MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 giugno 2009
 Riapertura  delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro
poliennali  2,35%,  indicizzati all'inflazione europea, con godimento
15  marzo  2008  e  scadenza  15  settembre  2019,  quattordicesima e
quindicesima tranche. (09A07500)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n.  398,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  di  debito  pubblico,  e, in particolare,
l'art.  3,  ove  si  prevede  che  il  Ministro dell'economia e delle
finanze  e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice   che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di  prodotti  e  strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine,
indicandone  l'ammontare  nominale, il tasso di interesse o i criteri
per    la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo   minimo
sottoscrivibile,   il   sistema   di   collocamento   ed  ogni  altra
caratteristica e modalita';
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  118249  del 30 dicembre 2008,
emanato  in  attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i
limiti e le modalita' cui il Dipartimento del tesoro dovra' attenersi
nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo
prevedendo  che  le  operazioni stesse vengano disposte dal direttore
generale  del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione
seconda del Dipartimento medesimo;
  Vista  la  determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale
il  direttore  generale  del  Tesoro  ha  delegato il direttore della
Direzione  seconda  del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
  Visti,  altresi',  gli  articoli  4  e  11 del ripetuto decreto del
Presidente   della   Repubblica   n.  98  del  2003,  riguardanti  la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.A.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Visto   il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio  2004,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del  13  maggio  2004,  recante  disposizioni  in caso di ritardo nel
regolamento  delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
  Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in
particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle emissioni disposte a tutto il 18
giugno  2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati,  a  87.153  milioni  di  euro e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visti  i  propri decreti in data 21 maggio, 23 luglio e 20 novembre
2008, 22 gennaio, 20 febbraio, 24 marzo e 22 aprile 2009, con i quali
e'  stata  disposta l'emissione delle prime tredici tranche dei buoni
del Tesoro poliennali 2,35% con godimento 15 marzo 2008 e scadenza 15
settembre   2019,   indicizzati,  nel  capitale  e  negli  interessi,
all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area
dell'euro  (IAPC),  con  esclusione  dei  prodotti a base di tabacco,
d'ora  innanzi  indicato,  ai fini del presente decreto, come «Indice
Eurostat»;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di  una  quattordicesima  tranche dei predetti
buoni del Tesoro poliennali;

                              Decreta:


                               Art. 1.



  Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente
della  Repubblica  30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche' del decreto
ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta  l'emissione  di  una  quattordicesima tranche dei buoni del
Tesoro  poliennali  2,35%  indicizzati  all'«Indice  Eurostat»  («BTP
€i»)  con  godimento 15 marzo 2008 e scadenza 15 settembre 2019,
fino  all'importo massimo di 1.500 milioni di euro, di cui al decreto
del   23   luglio  2008,  altresi'  citato  nelle  premesse,  recante
l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto 23 luglio 2008.
  I  buoni  medesimi  sono  ammessi  alla quotazione ufficiale e sono
compresi  tra  le  attivita'  ammesse  a garanzia delle operazioni di
rifinanziamento  presso  la Banca centrale europea e su di essi, come
previsto  dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.  6  dell'8  gennaio  2008,  possono  essere
effettuate operazioni di «coupon stripping».
  Le  prime  due  cedole  dei  buoni  emessi con il presente decreto,
essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

        
     
                               Art. 2.



  Le  offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1
del  presente  decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno
24  giugno  2009,  con  l'osservanza  delle  modalita' indicate negli
articoli  9  e  10  del  citato  decreto  del  23 luglio 2008, con la
seguente integrazione:
  «Eventuali  offerte  che  presentino  l'indicazione  di  titoli  di
scambio  da  versare  in  regolamento  dei  titoli  in  emissione non
verranno prese in considerazione».
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
offerte,  verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 23 luglio 2008.
  Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.

        
     
                               Art. 3.



  Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al
precedente  articolo, avra' inizio il collocamento della quindicesima
tranche  dei  titoli  stessi  per un importo massimo del 10 per cento
dell'ammontare  nominale  indicato  all'art.  1 del presente decreto;
tale   tranche   supplementare   sara'   riservata   agli   operatori
«specialisti  in  titoli  di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3
del  regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n.
219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
159  del  9  luglio  1999,  che  abbiano  partecipato  all'asta della
quattordicesima tranche. La tranche supplementare verra' collocata al
prezzo  di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche
di  cui  all'art.  1  del  presente decreto e verra' assegnata con le
modalita'  indicate  negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 23
luglio 2008, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:
  «Eventuali  offerte  che  presentino  l'indicazione  di  titoli  di
scambio  da  versare  in  regolamento  dei  titoli  in  emissione non
verranno prese in considerazione.
  Le   domande  presentate  nell'asta  supplementare  si  considerano
formulate   al   prezzo   di   aggiudicazione  determinato  nell'asta
ordinaria, anche se recanti prezzi diversi».
  Gli    «specialisti»    potranno    partecipare   al   collocamento
supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore
15,30 del giorno 25 giugno 2009.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»  nel
collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre  aste  «ordinarie»  dei  B.T.P.  €i  decennali, ivi compresa
quella  di  cui  all'art.  1  del  presente  decreto,  ed  il  totale
complessivamente  assegnato,  nelle  medesime  aste,  agli  operatori
ammessi a partecipare al collocamento supplementare.
  Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.

        
     
                               Art. 4.



  Il  regolamento  dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento
supplementare  sara'  effettuato  dagli  operatori  assegnatari il 26
giugno  2009,  al  prezzo  di  aggiudicazione e con corresponsione di
dietimi d'interesse lordi per centotre giorni.
  Il  controvalore  da  versare  e' calcolato moltiplicando l'importo
nominale   aggiudicato   per  il  «Coefficiente  di  indicizzazione»,
riferito  alla  data  di  regolamento,  per  la  somma  del prezzo di
aggiudicazione  diviso  100  e  del rateo reale di interesse maturato
diviso  1000  e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo
della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8
del citato decreto del 23 luglio 2008. Il rateo reale di interesse e'
calcolato  con  riferimento  ad  una  base  di calcolo di 1000 euro e
arrotondato   alla  sesta  cifra  decimale,  secondo  le  convenzioni
utilizzate  nella  procedura  per  il  collocamento mediante asta dei
buoni del Tesoro poliennali.
  Ai   fini   del  regolamento  dell'operazione,  la  Banca  d'Italia
provvedera'   ad   inserire  le  relative  partite  nel  servizio  di
compensazione  e  liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno
di regolamento.
  Il  versamento  all'entrata  del  bilancio statale del netto ricavo
dell'emissione,  e  relativi  dietimi,  sara'  effettuato dalla Banca
d'Italia il medesimo giorno 26 giugno 2009.
  A  fronte  di  tali  versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria
provinciale  dello  Stato rilascera' separate quietanze di entrata al
bilancio  dello  Stato,  con  imputazione  al  capo  X, capitolo 5100
(unita' previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo
al   netto   ricavo  dell'emissione,  ed  al  capitolo  3240  (unita'
previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi
d'interesse dovuti, al lordo.
  In  caso  di  ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente
decreto,   troveranno   applicazione   le  disposizioni  del  decreto
ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

        
     
                               Art. 5.



  Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2009, faranno
carico  al  capitolo  2214 (unita' previsionale di base 26.1.5) dello
stato  di  previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze  per  l'anno  stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni
successivi.
  L'onere  per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario
2019,  fara'  carico  al  capitolo che verra' iscritto nello stato di
previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze
per   l'anno  stesso,  e  corrispondente  al  capitolo  9502  (unita'
previsionale  di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in
corso.
  L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8
del  citato  decreto  del  23  luglio  2008,  sara' scritturato dalle
Sezioni  di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al
capitolo  2247 (unita' previsionale di base 26.1.5; codice gestionale
109)   dello   stato   di   previsione   della  spesa  del  Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 giugno 2009
                         p. Il direttore generale del Tesoro: Cannata