ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E
DI INTERESSE COLLETTIVO
REGOLAMENTO 11 giugno 2009
Regolamento recante la disciplina delle polizze con prestazioni
direttamente collegate ad un indice azionario o altro valore di
riferimento di cui all'articolo 41, comma 2, decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 â€' codice delle assicurazioni private.
(09A07470)
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'ISVAP
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle
assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni
Private;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Fonti normative
1. Il presente Regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 5,
comma 2 e 41, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209.
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a) «contratto index linked»: il contratto di assicurazione sulla
vita di cui all'art. 41, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 in cui le prestazioni sono direttamente collegate ad un
indice azionario o ad altro valore di riferimento;
b) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante il Codice delle Assicurazioni Private;
c) «imprese» o «imprese di assicurazione»: le imprese di
assicurazione aventi sede legale in Italia e le sedi secondarie in
Italia di imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato
Terzo;
d) «ISVAP»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo;
e) «mercato regolamentato»: un mercato finanziario autorizzato o
riconosciuto ai sensi della parte III, titolo I, del testo unico
dell'intermediazione finanziaria, nonche' i mercati di Stati
appartenenti all'OCSE che sono istituiti, organizzati e disciplinati
da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorita'
nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati
regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria;
f) «organo amministrativo»: il consiglio di amministrazione o,
nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art.
2409-octies del codice civile, il consiglio di gestione;
g) «rischio di performance»: uno dei profili di cui si compone il
rischio di investimento, come definito dal Regolamento ISVAP n. 19
del 14 marzo 2008, derivante dal rilascio al contraente di una
garanzia minima di conservazione del capitale o di interesse: e' il
rischio che il valore degli attivi destinati a copertura delle
riserve tecniche non sia tale da consentire la conservazione o la
rivalutazione del capitale fino all'ammontare minimo garantito;
h) «rischio di base»: uno dei profili di cui si compone il rischio
di investimento, come definito dal Regolamento ISVAP n. 19 del 14
marzo 2008, derivante dal rilascio al contraente di una garanzia di
adeguamento del capitale in funzione dell'andamento di un indice
azionario o di un altro valore di riferimento: e' il rischio che gli
attivi destinati a copertura, seppur gestiti nel rispetto delle
disposizioni di legge e regolamentari, non consentano di replicare
l'andamento del valore dell'indice azionario o del diverso valore di
riferimento e quindi di far fronte alle prestazioni assicurate
variabili in funzione di tale andamento;
i) «rischio di controparte»: uno dei profili di cui si compone il
rischio di investimento, come definito dal Regolamento ISVAP n. 19
del 14 marzo 2008, connesso alla qualita' dell'ente emittente o della
controparte degli strumenti finanziari, inclusi quelli derivati,
destinati a copertura delle riserve tecniche dei contratti di cui
trattasi: e' il rischio che l'ente emittente o la controparte non
adempia ai propri obblighi contrattuali.
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 3.
Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione
aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana ed alle
sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione aventi sede
legale in uno Stato terzo.
2. Il presente Regolamento non si applica ai contratti con
prestazioni indicizzate al costo della vita stipulati in base a
tariffe approvate in epoca anteriore dell'entrata in vigore del
decreto legislativo n. 174 del 17 marzo 1995.
3. Le imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato
membro ed ammesse ad operare sul territorio della Repubblica italiana
sono tenute ad osservare le disposizioni di cui al Titolo II e al
Titolo VI.
TITOLO II
INDICI AMMISSIBILI E MODALITA' DI INDICIZZAZIONE
Art. 4.
Indici azionari ammissibili
1. Gli indici azionari a cui possono essere collegate le
prestazioni o i valori di riscatto relativi ai contratti index linked
soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) sono costruiti su azioni, negoziate su mercati regolamentati
liquidi ed attivi di uno Stato appartenente all'OCSE;
b) sono pubblici, comunemente utilizzati dalla comunita'
finanziaria e replicabili;
c) sono caratterizzati da una adeguata diversificazione, in
termini di numerosita' e composizione relativa, delle azioni
sottostanti;
d) sono calcolati con cadenza giornaliera da soggetti terzi,
indipendenti rispetto alle imprese di assicurazione e agli emittenti
le azioni su cui sono costruiti;
e) sono calcolati in base a criteri di determinazione oggettivi e
predefiniti, resi disponibili agli interessati, che disciplinano
anche le modalita' di sostituzione o eliminazione di alcune delle
azioni su cui sono costruiti;
f) sono pubblicati su quotidiani di diffusione nazionale con
cadenza giornaliera.
2. Ai fini del comma 1, lettera c), un indice si considera
adeguatamente diversificato qualora la relativa composizione e' tale
che le oscillazioni dei prezzi o le transazioni riguardanti una
componente dell'indice non influenzano indebitamente il rendimento
dell'intero indice.
TITOLO II
INDICI AMMISSIBILI E MODALITA' DI INDICIZZAZIONE
Art. 5.
Altri valori di riferimento ammissibili
1. Gli altri valori di riferimento a cui possono essere collegate
le prestazioni o i valori di riscatto relativi ai contratti index
linked sono rappresentati esclusivamente da:
a) indici obbligazionari;
b) indici sull'inflazione.
2. Gli indici obbligazionari di cui al comma 1, lettera a)
soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) sono costruiti su obbligazioni negoziate su mercati
regolamentati liquidi ed attivi e soddisfano comunque i requisiti di
cui all'art. 7, comma 2, fatta eccezione per la lettera b);
b) sono pubblici, comunemente utilizzati dalla comunita'
finanziaria e replicabili;
c) sono caratterizzati da una adeguata diversificazione, in
termini di numerosita' e composizione relativa, delle obbligazioni
sottostanti;
d) sono calcolati con cadenza giornaliera da soggetti terzi,
indipendenti rispetto alle imprese di assicurazione e agli emittenti
le obbligazioni su cui sono costruiti;
e) sono calcolati in base a criteri di determinazione oggettivi e
predefiniti, resi disponibili agli interessati, che disciplinano
anche le modalita' di sostituzione o eliminazione di alcune delle
obbligazioni su cui sono costruiti;
f) sono pubblicati su quotidiani di diffusione nazionale con
cadenza giornaliera.
3. Ai fini del comma 2, lettera c), un indice si considera
adeguatamente diversificato qualora la relativa composizione e' tale
che le oscillazioni dei prezzi o le transazioni riguardanti una
componente dell'indice non influenzano indebitamente il rendimento
dell'intero indice.
4. Gli indici sull'inflazione di cui al comma 1, lettera b),
soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) sono comunemente utilizzati dalla comunita' finanziaria;
b) sono calcolati periodicamente da enti o organismi statistici
pubblici, nazionali e sovranazionali;
c) e' chiaramente definita nelle condizioni di polizza la
configurazione dell'indice;
d) sono utilizzati a copertura delle relative riserve tecniche
attivi aventi indicizzazione, durata, flussi finanziari, profili di
liquidabilita' e caratteristiche coerenti con i corrispondenti
impegni contrattuali. A tali attivi si applicano le disposizioni sul
merito di credito dell'ente emittente previste all'art. 7.
5. Le prestazioni e i valori di riscatto non possono comunque in
alcun modo essere collegati, direttamente o indirettamente, a indici
o altri valori di riferimento relativi a merci, variabili climatiche,
operazioni di cartolarizzazione effettuate anche in maniera
sintetica, ovvero a derivati del credito.
TITOLO II
INDICI AMMISSIBILI E MODALITA' DI INDICIZZAZIONE
Art. 6.
Modalita' di indicizzazione
1. Le modalita' di indicizzazione agli indici azionari e agli altri
valori di riferimento di cui agli articoli 4 e 5 devono essere
semplici e soddisfare il requisito di agevole comprensibilita' da
parte del contraente.
2. Il profilo di rischio assunto attraverso l'indicizzazione deve
poter essere replicabile dall'impresa attraverso una gestione
finanziaria che utilizzi solo posizioni d'investimento in acquisto
non derivate.
3. In ogni caso la modalita' di indicizzazione non puo' determinare
un rischio per i contraenti superiore a quello che puo' essere
assunto dall'impresa ai sensi della normativa in materia di copertura
delle riserve tecniche.
TITOLO III
SICUREZZA E NEGOZIABILITA' DEGLI ATTIVI A COPERTURA DELLE
RISERVE
TECNICHE
Art. 7.
Attivi a copertura delle riserve tecniche
1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche relative ai
contratti index linked sono rappresentati, con la massima
approssimazione possibile, dalle quote rappresentanti l'indice
azionario o l'altro valore di riferimento di cui agli articoli 4 e 5
oppure da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilita' che
corrispondano il piu' possibile a quelli su cui si basa l'indice
azionario o l'altro valore di riferimento.
2. Qualora la copertura delle riserve tecniche avvenga mediante
l'impiego di titoli strutturati sono soddisfatte congiuntamente le
seguenti condizioni:
a) sono emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE, da enti
locali o da enti pubblici di Stati dello Spazio Economico Europeo o
da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o piu' di detti
Stati membri, ovvero da soggetti residenti in Stati appartenenti
all'OCSE, sottoposti a vigilanza prudenziale a fini di stabilita' su
base individuale ai sensi della normativa nazionale vigente o
dell'equivalente regolamentazione dello Stato estero;
b) agli Stati, enti o soggetti di cui alla lettera a) e'
attribuita, all'emissione e durante tutta la durata contrattuale, da
almeno due primarie agenzie di rating una classe almeno pari a quella
contrassegnata dal simbolo «A-» o equivalenti, secondo la scala di
classificazione relativa ad investimenti a medio-lungo termine; il
requisito e' rispettato anche nel caso in cui la classe sia stata
attribuita da una sola primaria agenzia di rating, a condizione che
nessun'altra abbia attribuito una valutazione inferiore;
c) sono negoziati su mercati regolamentati liquidi e attivi;
d) non contengono clausole di subordinazione che attribuiscano
all'attivo un grado inferiore nei pagamenti rispetto ad altri
creditori.
3. Qualora la copertura delle riserve tecniche avvenga mediante la
combinazione di titoli obbligazionari e di strumenti finanziari
derivati, al titolo obbligazionario si applicano i requisiti di cui
al comma 2, fatta eccezione, con riferimento alla lettera a),
all'assoggettamento a vigilanza prudenziale dell'ente emittente, e
agli strumenti finanziari derivati le disposizioni di cui al
provvedimento ISVAP del 19 luglio 1996 n. 297 e successive modifiche
e integrazioni. Il requisito di rating minimo di cui al comma 2,
lettera b), non si applica nel caso di titoli obbligazionari emessi
da soggetti residenti in Stati appartenenti allo Spazio Economico
Europeo sottoposti a vigilanza prudenziale a fini di stabilita' su
base individuale, a condizione che esistano accordi di collaborazione
sullo scambio di informazioni tra l'ISVAP e l'autorita' di vigilanza
competente.
4. Le condizioni di cui al comma 2, lettera c), sono derogabili
qualora il rischio di performance sia a carico dell'impresa. In
questi casi le imprese concludono accordi con l'emittente, o con
altro soggetto in possesso dei medesimi requisiti previsti al comma
2, lettere a) e b) che consentano alle imprese di disporre della
liquidita' necessaria per assolvere agli impegni nei confronti dei
contraenti anche in corso di contratto senza necessita' di ricorrere
a mezzi propri. Copia degli accordi e' conservata presso l'impresa.
5. Le condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano nel caso
in cui le imprese attuino una politica di replicazione diretta degli
impegni assunti mediante l'acquisto delle quote rappresentanti gli
indici azionari o gli altri valori di riferimento cui sono collegate
le prestazioni o i valori di riscatto relativi ai contratti. Restano
ferme le disposizioni dettate dall'ISVAP ai sensi dell'art. 38, comma
2, del decreto.
TITOLO III
SICUREZZA E NEGOZIABILITA' DEGLI ATTIVI A COPERTURA DELLE
RISERVE
TECNICHE
Art. 8.
Rischio di concentrazione
1. Il limite di esposizione, per singolo emittente, del complesso
degli investimenti destinati a copertura delle riserve tecniche
relative ai contratti index linked non puo' superare il 10% del
totale delle riserve tecniche relative a tali contratti;
l'esposizione massima per gruppo, ivi incluso il gruppo di
appartenenza dell'impresa di assicurazione, non puo' superare il 20%.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla quota di
portafoglio riferita ai contratti per i quali le imprese attuano una
politica di replicazione diretta degli impegni assunti mediante
l'acquisto delle quote rappresentanti gli indici azionari o gli altri
valori di riferimento cui sono collegate le prestazioni o i valori di
riscatto relativi ai contratti.
3. Non rientrano nei limiti di esposizione di cui al comma 1, gli
investimenti in titoli emessi o garantiti da Stati appartenenti
all'OCSE, da enti locali o da enti pubblici di Stati dello Spazio
Economico Europeo o da organizzazioni internazionali cui aderiscono
uno o piu' di detti Stati membri.
4. L'organo amministrativo puo' prevedere per limitati periodi di
tempo, in considerazione dell'attivita' dell'impresa e del graduale
sviluppo del portafoglio, limiti di concentrazione superiori a quelli
previsti al comma 1. Le motivazioni ed il periodo di tempo entro il
quale l'impresa intende ricondurre l'esposizione entro il limiti
fissati al comma 1 sono indicati in una specifica delibera, da
trasmettere all'ISVAP entro 15 giorni dalla relativa adozione.
TITOLO IV
RISCHIO DEMOGRAFICO E MARGINE DI SOLVIBILITA' RICHIESTO
Art. 9.
Rischio demografico
1. I contratti classificati nel ramo III di cui all'art. 2, comma
1, del decreto, sono caratterizzati dalla presenza di un effettivo
impegno da parte dell'impresa a liquidare prestazioni il cui valore
sia dipendente dalla valutazione del rischio demografico.
2. Le imprese nella determinazione delle coperture assicurative in
caso di decesso tengono conto, ai fini del rispetto del principio di
cui al comma 1, dell'ammontare del premio versato dal contraente.
TITOLO IV
RISCHIO DEMOGRAFICO E MARGINE DI SOLVIBILITA' RICHIESTO
Art. 10.
Margine di solvibilita'
1. Nel caso in cui le imprese attuino una politica di replicazione
diretta degli impegni assunti mediante l'acquisto delle quote
rappresentanti gli indici azionari o gli altri valori di riferimento
cui sono collegate le prestazioni o i valori di riscatto, ed a
condizione che l'impresa sia dotata di un sistema di misurazione e
gestione dei rischi adeguato alla tecnica di copertura degli impegni
assunti e in grado di ridurre al minimo il rischio di base, il
margine di solvibilita' e' calcolato in misura ridotta secondo quanto
previsto dall'art. 4, comma 1, lettera e), punti 2, 3 e 4 del
Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008.
2. Nel caso in cui, in conseguenza degli impegni assunti, le
imprese assumano esclusivamente il rischio di controparte e
l'esposizione degli investimenti, per singolo emittente o gruppo, non
superi il 3% del complesso delle riserve tecniche relative ai
contratti index linked, ad esclusione delle riserve tecniche dei
contratti per i quali l'impresa attua una politica di replicazione
diretta degli impegni assunti, il margine di solvibilita' e'
calcolato in misura ridotta, secondo quanto previsto dall'art. 4,
comma 1, lettera e), punti 2, 3 e 4 del Regolamento ISVAP n. 19 del
14 marzo 2008; la base di calcolo cui e' commisurato il margine di
solvibilita' richiesto e' individuata nella quota di riserve tecniche
corrispondenti agli attivi che rispettano tale condizione.
TITOLO V
MODIFICHE REGOLAMENTARI
Art. 11.
Modifiche all'art. 54 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008
1. All'art. 54 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008, dopo
il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«4. In ogni caso nella determinazione delle riserve tecniche
l'impresa tiene conto di ogni fattore di rischio che possa influire
sul grado di sicurezza e negoziabilita' degli attivi e costituisce un
accantonamento a fronte del rischio di credito e di liquidita'.
5. Ai fini del comma 4 il tasso di interesse da utilizzare nelle
valutazioni deve essere ridotto per tener conto di un margine
prudenziale che rappresenti la compensazione per il rischio di
credito e di liquidita' degli attivi a copertura rispetto ad un
analogo attivo privo di rischio.».
TITOLO V
MODIFICHE REGOLAMENTARI
Art. 12.
Modifiche all'art. 12 della circolare ISVAP n. 551/D del 1° marzo
2005
1. All'art. 12 della circolare ISVAP n. 551/D del 1° marzo 2005,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2.bis. Relativamente ai contratti index linked emessi
successivamente all'entrata in vigore del Regolamento ISVAP n. 32
dell'11 giugno 2009 in materia di contratti index linked le imprese
pubblicano giornalmente, almeno su un quotidiano a diffusione
nazionale e sul proprio sito internet, i valori di riscatto espressi
in funzione di un capitale assicurato nozionale di 100 euro. I valori
sono aggiornati con cadenze coerenti con la valorizzazione prevista
in polizza e comunque almeno settimanalmente.».
TITOLO V
MODIFICHE REGOLAMENTARI
Art. 13.
Modifiche all'art. 2, comma 1, lettera n), del Regolamento ISVAP n.
19 del 14 marzo 2008
1. All'art. 2, comma 1, lettera n) del Regolamento ISVAP n. 19 del
14 marzo 2008 le parole: «comprende almeno i» sono sostituite dalle
parole: «comprende almeno uno dei».
TITOLO VI
DISPOSIZIONI PER CONTRATTI UNIT LINKED
Art. 14.
Contratti unit linked collegati a OICR con prestazioni indicizzate
1. Alle imprese non e' consentito collegare le prestazioni dei
contratti di cui all'art. 41 comma 1 del decreto ad OICR indicizzati
in base ad algoritmi che non rispondano alle condizioni e ai
requisiti stabiliti dal presente Regolamento per i contratti index
linked.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15.
Abrogazioni
1. Sono abrogati secondo i termini di cui all'art. 17:
a) la circolare ISVAP n. 451 del 24 luglio 2001;
b) la circolare ISVAP n. 332 del 25 maggio 1998;
c) gli articoli 25 e 31 della circolare ISVAP n. 551 del 1° marzo
2005;
d) la circolare ISVAP n. 507 del 10 giugno 2003.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 16.
Pubblicazione
1. Il presente Regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito dell'ISVAP.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17.
Entrata in vigore
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il presente Regolamento
entra in vigore il 1° novembre 2009.
2. Le disposizioni sui limiti di concentrazione di cui all'art. 8
entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2010. Gli attivi a
copertura dei contratti index linked stipulati prima dell'entrata in
vigore del presente Regolamento non sono considerati nel calcolo dei
limiti di concentrazione, fino a quando l'impresa non emette nuovi
contratti ai sensi ed agli effetti del presente Regolamento.
Roma, 11 giugno 2009
Il presidente: Giannini