DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 2009
, n. 81
Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale
ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
(09G0089)
TITOLO I
RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 33, 87 e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente
la definizione delle norme generali relative alla scuola
dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione a norma dell'articolo
1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relative al secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma
dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007);
Visto l'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008);
Visto l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed
in particolare, il comma 3 che prevede la predisposizione di un piano
programmatico di interventi e misure finalizzati ad un piu' razionale
utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una
maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico ed, al comma
4, che, in attuazione del predetto piano e in relazione agli
interventi e alle misure annuali ivi individuati, prevede l'adozione
di uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
Visto l'articolo 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189,
che ha disposto il differimento all'anno scolastico 2010/2011, previa
apposita intesa in sede di Conferenza unificata, dell'attivita' di
dimensionamento della rete scolastica con particolare riferimento ai
punti di erogazione del servizio scolastico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.
233, con il quale sono stati fissati criteri e parametri per il
dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, recante regolamento recante norme in materia di autonomia
scolastica;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24
luglio 1998, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264
dell'11 novembre 1998, recante norme sul dimensionamento della rete
scolastica e sulla formazione delle classi;
Vista la sentenza n. 13 del 18 dicembre 2003 - 13 gennaio 2004
della Corte Costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª
serie speciale - n. 3, del 21 gennaio 2004;
Visto il piano programmatico di cui all'articolo 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, predisposto dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, nella riunione del 28 gennaio 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 2 febbraio 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 febbraio 2009;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze, per i rapporti con le regioni e per la pubblica
amministrazione e l'innovazione;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Criteri e parametri relativi al dimensionamento delle istituzioni
autonome
1. Alla definizione dei criteri e dei parametri per il
dimensionamento della rete scolastica e per la riorganizzazione dei
punti di erogazione del servizio scolastico, si provvede con decreto,
avente natura regolamentare, del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza unificata, di cui all'articolo 64, comma 4-quinquies, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Dall'attuazione del dimensionamento della rete scolastica e dei
punti di erogazione del servizio, con particolare riferimento alla
riduzione di quelli sottodimensionanti rispetto ai parametri previsti
ai sensi dei decreti del Ministro della pubblica istruzione in data
15 marzo 1997, n. 176, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 209 dell'8 settembre 1997, e in data 24 luglio
1998, n. 331, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998, e del decreto del Presidente
della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, rilevati per l'anno
scolastico 2008/2009, deve conseguire una economia di spesa non
inferiore a 85 ml di euro entro l'anno scolastico 2011/2012, che
andra' condivisa con le regioni e le autonomie locali attraverso
l'intesa di cui al comma 1.
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 1, continua ad applicarsi la disciplina vigente, con
particolare riferimento ai criteri ed ai parametri previsti dai
citati decreti del Ministro della pubblica istruzione in data 15
marzo 1997, n. 176, e in data 24 luglio 1998, n. 331, e dal decreto
del Presidente della Repubblica 18 giungo 1998, n. 233.
TITOLO II
RAZIONALE ED EFFICACE UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE DELLA SCUOLA
CAPO I
Definizione degli organici e formazione delle classi nelle scuole
ed
istituti di ogni ordine e grado
Art. 2.
Definizioni degli organici
1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle scuole
dell'infanzia e alle istituzioni di ogni ordine e grado, comprese
quelle annesse ai convitti nazionali e agli educandati statali.
2. Le dotazioni organiche complessive sono definite annualmente sia
a livello nazionale che per ambiti regionali tenuto conto degli
assetti ordinamentali, dei piani di studio e delle consistenze orarie
previsti dalle norme in vigore, in base:
a) alla previsione dell'entita' e della composizione della
popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni
disabili e degli alunni di cittadinanza non italiana;
b) al grado di densita' demografica delle varie province di
ciascuna regione e della distribuzione della popolazione tra i comuni
di ogni circoscrizione provinciale;
c) alle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati
e alle condizioni socioeconomiche e di disagio delle diverse realta';
d) all'articolazione dell'offerta formativa;
e) alla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi sulla
base di un incremento del rapporto medio, a livello nazionale,
alunni/classe di 0,40 da realizzare nel triennio 2009-2011;
f) alle caratteristiche dell'edilizia scolastica.
3. Le dotazioni di cui al comma 2 sono determinate, altresi', con
l'osservanza dei criteri e dei parametri previsti dal presente
regolamento. Le dotazioni dell'istruzione secondaria di I e II grado
sono inoltre determinate con riguardo alle diverse discipline ed
attivita' contenute nei curricoli delle singole istituzioni.
4. La determinazione e la distribuzione delle dotazioni organiche
tra le regioni tengono conto, sentita la Conferenza Unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei
criteri e dei parametri di cui ai commi 2 e 3.
5. I dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali provvedono
alla ripartizione delle consistenze organiche a livello provinciale,
avendo cura di promuovere interlocuzioni e confronti con le regioni e
con gli enti locali al fine di realizzare una piena coerenza tra le
previsioni programmatiche del piano regionale di localizzazione delle
istituzioni scolastiche e dell'offerta formativa e l'attribuzione
delle risorse. L'assegnazione delle risorse e' effettuata con
riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e
condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonche'
alle possibilita' di impiego flessibile delle stesse risorse, in
coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Nella determinazione dei contingenti
provinciali di organico si tiene conto delle condizioni di disagio
legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo ai
comuni montani e alle piccole isole, nonche' alle aree che presentano
elevati tassi di dispersione e di abbandono. La presente
disposizione, al fine di garantire la continuita' del servizio, resta
efficace fino all'adozione, da parte della regione interessata, delle
norme legislative necessarie ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione, nonche' di un apparato istituzionale idoneo allo
svolgimento delle funzioni assegnate.
6. I dirigenti dell'Amministrazione scolastica e i dirigenti
scolastici sono responsabili del rispetto dei criteri e dei parametri
relativi alla formazione delle classi.
CAPO II
Disposizioni comuni a tutti gli ordini
e gradi di istruzione
Art. 3.
Costituzione delle classi iniziali di ciclo
1. Le classi iniziali di ciclo delle scuole ed istituti di ogni
ordine e grado e le sezioni di scuola dell'infanzia, sono costituite
con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti.
Determinato il numero delle predette classi e sezioni, il Dirigente
scolastico procede all'assegnazione degli alunni alle stesse secondo
le diverse scelte effettuate, sulla base dell'offerta formativa della
scuola e, comunque, nel limite delle risorse assegnate.
2. Per il solo anno scolastico 2009-2010 restano confermati i
limiti massimi di alunni per classe previsti dal decreto del Ministro
della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e
successive modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate
in un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia
scolastica adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
CAPO II
Disposizioni comuni a tutti gli ordini
e gradi di istruzione
Art. 4.
Disposizioni per assicurare stabilita' alla previsione delle classi e
costituzione delle classi in organico di fatto
1. Al fine di dare stabilita' alla previsione delle classi,
riducendo al massimo gli scostamenti tra il numero delle classi
previsto ai fini della determinazione dell'organico di diritto e
quello delle classi effettivamente costituite all'inizio di ciascun
anno scolastico, e' consentito derogare, in misura non superiore al
10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe
previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal presente
regolamento.
2. I dirigenti scolastici possono disporre incrementi del numero
delle classi dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria
solo in caso di inderogabili necessita' legate all'aumento effettivo
del numero degli alunni rispetto alle previsioni, previa
autorizzazione del dirigente preposto all'Ufficio scolastico
regionale, secondo i criteri ed i parametri di cui al presente
regolamento.
CAPO II
Disposizioni comuni a tutti gli ordini
e gradi di istruzione
Art. 5.
Classi con alunni in situazione di disabilita'
1. Le dotazioni organiche complessive dei posti di sostegno restano
definite ai sensi dell'articolo 2, commi 413 e 414, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. I dirigenti preposti agli uffici scolastici
regionali, sentite le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni
competenti e soggetti aventi titolo, individuano le modalita' di
distribuzione delle risorse utili all'integrazione degli alunni
disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole, e
stabiliscono la dotazione organica per la scuola dell'infanzia e per
ciascun grado di istruzione, nei limiti delle consistenze indicate
nel decreto annuale del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze
concernente la determinazione degli organici del personale docente.
La presente disposizione, al fine di garantire la continuita' del
servizio, resta efficace fino all'adozione da parte della regione
interessata delle norme legislative necessarie ai sensi dell'articolo
117 della Costituzione, nonche' di un apparato istituzionale idoneo
allo svolgimento delle funzioni assegnate.
2. Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e
grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono
alunni con disabilita' sono costituite, di norma, con non piu' di 20
alunni, purche' sia esplicitata e motivata la necessita' di tale
consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli
alunni disabili, e purche' il progetto articolato di integrazione
definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai
docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro
personale operante nella scuola. L'istituzione delle predette classi
deve in ogni caso far conseguire le economie previste nei tempi e
nelle misure di cui all'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
3. L'istituzione delle classi e delle sezioni secondo i criteri ed
i parametri di cui ai commi 1 e 2 e' effettuata nel limite delle
dotazioni organiche complessive stabilite con il decreto annuale del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del
Ministro dell'economia e delle finanze relativo alla determinazione
delle dotazioni organiche del personale docente.
4. Si applicano gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185, emanato in
applicazione dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni.
CAPO II
Disposizioni comuni a tutti gli ordini
e gradi di istruzione
Art. 6.
Classi funzionanti presso ospedali e istituti di cura
1. In applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 12,
comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i dirigenti preposti
agli uffici scolastici regionali, d'intesa con le aziende sanitarie
locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e
privati, convenzionati con il Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, possono autorizzare il funzionamento di
classi di scuola primaria e secondaria di I grado per i minori
ricoverati presso ospedali e istituti di cura. Alle suddette classi
possono essere ammessi anche gli alunni accolti in ricovero
giornaliero.
2. Per il funzionamento delle classi di cui al comma 1, i dirigenti
preposti agli Uffici scolastici regionali individuano le forme
organizzative piu' idonee, ivi compresa l'attivazione delle classi
con alunni iscritti ad anni di corso diversi, in relazione al numero
degli obbligati alla frequenza di cui si prevede il ricovero nel
corso dell'anno scolastico.
3. Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell'istruzione di II
grado, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione in
data 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di
degenza, la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli
insegnamenti comuni di cui all' articolo 4, comma 3 dello stesso
decreto, sia per le aree di indirizzo, e' effettuata in organico di
diritto avendo esclusivo riguardo alle risorse umane e alle
professionalita' ritenute indispensabili per la piu' corretta e
proficua azione didattica in ambiente di cura.
4. Alle classi di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano i limiti
previsti dagli articoli 10, 11 e 16.
CAPO II
Disposizioni comuni a tutti gli ordini
e gradi di istruzione
Art. 7.
Formazione delle classi e corsi per l'istruzione degli adulti
1. Per la formazione delle classi e dei corsi per l'istruzione
degli adulti non si tiene conto degli iscritti ma della serie storica
degli studenti scrutinati, di quelli ammessi agli esami finali,
nonche' di quelli che hanno conseguito una certificazione relativa ai
saperi e alle competenze previsti per l'assolvimento dell'obbligo di
istruzione, di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro
della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139.
CAPO II
Disposizioni comuni a tutti gli ordini
e gradi di istruzione
Art. 8.
Disposizioni relative a scuole in situazioni disagiate
1. Nelle scuole funzionanti nelle piccole isole, nei comuni
montani, nelle zone abitate da minoranze linguistiche, nelle aree a
rischio di devianza minorile o caratterizzate dalla rilevante
presenza di alunni con particolari difficolta' di apprendimento e di
scolarizzazione, possono essere costituite classi uniche per anno di
corso e indirizzo di studi con numero di alunni inferiore a quello
minimo e massimo stabilito dagli articoli 10, 11 e 16.
CAPO III
Disposizioni specifiche per i diversi gradi di scuole
Art. 9.
Disposizioni relative alla scuola dell'infanzia
1. Le scuole sono organizzate in modo da far confluire in sezioni
distinte i bambini che seguono i diversi modelli orario di
funzionamento. Al fine della progressiva generalizzazione del
servizio le eventuali economie realizzate, rispetto alla consistenza
complessiva dell'organico determinato per l'anno scolastico
2008-2009, sono totalmente utilizzate per ampliare le opportunita'
educative offerte alle famiglie.
2. Le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite, di norma,
salvo il disposto di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, con un numero
di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26.
3. Ove non sia possibile ridistribuire i bambini tra scuole
viciniori, eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le
diverse sezioni della stessa scuola senza superare, comunque, le 29
unita' per sezione, escludendo dalla redistribuzione le sezioni che
accolgono alunni con disabilita'. Per l'anno scolastico 2009/2010
restano confermati i limiti massimi di alunni per sezione previsti
dall'articolo 14 del decreto del Ministro della pubblica istruzione
in data 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni.
CAPO III
Disposizioni specifiche per i diversi gradi di scuole
Art. 10.
Disposizioni relative alla scuola primaria
1. Salvo il disposto dell'articolo 5, commi 2 e 3, le classi di
scuola primaria sono di norma costituite con un numero di alunni non
inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora
residuino resti. Le pluriclassi sono costituite da non meno di 8 e
non piu' di 18 alunni. Per il solo anno scolastico 2009/2010 restano
confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti
dall'articolo 15 del decreto del Ministro della pubblica istruzione
in data 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni, per le
istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di
riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal Ministro dell'
istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il tempo pieno viene confermato nei limiti dell'organico
determinato per l'anno scolastico 2008/2009. Possono disporsi
eventuali incrementi subordinatamente ad una verifica preventiva da
parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con
le modalita' previste dal comma 6, della sussistenza di economie
aggiuntive realizzate per effetto degli interventi definiti con il
regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico del primo ciclo dell'istruzione, fermi
restando gli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. Nelle scuole nelle quali si svolgono anche attivita' di tempo
pieno, il numero complessivo delle classi e' determinato sulla base
del totale degli alunni iscritti. Successivamente si procede alla
definizione del numero delle classi a tempo pieno sulla base delle
richieste delle famiglie. Qualora il numero delle domande di tempo
pieno ecceda la ricettivita' di posti/ alunno delle classi da
formare, spetta ai consigli di istituto l'indicazione dei criteri di
ammissione.
4. Nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni
montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da
minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun
anno di corso, con un numero di alunni inferiore al numero minimo
previsto al comma 1 e comunque non inferiore a 10 alunni.
5. L'insegnamento della lingua inglese e' affidato ad insegnanti di
classe della scuola primaria specializzati. Gli insegnanti
attualmente non specializzati sono obbligati a partecipare ad
appositi corsi triennali di formazione linguistica, secondo le
modalita' definite dal relativo piano di formazione. I docenti dopo
il primo anno di formazione, sono impiegati preferibilmente nelle
prime due classi della scuola primaria e sono assistiti da interventi
periodici di formazione linguistica e metodologica, anche col
supporto di strumenti e dotazioni multimediali. Fino alla conclusione
del piano di formazione, e comunque fino all'anno scolastico
2011/2012, sono utilizzati, in caso di carenza di insegnanti
specializzati, insegnanti sempre di scuola primaria specialisti
esterni alle classi, per l'intero orario settimanale di docenza
previsto dal vigente CCNL.
6. L'istituzione delle classi secondo i criteri ed i parametri di
cui ai commi da 1 a 5 e' effettuata nel limite delle dotazioni
organiche complessive di cui all'annuale decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro
dell'economia e delle finanze relativo alla determinazione delle
dotazioni organiche del personale docente.
7. In presenza di particolari ed eccezionali esigenze, ove non sia
possibile procedere all'aggregazione delle diverse frazioni di orario
tra plessi della medesima istituzione scolastica, sono costituiti
posti orario, anche per l'insegnamento del sostegno, di consistenza
inferiore all'orario settimanale di insegnamento.
CAPO III
Disposizioni specifiche per i diversi gradi di scuole
Art. 11.
Disposizioni relative all'istruzione secondaria di primo grado
1. Le classi prime delle scuole secondarie di I grado e delle
relative sezioni staccate sono costituite, di norma, con non meno di
18 e non piu' di 27 alunni, elevabili fino a 28 qualora residuino
eventuali resti. Si procede alla formazione di un'unica prima classe
quando il numero degli alunni iscritti non supera le 30 unita'. Per
il solo anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi
di alunni per classe previsti dall'articolo 16 del decreto del
Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e
successive modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate
in un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia
scolastica adottato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Si costituisce un numero di classi seconde e terze pari a quello
delle prime e seconde di provenienza, sempreche' il numero medio di
alunni per classe sia pari o superiore a 20 unita'. In caso
contrario, si procede alla ricomposizione delle classi, secondo i
criteri indicati nel comma 1.
3. Possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con
un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1
e 2 e comunque non al di sotto di 10, nelle scuole e nelle sezioni
staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle
aree geografiche abitate da minoranze linguistiche.
4. Nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni
montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitate da
minoranze linguistiche possono essere costituite classi anche con
alunni iscritti ad anni di corso diversi, qualora il numero degli
alunni obbligati alla frequenza dei tre anni di corso non consenta la
formazione di classi distinte. In tale caso gli organi collegiali
competenti stabiliscono i criteri di composizione delle classi, che
non possono contenere piu' di 18 alunni e programmano interventi
didattici funzionali al particolare modello organizzativo.
CAPO III
Disposizioni specifiche per i diversi gradi di scuole
Art. 12.
Classi a tempo prolungato nella scuola secondaria di I grado
1. Le classi a tempo prolungato sono autorizzate nei limiti della
dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto
delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario
settimanale di insegnamenti e attivita' di 36 ore. In via eccezionale
puo' essere autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di
40 ore solo in presenza di una richiesta maggioritaria delle famiglie
e in base a quanto previsto al comma 2. Possono disporsi eventuali
incrementi di posti, subordinatamente ad una verifica preventiva da
parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, della
sussistenza di economie aggiuntive realizzate per effetto degli
interventi definiti con il regolamento concernente la revisione
dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del primo ciclo
dell'istruzione, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui
all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. In mancanza di servizi e strutture idonee che consentano lo
svolgimento di attivita' in fasce orarie pomeridiane di un corso
intero, non sono autorizzate classi a tempo prolungato.
3. Nelle scuole e nelle sezioni staccate nelle quali si svolgono
anche attivita' di tempo prolungato, il numero complessivo delle
classi si determina sulla base del totale degli alunni iscritti
secondo i criteri di cui all'articolo 11. Successivamente si procede
alla determinazione del numero delle classi a tempo prolungato sulla
base delle richieste delle famiglie. Qualora il numero delle domande
di tempo prolungato ecceda la recettivita' di posti/alunno delle
classi da formare, e' rimessa ai consigli di istituto l'indicazione
dei criteri di ammissione.
CAPO III
Disposizioni specifiche per i diversi gradi di scuole
Art. 13.
Corsi ad indirizzo musicale
1. I corsi ad indirizzo musicale, ricondotti ad ordinamento a
decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 dall'articolo 11, comma 9,
della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono regolati dal decreto del
Ministro della pubblica istruzione in data 6 agosto 1999, n. 201,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1999, ed
assicurano l'insegnamento di quattro diversi strumenti musicali.
CAPO III
Disposizioni specifiche per i diversi gradi di scuole
Art. 14.
Cattedre di lingue straniere nella scuola secondaria di I grado
1. In tutte le classi della scuola secondaria di I grado e'
impartito l'insegnamento della lingua inglese per tre ore settimanali
e l'insegnamento di una seconda lingua comunitaria per due ore
settimanali, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226. A decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, a
richiesta delle famiglie e compatibilmente con le disponibilita' di
organico e l'assenza di esubero dei docenti della seconda lingua
comunitaria, e' introdotto l'insegnamento potenziato dell'inglese per
5 ore settimanali complessive utilizzando anche le ore d'insegnamento
della seconda lingua comunitaria. Per gli alunni stranieri non in
possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella lingua
italiana, il relativo insegnamento, nel rispetto dell'autonomia delle
scuole, e' rafforzato anche utilizzando il monte ore settimanale
destinato alla seconda lingua comunitaria.
2. L'offerta dell'insegnamento della seconda lingua comunitaria
tiene conto della presenza di docenti con contratto a tempo
indeterminato nella scuola. Eventuali richieste di trasformazione
delle cattedre della seconda lingua comunitaria possono essere
accolte dagli uffici scolastici regionali nel caso in cui la cattedra
risulti priva di titolare, non vi siano nella provincia docenti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede
definitiva, o in soprannumero, e, comunque, non si determinino
situazioni di soprannumerarieta'.
CAPO III
Disposizioni specifiche per i diversi gradi di scuole
Art. 15.
Dotazioni organiche relative a sezioni di scuola media funzionanti in
situazioni di particolare isolamento
1. Nelle situazioni di particolare isolamento, ove sono funzionanti
corsi di preparazione agli esami di idoneita' o di licenza media con
un esiguo numero complessivo di alunni, l'attivita' didattica e'
organizzata per moduli flessibili, che possono prevedere
raggruppamenti anche variabili di alunni. La relativa dotazione
organica e' costituita da 3 cattedre, di cui una dell'area
linguistica, una di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali
e una dell'area artistico-espressiva o motoria; quest'ultima viene
assegnata solo in base a specifico progetto della scuola.
CAPO III
Disposizioni specifiche per i diversi gradi di scuole
Art. 16.
Disposizioni relative alla formazione delle classi iniziali negli
istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado
1. Le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di
istruzione secondaria di II grado sono costituite, di norma, con non
meno di 27 allievi. A tal fine la previsione del numero delle classi
del primo anno di corso in funzione nell'anno scolastico successivo
deve essere formulata dividendo per 27 il numero complessivo di
alunni iscritti nell'istituto o scuola e tenendo conto dei seguenti
elementi di valutazione:
a) domande di iscrizione presentate;
b) eventuale scostamento tra le iscrizioni e il numero degli
studenti effettivamente frequentanti ciascuna scuola nei precedenti
anni scolastici;
c) serie storica dei tassi di non ammissione alla classe
successiva;
d) ogni altro elemento obiettivamente rilevabile derivante da
nuovi insediamenti urbani, tendenze demografiche, livelli di
scolarizzazione, istituzione di nuove scuole e nuovi indirizzi di
specializzazione.
2. Gli eventuali resti della costituzione di classi con 27 alunni
sono distribuiti tra le classi dello stesso istituto, sede coordinata
e sezione staccata o aggregata, qualora non sia possibile trasferire
in istituti viciniori dello stesso ordine e tipo le domande
eccedenti, e senza superare, comunque, il numero di 30 studenti per
classe; si costituisce una sola classe quando le iscrizioni non
superano le 30 unita'. Per il solo anno scolastico 2009/2010 restano
confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti
dall'articolo 15 del decreto del Ministro della pubblica istruzione
in data 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni, per le
istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di
riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Negli istituti in cui sono presenti ordini di studio o sezioni
di diverso tipo, le classi del primo anno di corso si formano
separatamente per ogni ordine o sezione di diverso tipo, secondo la
procedura di cui ai commi 1 e 2.
4. Il numero delle classi del primo anno di corso e di quelle
iniziali dei periodi successivi al primo biennio si determina tenendo
conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente
dai diversi indirizzi e corsi di studio, secondo la procedura di cui
ai commi 1 e 2.
5. Le classi del primo anno di corso di sezioni staccate, scuole
coordinate, sezioni di diverso indirizzo o specializzazione
funzionanti con un solo corso debbono essere costituite con un numero
di alunni di norma non inferiore a 25.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, e' consentita la
costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi
indirizzi di studio, purche' le classi stesse siano formate da un
numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di
alunni di minore consistenza sia costituito da almeno 12 unita'.
CAPO III
Disposizioni specifiche per i diversi gradi di scuole
Art. 17.
Disposizioni relative alla formazione delle classi intermedie e
terminali negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II
grado.
1. Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello
delle classi di provenienza degli alunni, purche' siano formate con
un numero medio di alunni non inferiore a 22; diversamente si procede
alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati
all'articolo 16.
2. Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello
delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno
scolastico in corso al fine di garantire la necessaria continuita'
didattica nella fase finale del corso di studi, purche' comprendano
almeno 10 alunni.
CAPO III
Disposizioni specifiche per i diversi gradi di scuole
Art. 18.
Educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria di II grado
1. Le cattedre di educazione fisica negli istituti di II grado sono
costituite in relazione al numero delle classi anziche' per squadre
distinte per sesso. Queste ultime possono essere attivate, su
deliberazione del collegio dei docenti, sulla base delle proposte
formulate dai docenti di educazione fisica, valutate le attitudini e
le esigenze degli alunni, qualora non comportino incrementi di ore o
di cattedre.
CAPO III
Disposizioni specifiche per i diversi gradi di scuole
Art. 19.
Determinazione delle cattedre e dei posti di insegnamento nella
scuola secondaria di I e II grado
1. Le cattedre costituite con orario inferiore all'orario
obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto
collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali,
anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da
quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre,
salvaguardando l'unitarieta' d'insegnamento di ciascuna disciplina.
La riconduzione a 18 ore si intende applicata anche alle classi terze
degli istituti professionali per le quali e' effettuata la riduzione
del carico orario delle lezioni a 36 ore settimanali prevista dal
decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 25 maggio
2007, n. 41, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 605,
lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I docenti che a
seguito della riconduzione delle cattedre a 18 ore vengono a trovarsi
in situazione di soprannumerarieta', sono trasferiti d'ufficio
secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilita'.
2. Per l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione
delle cattedre all'interno di ciascuna sede centrale di istituto e di
ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla
costituzione di posti orario tra le diverse sedi, della stessa
istituzione scolastica e successivamente tra istituzioni scolastiche
autonome diverse, secondo il criterio della facile raggiungibilita'.
3. Nei corsi serali eventuali posti orario vengono costituiti
prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della
medesima istituzione scolastica.
4. I dirigenti scolastici, fatte salve le priorita' indicate ai
commi precedenti, prima di procedere alle assunzioni a tempo
determinato di propria competenza, attribuiscono spezzoni orario fino
a 6 ore ai docenti in servizio nell'istituzione, con il loro
consenso, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
CAPO IV
Art. 20.
Personale educativo
1. La consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo
dei convitti nazionali e degli educandati femminili, nonche' delle
istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali
e' determinata con riguardo alla somma del numero dei convittori e
delle convittrici, nonche' al numero complessivo dei semiconvittori e
delle semiconvittrici.
2. Entro il limite massimo di personale determinato per effetto del
conteggio di cui al comma 1, i dirigenti delle istituzioni educative
definiscono la ripartizione dei posti da assegnare, distintamente, al
personale educativo maschile e a quello femminile.
3. Le dotazioni organiche degli istitutori e delle istitutrici sono
determinate rapportando il totale dei convittori e delle convittrici
ed il totale dei semiconvittori e delle semiconvittrici, di cui al
comma 1, ai seguenti parametri:
a) in presenza di convittori e/o convittrici:
1) con almeno quaranta convittori: cinque posti;
2) con almeno quaranta convittrici: cinque posti;
3) per ogni ulteriore gruppo di dieci convittori e/o convittrici:
un posto;
4) per ogni gruppo ulteriore di venti semiconvittori e/o
semiconvittrici: un posto;
5) con almeno trenta convittori o convittrici ed almeno quaranta
semiconvittori e/o semiconvittrici: sei posti;
6) per ogni gruppo di ottanta convittori e/o convittrici e'
aggiunto un posto oltre quelli di cui al punto 3;
b) in assenza di convittori e/o convittrici:
1) con almeno settanta semiconvittori e/o semiconvittrici:
quattro posti;
2) per ogni gruppo ulteriore di venti semiconvittori e/o
semiconvittrici : un posto.
4. Qualora l'istituzione educativa sia unica in ambito regionale, i
posti di istitutore o istitutrice possono essere assegnati anche in
deroga al numero dei convittori e delle convittrici stabilito al
comma 3, lettere a), numeri 1 e 2 e lettera b), n. 1). Nel caso
previsto dal comma 3, lettera b), n. 1), la dotazione organica e'
costituita esclusivamente da un'unita' di personale educativo per
ogni gruppo di venti semiconvittori e/o semiconvittrici. I dirigenti
preposti agli uffici scolastici regionali possono apportare limitate
deroghe ai parametri previsti in relazione al numero di convittori
nei soli casi in cui i convitti assicurino il funzionamento nell'arco
dell'intera settimana (sette giorni) e nei periodi delle festivita'
scolastiche.
CAPO V
Art. 21.
Scuole in lingua slovena
1. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale del
Friuli-Venezia Giulia definisce con proprio decreto le dotazioni
organiche provinciali degli istituti e scuole di lingua slovena, nei
limiti delle dotazioni regionali, tenendo conto di quanto previsto
dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38.
CAPO VI
Disposizioni finali
Art. 22.
Monitoraggio sulle dimensioni delle classi
1. L'osservanza dei contingenti di organico costituisce oggetto di
specifico monitoraggio. A tal fine gli Uffici scolastici regionali
provvedono alla piena utilizzazione del sistema informativo per la
trasmissione dei dati concernenti la determinazione degli organici di
diritto e l'adeguamento degli stessi alle situazioni di fatto.
Provvedono, altresi', all'attivazione dei formali controlli per la
verifica dell'esatta osservanza di tutte le norme primarie e
regolamentari.
CAPO VI
Disposizioni finali
Art. 23.
Utilizzo del personale
1. Qualora dall'attuazione del piano programmatico predisposto per
realizzare le previsioni di riduzioni stabilite dall'articolo 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si determinino situazioni di
esubero di personale docente con contratto a tempo indeterminato, lo
stesso e' utilizzato prioritariamente nell'ambito della scuola di
titolarita' e, in subordine, in ambito provinciale, su posto o
frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di
concorso o classe di concorso affine.
2. Il medesimo personale, in via subordinata, e' utilizzato su
posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento, anche in
diverso grado di istruzione e nella scuola dell'infanzia, o su posto
di sostegno, per il quale e' in possesso di abilitazione o di titolo
di studio coerente. Lo stesso personale viene posto in mobilita'
professionale qualora sia in possesso di abilitazione o di idoneita'
per altra classe di concorso o altro posto; si procede, altresi', al
trasferimento su posto di sostegno qualora in possesso del previsto
titolo di specializzazione. Le modalita' di attuazione di quanto
previsto dal presente comma sono definite in sede negoziale.
3. Ai fini di cui al comma 1 viene effettuata, con apposita
modifica al CCNI sulla mobilita', una riduzione dell'aliquota, che
non deve superare il 20 per cento dei posti disponibili, riservata ai
trasferimenti interprovinciali; per le medesime finalita', si tiene
conto di quanto previsto, rispettivamente, dai commi 7 e 11
dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, in materia di
trattenimento in servizio oltre il limite di eta' e di compimento
dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.
CAPO VI
Disposizioni finali
Art. 24.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ovvero, in riferimento alle lett. c), d), e) seguenti, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 1, comma 1, sono abrogati :
a) l'articolo 446, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297;
b) l'articolo 1, comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 15
marzo 1997, n. 176;
d) l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18
giugno 1998, n. 233;
e) i Titoli II, III e IV del decreto ministeriale 24 luglio 1998,
n. 331;
f) il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 3
giugno 1999, n. 141;
g) l'articolo 8 del decreto interministeriale 18 dicembre 2001, n.
131;
h) l'articolo 35, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, sono abrogate
le disposizioni di legge e di regolamento in contrasto con il
presente decreto.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le disposizioni del presente regolamento non
possono essere disapplicate o derogate da norme contrattuali.
CAPO VI
Disposizioni finali
Art. 25.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 20 marzo 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Fitto, Ministro per i rapporti con
le regioni
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 122