DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 2009 , n. 81
 Norme  per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale
ed  efficace  utilizzo  delle  risorse  umane  della scuola, ai sensi
dell'articolo  64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133.
(09G0089)

          

TITOLO I

RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA

       
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 33, 87 e 117 della Costituzione;
  Visto  l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative vigenti in
materia  di  istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112, recante
conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59;
  Vista  la  legge  5  giugno  2003, n. 131, recante disposizioni per
l'adeguamento    dell'ordinamento   della   Repubblica   alla   legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
  Visto  il  decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente
la   definizione   delle   norme   generali   relative   alla  scuola
dell'infanzia  e al primo ciclo dell'istruzione a norma dell'articolo
1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme
generali  e  livelli essenziali delle prestazioni relative al secondo
ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione  e formazione, a norma
dell'articolo  2  della  legge  28  marzo  2003,  n. 53, e successive
modificazioni;
  Vista  la  legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007);
  Visto  l'articolo  13  del  decreto-legge  31  gennaio  2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2007, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;
  Vista  la  legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008);
  Visto  l'articolo  64  del  decreto-legge  25  giugno 2008, n. 112,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed
in particolare, il comma 3 che prevede la predisposizione di un piano
programmatico di interventi e misure finalizzati ad un piu' razionale
utilizzo  delle  risorse  umane  e  strumentali  disponibili e ad una
maggiore  efficacia ed efficienza del sistema scolastico ed, al comma
4,  che,  in  attuazione  del  predetto  piano  e  in  relazione agli
interventi  e alle misure annuali ivi individuati, prevede l'adozione
di  uno  o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  4  del  decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
  Visto  l'articolo  3  del  decreto-legge  7  ottobre  2008, n. 154,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189,
che ha disposto il differimento all'anno scolastico 2010/2011, previa
apposita  intesa  in  sede di Conferenza unificata, dell'attivita' di
dimensionamento  della rete scolastica con particolare riferimento ai
punti di erogazione del servizio scolastico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.
233,  con  il  quale  sono  stati  fissati criteri e parametri per il
dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275,  recante  regolamento  recante  norme  in  materia  di autonomia
scolastica;
  Visto  il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24
luglio  1998,  n.  331,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 264
dell'11  novembre  1998, recante norme sul dimensionamento della rete
scolastica e sulla formazione delle classi;
  Vista  la  sentenza  n.  13  del 18 dicembre 2003 - 13 gennaio 2004
della  Corte Costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª
serie speciale - n. 3, del 21 gennaio 2004;
  Visto   il   piano   programmatico   di  cui  all'articolo  64  del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla   legge  6  agosto  2008,  n.  133,  predisposto  dal  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
  Sentita  la  Conferenza  unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, nella riunione del 28 gennaio 2009;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 2 febbraio 2009;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 febbraio 2009;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  i  Ministri dell'economia e delle
finanze,   per   i   rapporti  con  le  regioni  e  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
Criteri  e  parametri  relativi  al dimensionamento delle istituzioni
                              autonome


  1.   Alla   definizione   dei   criteri  e  dei  parametri  per  il
dimensionamento  della  rete scolastica e per la riorganizzazione dei
punti di erogazione del servizio scolastico, si provvede con decreto,
avente    natura   regolamentare,   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  adottato  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa intesa in sede di
Conferenza  unificata, di cui all'articolo 64, comma 4-quinquies, del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  2.  Dall'attuazione del dimensionamento della rete scolastica e dei
punti  di  erogazione  del servizio, con particolare riferimento alla
riduzione di quelli sottodimensionanti rispetto ai parametri previsti
ai  sensi  dei decreti del Ministro della pubblica istruzione in data
15  marzo  1997,  n.  176,  pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale n. 209 dell'8 settembre 1997, e in data 24 luglio
1998,  n.  331,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n. 264 dell'11 novembre 1998, e del decreto del Presidente
della  Repubblica  18  giugno  1998,  n.  233,  rilevati  per  l'anno
scolastico  2008/2009,  deve  conseguire  una  economia  di spesa non
inferiore  a  85  ml  di  euro entro l'anno scolastico 2011/2012, che
andra'  condivisa  con  le  regioni  e le autonomie locali attraverso
l'intesa di cui al comma 1.
  3.  Fino  alla  data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma   1,   continua   ad  applicarsi  la  disciplina  vigente,  con
particolare  riferimento  ai  criteri  ed  ai  parametri previsti dai
citati  decreti  del  Ministro  della  pubblica istruzione in data 15
marzo  1997,  n. 176, e in data 24 luglio 1998, n. 331, e dal decreto
del Presidente della Repubblica 18 giungo 1998, n. 233.

        
     
          

TITOLO II

RAZIONALE ED EFFICACE UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE DELLA SCUOLA

CAPO I
Definizione degli organici e formazione delle classi nelle scuole ed
istituti di ogni ordine e grado

       
                               Art. 2.
                     Definizioni degli organici


  1.  Le  disposizioni  del  presente  Capo  si applicano alle scuole
dell'infanzia  e  alle  istituzioni  di ogni ordine e grado, comprese
quelle annesse ai convitti nazionali e agli educandati statali.
  2. Le dotazioni organiche complessive sono definite annualmente sia
a  livello  nazionale  che  per  ambiti  regionali tenuto conto degli
assetti ordinamentali, dei piani di studio e delle consistenze orarie
previsti dalle norme in vigore, in base:
   a)   alla  previsione  dell'entita'  e  della  composizione  della
popolazione  scolastica  e  con  riguardo  alle esigenze degli alunni
disabili e degli alunni di cittadinanza non italiana;
   b)  al  grado  di  densita'  demografica  delle  varie province di
ciascuna regione e della distribuzione della popolazione tra i comuni
di ogni circoscrizione provinciale;
   c) alle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati
e alle condizioni socioeconomiche e di disagio delle diverse realta';
   d) all'articolazione dell'offerta formativa;
   e) alla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi sulla
base  di  un  incremento  del  rapporto  medio,  a livello nazionale,
alunni/classe di 0,40 da realizzare nel triennio 2009-2011;
   f) alle caratteristiche dell'edilizia scolastica.
  3.  Le  dotazioni di cui al comma 2 sono determinate, altresi', con
l'osservanza  dei  criteri  e  dei  parametri  previsti  dal presente
regolamento.  Le dotazioni dell'istruzione secondaria di I e II grado
sono  inoltre  determinate  con  riguardo  alle diverse discipline ed
attivita' contenute nei curricoli delle singole istituzioni.
  4.  La  determinazione e la distribuzione delle dotazioni organiche
tra  le regioni tengono conto, sentita la Conferenza Unificata di cui
all'articolo  8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei
criteri e dei parametri di cui ai commi 2 e 3.
  5. I dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali provvedono
alla  ripartizione delle consistenze organiche a livello provinciale,
avendo cura di promuovere interlocuzioni e confronti con le regioni e
con  gli  enti locali al fine di realizzare una piena coerenza tra le
previsioni programmatiche del piano regionale di localizzazione delle
istituzioni  scolastiche  e  dell'offerta  formativa e l'attribuzione
delle   risorse.  L'assegnazione  delle  risorse  e'  effettuata  con
riguardo  alle  specifiche  esigenze  ed  alle  diverse  tipologie  e
condizioni  di  funzionamento  delle istituzioni scolastiche, nonche'
alle  possibilita'  di  impiego  flessibile  delle stesse risorse, in
coerenza  con  quanto  previsto  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Nella determinazione dei contingenti
provinciali  di  organico  si tiene conto delle condizioni di disagio
legate  a  specifiche  situazioni locali, con particolare riguardo ai
comuni montani e alle piccole isole, nonche' alle aree che presentano
elevati   tassi   di   dispersione   e   di  abbandono.  La  presente
disposizione, al fine di garantire la continuita' del servizio, resta
efficace fino all'adozione, da parte della regione interessata, delle
norme   legislative  necessarie  ai  sensi  dell'articolo  117  della
Costituzione,  nonche'  di  un  apparato  istituzionale  idoneo  allo
svolgimento delle funzioni assegnate.
  6.  I  dirigenti  dell'Amministrazione  scolastica  e  i  dirigenti
scolastici sono responsabili del rispetto dei criteri e dei parametri
relativi alla formazione delle classi.

        
     
          

CAPO II

Disposizioni comuni a tutti gli ordini
e gradi di istruzione

       
                               Art. 3.
             Costituzione delle classi iniziali di ciclo


  1.  Le  classi  iniziali  di ciclo delle scuole ed istituti di ogni
ordine  e grado e le sezioni di scuola dell'infanzia, sono costituite
con   riferimento   al  numero  complessivo  degli  alunni  iscritti.
Determinato  il  numero delle predette classi e sezioni, il Dirigente
scolastico  procede all'assegnazione degli alunni alle stesse secondo
le diverse scelte effettuate, sulla base dell'offerta formativa della
scuola e, comunque, nel limite delle risorse assegnate.
  2.  Per  il  solo  anno  scolastico  2009-2010 restano confermati i
limiti massimi di alunni per classe previsti dal decreto del Ministro
della  pubblica  istruzione  in  data  24  luglio  1998,  n.  331,  e
successive  modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate
in  un  apposito  piano  generale  di  riqualificazione dell'edilizia
scolastica  adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  d'intesa  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze.

        
     
          

CAPO II

Disposizioni comuni a tutti gli ordini
e gradi di istruzione

       
                               Art. 4.
Disposizioni per assicurare stabilita' alla previsione delle classi e
           costituzione delle classi in organico di fatto

  1.  Al  fine  di  dare  stabilita'  alla  previsione  delle classi,
riducendo  al  massimo  gli  scostamenti  tra  il numero delle classi
previsto  ai  fini  della  determinazione  dell'organico di diritto e
quello  delle  classi effettivamente costituite all'inizio di ciascun
anno  scolastico,  e' consentito derogare, in misura non superiore al
10  per  cento,  al  numero  minimo  e  massimo  di alunni per classe
previsto,   per   ciascun  tipo  e  grado  di  scuola,  dal  presente
regolamento.
  2.  I  dirigenti  scolastici possono disporre incrementi del numero
delle  classi  dell'istruzione  primaria e dell'istruzione secondaria
solo  in caso di inderogabili necessita' legate all'aumento effettivo
del   numero   degli   alunni   rispetto   alle   previsioni,  previa
autorizzazione   del   dirigente   preposto   all'Ufficio  scolastico
regionale,  secondo  i  criteri  ed  i  parametri  di cui al presente
regolamento.

        
     
          

CAPO II

Disposizioni comuni a tutti gli ordini
e gradi di istruzione

       
                               Art. 5.
           Classi con alunni in situazione di disabilita'


  1. Le dotazioni organiche complessive dei posti di sostegno restano
definite  ai  sensi  dell'articolo 2, commi 413 e 414, della legge 24
dicembre  2007,  n.  244. I dirigenti preposti agli uffici scolastici
regionali, sentite le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni
competenti  e  soggetti  aventi  titolo,  individuano le modalita' di
distribuzione  delle  risorse  utili  all'integrazione  degli  alunni
disabili,  anche  attraverso  la  costituzione  di  reti di scuole, e
stabiliscono  la dotazione organica per la scuola dell'infanzia e per
ciascun  grado  di  istruzione, nei limiti delle consistenze indicate
nel  decreto annuale del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della   ricerca   e   del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
concernente  la  determinazione degli organici del personale docente.
La  presente  disposizione,  al  fine di garantire la continuita' del
servizio,  resta  efficace  fino  all'adozione da parte della regione
interessata delle norme legislative necessarie ai sensi dell'articolo
117  della  Costituzione, nonche' di un apparato istituzionale idoneo
allo svolgimento delle funzioni assegnate.
  2.  Le  classi  iniziali  delle scuole ed istituti di ogni ordine e
grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono
alunni  con disabilita' sono costituite, di norma, con non piu' di 20
alunni,  purche'  sia  esplicitata  e  motivata la necessita' di tale
consistenza  numerica,  in  rapporto  alle  esigenze  formative degli
alunni  disabili,  e  purche'  il progetto articolato di integrazione
definisca  espressamente  le  strategie e le metodologie adottate dai
docenti  della  classe,  dall'insegnante  di  sostegno,  o  da  altro
personale  operante nella scuola. L'istituzione delle predette classi
deve  in  ogni  caso  far conseguire le economie previste nei tempi e
nelle  misure  di  cui all'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25
giugno  2008,  n.  112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
  3.  L'istituzione delle classi e delle sezioni secondo i criteri ed
i  parametri  di  cui  ai  commi 1 e 2 e' effettuata nel limite delle
dotazioni  organiche complessive stabilite con il decreto annuale del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca e del
Ministro  dell'economia  e delle finanze relativo alla determinazione
delle dotazioni organiche del personale docente.
  4.  Si  applicano gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del
Consiglio   dei  Ministri  23  febbraio  2006,  n.  185,  emanato  in
applicazione dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni.

        
     
          

CAPO II

Disposizioni comuni a tutti gli ordini
e gradi di istruzione

       
                               Art. 6.
        Classi funzionanti presso ospedali e istituti di cura


  1.  In  applicazione  delle disposizioni previste dall'articolo 12,
comma  9,  della  legge 5 febbraio 1992, n. 104, i dirigenti preposti
agli  uffici  scolastici regionali, d'intesa con le aziende sanitarie
locali  e  i  centri  di  recupero  e  di  riabilitazione, pubblici e
privati,  convenzionati  con  il Ministero del lavoro, della salute e
delle  politiche  sociali,  possono  autorizzare  il funzionamento di
classi  di  scuola  primaria  e  secondaria  di  I grado per i minori
ricoverati  presso  ospedali e istituti di cura. Alle suddette classi
possono   essere   ammessi  anche  gli  alunni  accolti  in  ricovero
giornaliero.
  2. Per il funzionamento delle classi di cui al comma 1, i dirigenti
preposti  agli  Uffici  scolastici  regionali  individuano  le  forme
organizzative  piu'  idonee,  ivi compresa l'attivazione delle classi
con  alunni iscritti ad anni di corso diversi, in relazione al numero
degli  obbligati  alla  frequenza  di  cui si prevede il ricovero nel
corso dell'anno scolastico.
  3.  Limitatamente  alle  sezioni  ospedaliere dell'istruzione di II
grado,  di  cui  al decreto del Ministro della pubblica istruzione in
data  28  novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di
degenza,  la  determinazione  delle  dotazioni organiche, sia per gli
insegnamenti  comuni  di  cui  all'  articolo 4, comma 3 dello stesso
decreto,  sia  per le aree di indirizzo, e' effettuata in organico di
diritto   avendo   esclusivo  riguardo  alle  risorse  umane  e  alle
professionalita'  ritenute  indispensabili  per  la  piu'  corretta e
proficua azione didattica in ambiente di cura.
  4.  Alle  classi di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano i limiti
previsti dagli articoli 10, 11 e 16.

        
     
          

CAPO II

Disposizioni comuni a tutti gli ordini
e gradi di istruzione

       
                               Art. 7.
    Formazione delle classi e corsi per l'istruzione degli adulti


  1.  Per  la  formazione  delle  classi e dei corsi per l'istruzione
degli adulti non si tiene conto degli iscritti ma della serie storica
degli  studenti  scrutinati,  di  quelli  ammessi  agli esami finali,
nonche' di quelli che hanno conseguito una certificazione relativa ai
saperi  e alle competenze previsti per l'assolvimento dell'obbligo di
istruzione,  di  cui  al regolamento emanato con decreto del Ministro
della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139.

        
     
          

CAPO II

Disposizioni comuni a tutti gli ordini
e gradi di istruzione

       
                               Art. 8.
       Disposizioni relative a scuole in situazioni disagiate


  1.  Nelle  scuole  funzionanti  nelle  piccole  isole,  nei  comuni
montani,  nelle  zone abitate da minoranze linguistiche, nelle aree a
rischio   di  devianza  minorile  o  caratterizzate  dalla  rilevante
presenza  di alunni con particolari difficolta' di apprendimento e di
scolarizzazione,  possono essere costituite classi uniche per anno di
corso  e  indirizzo  di studi con numero di alunni inferiore a quello
minimo e massimo stabilito dagli articoli 10, 11 e 16.

        
     
          

CAPO III


Disposizioni specifiche per i diversi gradi di scuole

       
                               Art. 9.
           Disposizioni relative alla scuola dell'infanzia


  1.  Le  scuole sono organizzate in modo da far confluire in sezioni
distinte   i   bambini  che  seguono  i  diversi  modelli  orario  di
funzionamento.   Al   fine  della  progressiva  generalizzazione  del
servizio  le eventuali economie realizzate, rispetto alla consistenza
complessiva   dell'organico   determinato   per   l'anno   scolastico
2008-2009,  sono  totalmente  utilizzate per ampliare le opportunita'
educative offerte alle famiglie.
  2.  Le  sezioni  di scuola dell'infanzia sono costituite, di norma,
salvo  il  disposto di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, con un numero
di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26.
  3.  Ove  non  sia  possibile  ridistribuire  i  bambini  tra scuole
viciniori,  eventuali  iscrizioni  in eccedenza sono ripartite tra le
diverse  sezioni  della stessa scuola senza superare, comunque, le 29
unita'  per  sezione, escludendo dalla redistribuzione le sezioni che
accolgono  alunni  con  disabilita'.  Per l'anno scolastico 2009/2010
restano  confermati  i  limiti massimi di alunni per sezione previsti
dall'articolo  14  del decreto del Ministro della pubblica istruzione
in data 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni.

        
     
          

CAPO III


Disposizioni specifiche per i diversi gradi di scuole

       
                              Art. 10.
             Disposizioni relative alla scuola primaria


  1.  Salvo  il  disposto  dell'articolo 5, commi 2 e 3, le classi di
scuola  primaria sono di norma costituite con un numero di alunni non
inferiore  a  15  e  non  superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora
residuino  resti.  Le  pluriclassi sono costituite da non meno di 8 e
non  piu' di 18 alunni. Per il solo anno scolastico 2009/2010 restano
confermati   i   limiti   massimi   di  alunni  per  classe  previsti
dall'articolo  15  del decreto del Ministro della pubblica istruzione
in  data  24  luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni, per le
istituzioni  scolastiche individuate in un apposito piano generale di
riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal Ministro dell'
istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca,  d'intesa  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze.
  2.  Il  tempo  pieno  viene  confermato  nei  limiti  dell'organico
determinato   per   l'anno  scolastico  2008/2009.  Possono  disporsi
eventuali  incrementi  subordinatamente ad una verifica preventiva da
parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con
le  modalita'  previste  dal  comma  6, della sussistenza di economie
aggiuntive  realizzate  per  effetto degli interventi definiti con il
regolamento  concernente  la  revisione  dell'assetto  ordinamentale,
organizzativo  e  didattico  del  primo  ciclo dell'istruzione, fermi
restando   gli  obiettivi  finanziari  di  cui  all'articolo  64  del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  3.  Nelle  scuole  nelle quali si svolgono anche attivita' di tempo
pieno,  il  numero complessivo delle classi e' determinato sulla base
del  totale  degli  alunni  iscritti. Successivamente si procede alla
definizione  del  numero  delle classi a tempo pieno sulla base delle
richieste  delle  famiglie.  Qualora il numero delle domande di tempo
pieno  ecceda  la  ricettivita'  di  posti/  alunno  delle  classi da
formare,  spetta ai consigli di istituto l'indicazione dei criteri di
ammissione.
  4.  Nelle  scuole  e  nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni
montani,  nelle  piccole  isole  e  nelle aree geografiche abitate da
minoranze  linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun
anno  di  corso,  con  un numero di alunni inferiore al numero minimo
previsto al comma 1 e comunque non inferiore a 10 alunni.
  5. L'insegnamento della lingua inglese e' affidato ad insegnanti di
classe   della   scuola   primaria   specializzati.   Gli  insegnanti
attualmente   non  specializzati  sono  obbligati  a  partecipare  ad
appositi  corsi  triennali  di  formazione  linguistica,  secondo  le
modalita'  definite  dal relativo piano di formazione. I docenti dopo
il  primo  anno  di  formazione, sono impiegati preferibilmente nelle
prime due classi della scuola primaria e sono assistiti da interventi
periodici   di  formazione  linguistica  e  metodologica,  anche  col
supporto di strumenti e dotazioni multimediali. Fino alla conclusione
del   piano  di  formazione,  e  comunque  fino  all'anno  scolastico
2011/2012,   sono  utilizzati,  in  caso  di  carenza  di  insegnanti
specializzati,  insegnanti  sempre  di  scuola  primaria  specialisti
esterni  alle  classi,  per  l'intero  orario  settimanale di docenza
previsto dal vigente CCNL.
  6.  L'istituzione  delle classi secondo i criteri ed i parametri di
cui  ai  commi  da  1  a  5  e' effettuata nel limite delle dotazioni
organiche   complessive  di  cui  all'annuale  decreto  del  Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  relativo  alla determinazione delle
dotazioni organiche del personale docente.
  7.  In presenza di particolari ed eccezionali esigenze, ove non sia
possibile procedere all'aggregazione delle diverse frazioni di orario
tra  plessi  della  medesima  istituzione scolastica, sono costituiti
posti  orario,  anche per l'insegnamento del sostegno, di consistenza
inferiore all'orario settimanale di insegnamento.

        
     
          

CAPO III


Disposizioni specifiche per i diversi gradi di scuole

       
                              Art. 11.
   Disposizioni relative all'istruzione secondaria di primo grado


  1.  Le  classi  prime  delle  scuole  secondarie di I grado e delle
relative  sezioni staccate sono costituite, di norma, con non meno di
18  e  non  piu'  di 27 alunni, elevabili fino a 28 qualora residuino
eventuali  resti. Si procede alla formazione di un'unica prima classe
quando  il  numero degli alunni iscritti non supera le 30 unita'. Per
il solo anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi
di  alunni  per  classe  previsti  dall'articolo  16  del decreto del
Ministro  della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e
successive  modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate
in  un  apposito  piano  generale  di  riqualificazione dell'edilizia
scolastica adottato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  2. Si costituisce un numero di classi seconde e terze pari a quello
delle  prime  e seconde di provenienza, sempreche' il numero medio di
alunni  per  classe  sia  pari  o  superiore  a  20  unita'.  In caso
contrario,  si  procede  alla  ricomposizione delle classi, secondo i
criteri indicati nel comma 1.
  3. Possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con
un  numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1
e  2  e  comunque non al di sotto di 10, nelle scuole e nelle sezioni
staccate  funzionanti  nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle
aree geografiche abitate da minoranze linguistiche.
  4.  Nelle  scuole  e  nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni
montani,  nelle  piccole  isole,  nelle  aree  geografiche abitate da
minoranze  linguistiche  possono  essere  costituite classi anche con
alunni  iscritti  ad  anni  di corso diversi, qualora il numero degli
alunni obbligati alla frequenza dei tre anni di corso non consenta la
formazione  di  classi  distinte.  In tale caso gli organi collegiali
competenti  stabiliscono  i criteri di composizione delle classi, che
non  possono  contenere  piu'  di  18 alunni e programmano interventi
didattici funzionali al particolare modello organizzativo.

        
     
          

CAPO III


Disposizioni specifiche per i diversi gradi di scuole

       
                              Art. 12.
    Classi a tempo prolungato nella scuola secondaria di I grado


  1.  Le  classi a tempo prolungato sono autorizzate nei limiti della
dotazione  organica  assegnata  a  ciascuna provincia e tenendo conto
delle   esigenze  formative  globalmente  accertate,  per  un  orario
settimanale di insegnamenti e attivita' di 36 ore. In via eccezionale
puo'  essere  autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di
40 ore solo in presenza di una richiesta maggioritaria delle famiglie
e  in  base  a quanto previsto al comma 2. Possono disporsi eventuali
incrementi  di  posti, subordinatamente ad una verifica preventiva da
parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
di  concerto  con  il  Ministero dell'economia e delle finanze, della
sussistenza  di  economie  aggiuntive  realizzate  per  effetto degli
interventi  definiti  con  il  regolamento  concernente  la revisione
dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del primo ciclo
dell'istruzione,  fermi  restando  gli  obiettivi  finanziari  di cui
all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  2.  In  mancanza  di  servizi  e strutture idonee che consentano lo
svolgimento  di  attivita'  in  fasce  orarie pomeridiane di un corso
intero, non sono autorizzate classi a tempo prolungato.
  3.  Nelle  scuole  e nelle sezioni staccate nelle quali si svolgono
anche  attivita'  di  tempo  prolungato,  il numero complessivo delle
classi  si  determina  sulla  base  del  totale degli alunni iscritti
secondo  i criteri di cui all'articolo 11. Successivamente si procede
alla  determinazione del numero delle classi a tempo prolungato sulla
base  delle richieste delle famiglie. Qualora il numero delle domande
di  tempo  prolungato  ecceda  la  recettivita' di posti/alunno delle
classi  da  formare, e' rimessa ai consigli di istituto l'indicazione
dei criteri di ammissione.

        
     
          

CAPO III


Disposizioni specifiche per i diversi gradi di scuole

       
                              Art. 13.
                     Corsi ad indirizzo musicale


  1.  I  corsi  ad  indirizzo  musicale,  ricondotti ad ordinamento a
decorrere  dall'anno  scolastico 1999-2000 dall'articolo 11, comma 9,
della  legge  3  maggio  1999,  n. 124, sono regolati dal decreto del
Ministro  della  pubblica  istruzione  in data 6 agosto 1999, n. 201,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 235 del 6 ottobre 1999, ed
assicurano l'insegnamento di quattro diversi strumenti musicali.

        
     
          

CAPO III


Disposizioni specifiche per i diversi gradi di scuole

       
                              Art. 14.
   Cattedre di lingue straniere nella scuola secondaria di I grado


  1.  In  tutte  le  classi  della  scuola  secondaria  di I grado e'
impartito l'insegnamento della lingua inglese per tre ore settimanali
e  l'insegnamento  di  una  seconda  lingua  comunitaria  per due ore
settimanali,  ai  sensi  dell'articolo  25 del decreto legislativo 17
ottobre  2005,  n. 226. A decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, a
richiesta  delle  famiglie e compatibilmente con le disponibilita' di
organico  e  l'assenza  di  esubero  dei docenti della seconda lingua
comunitaria, e' introdotto l'insegnamento potenziato dell'inglese per
5 ore settimanali complessive utilizzando anche le ore d'insegnamento
della  seconda  lingua  comunitaria.  Per gli alunni stranieri non in
possesso  delle  necessarie  conoscenze  e  competenze  nella  lingua
italiana, il relativo insegnamento, nel rispetto dell'autonomia delle
scuole,  e'  rafforzato  anche  utilizzando  il monte ore settimanale
destinato alla seconda lingua comunitaria.
  2.  L'offerta  dell'insegnamento  della  seconda lingua comunitaria
tiene   conto  della  presenza  di  docenti  con  contratto  a  tempo
indeterminato  nella  scuola.  Eventuali  richieste di trasformazione
delle  cattedre  della  seconda  lingua  comunitaria  possono  essere
accolte dagli uffici scolastici regionali nel caso in cui la cattedra
risulti  priva  di titolare, non vi siano nella provincia docenti con
contratto   di  lavoro  a  tempo  indeterminato  in  attesa  di  sede
definitiva,  o  in  soprannumero,  e,  comunque,  non  si determinino
situazioni di soprannumerarieta'.

        
     
          

CAPO III


Disposizioni specifiche per i diversi gradi di scuole

       
                              Art. 15.
Dotazioni organiche relative a sezioni di scuola media funzionanti in
                situazioni di particolare isolamento


  1. Nelle situazioni di particolare isolamento, ove sono funzionanti
corsi  di preparazione agli esami di idoneita' o di licenza media con
un  esiguo  numero  complessivo  di  alunni, l'attivita' didattica e'
organizzata    per   moduli   flessibili,   che   possono   prevedere
raggruppamenti  anche  variabili  di  alunni.  La  relativa dotazione
organica   e'   costituita  da  3  cattedre,  di  cui  una  dell'area
linguistica, una di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali
e  una  dell'area  artistico-espressiva o motoria; quest'ultima viene
assegnata solo in base a specifico progetto della scuola.

        
     
          

CAPO III


Disposizioni specifiche per i diversi gradi di scuole

       
                              Art. 16.
Disposizioni  relative  alla  formazione  delle classi iniziali negli
       istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado


  1.  Le  classi  del  primo anno di corso degli istituti e scuole di
istruzione  secondaria di II grado sono costituite, di norma, con non
meno  di 27 allievi. A tal fine la previsione del numero delle classi
del  primo  anno di corso in funzione nell'anno scolastico successivo
deve  essere  formulata  dividendo  per  27  il numero complessivo di
alunni  iscritti  nell'istituto o scuola e tenendo conto dei seguenti
elementi di valutazione:
   a) domande di iscrizione presentate;
   b)  eventuale  scostamento  tra  le  iscrizioni  e il numero degli
studenti  effettivamente  frequentanti ciascuna scuola nei precedenti
anni scolastici;
   c)   serie  storica  dei  tassi  di  non  ammissione  alla  classe
successiva;
   d)  ogni  altro  elemento  obiettivamente  rilevabile derivante da
nuovi   insediamenti   urbani,   tendenze  demografiche,  livelli  di
scolarizzazione,  istituzione  di  nuove  scuole e nuovi indirizzi di
specializzazione.
  2.  Gli  eventuali resti della costituzione di classi con 27 alunni
sono distribuiti tra le classi dello stesso istituto, sede coordinata
e  sezione staccata o aggregata, qualora non sia possibile trasferire
in   istituti  viciniori  dello  stesso  ordine  e  tipo  le  domande
eccedenti,  e  senza superare, comunque, il numero di 30 studenti per
classe;  si  costituisce  una  sola  classe  quando le iscrizioni non
superano  le 30 unita'. Per il solo anno scolastico 2009/2010 restano
confermati   i   limiti   massimi   di  alunni  per  classe  previsti
dall'articolo  15  del decreto del Ministro della pubblica istruzione
in  data  24  luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni, per le
istituzioni  scolastiche individuate in un apposito piano generale di
riqualificazione  dell'edilizia  scolastica  adottato  dal  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze.
  3.  Negli  istituti in cui sono presenti ordini di studio o sezioni
di  diverso  tipo,  le  classi  del  primo  anno  di corso si formano
separatamente  per  ogni ordine o sezione di diverso tipo, secondo la
procedura di cui ai commi 1 e 2.
  4.  Il  numero  delle  classi  del  primo anno di corso e di quelle
iniziali dei periodi successivi al primo biennio si determina tenendo
conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente
dai  diversi indirizzi e corsi di studio, secondo la procedura di cui
ai commi 1 e 2.
  5.  Le  classi  del primo anno di corso di sezioni staccate, scuole
coordinate,   sezioni   di   diverso   indirizzo  o  specializzazione
funzionanti con un solo corso debbono essere costituite con un numero
di alunni di norma non inferiore a 25.
  6.  Fermo  restando  quanto  previsto dal comma 5, e' consentita la
costituzione  di  classi  iniziali  articolate  in  gruppi di diversi
indirizzi  di  studio,  purche'  le classi stesse siano formate da un
numero  di  alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di
alunni di minore consistenza sia costituito da almeno 12 unita'.

        
     
          

CAPO III


Disposizioni specifiche per i diversi gradi di scuole

       
                              Art. 17.


Disposizioni  relative  alla  formazione  delle  classi  intermedie e
terminali  negli  istituti  e  scuole  di istruzione secondaria di II
                               grado.

  1.  Le  classi  intermedie  sono costituite in numero pari a quello
delle  classi  di provenienza degli alunni, purche' siano formate con
un numero medio di alunni non inferiore a 22; diversamente si procede
alla   ricomposizione   delle   classi  secondo  i  criteri  indicati
all'articolo 16.
  2.  Le  classi  terminali  sono  costituite in numero pari a quello
delle   corrispondenti   penultime   classi   funzionanti   nell'anno
scolastico  in  corso  al fine di garantire la necessaria continuita'
didattica  nella  fase finale del corso di studi, purche' comprendano
almeno 10 alunni.

        
     
          

CAPO III


Disposizioni specifiche per i diversi gradi di scuole

       
                              Art. 18.
Educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria di II grado


  1. Le cattedre di educazione fisica negli istituti di II grado sono
costituite  in  relazione al numero delle classi anziche' per squadre
distinte  per  sesso.  Queste  ultime  possono  essere  attivate,  su
deliberazione  del  collegio  dei  docenti, sulla base delle proposte
formulate  dai docenti di educazione fisica, valutate le attitudini e
le  esigenze degli alunni, qualora non comportino incrementi di ore o
di cattedre.

        
     
          

CAPO III


Disposizioni specifiche per i diversi gradi di scuole

       
                              Art. 19.
Determinazione  delle  cattedre  e  dei  posti  di insegnamento nella
                  scuola secondaria di I e II grado


  1.   Le   cattedre   costituite  con  orario  inferiore  all'orario
obbligatorio  di  insegnamento  dei  docenti,  definito dal contratto
collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali,
anche  mediante  l'individuazione  di moduli organizzativi diversi da
quelli    previsti    dai   decreti   costitutivi   delle   cattedre,
salvaguardando  l'unitarieta'  d'insegnamento di ciascuna disciplina.
La riconduzione a 18 ore si intende applicata anche alle classi terze
degli  istituti professionali per le quali e' effettuata la riduzione
del  carico  orario  delle  lezioni a 36 ore settimanali prevista dal
decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione in data 25 maggio
2007,  n.  41,  emanato  in  applicazione dell'articolo 1, comma 605,
lettera  f),  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296. I docenti che a
seguito della riconduzione delle cattedre a 18 ore vengono a trovarsi
in   situazione  di  soprannumerarieta',  sono  trasferiti  d'ufficio
secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilita'.
  2.  Per  l'ottimale  utilizzo  delle  risorse, dopo la costituzione
delle cattedre all'interno di ciascuna sede centrale di istituto e di
ciascuna   sezione  staccata  o  sede  coordinata,  si  procede  alla
costituzione  di  posti  orario  tra  le  diverse  sedi, della stessa
istituzione  scolastica e successivamente tra istituzioni scolastiche
autonome diverse, secondo il criterio della facile raggiungibilita'.
  3.  Nei  corsi  serali  eventuali  posti  orario vengono costituiti
prioritariamente  utilizzando  ore disponibili nei corsi diurni della
medesima istituzione scolastica.
  4.  I  dirigenti  scolastici,  fatte salve le priorita' indicate ai
commi   precedenti,  prima  di  procedere  alle  assunzioni  a  tempo
determinato di propria competenza, attribuiscono spezzoni orario fino
a  6  ore  ai  docenti  in  servizio  nell'istituzione,  con  il loro
consenso, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

        
     
          

CAPO IV



       
                              Art. 20.
                         Personale educativo


  1. La consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo
dei  convitti  nazionali  e degli educandati femminili, nonche' delle
istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali
e'  determinata  con  riguardo alla somma del numero dei convittori e
delle convittrici, nonche' al numero complessivo dei semiconvittori e
delle semiconvittrici.
  2. Entro il limite massimo di personale determinato per effetto del
conteggio  di cui al comma 1, i dirigenti delle istituzioni educative
definiscono la ripartizione dei posti da assegnare, distintamente, al
personale educativo maschile e a quello femminile.
  3. Le dotazioni organiche degli istitutori e delle istitutrici sono
determinate  rapportando il totale dei convittori e delle convittrici
ed  il  totale  dei semiconvittori e delle semiconvittrici, di cui al
comma 1, ai seguenti parametri:
   a) in presenza di convittori e/o convittrici:
    1) con almeno quaranta convittori: cinque posti;
    2) con almeno quaranta convittrici: cinque posti;
    3) per ogni ulteriore gruppo di dieci convittori e/o convittrici:
un posto;
    4)   per  ogni  gruppo  ulteriore  di  venti  semiconvittori  e/o
semiconvittrici: un posto;
    5)  con almeno trenta convittori o convittrici ed almeno quaranta
semiconvittori e/o semiconvittrici: sei posti;
    6)  per  ogni  gruppo  di  ottanta  convittori e/o convittrici e'
aggiunto un posto oltre quelli di cui al punto 3;
   b) in assenza di convittori e/o convittrici:
    1)   con  almeno  settanta  semiconvittori  e/o  semiconvittrici:
quattro posti;
    2)   per  ogni  gruppo  ulteriore  di  venti  semiconvittori  e/o
semiconvittrici : un posto.
  4. Qualora l'istituzione educativa sia unica in ambito regionale, i
posti  di  istitutore o istitutrice possono essere assegnati anche in
deroga  al  numero  dei  convittori  e delle convittrici stabilito al
comma  3,  lettere  a),  numeri  1  e 2 e lettera b), n. 1). Nel caso
previsto  dal  comma  3,  lettera b), n. 1), la dotazione organica e'
costituita  esclusivamente  da  un'unita'  di personale educativo per
ogni  gruppo di venti semiconvittori e/o semiconvittrici. I dirigenti
preposti  agli uffici scolastici regionali possono apportare limitate
deroghe  ai  parametri  previsti in relazione al numero di convittori
nei soli casi in cui i convitti assicurino il funzionamento nell'arco
dell'intera  settimana  (sette giorni) e nei periodi delle festivita'
scolastiche.

        
     
          

CAPO V



       
                              Art. 21.
                      Scuole in lingua slovena


  1.  Il  dirigente  preposto  all'ufficio  scolastico  regionale del
Friuli-Venezia  Giulia  definisce  con  proprio  decreto le dotazioni
organiche  provinciali degli istituti e scuole di lingua slovena, nei
limiti  delle  dotazioni  regionali, tenendo conto di quanto previsto
dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38.

        
     
          

CAPO VI


Disposizioni finali

       
                              Art. 22.
             Monitoraggio sulle dimensioni delle classi


  1.  L'osservanza dei contingenti di organico costituisce oggetto di
specifico  monitoraggio.  A  tal fine gli Uffici scolastici regionali
provvedono  alla  piena  utilizzazione del sistema informativo per la
trasmissione dei dati concernenti la determinazione degli organici di
diritto  e  l'adeguamento  degli  stessi  alle  situazioni  di fatto.
Provvedono,  altresi',  all'attivazione  dei formali controlli per la
verifica   dell'esatta  osservanza  di  tutte  le  norme  primarie  e
regolamentari.

        
     
          

CAPO VI


Disposizioni finali

       
                              Art. 23.
                       Utilizzo del personale


  1.  Qualora dall'attuazione del piano programmatico predisposto per
realizzare  le previsioni di riduzioni stabilite dall'articolo 64 del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133, si determinino situazioni di
esubero  di personale docente con contratto a tempo indeterminato, lo
stesso  e'  utilizzato  prioritariamente  nell'ambito della scuola di
titolarita'  e,  in  subordine,  in  ambito  provinciale,  su posto o
frazione  di  posto eventualmente disponibile per la stessa classe di
concorso o classe di concorso affine.
  2.  Il  medesimo  personale,  in  via subordinata, e' utilizzato su
posto  o  frazione  di posto relativo ad altro insegnamento, anche in
diverso  grado di istruzione e nella scuola dell'infanzia, o su posto
di  sostegno, per il quale e' in possesso di abilitazione o di titolo
di  studio  coerente.  Lo  stesso  personale viene posto in mobilita'
professionale  qualora sia in possesso di abilitazione o di idoneita'
per  altra classe di concorso o altro posto; si procede, altresi', al
trasferimento  su  posto di sostegno qualora in possesso del previsto
titolo  di  specializzazione.  Le  modalita'  di attuazione di quanto
previsto dal presente comma sono definite in sede negoziale.
  3.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1  viene effettuata, con apposita
modifica  al  CCNI  sulla mobilita', una riduzione dell'aliquota, che
non deve superare il 20 per cento dei posti disponibili, riservata ai
trasferimenti  interprovinciali;  per le medesime finalita', si tiene
conto   di  quanto  previsto,  rispettivamente,  dai  commi  7  e  11
dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  n.  133  del  2008,  in materia di
trattenimento  in  servizio  oltre  il limite di eta' e di compimento
dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.

        
     
          

CAPO VI


Disposizioni finali

       
                              Art. 24.
                             Abrogazioni


  1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto,  ovvero,  in  riferimento  alle lett. c), d), e) seguenti, a
decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del regolamento di cui
all'articolo 1, comma 1, sono abrogati :
   a)  l'articolo  446,  comma  1,  del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297;
   b) l'articolo 1, comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
   c)  il  decreto  del Ministro della pubblica istruzione in data 15
marzo 1997, n. 176;
   d)  l'articolo  3  del  decreto del Presidente della Repubblica 18
giugno 1998, n. 233;
   e)  i Titoli II, III e IV del decreto ministeriale 24 luglio 1998,
n. 331;
   f)  il  decreto  del  Ministro della pubblica istruzione in data 3
giugno 1999, n. 141;
   g) l'articolo 8 del decreto interministeriale 18 dicembre 2001, n.
131;
   h) l'articolo 35, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
  2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, sono abrogate
le  disposizioni  di  legge  e  di  regolamento  in  contrasto con il
presente decreto.
  3.  Ai  sensi  dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165,  le  disposizioni del presente regolamento non
possono essere disapplicate o derogate da norme contrattuali.

        
     
          

CAPO VI


Disposizioni finali

       
                              Art. 25.
                          Entrata in vigore


  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 20 marzo 2009

                             NAPOLITANO

                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio
                                 dei Ministri
                                 Gelmini,  Ministro  dell'istruzione,
                                 dell'universita' e della ricerca
                                 Tremonti,  Ministro  dell'economia e
                                 delle finanze
                                 Fitto,  Ministro  per i rapporti con
                                 le regioni
                                 Brunetta,  Ministro  per la pubblica
                                 amministrazione e l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2009

Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
   persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 122