MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 aprile 2009
  Attuazione   della  decisione  n.  2003/766/CE,  modificata  dalle
decisioni 2006/564/CE e 2008/644/CE, relativa alle misure d'emergenza
intese  a  prevenire  la  propagazione  nella Comunita' di Diabrotica
virgifera virgifera Le Conte. (09A07384)

                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista la direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000,
concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati
membri  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunita';
  Visto  il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione
della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro
l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;
  Visto  il decreto ministeriale 21 agosto 2001 recante misure per la
lotta   obbligatoria   contro  la  diabrotica  del  mais  (Diabrotica
virgifera Le Conte);
  Vista  la  decisione  della  Commissione 2003/766/CE del 24 ottobre
2003 relativa a misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione
nella Comunita' di Diabrotica virgifera virgifera Le Conte;
  Visto  il decreto ministeriale 30 giugno 2004, di recepimento della
decisione   della   Commissione  2003/766/CE,  relativo  alle  misure
fitosanitarie  d'emergenza  intese  a  prevenire  la  propagazione di
Diabrotica virgifera virgifera Le Conte nella Comunita';
  Vista  la  decisione  della  Commissione 2006/564/CE dell'11 agosto
2006  che  modifica la decisione della Commissione 2003/766/CE del 24
ottobre  2003  relativa  a  misure  d'emergenza intese a prevenire la
propagazione  nella  Comunita'  di  Diabrotica virgifera virgifera Le
Conte;
  Vista  la  raccomandazione  della  Commissione  2006/565/CE dell'11
agosto  2006,  relativa ai programmi di contenimento volti a limitare
l'ulteriore  propagazione  di Diabrotica virgifera virgifera Le Conte
nelle aree della Comunita' in cui e' confermata la sua presenza;
  Vista la decisione della Commissione 2008/644/CE del 25 luglio 2008
che  modifica  la  decisione  della  Commissione  2003/766/CE  del 24
ottobre  2003  relativa  a  misure  d'emergenza intese a prevenire la
propagazione  nella  Comunita'  di  Diabrotica virgifera virgifera Le
Conte;
  Considerata  la  necessita' di dare attuazione alle decisioni della
Commissione 2006/564/CE e 2008/644/CE, nonche' di abrogare il decreto
ministeriale 21 agosto 2001;
  Considerato   che   i   risultati  dei  controlli  ufficiali  hanno
confermato per piu' di due anni consecutivi la presenza di Diabrotica
virgifera  virgifera  nelle  regioni  Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia
Giulia,  Lombardia,  Piemonte  e Veneto e nella provincia autonoma di
Trento;
  Considerato  che  i  programmi  di  eradicazione  e di contenimento
realizzati  dalle  regioni  infestate,  in  applicazione  del decreto
ministeriale  21  agosto  2001,  hanno dimostrato che l'organismo non
puo' piu' essere eradicato da alcune aree del territorio nazionale;
  Considerati  gli  esiti  dei  monitoraggi  annuali  effettuati  dai
servizi  fitosanitari  regionali  al fine di accertare la presenza di
Diabrotica   virgifera   virgifera   nell'ambito   dei  territori  di
competenza;
  Considerato che nei piu' importanti comprensori maidicoli italiani,
per  ragioni  socio-economiche  e  di  tecnica agronomica, la pratica
della monosuccessione del mais e' storicamente diffusa;
  Considerato   opportuno   dare   applicazione   ai   programmi   di
contenimento previsti dalla raccomandazione 2006/565/CE;
  Considerata  l'elevata  efficacia  dell'interruzione  della pratica
della monosuccessione maidicola nel contenimento delle popolazioni di
diabrotica del mais;
  Acquisito   il   parere   favorevole   del  Comitato  fitosanitario
nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 214, espresso nella seduta del 19 e 20 gennaio 2009;
  Acquisito  il  parere  favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, espresso nella seduta del 25 marzo 2009;
                              Decreta:

                               Art. 1.

                           Scopo generale
  1.  La  lotta contro la Diabrotica virgifera virgifera Le Conte (in
appresso  denominato  «l'organismo»)  e'  obbligatoria nel territorio
della Repubblica Italiana, al fine di contrastarne la diffusione.
  2.  Il Servizio fitosanitario nazionale adotta tutti gli interventi
di  prevenzione  idonei  ad  evitare il diffondersi del parassita sul
territorio.
  3. I Servizi fitosanitari regionali adottano le azioni di controllo
e  la  regolamentazione  delle  attivita'  di  produzione del mais in
funzione  dello  stato  fitosanitario  del  territorio  e  secondo le
modalita' stabilite dal presente decreto.

        
     
                               Art. 2.

                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
   a)  «zona indenne»: il territorio dove non e' stata riscontrata la
presenza   dell'organismo,  o  dove  lo  stesso  e'  stato  eradicato
ufficialmente;
   b)  «focolaio»:  la zona che circonda il sito di produzione in cui
e'  stata  accertata ufficialmente la presenza dell'organismo, avente
il raggio di almeno un chilometro;
   c)  «zona  infestata»:  il  territorio  dove  per piu' di due anni
consecutivi  e'  stata confermata la presenza dell'organismo e la cui
diffusione  e'  tale  da  renderne  tecnicamente  non  piu' possibile
l'eradizione;
   d) «zona di contenimento»: il territorio che si estende per almeno
dieci chilometri all'interno della zona infestata e per almeno trenta
chilometri nella zona indenne;
   e) «zona tampone»: il territorio che circonda la zona focolaio per
almeno cinque chilometri di larghezza.

        
     
                               Art. 3.

                        Monitoraggi ufficiali
  1.   Annualmente   i   Servizi   fitosanitari   regionali  eseguono
monitoraggi   ufficiali   al   fine   di   verificare   la   presenza
dell'organismo  allo  scopo  di  definire  lo stato fitosanitario del
territorio.
  2.  In  funzione dei risultati dei monitoraggi di cui al comma 1, i
Servizi   fitosanitari   regionali   delimitano   le  zone  focolaio,
infestate,  di contenimento e tampone, conformemente alle definizioni
di cui all'art. 2.
  3.  L'esatta delimitazione delle zone di cui al comma 2 deve essere
decisa  sulla  base  di  solidi  principi scientifici, della biologia
dell'organismo,  del  livello di infestazione nonche' del particolare
sistema  produttivo  esistente  nella  regione di cui trattasi per le
piante ospiti dell'organismo.
  4.  Se  la  presenza  dell'organismo  viene  confermata in un punto
diverso  da  quello  in  cui  detto  organismo  e' stato inizialmente
catturato  nella  zona focolaio, occorre modificare di conseguenza le
zone delimitate.
  5.  Se non sono piu' effettuate catture dell'organismo nei due anni
successivi  all'ultimo  anno  in cui si e' verificata una cattura, le
relative  zone  delimitate  sono  abolite  e  non  sono necessarie le
ulteriori misure di eradicazione previste all'art. 4.
  6.   I   Servizi   fitosanitari  regionali  informano  il  Servizio
fitosanitario centrale sulle aree in cui si trovano le zone di cui al
comma 2, trasmettendo le corrispondenti mappe in scala.
  7.  Ai  sensi  dell'art.  8 del decreto legislativo n. 214/2005, e'
fatto  obbligo  a  chiunque  di  segnalare  al Servizio fitosanitario
regionale    competente   per   territorio   la   presunta   presenza
dell'organismo nelle aree precedentemente indenni.

        
     
                               Art. 4.

             Misure fitosanitarie nelle zone delimitate
  1. I Servizi fitosanitari regionali, mediante l'impiego di adeguate
trappole   a  feromoni  da  disporre  a  reticolo  e  da  controllare
regolarmente,  controllano  la  presenza dell'organismo in ogni parte
delle  zone  delimitate.  Il tipo e il numero di trappole, nonche' la
metodologia  da  utilizzare,  sono  decisi  in  base alle circostanze
locali e alle caratteristiche delle zone delimitate.
  2.  Oltre  a  quanto  previsto  al  comma 1, i Servizi fitosanitari
regionali verificano che nella zona focolaio:
   a)  non  vengano  trasportate  al di fuori della zona in questione
piante  allo  stato  fresco  di  Zea  mais L. o loro parti allo stato
fresco   nel   periodo   dell'anno  in  cui  si  rileva  la  presenza
dell'organismo nocivo, stabilito in base alla biologia dell'organismo
in  questione,  al  livello di catture dello stesso e alle condizioni
climatiche  dominanti  nella regione di cui trattasi, per impedire la
diffusione dell'organismo in esame;
   b)  la  terra  dei  campi  di  mais  che si trovano nella zona del
focolaio  non  possa  essere  trasportata  al  di fuori della zona in
questione;
   c) il mais non sia raccolto nel periodo dell'anno in cui si rileva
la   presenza   dell'organismo,   stabilito  in  base  alla  biologia
dell'organismo  in  questione,  al  livello di catture dello stesso e
alle  condizioni  climatiche dominanti nella regione di cui trattasi,
per impedire la diffusione dell'organismo in esame;
   d)  nei  campi  di mais sia attuata una rotazione delle colture in
cui per ogni periodo di tre anni consecutivi il mais e' coltivato una
sola volta, oppure nell'intera zona del focolaio non e' coltivato per
i  due  anni  successivi  all'ultimo anno in cui si e' verificata una
cattura;
   e)  contro  l'organismo, fino alla fine del periodo di deposizione
delle  uova,  venga  effettuato  un adeguato trattamento dei campi di
mais  nell'anno  in  cui  l'organismo  e'  stato rilevato e in quello
successivo;
   f)  le  macchine  agricole  utilizzate  nei  campi di mais vengano
ripulite  da terra e resti di altro materiale prima di essere portate
fuori dalla zona in questione;
   g)  le  piante  spontanee  di  mais  siano  rimosse  dai campi non
coltivati a mais.
  3. Quando i risultati dei controlli di cui al comma 1 confermano la
presenza  nella  zona  del  focolaio  di  non  piu'  di due esemplari
dell'organismo  di  cui  si  e'  accertato  che sono stati introdotti
nell'anno  del primo ritrovamento, le misure di cui al comma 2, lett.
a),  possono  essere  limitate  all'anno in cui si rileva la presenza
dell'organismo e all'anno successivo, sempre che nessun esemplare sia
rinvenuto  in  quell'anno.  In tal caso i controlli di cui al comma 1
sono intensificati nella zona tampone.
  4.  Oltre  a  quanto  previsto  al  comma 1, i Servizi fitosanitari
regionali verificano che nella zona tampone sia almeno:
   a)  attuata una rotazione delle colture in cui per ogni periodo di
due anni consecutivi il mais e' coltivato una sola volta; oppure
   b)  effettuato  un  adeguato  trattamento dei campi di mais contro
l'organismo,  nell'anno  in  cui questo e' stato rilevato e in quello
successivo.
  5.  I  Servizi  fitosanitari regionali riesaminano ed eventualmente
aggiornano  il  perimetro  delle  zone  delimitate  in  funzione  dei
risultati  dei controlli previsti al comma 1, condotti per almeno due
anni  consecutivi,  per  quanto  riguarda  la  presenza  o  l'assenza
dell'organismo.

        
     
                               Art. 5.

         Misure fitosanitarie in prossimita' degli aeroporti
  1.  I  Servizi fitosanitari regionali, nei campi di mais situati in
zone esenti dall'organismo e ricadenti in un raggio di almeno 2.500 m
attorno  alle  piste o in qualsiasi altra area di manovra degli aerei
all'interno  di  un  aeroporto  dove  e' dimostrato che il rischio di
introduzione dell'organismo e' elevato, adottano le seguenti misure:
   -  rotazione  delle colture in modo tale che il mais sia coltivato
una sola volta nell'arco di due anni consecutivi, oppure
   -  effettuazione  di  un  monitoraggio intensivo per verificare la
presenza  dell'organismo  tramite  adeguate  trappole  a  feromoni e,
quando  se  ne  rilevi  la sua presenza, si adottano le misure di cui
agli articoli 3 e 4.

        
     
                               Art. 6.

              Misure fitosanitarie nella zona infestata
  1.  Al  fine di limitare la propagazione dell'organismo e garantire
una   produzione  sostenibile  del  mais  nella  zona  infestata,  ad
esclusione   della  zona  di  contenimento,  i  Servizi  fitosanitari
regionali adottano almeno le seguenti azioni:
   a)  divulgazione  delle conoscenze sulla biologia dell'organismo e
sui criteri di lotta e di controllo;
   b) stima delle popolazioni dell'organismo;
   c)  al  superamento  di  soglie  di intervento definite sulla base
delle specificita' locali, prescrizione di misure efficaci specifiche
per  i  territori  produttivi,  al  fine  di  ridurre i livelli delle
popolazioni dell'organismo, quali:
    - la rotazione delle colture;
    - la semina ritardata;
    - il trattamento insetticida contro gli adulti.

        
     
                               Art. 7.

           Misure fitosanitarie nelle zone di contenimento
  1.  Nelle  zone  di  contenimento  i Servizi fitosanitari regionali
organizzano  annualmente  un «programma di contenimento» per limitare
la propagazione dell'organismo dalle zone infestate alle aree indenni
dall'organismo.
  2. I programmi di contenimento di cui al comma precedente prevedono
che nei campi di mais:
   a) sia organizzata una rotazione delle colture in modo tale che il
mais  sia coltivato una sola volta nell'arco di due anni consecutivi,
oppure
   b)  sia  attuata  una rotazione delle colture in cui il mais possa
essere  coltivato due volte su tre anni consecutivi e, in funzione di
un sistema locale di previsione dello sviluppo dell'organismo, almeno
una  delle  due  semine  del mais avvenga solo dopo la comparsa delle
larve di diabrotica, oppure
   c)  sia  attuata  una rotazione delle colture in cui il mais possa
essere  coltivato  due volte su tre anni consecutivi, associando ogni
volta  questa  coltivazione a trattamenti insetticidi efficaci contro
gli  adulti o a qualunque altra misura o trattamento che garantiscano
un analogo risultato nella lotta contro l'organismo.
  3.  Nella  parte non infestata della zona di contenimento i Servizi
fitosanitari   regionali   effettuano   un   intensivo   monitoraggio
territoriale,  tramite  adeguate  trappole a feromoni e tenendo conto
delle  condizioni  locali  e  delle  caratteristiche  della  zona  di
contenimento, per verificare la presenza dell'organismo.

        
     
                               Art. 8.

                         Misure finanziarie
  1.  Le misure obbligatorie derivanti dall'applicazione del presente
decreto sono a cura e spese dei proprietari o conduttori, a qualsiasi
titolo, dei luoghi ove e' presente l'organismo.
  2.  Le  regioni, al fine di prevenire gravi danni per l'economia di
una  zona agricola, possono stabilire interventi di sostegno connessi
all'attuazione del presente provvedimento.

        
     
                               Art. 9.

                              Sanzioni
  1. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni fitosanitarie impartite
dai Servizi fitosanitari regionali, ai sensi del presente decreto, e'
punito  con  le  sanzioni  amministrative  previste  dall'art. 54 del
decreto legislativo n. 214/2005.

        
     
                              Art. 10.

                      Trasmissione informazioni
  1.  I  Servizi  fitosanitari  regionali  trasmettono,  entro  il 30
novembre   di   ciascun  anno,  al  Servizio  fitosanitario  centrale
informazioni relative:
   -  alle  aree  delimitate  di cui all'art. 2 e alle loro eventuali
modifiche;
   -  ai  periodi  stabiliti  e  alle relative giustificazioni di cui
all'art. 4, comma 2, lettere a) e c);
   - al trattamento attuato, di cui all'art. 4, comma 2, lettera e) e
al comma 4, lettera b);
   -  ai programmi di contenimento di cui all'art. 7, comma 1, e alle
loro eventuali modifiche.

        
     
                              Art. 11.

                         Disposizioni finali
  1.  Il  decreto  ministeriale 21 agosto 2001, recante misure per la
lotta   obbligatoria   contro  la  diabrotica  del  mais  (Diabrotica
virgifera virgifera Le Conte), citato nelle premesse, e' abrogato.
  2.  Il  decreto  ministeriale  30 giugno 2004, di recepimento della
decisione   della   Commissione  2003/766/CE,  relativo  alle  misure
fitosanitarie  d'emergenza  intese  a  prevenire  la  propagazione di
Diabrotica virgifera virgifera Le Conte nella Comunita', citato nelle
premesse, e' abrogato.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 8 aprile 2009
                                                   Il Ministro : Zaia

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2009
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
   registro n. 1, foglio n. 389