MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 giugno 2009
  Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo rilevazione:
1°  gennaio-31  marzo  2009.  Applicazione  dal  1° luglio fino al 30
settembre 2009 (legge 7 marzo 1996, n. 108). (09A07473)

                      IL CAPO DELLA DIREZIONE V
                     del dipartimento del Tesoro
  Vista  la  legge  7  marzo  1996,  n.  108, recante disposizioni in
materia  di  usura  e,  in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al
quale  «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale
medio,  comprensivo  di  commissioni,  di  remunerazioni  a qualsiasi
titolo  e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno
degli   interessi   praticati   dalle  banche  e  dagli  intermediari
finanziari  iscritti  negli  elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei
cambi  e  dalla  Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del
decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  nel  corso  del
trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;
  Visto  il  proprio  decreto  del  23  settembre  2008,  recante  la
«classificazione  delle  operazioni creditizie per categorie omogenee
ai  fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari»;
  Visto  da  ultimo  il proprio decreto del 26 marzo 2009, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2009 e, in particolare,
l'art.  3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di
procedere  per  il  trimestre  1°  gennaio  2009-31  marzo  2009 alla
rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e
dagli intermediari finanziari;
  Avute   presenti  le  «istruzioni  per  la  rilevazione  del  tasso
effettivo  globale  medio  ai  sensi  della legge sull'usura» emanate
dalla  Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari
finanziari  iscritti  nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del
decreto  legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
n.  74  del  29  marzo  2006)  e  dall'Ufficio italiano dei cambi nei
confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale
di  cui  all'art.  106  del  medesimo decreto legislativo (pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2006);
  Vista  la  rilevazione  dei valori medi dei tassi effettivi globali
segnalati   dalle   banche   e   dagli  intermediari  finanziari  con
riferimento  al  periodo 1° gennaio 2009-31 marzo 2009 e tenuto conto
della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento,
del   valore   medio   del   tasso   applicato   alle  operazioni  di
rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio
direttivo  della  Banca  Centrale  Europea, la cui misura sostituisce
quella  del  tasso  determinato  dalla  Banca  d'Italia  ai sensi del
decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso
ufficiale di sconto;
  Visti  il  decreto-legge  29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con
modificazioni,   nella   legge  28  febbraio  2001,  n.  24,  recante
interpretazione  autentica  della  legge  7  marzo  1996,  n.  108, e
l'indagine  statistica  effettuata  a  fini  conoscitivi  dalla Banca
d'Italia  e  dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione
di   intermediari   secondo   le   modalita'   indicate   nella  nota
metodologica,     relativamente    alla    maggiorazione    stabilita
contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;
  Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente
l'attuazione   del  decreto  legislativo  n.  29/1993,  e  successive
modificazioni   e   integrazioni,   in   ordine   alla  delimitazione
dell'ambito  di  responsabilita'  del  vertice  politico  e di quello
amministrativo;
  Atteso  che,  per  effetto  di  tale direttiva, il provvedimento di
rilevazione  dei  tassi  effettivi  globali medi ai sensi dell'art. 2
della  legge  n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilita' del
vertice amministrativo;
  Avuto  presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n.  231,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre
2007  che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi
e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;
  Sentita la Banca d'Italia;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  I  tassi  effettivi  globali  medi, riferiti ad anno, praticati
dalle  banche  e  dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi
dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente
al  trimestre  1°  gennaio  2009-31  marzo  2009, sono indicati nella
tabella riportata in allegato (Allegato A).
  2.  I  tassi  non  sono  comprensivi  della  commissione di massimo
scoperto   eventualmente   applicata.   La  percentuale  media  della
commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento
e' riportata separatamente in nota alla tabella.

        
     
                               Art. 2.

  1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2009.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e  fino  al  30  settembre  2009,  ai fini della determinazione degli
interessi  usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo
1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'articolo 1
del presente decreto devono essere aumentati della meta'.

        
     
                               Art. 3.

  1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere
in  ciascuna  sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente
visibile la tabella riportata in allegato (Allegato A).
  2.  Le  banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare
il  rispetto  del  limite  di  cui all'art. 2, comma 4, della legge 7
marzo  1996,  n.  108,  si  attengono  ai  criteri  di  calcolo delle
«istruzioni  per  la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai
sensi   della  legge  sull'usura»  emanate  dalla  Banca  d'Italia  e
dall'Ufficio italiano dei cambi.
  3.  La  Banca  d'Italia  procede per il trimestre 1° aprile 2009-30
giugno  2009  alla  rilevazione  dei  tassi  effettivi  globali  medi
praticati   dalle   banche   e   dagli  intermediari  finanziari  con
riferimento  alle  categorie  di  operazioni  indicate  nell'apposito
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
  4.  I  tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del
presente  decreto  non  sono  comprensivi  degli  interessi  di  mora
contrattualmente   previsti   per  i  casi  di  ritardato  pagamento.
L'indagine   statistica  condotta  a  fini  conoscitivi  dalla  Banca
d'Italia  e  dall'Ufficio  italiano  dei  cambi  ha rilevato che, con
riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di
intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente
per  i  casi  di  ritardato  pagamento e' mediamente pari a 2,1 punti
percentuali.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 24 giugno 2009
                                     Il capo della Direzione: Maresca

        
     
            RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI
             GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA
                          Nota metodologica
   La  legge  7  marzo  1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno
dell'usura,  prevede  che  siano  resi noti con cadenza trimestrale i
tassi  effettivi  globali  medi,  comprensivi di commissioni, spese e
remunerazioni   a   qualsiasi   titolo  connesse  col  finanziamento,
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.
   Il  decreto  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze del 23
settembre  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29
settembre  2008,  ha  ripartito le operazioni di credito in categorie
omogenee  attribuendo  alla  Banca  d'Italia il compito di rilevare i
tassi.
   La  rilevazione  dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie
aritmetiche   dei   tassi  praticati  sulle  operazioni  censite  nel
trimestre  di  riferimento.  Essa  e' condotta per classi di importo;
limitatamente  a  talune  categorie  e'  data  rilevanza alla durata,
all'esistenza  di  garanzie e alla natura della controparte. Non sono
incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a
tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni
a tassi agevolati in virtu' di provvedimenti legislativi).
   Per  le  operazioni di «credito personale», «credito finalizzato»,
«leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione
del  quinto  dello  stipendio»  i  tassi  rilevati  si riferiscono ai
rapporti  di finanziamento accesi nel trimestre; per esse e' adottato
un  indicatore  del  costo del credito analogo al TAEG definito dalla
normativa  comunitaria  sul  credito  al consumo. Per le «aperture di
credito  in  conto corrente», il «credito revolving e con utilizzo di
carte  di  credito», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio
commerciale»  e  il  «factoring»  -  i  cui  tassi sono continuamente
sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte
le   operazioni   in  essere  nel  trimestre,  computati  sulla  base
dell'effettivo utilizzo.
   La commissione di massimo scoperto non e' compresa nel calcolo del
tasso  ed  e'  oggetto  di autonoma rilevazione e pubblicazione nella
misura media praticata.
   La  rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso
degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art.
107 del Testo unico bancario.
   I  dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
di  cui all'art. 106 del medesimo Testo unico sono stimati sulla base
di  una  rilevazione  campionaria.  Nella costruzione del campione si
tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento
rispetto  alla  precedente  rilevazione. La scelta degli intermediari
presenti  nel  campione  avviene per estrazione casuale e riflette la
distribuzione  per  area  geografica.  Mediante opportune tecniche di
stratificazione  dei  dati,  il  numero  di operazioni rilevate viene
esteso  all'intero  universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di
espansione,  calcolati  come rapporto tra la numerosita' degli strati
nell'universo e quella degli strati del campione.
   La  Banca  d'Italia  procede  ad aggregazioni tra dati omogenei al
fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le
categorie  di  finanziamento sono definite considerando l'omogeneita'
delle  operazioni  evidenziata  dalle  forme  tecniche adottate e dal
livello dei tassi di mercato rilevati.
   La  tabella - che e' stata definita sentita la Banca d'Italia - e'
composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di
operazioni.
   Le  classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla
base  della  distribuzione  delle  operazioni  tra  le diverse classi
presenti  nella  rilevazione  statistica;  lo  scostamento  dei tassi
aggregati  rispetto  al dato segnalato per ciascuna classe di importo
e'  contenuto.  A  decorrere  dal decreto trimestrale del 19 dicembre
2008,  per  la  categoria «credito finalizzato all'acquisto rateale e
credito  revolving», e' stato eliminato il dettaglio delle operazioni
«fino  a  1.500 euro», per uniformita' rispetto alle altre operazioni
retail  e  tenuto  conto della sostanziale omogeneita' dei tassi medi
con la classe successiva («da 1.500 a 5.000 euro»).
   I   mercati  nei  quali  operano  le  banche  e  gli  intermediari
finanziari   si  differenziano  talvolta  in  modo  significativo  in
relazione  alla  natura  e  alla  rischiosita'  delle operazioni. Per
tenere  conto  di  tali  specificita', alcune categorie di operazioni
sono  evidenziate  distintamente  per  le  banche  e gli intermediari
finanziari.
   Data  la  metodologia  della  segnalazione,  i  tassi  d'interesse
bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla
Banca  d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e
di  quelle  della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi
economica  e  dell'esame  della  congiuntura.  Queste  rilevazioni si
riferiscono  a  campioni,  tra  loro  diversi,  di  banche;  i  tassi
armonizzati  non  sono  comprensivi  degli  oneri  accessori  e  sono
ponderati  con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei
rischi  si  riferiscono  alle  operazioni di finanziamento di importo
superiore a 30.000,00 euro.
   Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono
corretti  in  relazione  alla  variazione  del valore medio del tasso
ufficiale   di   sconto   nel  periodo  successivo  al  trimestre  di
riferimento.  A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle
variazioni  del  tasso  applicato  alle operazioni di rifinanziamento
principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della
Banca  Centrale  Europea,  la  cui  misura  sostituisce  quella della
cessata ragione normale dello sconto.
   Dopo  aver  aumentato i tassi della meta', cosi' come prescrive la
legge,  si  ottiene  il  limite  oltre il quale gli interessi sono da
considerarsi usurari.
Rilevazione degli interessi di mora.
   Nell'anno  2002  la  Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi
hanno  proceduto  a  una rilevazione statistica riguardante la misura
media   degli   interessi  di  mora  stabiliti  contrattualmente.  La
rilevazione  ha  riguardato  un  campione  di  banche  e  di societa'
finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e
della ripartizione tra le categorie istituzionali.
   In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono
state  verificate  le  condizioni  previste  contrattualmente; per le
aperture  di  credito  in  conto  corrente  sono  state  rilevate  le
condizioni  previste  nei  casi  di  revoca  del  fido  per  tutte le
operazioni  in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il
valore  della  maggiorazione  percentuale  media  e'  stato  posto  a
confronto con il tasso medio rilevato.

                                                           Allegato A

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