MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 giugno 2009
 Emissione  dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ
-  24) con decorrenza 30 giugno 2009 e scadenza 30 giugno 2011, prima
e seconda tranche. (09A07501)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n.  398,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  di  debito  pubblico,  e, in particolare,
l'art.  3,  ove  si  prevede  che  il  Ministro dell'economia e delle
finanze  e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice   che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di  prodotti  e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine,
indicandone  l'ammontare  nominale,  il tasso d'interesse o i criteri
per    la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo   minimo
sottoscrivibile,   il   sistema   di   collocamento   ed  ogni  altra
caratteristica e modalita';
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  118249  del 30 dicembre 2008,
emanato  in  attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i
limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi
nell'effettuare   le   operazioni  finanziarie  di  cui  allo  stesso
articolo,  prevedendo  che  le operazioni stesse vengano disposte dal
Direttore  generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della
Direzione seconda del Dipartimento medesimo;
  Vista  la  determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale
il  Direttore  generale  del  Tesoro  ha  delegato il Direttore della
Direzione  seconda  del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
  Visti,  altresi',  gli  articoli  4  e  11 del ripetuto decreto del
Presidente   della   Repubblica  n.  398  del  2003,  riguardanti  la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.A.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Visto   il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio  2004,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del  13  maggio  2004,  recante  disposizioni  in caso di ritardo nel
regolamento  delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
  Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in
particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle emissioni disposte a tutto il 19
giugno  2009 ammonta, al netto dei rimborsi gia' effettuati, a 86.461
milioni di euro, e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  una  emissione  di  certificati di credito del Tesoro «zero
coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ - 24»);

                              Decreta:


                               Art. 1.



  Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente
della  Repubblica  30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche' del decreto
ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta  l'emissione  di  una  prima  tranche  di  «CTZ  -  24», con
decorrenza 30 giugno 2009 e scadenza 30 giugno 2011, fino all'importo
massimo  di  4.000 milioni di euro, da destinarsi a sottoscrizioni in
contanti  al  prezzo  di aggiudicazione risultante dalla procedura di
assegnazione dei certificati stessi.
  I  certificati  sono  emessi  senza  indicazione  di prezzo base di
collocamento  e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale
riferita  al  prezzo;  il  prezzo  di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
  Al  termine  della  procedura  di  assegnazione  di cui ai predetti
articoli   e'  disposta  automaticamente  l'emissione  della  seconda
tranche  dei  certificati,  per  un  importo massimo del 25 per cento
dell'ammontare  nominale  indicato  al primo comma, da assegnare agli
operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalita' di cui ai
successivi articoli 12 e 13.
  Le  richieste  risultate  accolte  sono vincolanti e irrevocabili e
danno    conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle   relative
operazioni.

        
     
                               Art. 2.



  L'importo  minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui
al  presente  decreto  e'  di  mille euro nominali; le sottoscrizioni
potranno  quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale
cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998,
i certificati sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili
a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a
godere  dello  stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e
le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.
  La  Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite
da  regolare  dei  certificati  sottoscritti in asta, nel servizio di
compensazione  e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari,
con  valuta  pari  a  quella di regolamento. L'operatore partecipante
all'asta, al fine di regolare i certificati assegnati, puo' avvalersi
di  un altro intermediario il cui nominativo dovra' essere comunicato
alla   Banca  d'Italia,  secondo  la  normativa  e  attenendosi  alle
modalita' dalla stessa stabilite.
  A   fronte   delle  assegnazioni,  gli  intermediari  aggiudicatari
accreditano   i   relativi  importi  sui  conti  intrattenuti  con  i
sottoscrittori.

        
     
                               Art. 3.



  Ferme  restando  le  disposizioni  vigenti  relative alle esenzioni
fiscali  in  materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il
presente  decreto  si  applicano  le  disposizioni  di cui al decreto
legislativo  1°  aprile  1996,  n.  239,  e al decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461.
  I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e
sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di
rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

        
     
                               Art. 4.



  Il  rimborso  dei certificati di credito verra' effettuato in unica
soluzione  il 30 giugno 2011, tenendo conto delle disposizioni di cui
ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del
decreto  ministeriale  n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art.
16 del presente decreto.
  Ai  sensi  dell'art.  11,  secondo  comma,  del  richiamato decreto
legislativo   n.   239   del  1996,  nel  caso  di  riapertura  delle
sottoscrizioni  dell'emissione  di  cui  al presente decreto, ai fini
dell'applicazione  dell'imposta  sostitutiva  di  cui  all'art. 2 del
medesimo  provvedimento  legislativo  alla differenza tra il capitale
nominale  dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il
prezzo  di  riferimento  rimane  quello di aggiudicazione della prima
tranche del prestito.

        
     
                               Art. 5.



  Possono  partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati
soggetti,  purche'  abilitati  allo  svolgimento  di  almeno  uno dei
servizi  di  investimento  di  cui  all'art.  1, comma 5, del decreto
legislativo  24  febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria):
   a)  le  banche  italiane,  comunitarie  ed extracomunitarie di cui
all'art.  1,  comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di
cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;
    le  banche  comunitarie  possono  partecipare  all'asta  anche in
quanto  esercitino le attivita' di cui all'art. 16 del citato decreto
legislativo  n.  385  del  1993  senza stabilimento di Succursali nel
territorio della Repubblica, purche' risultino curati gli adempimenti
previsti dal comma 3 del predetto art. 16;
    le  banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in
quanto  esercitino  le  attivita'  di intermediazione mobiliare senza
stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia
rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4, del
menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;
   b)  le  societa'  di  intermediazione  mobiliare  e  le imprese di
investimento  extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere e)
e  g)  del  citato  decreto  legislativo  n.  58  del  1998, iscritte
nell'Albo  istituito  presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1
del  medesimo  decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento
comunitarie  di  cui  alla  lettera  f)  del  citato art. 1, comma 1,
iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.
  Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.
  La  Banca  d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni
con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la
Rete Nazionale Interbancaria.

        
     
                               Art. 6.



  L'esecuzione   delle   operazioni   relative  al  collocamento  dei
certificati  di  cui  al  presente  decreto  e'  affidata  alla Banca
d'Italia.
  I  rapporti  tra  il  Ministero  dell'economia e delle finanze e la
Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati
dalle  norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10
marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.
  A  rimborso  delle  spese  sostenute e a compenso del servizio reso
sara'  riconosciuta  agli  operatori  una provvigione di collocamento
dello 0,20 per cento, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto,
in   relazione   all'impegno   di   non   applicare  alcun  onere  di
intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.
  Detta  provvigione  verra'  corrisposta, per il tramite della Banca
d'Italia,  all'atto  del  versamento  presso la Sezione di Roma della
Tesoreria   provinciale  dello  Stato  del  controvalore  dei  titoli
sottoscritti.
  L'ammontare  della  provvigione  sara' scritturato dalle Sezioni di
Tesoreria  fra  i  «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo
2247  (unita'  previsionale  di  base  26.1.5; codice gestionale 109)
dello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno finanziario 2009.

        
     
                               Art. 7.



  Le  offerte  degli  operatori,  fino  ad  un massimo di tre, devono
contenere   l'indicazione   dell'importo  dei  certificati  che  essi
intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.
  I  prezzi  indicati  dagli  operatori  devono  variare dell'importo
minimo  di  un  millesimo  di  euro;  eventuali variazioni di importo
diverso vengono arrotondate per eccesso.
  Le  richieste  presentate a prezzi superiori a 100 sono considerate
formulate a un prezzo pari a 100.
  Ciascuna  offerta  non  deve  essere  inferiore  a  500.000 euro di
capitale   nominale;  eventuali  offerte  di  importo  inferiore  non
verranno prese in considerazione.
  Ciascun  offerta  non  deve  essere  superiore all'importo indicato
nell'art.  1;  eventuali  offerte  di  ammontare  superiore  verranno
accettate limitatamente all'importo medesimo.
  Eventuali  offerte  di  ammontare  non multiplo dell'importo minimo
sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.
  Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio
da  versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese
in considerazione.

        
     
                               Art. 8.



  Le  offerte  di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui
al  primo  comma  dell'art.  1  del presente decreto devono pervenire
entro  le  ore  11 del giorno 25 giugno 2009, esclusivamente mediante
trasmissione  di  richiesta  telematica  da  indirizzare  alla  Banca
d'Italia  tramite  Rete  Nazionale  Interbancaria,  con  le modalita'
tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  In  caso  di  interruzione duratura nel collegamento della predetta
«Rete»  troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery»
previste  nella  Convenzione  tra  la  Banca d'Italia e gli operatori
partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

        
     
                               Art. 9.



  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
offerte  di  cui  al precedente articolo, sono eseguite le operazioni
d'asta   nei   locali   della   Banca  d'Italia  in  presenza  di  un
rappresentante    della   Banca   medesima,   il   quale,   ai   fini
dell'aggiudicazione,   provvede   all'elencazione   delle   richieste
pervenute,   con   l'indicazione   dei  relativi  importi  in  ordine
decrescente di prezzo offerto.
  Le  operazioni  di  cui  al comma precedente sono effettuate, anche
tramite  sistemi  di comunicazione telematica, con l'intervento di un
rappresentante  del  Ministero  dell'economia e delle finanze, a cio'
delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito
verbale  da  cui  risulti,  fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione.
Tale  prezzo  sara'  reso  noto  mediante comunicato stampa nel quale
verra'  altresi' data l'informazione relativa alla quota assegnata in
asta agli «specialisti».

        
     
                              Art. 10.



  In  relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo
cui  i  certificati  sono  emessi senza indicazione di prezzo base di
collocamento,  non vengono prese in considerazione dalla procedura di
assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di
esclusione».
  Il  «prezzo  di  esclusione»  viene  determinato  con  le  seguenti
modalita' :
   a)  nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina
il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal
prezzo  piu'  elevato,  costituiscono  la  prima  meta'  dell'importo
nominale   in   emissione;  nel  caso  di  domanda  totale  inferiore
all'offerta,  si  determina il prezzo medio ponderato delle richieste
che, sempre ordinate a partire dal prezzo piu' elevato, costituiscono
la prima meta' dell'importo domandato;
   b)  si  individua  il  «prezzo di esclusione» sottraendo due punti
percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto a).
  Ai  fini  della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione»,
non  vengono  prese  in considerazione le offerte presentate a prezzi
superiori   al  «prezzo  massimo  accoglibile»,  determinato  con  le
seguenti modalita':
   a)  nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina
il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal
prezzo  piu'  elevato,  costituiscono  la  seconda meta' dell'importo
nominale   in   emissione;  nel  caso  di  domanda  totale  inferiore
all'offerta  si  determina  il prezzo medio ponderato delle richieste
che, sempre ordinate a partire dal prezzo piu' elevato, costituiscono
la seconda meta' dell'importo domandato;
   b)  si  individua  il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due
punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto a).
  Il  prezzo  di  esclusione  sara' reso noto nel medesimo comunicato
stampa di cui al precedente art. 9.

        
     
                              Art. 11.



  L'assegnazione  dei  certificati  verra'  effettuata al prezzo meno
elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.
  Nel  caso  di  offerte  al  prezzo marginale che non possano essere
totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione
con i necessari arrotondamenti.

        
     
                              Art. 12.



  Non  appena  ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati
di  cui  agli articoli precedenti, avra' inizio il collocamento della
seconda  tranche  di  detti certificati per un importo massimo del 25
per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1
del presente decreto; tale tranche supplementare sara' riservata agli
operatori  «specialisti  in  titoli  di  Stato», individuati ai sensi
dell'art.  3  del  regolamento  adottato  con decreto ministeriale 13
maggio  1999,  n.  219,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato
all'asta  della  prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad
un  prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti»
potranno  partecipare  al  collocamento  supplementare  inoltrando le
domande  di  sottoscrizione  fino alle ore 15,30 del giorno 26 giugno
2009.
  Le  offerte  non pervenute entro tale termine non verranno prese in
considerazione.
  Il   collocamento   supplementare   avra'   luogo   al   prezzo  di
aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.
  Ai  fini  dell'assegnazione  valgono,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni  di  cui  agli  articoli  6 e 9 del presente decreto. La
richiesta  di  ciascuno «specialista» dovra' essere presentata con le
modalita'  di  cui all'art. 8 del presente decreto e dovra' contenere
l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.
  Ciascuna  richiesta  non  potra'  essere  inferiore a 500.000 euro;
eventuali  richieste  di  importo  inferiore  non  verranno  prese in
considerazione.
  Ciascuna  richiesta  non dovra' essere superiore all'intero importo
del  collocamento  supplementare;  eventuali  richieste  di ammontare
superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.
  Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio
da  versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese
in considerazione.
  Eventuali  richieste  di  importo  non multiplo dell'importo minimo
sottoscrivibile   del  prestito  verranno  arrotondate  per  difetto;
qualora   vengano   avanzate   piu'   richieste,   verra'   presa  in
considerazione la prima di esse.
  Le   domande  presentate  nell'asta  supplementare  si  considerano
formulate   al   prezzo   di   aggiudicazione  determinato  nell'asta
ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.

        
     
                              Art. 13.



  L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»  nel
collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei
certificati  di  cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle
ultime  tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24» (ivi compresa quella di cui
all'art.  1  del  presente  decreto)  ed  il  totale complessivamente
assegnato,  nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare
al  collocamento  supplementare.  Le  richieste  saranno  soddisfatte
assegnando  prioritariamente  a  ciascuno «specialista» il minore tra
l'importo richiesto e quello spettante di diritto.
  Qualora  uno  o piu' «specialisti» presentino richieste inferiori a
quelle  loro  spettanti  di  diritto,  ovvero  non  effettuino alcuna
richiesta,   la   differenza   sara'  assegnata  agli  operatori  che
presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.
  Delle  operazioni  relative  al  collocamento  supplementare verra'
redatto apposito verbale.

        
     
                              Art. 14.



  Il   regolamento   dei  certificati  sottoscritti  in  asta  e  nel
collocamento   supplementare   sara'   effettuato   dagli   operatori
assegnatari  il  30  giugno  2009, al prezzo di aggiudicazione. A tal
fine,  la  Banca d'Italia provvedera' ad inserire le relative partite
nel  servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta
pari al giorno di regolamento.
  In  caso  di  ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente
decreto,   troveranno   applicazione   le  disposizioni  del  decreto
ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

        
     
                              Art. 15.



  Il  30  giugno 2009 la Banca d'Italia provvedera' a versare, presso
la  Sezione  di  Roma  della  Tesoreria  provinciale  dello Stato, il
controvalore  del  capitale  nominale  dei  certificati assegnati, al
prezzo di aggiudicazione d'asta.
  La  predetta Sezione di Tesoreria rilascera', per detto versamento,
apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione
al  Capo  X, capitolo 5100 (unita' previsionale di base 4.1.1.1) art.
8.

        
     
                              Art. 16.



  I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e
le   relative   rendicontazioni   sono  regolati  dalle  disposizioni
contenute  nel  decreto  ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 1998.

        
     
                              Art. 17.



  L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto,
relativo all'anno finanziario 2011, fara' carico ad appositi capitoli
dello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno  stesso e corrispondenti al capitolo 9537
(unita'  previsionale  di  base  26.2.9)  per l'importo pari al netto
ricavo   delle   singole   tranches   ed  al  capitolo  2216  (unita'
previsionale  di  base 26.1.5) per l'importo pari alla differenza fra
il  netto  ricavo  e  il valore nominale delle tranches stesse, dello
stato di previsione per l'anno in corso.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 22 giugno 2009
                         p. Il direttore generale del Tesoro: Cannata