DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 2009
 Attribuzione  del  titolo  di  Vice  Ministro al Sottosegretario di
Stato  presso il Ministero dello sviluppo economico on. dott. Aldolfo
Urso. (09A07675)

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  l'art.  10  della  legge  23  agosto  1988,  n. 400, recante
disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri,  cosi'  come modificato dalla legge 26
marzo  2001,  n.  81,  e  dal  decreto-legge  12 giugno 2001, n. 217,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni,  recante  riforma  dell'organizzazione  del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  l'art.  1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.
244,  recente  disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio
2008, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;
  Considerato  che  il  Consiglio del Ministri, nella riunione del 26
giugno 2009, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro, a
norma  del  citato  art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha
approvato  l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato on.
dott.   Adolfo   Urso,   conferitagli  dal  Ministro  dello  sviluppo
economico;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

                              Decreta:

  Al  Sottosegretario  di  Stato  presso  il Ministero dello sviluppo
economico  on.  dott.  Adolfo  Urso  e'  attribuito il titolo di Vice
Ministro.
  Il  presente  decreto  sara' comunicato alla Corte dei conti per la
registrazione.
   Dato a Roma, addi' 30 giugno 2009

                             NAPOLITANO

                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio
                                 dei Ministri

                           Scajola, Ministro dello sviluppo economico

Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2009
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
   registro n. 7, foglio n. 92

        
     
                                                             Allegato
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

   Vista  la  legge  23  agosto 1988, n. 400, recante disposizioni in
materia  di «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni ed
integrazioni, ed in particolare l'art. 10, relativo alle funzioni dei
sottosegretari ed ai loro compiti;
   Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999, n. 300, recante
disposizioni  in materia di «Riforma dell'organizzazione del Governo,
a  norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive
modificazioni ed integrazioni;
   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;
   Vista  la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione
in  legge,  con  modificazioni,  del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181,  recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia  di riordino delle
attribuzioni  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e dei
Ministeri»,  con  la  quale  e'  stato  istituito  il Ministero dello
sviluppo economico;
   Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge,
con  modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008,
n.  121,  concernente «Disposizioni per l'adeguamento delle strutture
di  Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge
24  dicembre  2007,  n.  244»,  con la quale sono state trasferite al
Ministero   dello   sviluppo   economico,  con  le  inerenti  risorse
finanziarie,  strumentali e di personale, le funzioni gia' attribuite
al  Ministero  del  commercio  internazionale  e  al  Ministero delle
comunicazioni;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008,
n.  197,  concernente  il regolamento di organizzazione del Ministero
dello sviluppo economico;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008,
n.  198, concernente il regolamento di organizzazione degli uffici di
diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico;
   Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008,
con il quale l'on.le dott. Claudio Scajola e' stato nominato Ministro
dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministro;
   Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008
con il quale l'on.le Adolfo Urso e' stato nominato Sottosegretario di
Stato presso il Ministero dello sviluppo economico;
   Ritenuta  l'opportunita'  di  conferire  all'on.  Adolfo  Urso una
specifica  delega di funzioni ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della
legge  23  agosto 1988, n. 400, in relazione ad aree di competenza di
specifiche strutture organizzative del Ministero;

                              Decreta:

                               Art. 1.

   1.   All'on.le   Adolfo   Urso  e'  delegata,  fermi  restando  la
responsabilita'  politica  e  i  poteri  di  indirizzo  politico  del
Ministro   ai  sensi  dell'art.  95  della  Costituzione,  l'area  di
competenza  dell'internazionalizzazione, nell'ambito del Dipartimento
per  l'impresa  e l'internazionalizzazione, con le Direzioni generali
che  curano  la  politica commerciale internazionale, le politiche di
internazionalizzazione e la promozione degli scambi.
   2.  Il Ministro puo' delegare singoli atti in materie non comprese
nella presente delega.

                               Art. 2.

   l.  Al  Vice Ministro allo sviluppo economico on.le Adolfo Urso e'
delegata,  nell'ambito  delle  competenze di cui all'art. 1, la firma
dei relativi atti e provvedimenti.
   2. Sono delegate altresi', previo assenso del Ministro:
    -  relativamente  agli enti vigilati, l'approvazione del bilancio
preventivo,  del programma di attivita', dell'assetto organizzativo e
dell'eventuale riforma;
    -  la  definizione  dei  criteri  generali  in  materia di ausili
finanziari  a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi
oneri a carico di terzi.

                               Art. 3.

   l.  Al  Vice  Ministro  allo sviluppo economico on.le Adolfo Urso,
sono  delegate,  nelle  materie  rientranti  nelle  competenze di cui
all'art. 1  ed  in coerenza con gli indirizzi del Ministro, contenuti
anche  nella  direttiva generale annuale per l'azione amministrativa,
le  richieste  di  parere  al  Consiglio  di  Stato  nei procedimenti
relativi  ai  ricorsi  straordinari  al  Capo  dello  Stato  ed  alle
Autorita'  indipendenti; le risposte ai rilievi della Corte dei conti
e  l'adozione  dei  provvedimenti  di  competenza  nella procedura di
nomina  dagli  addetti  commerciali;  le  interrogazioni  a  risposta
scritta, la firma dei decreti di variazione di bilancio concernenti i
capitoli  dei relativi centri di costo, nonche' gli interventi presso
le  Camere,  in  rappresentanza  del  Ministro, per lo svolgimento di
interrogazioni a risposta orale ed ogni altro intervento che si renda
necessario  nel  corso  dei lavori parlamentari, secondo le direttive
del Ministro.
   2.  Sono  altresi'  delegate la Presidenza delle commissioni e dei
comitati  operanti  nell'ambito  delle  materie  delegate  nonche'  i
rapporti con le regioni e le autonomie locali.

                               Art. 4.

   1.  Sono  riservati  alla  firma  del  Ministro gli atti normativi
adottati   previa   deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  le
competenze  in ordine ai Fondi finanziari a favore di soggetti terzi,
che  comportano  la  previa  acquisizione del parere delle Camere sui
criteri  di ripartizione e gli altri atti indicati nell'art. 4, comma
1,  lettere  b) con le modalita' di cui al coma 2, e), g) del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
   2.  Relativamente  alla definizione di obiettivi, priorita' piani,
programmi  e  direttive generali per l'azione amministrativa e per la
gestione,  il  Ministro  provvedera',  qualora  siano  interessate le
materie delegate, su proposta del Vice Ministro.
   3.  Il  Vice  Ministro  allo  sviluppo  economico,  per le materie
inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell'Ufficio di gabinetto,
dell'Ufficio  legislativo  e dell'Ufficio del consigliere diplomatico
del   Ministro,   ai   sensi  dell'art.  1,  comma  24-quinquies  del
decreto-legge  18  maggio  2006,  n.  181,  convertito  in legge, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

                               Art. 5.

   1.  Nei  casi  di  particolare rilevanza politica e strategica, il
Ministro  puo' avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle
materie   delegate,   nonche'   la   risposta   alle   interrogazioni
parlamentari scritte ed orali.
                               Art. 6.

   1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto
provvede  il  Capo  di  gabinetto,  il  quale indichera' i criteri di
informazione sull'attivita' svolta.
    Roma, 26 giugno 2009
                                                Il Ministro : Scajola