MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 giugno 2009
Misura e modalita' di versamento all'Istituto di vigilanza delle
assicurazioni private del contributo di vigilanza dovuto per l'anno
2009 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione e dai
periti assicurativi. (09A07378)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni, istitutiva dell'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo
(ISVAP);
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
Codice delle assicurazioni private, entrato in vigore il 1° gennaio
2006, e, in particolare, gli articoli 335, riguardante la nuova
disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di
vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione,
e 354 recante abrogazioni e norme transitorie;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14
aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile
2008, con il quale sono state determinate la misura e le modalita' di
versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza per l'anno 2008;
Visto il regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 concernente la
procedura di accesso all'attivita' assicurativa e l'Albo delle
imprese di assicurazione di cui al Titolo II del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209;
Considerato che occorre provvedere alla determinazione del
contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e
riassicurazione per l'anno 2009 nella misura e con le modalita' di
versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'ISVAP;
Visto il provvedimento dell'ISVAP, 15 novembre 2007, n. 2563,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007, con
il quale e' stata determinata l'aliquota per il calcolo degli oneri
di gestione nella misura del 5,17 per cento da dedursi dai premi
assicurativi incassati nell'esercizio 2008, ai fini della
determinazione del contributo di vigilanza sull'attivita' di
assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 335, comma 2, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2009, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4
dicembre 2008, che evidenzia spese di funzionamento per il 2009, pari
a euro 53.830.000,00;
Vista la comunicazione dell'ISVAP del 29 gennaio 2009, con la quale
viene individuato il fabbisogno dell'Istituto per l'anno 2009
relativamente al contributo di vigilanza a carico delle imprese di
assicurazione e riassicurazione, pari a euro 41.820.000,00, e viene
resa nota la stima dell'ammontare dei premi incassati nell'anno 2008
rispettivamente, dalle imprese che esercitano i rami
dell'assicurazione diretta e l'attivita' di sola riassicurazione e
viene proposto di determinare l'aliquota del contributo di vigilanza
per l'esercizio 2009, a carico delle imprese di assicurazione e
riassicurazione nazionali, delle rappresentanze di imprese di
assicurazione e riassicurazione extraeuropee, che operano nel
territorio della Repubblica, nella misura unica dello 0,49 per mille
dei premi incassati nell'esercizio 2008;
Vista la successiva comunicazione del 3 giugno 2009 con la quale
l'ISVAP fa presente che l'Autorita' in sede di approvazione del
bilancio 2008 ha registrato un avanzo di amministrazione a consuntivo
superiore rispetto a quello presunto indicato, ai fini della proposta
di aliquota contributiva, in precedenza e, considerate le minori
esigenze di copertura del fabbisogno, ritiene di poter ridurre
l'aliquota contributiva dallo 0, 49 per mille allo 0,47 per mille dei
premi incassati nel 2008, dedotti gli oneri di gestione;
Decreta:
Art. 1.
Contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2009 all'ISVAP
1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2009 all'ISVAP, ai
sensi dell'art. 335, commi da 2 a 6, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, dalle imprese di assicurazione nazionali e
dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto
all'Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica,
dalle imprese nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di
imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea
operanti nel territorio della Repubblica, che esercitano
esclusivamente l'attivita' di riassicurazione, e' stabilito nella
misura unica dello 0,47 per mille dei premi incassati nell'esercizio
2008 delle assicurazioni nei rami vita e nei rami danni, di cui
all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 209/2005, nonche' della
riassicurazione.
2. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui
al presente decreto, i premi incassati nell'esercizio 2008 dalle
imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri
di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con
provvedimento dell'ISVAP del 15 novembre 2007, n. 2563, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 in misura pari
al 5,17 per cento dei predetti premi.
Art. 2.
Versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2009
1. Il contributo di vigilanza per l'anno 2009, di cui all'art. 1,
e' versato dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle
rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto
all'Unione europea, nonche' dalle imprese di riassicurazione
nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede legale in un
Paese terzo rispetto all'Unione europea operanti nel territorio della
Repubblica, entro il 31 luglio 2009, ai sensi dell'art. 335, comma 5,
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Art. 3.
Comunicazione dell'importo dovuto, delle modalita' di versamento e
della banca incaricata della riscossione
1. Le imprese versano il contributo di vigilanza per l'anno 2009,
di cui all'art. 1, sulla base di apposita comunicazione inviata
dall'ISVAP contenente l'importo dovuto, le modalita' di versamento e
la banca incaricata della riscossione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 giugno 2009
Il Ministro : Tremonti