MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 12 maggio 2009
 Modalita'   di   finanziamento   della   gestione  dei  rifiuti  di
apparecchiature  di  illuminazione  da  parte  dei  produttori  delle
stesse. (09A07403)

                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                             E DEL MARE

                           di concerto con

                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

                                  e

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  ed  in
particolare la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti;
  Visto  il  decreto  legislativo  25  luglio  2005,  n. 151, recante
«Attuazione  delle  direttive  2002/95/CE,  2002/96/CE  e 2003/108/CE
relative   alla  riduzione  dell'uso  di  sostanze  pericolose  nelle
apparecchiature  elettriche  ed elettroniche nonche' allo smaltimento
dei rifiuti»;
  Visto  in  particolare  l'art.  10,  comma  4,  del  citato decreto
legislativo n. 151 del 2005, che prevede che con decreto del Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, di concerto
con  i  Ministri  dello sviluppo economico e dell'economia e finanze,
siano  individuate  le  modalita' di finanziamento della gestione dei
rifiuti  di  apparecchiature  di  illuminazione elettriche rientranti
nella  categoria  di  cui  al  punto  5  dell'allegato 1A al medesimo
decreto da parte dei produttori delle apparecchiature stesse;

                              Decreta:


                               Art. 1.
                  Finalita' e campo di applicazione


  1.  Il  presente decreto individua, ai sensi dell'art. 10, comma 4,
del  decreto  legislativo  25  luglio  2005,  n. 151, le modalita' di
finanziamento  della  gestione  dei  rifiuti delle apparecchiature di
illuminazione  di  cui  all'allegato  1A, punto 5, e all'allegato 1B,
punto  5,  del  medesimo decreto legislativo, da parte dei produttori
delle apparecchiature stesse.

        
     
                               Art. 2.
              Finanziamento della gestione dei rifiuti
               delle apparecchiature di illuminazione


  1.  Ai  sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 151
del   2005,   il   finanziamento   della   gestione   di  rifiuti  di
apparecchiature di illuminazione di cui all'allegato 1A, punto 5, del
decreto  legislativo  25  luglio  2005,  n.  151,  e'  a  carico  dei
produttori  indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di
dette apparecchiature e dalla origine domestica o professionale delle
stesse.

        
     
                               Art. 3.


        Modalita' di finanziamento della gestione dei rifiuti
       di apparecchi di illuminazione di cui all'allegato 1B,
         punto 5.1, del decreto legislativo n. 151 del 2005

  1.  I produttori di apparecchi di illuminazione di cui all'allegato
1B,  punto  5.1,  del  decreto legislativo n. 151 del 2005, adempiono
all'obbligo  di  finanziamento  della  gestione  dei  rifiuti di tali
apparecchi attraverso l'adesione ad un sistema collettivo adeguato.
  2.   Il   contributo   dovuto   dai  produttori  di  apparecchi  di
illuminazione  di  cui al comma 1 per il finanziamento della gestione
dei  rifiuti  da  essi  derivati,  e' determinato in proporzione alla
quota  di  mercato,  nell'anno  solare  di  riferimento,  di  ciascun
produttore,  calcolata  dal  Comitato di vigilanza e controllo di cui
all'art. 15 del decreto legislativo n. 151 del 2005 in base al numero
e  al  peso  degli  apparecchi  di  illuminazione immessi sul mercato
nazionale,  comunicati  al  registro nazionale di cui all'art. 14 del
medesimo  decreto  legislativo  secondo  quanto  indicato nel decreto
ministeriale  di  cui  all'art.  13,  comma  8,  dello stesso decreto
legislativo, nonche' in base a quanto indicato nei commi 4 e 5.
  3. Ai fini del calcolo del contributo di cui al comma 3, per quanto
riguarda  il  parametro  peso  gli  apparecchi  di illuminazione sono
suddivisi nelle seguenti fasce:
  a) fascia 1: <= 2 kg;
  b) fascia 2: > 2 kg e < 8 kg;
  c) fascia 3: > 8 kg.
  4.  I  produttori  di  apparecchi  di  illuminazione  comunicano al
registro  di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 151 del 2005,
entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  la  fascia  o le fasce di appartenenza, indicando altresi',
nel caso di appartenenza a piu' fasce, il numero di pezzi immessi sul
mercato nazionale per ciascuna fascia.
  5.  Le fasce di cui al comma 4 possono essere aggiornate sulla base
dell'esperienza  acquisita,  decorso  almeno  un  anno  dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.

        
     
                               Art. 4.


        Modalita' di finanziamento della gestione dei rifiuti
  di tubi fluorescenti e sorgenti luminose di cui all'allegato 1B,
  punti 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 del decreto legislativo n. 151 del 2005

  1.  I  produttori  di  tubi fluorescenti e sorgenti luminose di cui
all'allegato 1B, punti 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 del decreto legislativo n.
151  del  2005, adempiono all'obbligo di finanziamento della gestione
dei rifiuti attraverso l'adesione ad un sistema collettivo adeguato.
  2.  Il  contributo  dovuto  dai  produttori  di tubi fluorescenti e
sorgenti  luminose per il finanziamento della gestione dei rifiuti da
essi  derivati,  e' determinato in proporzione alla quota di mercato,
nell'anno solare di riferimento, di ciascun produttore, calcolata dal
Comitato  di  vigilanza  e  controllo  di cui all'art. 15 del decreto
legislativo  n.  151  del 2005 in base al numero di pezzi immessi sul
mercato  nazionale,  comunicati al registro nazionale di cui all'art.
14  del  medesimo  decreto  legislativo  secondo  quanto indicato nel
decreto  ministeriale  di  cui  all'art.  13,  comma  8, dello stesso
decreto legislativo.

        
     
                               Art. 5.


           Possibilita' di indicare all'acquirente i costi
                sostenuti per la gestione dei rifiuti
               delle apparecchiature di illuminazione

  1. I produttori di apparecchi di illuminazione, tubi fluorescenti e
sorgenti  luminose  possono  avvalersi  della  facolta'  di  indicare
separatamente  i  costi  di  cui  all'art.  10,  comma 2, del decreto
legislativo n. 151 del 2005, fino al 13 febbraio 2011.
   Roma, 12 maggio 2009
                      Il Ministro dell'ambiente
                    e della tutela del territorio
                             e del mare
                            Prestigiacomo

                             Il Ministro
                      dello sviluppo economico
                               Scajola

                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                              Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2009
Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
   del territorio, registro n. 5, foglio n. 145