MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 giugno 2009
  Misura  e  modalita' di versamento all'Istituto di vigilanza delle
assicurazioni  private  del  contributo  dovuto per l'anno 2009 dalle
imprese  esercenti  attivita'  di  assicurazione  e  riassicurazione.
(09A07379)

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse collettivo
(ISVAP);
  Visto  il  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
Codice  delle  assicurazioni private, entrato in vigore il 1° gennaio
2006,  ed,  in particolare, l'art. 109, concernente l'istituzione del
registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI)
in   attuazione   della   direttiva  2002/92/CE  sull'intermediazione
assicurativa;  l'art.  157,  concernente  l'istituzione del ruolo dei
periti  assicurativi;  gli  articoli  335,  336  e 337 riguardanti la
disciplina  dell'obbligo  di  pagamento  annuale  di un contributo di
vigilanza   da   parte   delle   imprese   di   assicurazione   e  di
riassicurazione,    degli    intermediari    di    assicurazione    e
riassicurazione  e dei periti assicurativi, e 354 recante abrogazioni
e norme transitorie;
  Visto  il  decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla
legge 26 febbraio 2007, n. 17, che ha posticipato al 28 febbraio 2007
l'entrata in vigore delle norme per l'istituzione del RUI;
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha   istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle  finanze,
attribuendogli  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e delle finanze;
  Visto  il  decreto  del  ministro  dell'economia  e delle finanze 6
giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno
2008, con il quale sono state determinate la misura e le modalita' di
versamento  all'ISVAP  del  contributo  di  vigilanza  da parte degli
intermediari di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2008;
  Visto il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la
disciplina   dell'attivita'   di   intermediazione   assicurativa   e
riassicurativa  e  del  registro  degli  intermediari  assicurativi e
riassicurativi  di  cui  al citato art. 109 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209;
  Visto  il  regolamento  ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, concernente
l'attivita'  peritale, l'istituzione e il funzionamento del ruolo dei
periti   assicurativi   di   cui  all'art.  157  del  citato  decreto
legislativo n. 209 del 2005;
  Considerato   che   occorre   provvedere,  per  l'anno  2009,  alla
determinazione  del contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari
di  assicurazione  e  riassicurazione, iscritti nel registro unico, e
dai  periti assicurativi, iscritti nel relativo ruolo, nella misura e
con   le   modalita'   di   versamento   adeguate  alle  esigenze  di
funzionamento dell'ISVAP;
  Vista  la comunicazione dell'ISVAP del 24 aprile 2009, con la quale
e'   individuato   il   fabbisogno  dell'Istituto  per  l'anno  2009,
relativamente  al contributo di vigilanza a carico degli intermediari
di  assicurazione  e riassicurazione e dei periti assicurativi pari a
euro 9.000.000,00;
  Considerata  la  delibera del consiglio dell'ISVAP nella seduta del
22  aprile  2009,  con la quale sono proposte le misure degli importi
dei   contributi   di  vigilanza  per  l'anno  2009  a  carico  degli
intermediari di assicurazione e riassicurazione e a carico dei periti
assicurativi;
                              Decreta:

                               Art. 1.

Contributo  di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e
              riassicurazione per l'anno 2009 all'ISVAP
  1.  Il  contributo di vigilanza dovuto all'ISVAP ai sensi dell'art.
336   del  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  dagli
intermediari  di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro
unico  di  cui  all'art. 109 del medesimo decreto n. 209 del 2005, e'
determinato,  per  l'anno 2009, nella misura di: euro sessantatre per
le   persone  fisiche  ed  euro  duecentonovantadue  per  le  persone
giuridiche  iscritte  nelle sezioni A e B del registro; euro diciotto
per  i  produttori diretti iscritti nella sezione C del registro. Per
le  persone  giuridiche  iscritte  nella  sezione  D del registro, il
contributo   di  vigilanza  e'  determinato  nella  misura  di:  euro
diecimila per le Banche con raccolta premi superiore a un miliardo di
euro  e  per  la societa' Poste Italiane S.p.a; euro novemiladuecento
per  le  Banche  con  raccolta  premi  da  cento milioni di euro a un
miliardo  di  euro;  euro seimilanovecento per le Banche con raccolta
premi  da  dieci  milioni di euro a novantanove milioni di euro; euro
cinquemilasettecentocinquanta  per le Banche con raccolta premi da un
milione  di  euro a nove milioni di euro; euro duemilatrecento per le
Banche  con  raccolta  premi  inferiore  a un milione di euro, per le
societa'  di  intermediazione  mobiliare (SIM) e per gli intermediari
finanziari.
  2.  Ai  fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di
vigilanza  i  soggetti  che risultano iscritti nel registro alla data
del 30 maggio 2009.

        
     
                               Art. 2.

Contributo  di  vigilanza  dovuto  dai periti assicurativi per l'anno
                           2009 all'ISVAP
  1.  Il contributo di vigilanza dovuto all'ISVAP, ai sensi dell'art.
337  del  decreto  legislativo  7  settembre 2005, n. 209, dai periti
assicurativi  iscritti  nel  relativo ruolo di cui all'art. 157 dello
stesso  decreto  n.  209  del  2005, e' determinato, per l'anno 2009,
nella misura di euro quarantotto.
  2.  Ai  fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di
vigilanza  i  soggetti che risultano iscritti nel ruolo alla data del
30 maggio 2009.

        
     
                               Art. 3.

       Versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2009
  1.  Gli  intermediari di assicurazione e riassicurazione e i periti
assicurativi  versano il contributo di vigilanza di cui agli articoli
1  e  2,  per  l'anno  2009,  sulla  base  di  apposito provvedimento
dell'ISVAP  concernente  le  modalita' ed i termini di versamento del
contributo stesso.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
   Roma, 18 giugno 2009
                                               Il Ministro : Tremonti