DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 giugno 2009
Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di
Stato presso il Ministero dello sviluppo economico on. Paolo Romani.
(09A07677)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, cosi' come modificato dalla legge 26
marzo 2001, n. 81, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio
2008, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;
Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 26
giugno 2009, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro, a
norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha
approvato l'unita delega di funzioni' al Sottosegretario di Stato on.
Paolo Romani, conferitagli dal Ministro dello sviluppo economico;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
Decreta:
Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo
economico on. Paolo Romani e' attribuito il titolo di Vice Ministro;
Il presente decreto sara' comunicato alla Corte dei conti per la
registrazione.
Dato a Roma, addi' 30 giugno 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Scajola, Il Ministro dello sviluppo economico
Allegato
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disposizioni in
materia di «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni ed
integrazioni, ed in particolare l'art. 10, relativo alle funzioni dei
Sottosegretari ed ai loro compiti;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
disposizioni in materia di «Riforma dell'organizzazione del Governo,
a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri», con la quale e' stato istituito il Ministero dello
sviluppo economico;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008,
n. 121, concernente «Disposizioni per l'adeguamento delle strutture
di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge
24 dicembre 2007, n. 244», con la quale sono state trasferite al
Ministero dello sviluppo economico, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni gia' attribuite
al Ministero del commercio internazionale e al Ministero delle
comunicazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28
novembre 2008, n. 197, concernente il regolamento di organizzazione
del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008,
n. 198, concernente il regolamento di organizzazione degli uffici di
diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008,
con il quale l'on. dott. Claudio Scajola e' stato nominato Ministro
dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008
con il quale l'on. Paolo Romani e' stato nominato Sottosegretario di
Stato presso il Ministero dello sviluppo economico;
Ritenuta l'opportunita' di conferire all'on. Paolo Romani una
specifica delega di funzioni ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 in relazione ad aree di competenza di
specifiche strutture organizzative del Ministero;
Decreta:
Art. 1.
1. All'on. Paolo Romani e' delegata, fermi restando la
responsabilita' politica e i poteri di indirizzo politico del
Ministro, ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, la trattazione
degli affari, che ai sensi delle norme vigenti non siano attribuiti
alla specifica competenza dei dirigenti, nell'ambito delle materie di
competenza del Dipartimento delle comunicazioni. In particolare le
materie relative ai settori delle poste, delle telecomunicazioni,
della comunicazione elettronica, delle reti multimediali,
dell'informatica, della telematica, della radiodiffusione sonora e
televisiva, delle tecnologie innovative applicate al settore delle
comunicazioni.
2. All'on. Paolo Romani sono altresi' delegate le funzioni
connesse all'attivita' della societa' Infratel Italia SpA e della
fondazione Ugo Bordoni.
3. Il Ministro puo' delegare singoli atti in materie non comprese
nella presente delega.
Art. 2.
1. Al Vice Ministro allo sviluppo economico on. Paolo Romani, e'
delegata, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 1, la firma
dei relativi atti e provvedimenti.
2. Relativamente agli enti vigilati, e' delegata anche
l'approvazione del bilancio preventivo, dell'assetto organizzativo,
del programma di attivita', previo assenso del Ministro.
3. All'on. Paolo Romani e' altresi' delegata la definizione dei
criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di
determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi,
previo assenso del Ministro.
Art. 3.
1. Al Vice Ministro allo sviluppo economico on. Paolo Romani sono
altresi' delegate, nelle materie rientranti nelle competenze di cui
all'art. l ed in coerenza con gli indirizzi del Ministro, contenuti
anche nella direttiva generale annuale per l'azione amministrativa,
le richieste di parere al Consiglio di Stato nei procedimenti
relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato ed alle
Autorita' indipendenti; le risposte ai rilievi della Corte dei conti;
le interrogazioni a risposta scritta; la firma dei decreti di
variazione di bilancio concernenti i capitoli dei relativi centri di
costo, nonche' gli interventi presso le Camere, in rappresentanza del
Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale ed
ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori
parlamentari, secondo le direttive del Ministro.
2. E' altresi' delegata la Presidenza delle commissioni e dei
comitati operanti nell'ambito delle materie delegate, ad eccezione
della Presidenza della Consulta, per l'emissione delle carte valori
postali e la filatelia, nonche' l'esercizio di attivita' inerenti i
rapporti internazionali.
Art. 4.
1. Sono riservati alla firma del Ministro gli atti normativi
adottati previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e gli altri
atti indicati nell'art. 4, comma 1, lettere b), con le modalita' di
cui al comma 2, e), g) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni.
2. Relativamente alla definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la
gestione, i1 Ministro provvedera', qualora siano interessate le
materie delegate, su proposta del Vice Ministro.
3. Il Vice Ministro allo sviluppo economico, per le materie
inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell'Ufficio di Gabinetto,
dell'Ufficio Legislativo e dell'Ufficio del Consigliere diplomatico
del Ministro, ai sensi dell'art. l, comma 24-quinquies, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, in legge, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
Art. 5.
1. Nei casi di particolare rilevanza politica e strategica il
Ministro puo' avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle
materie delegate, nonche' la risposta alle interrogazioni
parlamentari scritte ed orali.
Art. 6.
1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto
provvede il Capo di Gabinetto, che indichera' i criteri di
informazione sull'attivita' svolta.
Roma, 26 giugno 2009
Il Ministro : Scajola