MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 giugno 2009
Misura e modalita' di versamento all'Istituto di vigilanza delle
assicurazioni private del contributo dovuto per l'anno 2009 dalle
imprese esercenti attivita' di assicurazione e riassicurazione.
(09A07379)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo
(ISVAP);
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
Codice delle assicurazioni private, entrato in vigore il 1° gennaio
2006, ed, in particolare, l'art. 109, concernente l'istituzione del
registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI)
in attuazione della direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione
assicurativa; l'art. 157, concernente l'istituzione del ruolo dei
periti assicurativi; gli articoli 335, 336 e 337 riguardanti la
disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di
vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione, degli intermediari di assicurazione e
riassicurazione e dei periti assicurativi, e 354 recante abrogazioni
e norme transitorie;
Visto il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla
legge 26 febbraio 2007, n. 17, che ha posticipato al 28 febbraio 2007
l'entrata in vigore delle norme per l'istituzione del RUI;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e delle finanze;
Visto il decreto del ministro dell'economia e delle finanze 6
giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno
2008, con il quale sono state determinate la misura e le modalita' di
versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza da parte degli
intermediari di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2008;
Visto il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la
disciplina dell'attivita' di intermediazione assicurativa e
riassicurativa e del registro degli intermediari assicurativi e
riassicurativi di cui al citato art. 109 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209;
Visto il regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, concernente
l'attivita' peritale, l'istituzione e il funzionamento del ruolo dei
periti assicurativi di cui all'art. 157 del citato decreto
legislativo n. 209 del 2005;
Considerato che occorre provvedere, per l'anno 2009, alla
determinazione del contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari
di assicurazione e riassicurazione, iscritti nel registro unico, e
dai periti assicurativi, iscritti nel relativo ruolo, nella misura e
con le modalita' di versamento adeguate alle esigenze di
funzionamento dell'ISVAP;
Vista la comunicazione dell'ISVAP del 24 aprile 2009, con la quale
e' individuato il fabbisogno dell'Istituto per l'anno 2009,
relativamente al contributo di vigilanza a carico degli intermediari
di assicurazione e riassicurazione e dei periti assicurativi pari a
euro 9.000.000,00;
Considerata la delibera del consiglio dell'ISVAP nella seduta del
22 aprile 2009, con la quale sono proposte le misure degli importi
dei contributi di vigilanza per l'anno 2009 a carico degli
intermediari di assicurazione e riassicurazione e a carico dei periti
assicurativi;
Decreta:
Art. 1.
Contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e
riassicurazione per l'anno 2009 all'ISVAP
1. Il contributo di vigilanza dovuto all'ISVAP ai sensi dell'art.
336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli
intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro
unico di cui all'art. 109 del medesimo decreto n. 209 del 2005, e'
determinato, per l'anno 2009, nella misura di: euro sessantatre per
le persone fisiche ed euro duecentonovantadue per le persone
giuridiche iscritte nelle sezioni A e B del registro; euro diciotto
per i produttori diretti iscritti nella sezione C del registro. Per
le persone giuridiche iscritte nella sezione D del registro, il
contributo di vigilanza e' determinato nella misura di: euro
diecimila per le Banche con raccolta premi superiore a un miliardo di
euro e per la societa' Poste Italiane S.p.a; euro novemiladuecento
per le Banche con raccolta premi da cento milioni di euro a un
miliardo di euro; euro seimilanovecento per le Banche con raccolta
premi da dieci milioni di euro a novantanove milioni di euro; euro
cinquemilasettecentocinquanta per le Banche con raccolta premi da un
milione di euro a nove milioni di euro; euro duemilatrecento per le
Banche con raccolta premi inferiore a un milione di euro, per le
societa' di intermediazione mobiliare (SIM) e per gli intermediari
finanziari.
2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di
vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel registro alla data
del 30 maggio 2009.
Art. 2.
Contributo di vigilanza dovuto dai periti assicurativi per l'anno
2009 all'ISVAP
1. Il contributo di vigilanza dovuto all'ISVAP, ai sensi dell'art.
337 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dai periti
assicurativi iscritti nel relativo ruolo di cui all'art. 157 dello
stesso decreto n. 209 del 2005, e' determinato, per l'anno 2009,
nella misura di euro quarantotto.
2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di
vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel ruolo alla data del
30 maggio 2009.
Art. 3.
Versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2009
1. Gli intermediari di assicurazione e riassicurazione e i periti
assicurativi versano il contributo di vigilanza di cui agli articoli
1 e 2, per l'anno 2009, sulla base di apposito provvedimento
dell'ISVAP concernente le modalita' ed i termini di versamento del
contributo stesso.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 18 giugno 2009
Il Ministro : Tremonti