DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 2009
 Attribuzione  del  titolo  di  Vice  Ministro al Sottosegretario di
Stato  presso il Ministero dello sviluppo economico on. Paolo Romani.
(09A07677)

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  l'art.  10  della  legge  23  agosto  1988,  n. 400, recante
disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri,  cosi'  come modificato dalla legge 26
marzo  2001,  n.  81,  e  dal  decreto-legge  12 giugno 2001, n. 217,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni,  recante  riforma  dell'organizzazione  del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  l'art.  1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.
244,  recante  disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio
2008, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;
  Considerato  che  il  Consiglio dei Ministri, nella riunione del 26
giugno 2009, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro, a
norma  del  citato  art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha
approvato l'unita delega di funzioni' al Sottosegretario di Stato on.
Paolo Romani, conferitagli dal Ministro dello sviluppo economico;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

                              Decreta:

  Al  Sottosegretario  di  Stato  presso  il Ministero dello sviluppo
economico on. Paolo Romani e' attribuito il titolo di Vice Ministro;
  Il  presente  decreto  sara' comunicato alla Corte dei conti per la
registrazione.
   Dato a Roma, addi' 30 giugno 2009
                             NAPOLITANO

                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio
                                 dei ministri

                        Scajola, Il Ministro dello sviluppo economico

        
     
                                                             Allegato
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

   Vista  la  legge  23  agosto 1988, n. 400, recante disposizioni in
materia  di «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni ed
integrazioni, ed in particolare l'art. 10, relativo alle funzioni dei
Sottosegretari ed ai loro compiti;
   Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999, n. 300, recante
disposizioni  in materia di «Riforma dell'organizzazione del Governo,
a  norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive
modificazioni ed integrazioni;
   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;
   Vista  la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione
in  legge,  con  modificazioni,  del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181,  recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia  di riordino delle
attribuzioni  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e dei
Ministeri»,  con  la  quale  e'  stato  istituito  il Ministero dello
sviluppo economico;
   Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge,
con  modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008,
n.  121,  concernente «Disposizioni per l'adeguamento delle strutture
di  Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge
24  dicembre  2007,  n.  244»,  con la quale sono state trasferite al
Ministero   dello   sviluppo   economico,  con  le  inerenti  risorse
finanziarie,  strumentali e di personale, le funzioni gia' attribuite
al  Ministero  del  commercio  internazionale  e  al  Ministero delle
comunicazioni;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in data 28
novembre  2008,  n. 197, concernente il regolamento di organizzazione
del Ministero dello sviluppo economico;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008,
n.  198, concernente il regolamento di organizzazione degli uffici di
diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico;
   Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008,
con  il  quale l'on. dott. Claudio Scajola e' stato nominato Ministro
dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministro;
   Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008
con  il quale l'on. Paolo Romani e' stato nominato Sottosegretario di
Stato presso il Ministero dello sviluppo economico;
   Ritenuta  l'opportunita'  di  conferire  all'on.  Paolo Romani una
specifica  delega di funzioni ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della
legge  23  agosto  1988, n. 400 in relazione ad aree di competenza di
specifiche strutture organizzative del Ministero;

                              Decreta:

                               Art. 1.

   1.   All'on.   Paolo   Romani   e'  delegata,  fermi  restando  la
responsabilita'  politica  e  i  poteri  di  indirizzo  politico  del
Ministro,  ai  sensi  dell'art. 95 della Costituzione, la trattazione
degli  affari,  che ai sensi delle norme vigenti non siano attribuiti
alla specifica competenza dei dirigenti, nell'ambito delle materie di
competenza  del  Dipartimento  delle comunicazioni. In particolare le
materie  relative  ai  settori  delle poste, delle telecomunicazioni,
della    comunicazione    elettronica,   delle   reti   multimediali,
dell'informatica,  della  telematica,  della radiodiffusione sonora e
televisiva,  delle  tecnologie  innovative applicate al settore delle
comunicazioni.
   2.  All'on.  Paolo  Romani  sono  altresi'  delegate  le  funzioni
connesse  all'attivita'  della  societa'  Infratel Italia SpA e della
fondazione Ugo Bordoni.
   3.  Il Ministro puo' delegare singoli atti in materie non comprese
nella presente delega.

                               Art. 2.

   1.  Al  Vice Ministro allo sviluppo economico on. Paolo Romani, e'
delegata,  nell'ambito  delle  competenze di cui all'art. 1, la firma
dei relativi atti e provvedimenti.
   2.   Relativamente   agli   enti   vigilati,   e'  delegata  anche
l'approvazione  del  bilancio preventivo, dell'assetto organizzativo,
del programma di attivita', previo assenso del Ministro.
   3.  All'on.  Paolo  Romani e' altresi' delegata la definizione dei
criteri  generali  in  materia  di  ausili  finanziari  a  terzi e di
determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi,
previo assenso del Ministro.

                               Art. 3.

   1.  Al Vice Ministro allo sviluppo economico on. Paolo Romani sono
altresi'  delegate,  nelle materie rientranti nelle competenze di cui
all'art.  l  ed in coerenza con gli indirizzi del Ministro, contenuti
anche  nella  direttiva generale annuale per l'azione amministrativa,
le  richieste  di  parere  al  Consiglio  di  Stato  nei procedimenti
relativi  ai  ricorsi  straordinari  al  Capo  dello  Stato  ed  alle
Autorita' indipendenti; le risposte ai rilievi della Corte dei conti;
le  interrogazioni  a  risposta  scritta;  la  firma  dei  decreti di
variazione  di bilancio concernenti i capitoli dei relativi centri di
costo, nonche' gli interventi presso le Camere, in rappresentanza del
Ministro,  per  lo  svolgimento di interrogazioni a risposta orale ed
ogni  altro  intervento  che si renda necessario nel corso dei lavori
parlamentari, secondo le direttive del Ministro.
   2.  E'  altresi'  delegata  la  Presidenza delle commissioni e dei
comitati  operanti  nell'ambito  delle materie delegate, ad eccezione
della  Presidenza  della Consulta, per l'emissione delle carte valori
postali  e  la filatelia, nonche' l'esercizio di attivita' inerenti i
rapporti internazionali.

                               Art. 4.

   1.  Sono  riservati  alla  firma  del  Ministro gli atti normativi
adottati  previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e gli altri
atti  indicati  nell'art. 4, comma 1, lettere b), con le modalita' di
cui al comma 2, e), g) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni.
   2.  Relativamente alla definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi  e  direttive generali per l'azione amministrativa e per la
gestione,  i1  Ministro  provvedera',  qualora  siano  interessate le
materie delegate, su proposta del Vice Ministro.
   3.  Il  Vice  Ministro  allo  sviluppo  economico,  per le materie
inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell'Ufficio di Gabinetto,
dell'Ufficio  Legislativo  e dell'Ufficio del Consigliere diplomatico
del   Ministro,   ai  sensi  dell'art.  l,  comma  24-quinquies,  del
decreto-legge  18  maggio  2006,  n.  181,  convertito, in legge, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

                               Art. 5.

   1.  Nei  casi  di  particolare  rilevanza politica e strategica il
Ministro  puo' avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle
materie   delegate,   nonche'   la   risposta   alle   interrogazioni
parlamentari scritte ed orali.

                               Art. 6.

   1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto
provvede   il   Capo  di  Gabinetto,  che  indichera'  i  criteri  di
informazione sull'attivita' svolta.
    Roma, 26 giugno 2009
                                                Il Ministro : Scajola