrivere con il concessionario un apposito
contratto  conforme  al contratto tipo proposto dal concessionario ed
approvato da AAMS.
  2. Il contratto per la raccolta a distanza:
   a)  non  puo'  avere  efficacia  e  durata superiori al termine di
scadenza della concessione;
   b)   disciplina   le   modalita'   della   raccolta   a  distanza,
conformemente  alle disposizioni di legge ed agli altri provvedimenti
in materia di esercizio e raccolta del gioco a distanza;
   c)  prevede  espressamente  l'osservanza  da  parte  del  punto di
vendita  a distanza, nelle operazioni di accensione e di gestione dei
conti di gioco, delle norme vigenti in materia;
   d)  disciplina le modalita' ed i limiti di pagamento delle vincite
derivanti dalla raccolta a distanza;
   e) prevede l'obbligo del punto di vendita a distanza di comunicare
al  concessionario,  in  forma  criptata, l'anagrafica dei giocatori,
abilitati   sul   proprio   sistema,   che   abbiano   richiesto   la
partecipazione   a   distanza  ai  giochi  numerici  a  totalizzatore
nazionale;
   f)  prevede  l'obbligo  per  il  punto  di  vendita  a distanza di
comunicare tempestivamente al concessionario qualsiasi variazione dei
dati della suddetta anagrafica;
   g)  prevede  e  disciplina  le  penali cui e' soggetto il punto di
vendita a distanza in caso di violazione degli obblighi contrattuali;
   h)  prevede  il  rilascio  a  favore  del  concessionario  di  una
fideiussione  a garanzia della corretta ed integrale esecuzione degli
obblighi   assunti   dal   punto   di   vendita  a  distanza  con  la
sottoscrizione del contratto per la raccolta a distanza;
   i)  prevede  la  possibilita'  di  sospensione  della  facolta' di
effettuare la raccolta a distanza, in presenza di ragionevoli motivi,
su iniziativa del concessionario, previo necessario e formale assenso
di AAMS, nonche' su richiesta di AAMS stessa.
  3. A favore del punto di vendita a distanza e' previsto il compenso
da  determinarsi  come  stabilito  dalla  concessione  e  dalle norme
vigenti in materia, identico per tutti i punti di vendita a distanza.
  4.  I  soggetti  di  cui  all'art.  3, comma 1, lettere b), c) e d)
devono  richiedere  ad AAMS l'autorizzazione alla raccolta a distanza
dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, sulla base della quale
il  concessionario  e'  tenuto, ove richiesto dall'Amministrazione, a
sottoscrivere il contratto di cui al comma 3.
  5.  Il  concessionario  e'  tenuto  a  comunicare  ad  AAMS, con le
modalita' da essa definite, i dati relativi ai contratti stipulati ai
sensi del presente articolo.

        
     
                               Art. 5.

                        Gestione dei sistemi
  1.  Il  punto  di vendita a distanza realizza l'integrazione tra il
proprio  sistema  di conti di gioco ed il sistema di elaborazione del
concessionario,    secondo    specifiche    tecniche   definite   dal
concessionario  stesso  ed  approvate  da AAMS. Tale integrazione, da
realizzare secondo le suddette specifiche, deve garantire:
   a)  la trasmissione dei dati anagrafici del giocatore dal punto di
vendita  a  distanza  al concessionario in forma criptata, in modo da
rendere  possibile  l'accesso in chiaro esclusivamente da parte della
commissione  di  cui all'art. 7, comma 5. Unitamente a tali dati sono
trasmessi  in  chiaro  il  codice di identificazione ed il codice che
identifica la regione di residenza del giocatore;
   b)  l'accesso  al  gioco  da  parte di un titolare di contratto di
conto di gioco, ottenuto tramite:
    l'autenticazione sul sistema del punto di vendita a distanza;
    l'autorizzazione  del  concessionario,  accordata previa verifica
della  trasmissione  dei  dati  di  cui  alla  lettera a) sul proprio
sistema e dell'avvenuta autorizzazione di cui sopra;
   c)  l'autenticazione tra il sistema di conti di gioco del punto di
vendita a distanza ed il sistema di elaborazione del concessionario;
   d)  la  protezione da accessi non autorizzati e da intercettazione
ed alterazione dei dati scambiati tra i suddetti sistemi;
   e) il corretto funzionamento:
    del proprio sistema informatico;
    degli  apparati  di  frontiera  per  la connessione telematica ai
circuiti,  dedicati  o  virtuali,  adottati  a  tal fine dal punto di
vendita a distanza;
    degli   apparati  di  frontiera  per  la  connessione  ai  canali
utilizzati dai giocatori per la partecipazione a distanza al gioco;
   f)  l'efficiente e tempestiva manutenzione del sistema di conti di
gioco  di  titolarita' del punto di vendita a distanza e dei relativi
apparati;
   g)  l'efficiente  e  tempestiva  rimozione di malfunzionamenti, di
qualsiasi tipo e natura, che si dovessero verificare.
  2.  Il  concessionario garantisce al punto di vendita a distanza le
condizioni  necessarie  al  corretto  esercizio  della  raccolta  dei
giochi.
  3. Il punto di vendita a distanza risponde dei servizi resi ai fini
del  gioco  ed e' tenuto al pagamento delle penali, nei casi previsti
dal contratto stipulato con il concessionario.

        
     
                               Art. 6.

                        Svolgimento del gioco
  1.  La  partecipazione ai giochi numerici a totalizzatore nazionale
con raccolta a distanza e' subordinata:
   a)  alla  titolarita'  da  parte  del giocatore di un contratto di
conto  di gioco, aperto secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del
decreto  21  marzo  2006,  munito  del codice di convalida, di cui al
successivo  art.  8,  comma  2,  stipulato con un gestore di conti di
gioco,  abilitato  ai  giochi numerici a totalizzatore nazionale, che
preveda  espressamente  la  facolta'  di  utilizzare una o piu' delle
modalita' di pagamento delle vincite, di cui all'art. 7;
   b)  all'ottenimento  da  parte  del  gestore  di  conti  di  gioco
dell'esplicito  consenso  all'utilizzo del proprio conto di gioco per
lo  svolgimento dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, ove il
giocatore  stesso  sia  gia'  titolare  di  un  conto di gioco con un
operatore  abilitato  a  raccogliere  a  distanza i giochi numerici a
totalizzatore nazionale.
  2. Il giocatore, eseguita l'identificazione sul sistema del proprio
gestore  di  conti  di  gioco,  accede  all'interfaccia  di gioco del
concessionario e richiede la giocata al concessionario stesso.
  3. La richiesta della giocata e' irrevocabile.
  4.   Al   prezzo  delle  giocate  dei  diversi  giochi  numerici  a
totalizzatore  nazionale  si  applicano  le  disposizioni di cui alle
relative discipline di gioco.
  5.  Il  concessionario  ed  il  punto di vendita a distanza possono
accettare  le  richieste  di  giocata entro i termini stabiliti dalla
disciplina  di  gioco  di  ciascun  gioco  numerico  a  totalizzatore
nazionale.
  6. La richiesta della giocata, di cui al comma 2, viene autorizzata
dal  gestore  di  conti  di  gioco;  a tal fine, per i conti di gioco
aperti da un punto di vendita a distanza:
   a)  il sistema del concessionario comunica al sistema del punto di
vendita a distanza la richiesta effettuata dal giocatore;
   b) il sistema del punto di vendita a distanza verifica l'esistenza
di  adeguata  provvista  sul conto di gioco, dandone comunicazione al
concessionario.
  7.  Qualora  l'autorizzazione  di  cui  al comma 6 venga negata, il
gestore  di  conti  di  gioco  ne  da'  comunicazione  al  giocatore,
attraverso  l'interfaccia  di gioco del concessionario, indicandone i
motivi.
  8.   A   seguito   dell'autorizzazione   di  cui  al  comma  6,  il
concessionario  convalida  la  giocata,  mediante l'attribuzione alla
stessa di un codice univoco e la registra sul proprio sistema.
  9.  Convalidata  la giocata, il concessionario comunica al punto di
vendita a distanza l'accettazione della giocata.
  10.  Ricevuta  la comunicazione dell'accettazione della giocata, il
punto  di  vendita  a  distanza  effettua le connesse transazioni sul
conto  di gioco secondo quanto disposto nel contratto per la raccolta
a distanza.
  11.  Qualora la giocata preveda l'attribuzione di premi istantanei,
il  concessionario attribuisce e registra i suddetti premi al momento
della convalida e contestualmente ne da' comunicazione al giocatore e
al punto di vendita a distanza.
  12.  La  registrazione della giocata sul sistema del concessionario
sostituisce a tutti gli effetti la ricevuta di gioco.
  13.  Il  gestore  di conti di gioco contabilizza sul conto di gioco
l'importo   della   giocata,   mediante  la  registrazione  dei  dati
identificativi della giocata.
  14.  Il  concessionario  e'  tenuto  a  consentire  al giocatore la
stampa,  a  titolo  di  promemoria,  dei  dati  identificativi  della
giocata,  incluso  il  codice  univoco  ad essa attribuito nonche' la
dicitura «La presente stampa e' un promemoria, non e' una ricevuta di
gioco valida per la riscossione della vincita».
  15.  A seguito della comunicazione ufficiale degli esiti del gioco,
entro  lo stesso termine di cui alla relativa disciplina di gioco, il
concessionario  rende  possibile  il riscontro delle giocate vincenti
sul  sito  informativo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale,
con indicazione del relativo codice univoco e dell'importo spettante.

        
     
                               Art. 7.

                       Pagamento delle vincite
  1.  Entro  un  giorno lavorativo dalla chiusura delle operazioni di
verifica  di  cui  ai  provvedimenti  recanti disciplina di gioco dei
diversi  giochi numerici a totalizzatore nazionale, il concessionario
comunica  a ciascun punto di vendita a distanza le vincite di importo
non  superiore  a  5.200,00  euro  relative  ai  conti  di  gioco  di
competenza.
  2.  Le vincite di importo non superiore a 5.200,00 euro sono pagate
mediante  accredito  sul conto di gioco eseguito dal gestore di conti
di gioco.
  3.  Il  punto  di vendita a distanza comunica al concessionario gli
accrediti  di  cui  al  comma 2 del presente articolo, per i conti di
gioco aperti presso il proprio sistema.
  4.  Alle  vincite di importo superiore a 5.200,00 euro si applicano
le  disposizioni  di  cui  alle  relative  discipline  di  gioco. Per
richiedere tali vincite, il giocatore e' tenuto ad esibire, presso il
punto di pagamento prescelto, un documento di identificazione valido,
il  proprio  codice  fiscale  ed  il  codice  univoco  della  giocata
vincente,  nonche'  il  codice di identificazione del conto di gioco.
Eventuali  ulteriori  misure  di  sicurezza  per la riscossione delle
vincite di importo piu' elevato, potranno essere introdotte da AAMS e
dovranno essere adottate dal concessionario.
  5.  Per  le  vincite di cui al comma 4 AAMS istituisce una apposita
commissione  composta  da rappresentanti dell'Amministrazione, che e'
la   sola  in  possesso  delle  chiavi  per  la  decriptazione  delle
anagrafiche  dei  giocatori,  depositate  in forma criptata presso il
sistema del concessionario. Tale commissione:
   a) accerta l'esistenza e l'ammontare delle vincite richieste;
   b)  verifica,  mediante  accesso all'anagrafica, la corrispondenza
tra  il  codice  fiscale  e  i  dati  anagrafici del giocatore che ha
richiesto  la  vincita  con  quelli  del  titolare del conto di gioco
relativo alla giocata vincente;
   c)  accertato che il richiedente la vincita, di cui al comma 4, e'
l'effettivo  avente diritto, redige apposito verbale delle operazioni
di  verifica  e  certificazione  della  vincita,  del  corrispondente
importo e della relativa titolarita';
   d)  dispone che il concessionario, sulla base della certificazione
riportata  nel verbale, effettui il pagamento della vincita in favore
del giocatore.
  6.  Il  concessionario  effettua  il  pagamento,  con  le modalita'
definite  nel provvedimento recante la disciplina di gioco alla quale
la giocata vincente fa riferimento.
  7.  E'  fatto divieto al concessionario di utilizzare i dati ovvero
qualsivoglia informazione acquisita riguardante i giocatori, per fini
diversi da quelli disciplinati nel presente provvedimento.
  8.  Il  concessionario  ed  il  punto  di  vendita a distanza danno
informazione  sul  proprio  sito riguardo alle procedure di pagamento
previste, rispettivamente, per le vincite di propria competenza.

        
     
                               Art. 8.

                              Efficacia
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore dal giorno successivo alla
pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed
ha  efficacia  dalla  piena  operativita'  della  nuova  concessione,
attuata in applicazione dell'art. 1, comma 90 della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
  Il  presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per gli
adempimenti di competenza.
   Roma, 11 giugno 2009
                                       Il direttore generale: Ferrara

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2009
Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 3
   Economia e finanze, foglio n. 348