ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

REGOLAMENTO 11 giugno 2009
 Regolamento  recante  la  disciplina  delle polizze con prestazioni
direttamente  collegate  ad  un  indice  azionario  o altro valore di
riferimento  di  cui  all'articolo 41, comma 2, decreto legislativo 7
settembre  2005,  n.  209  â€'  codice  delle  assicurazioni private.
(09A07470)

          

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

       
                               L'ISVAP
        Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
                      e di interesse collettivo

  Vista  la  legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni
ed   integrazioni,   recante   la   riforma   della  vigilanza  sulle
assicurazioni;
  Visto  il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive
modificazioni  ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni
Private;
  Visto  il  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   recante  il  testo  unico  delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:


                               Art. 1.
                           Fonti normative


  1.  Il  presente Regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 5,
comma  2  e 41, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209.

        
     
          

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

       
                               Art. 2.
                             Definizioni


  1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
   a)  «contratto  index linked»: il contratto di assicurazione sulla
vita di cui all'art. 41, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre
2005,  n. 209 in cui le prestazioni sono direttamente collegate ad un
indice azionario o ad altro valore di riferimento;
   b)  «decreto»:  il  decreto  legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante il Codice delle Assicurazioni Private;
   c)   «imprese»   o  «imprese  di  assicurazione»:  le  imprese  di
assicurazione  aventi  sede  legale in Italia e le sedi secondarie in
Italia  di  imprese  di assicurazione aventi sede legale in uno Stato
Terzo;
   d)  «ISVAP»:  l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni
private e di interesse collettivo;
   e)  «mercato  regolamentato»: un mercato finanziario autorizzato o
riconosciuto  ai  sensi  della  parte  III, titolo I, del testo unico
dell'intermediazione   finanziaria,   nonche'   i  mercati  di  Stati
appartenenti  all'OCSE che sono istituiti, organizzati e disciplinati
da  disposizioni  adottate  o  approvate  dalle  competenti autorita'
nazionali  e  che  soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati
regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria;
   f)  «organo  amministrativo»:  il  consiglio di amministrazione o,
nelle   imprese  che  hanno  adottato  il  sistema  di  cui  all'art.
2409-octies del codice civile, il consiglio di gestione;
   g)  «rischio di performance»: uno dei profili di cui si compone il
rischio  di  investimento,  come definito dal Regolamento ISVAP n. 19
del  14  marzo  2008,  derivante  dal  rilascio  al contraente di una
garanzia  minima  di conservazione del capitale o di interesse: e' il
rischio  che  il  valore  degli  attivi  destinati  a copertura delle
riserve  tecniche  non  sia  tale da consentire la conservazione o la
rivalutazione del capitale fino all'ammontare minimo garantito;
   h) «rischio di base»: uno dei profili di cui si compone il rischio
di  investimento,  come  definito  dal Regolamento ISVAP n. 19 del 14
marzo  2008,  derivante dal rilascio al contraente di una garanzia di
adeguamento  del  capitale  in  funzione  dell'andamento di un indice
azionario  o di un altro valore di riferimento: e' il rischio che gli
attivi  destinati  a  copertura,  seppur  gestiti  nel rispetto delle
disposizioni  di  legge  e regolamentari, non consentano di replicare
l'andamento  del valore dell'indice azionario o del diverso valore di
riferimento  e  quindi  di  far  fronte  alle  prestazioni assicurate
variabili in funzione di tale andamento;
   i)  «rischio di controparte»: uno dei profili di cui si compone il
rischio  di  investimento,  come definito dal Regolamento ISVAP n. 19
del 14 marzo 2008, connesso alla qualita' dell'ente emittente o della
controparte  degli  strumenti  finanziari,  inclusi  quelli derivati,
destinati  a  copertura  delle  riserve tecniche dei contratti di cui
trattasi:  e'  il  rischio  che l'ente emittente o la controparte non
adempia ai propri obblighi contrattuali.

        
     
          

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

       
                               Art. 3.
                       Ambito di applicazione


  1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione
aventi  sede  legale nel territorio della Repubblica italiana ed alle
sedi  secondarie  in  Italia  di imprese di assicurazione aventi sede
legale in uno Stato terzo.
  2.  Il  presente  Regolamento  non  si  applica  ai  contratti  con
prestazioni  indicizzate  al  costo  della  vita  stipulati in base a
tariffe  approvate  in  epoca  anteriore  dell'entrata  in vigore del
decreto legislativo n. 174 del 17 marzo 1995.
  3.  Le  imprese  di  assicurazione  aventi sede legale in uno Stato
membro ed ammesse ad operare sul territorio della Repubblica italiana
sono  tenute  ad  osservare  le disposizioni di cui al Titolo II e al
Titolo VI.

        
     
          

TITOLO II
INDICI AMMISSIBILI E MODALITA' DI INDICIZZAZIONE

       
                               Art. 4.
                     Indici azionari ammissibili


  1.   Gli   indici  azionari  a  cui  possono  essere  collegate  le
prestazioni o i valori di riscatto relativi ai contratti index linked
soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:
   a)  sono  costruiti  su azioni, negoziate su mercati regolamentati
liquidi ed attivi di uno Stato appartenente all'OCSE;
   b)   sono   pubblici,   comunemente   utilizzati  dalla  comunita'
finanziaria e replicabili;
   c)  sono  caratterizzati  da  una  adeguata  diversificazione,  in
termini   di   numerosita'  e  composizione  relativa,  delle  azioni
sottostanti;
   d)  sono  calcolati  con  cadenza  giornaliera  da soggetti terzi,
indipendenti  rispetto alle imprese di assicurazione e agli emittenti
le azioni su cui sono costruiti;
   e)  sono calcolati in base a criteri di determinazione oggettivi e
predefiniti,  resi  disponibili  agli  interessati,  che disciplinano
anche  le  modalita'  di  sostituzione o eliminazione di alcune delle
azioni su cui sono costruiti;
   f)  sono  pubblicati  su  quotidiani  di  diffusione nazionale con
cadenza giornaliera.
  2.  Ai  fini  del  comma  1,  lettera  c),  un  indice si considera
adeguatamente  diversificato qualora la relativa composizione e' tale
che  le  oscillazioni  dei  prezzi  o  le transazioni riguardanti una
componente  dell'indice  non  influenzano indebitamente il rendimento
dell'intero indice.

        
     
          

TITOLO II
INDICI AMMISSIBILI E MODALITA' DI INDICIZZAZIONE

       
                               Art. 5.
               Altri valori di riferimento ammissibili


  1.  Gli  altri valori di riferimento a cui possono essere collegate
le  prestazioni  o  i  valori di riscatto relativi ai contratti index
linked sono rappresentati esclusivamente da:
   a) indici obbligazionari;
   b) indici sull'inflazione.
  2.  Gli  indici  obbligazionari  di  cui  al  comma  1,  lettera a)
soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:
   a)   sono   costruiti   su   obbligazioni   negoziate  su  mercati
regolamentati  liquidi ed attivi e soddisfano comunque i requisiti di
cui all'art. 7, comma 2, fatta eccezione per la lettera b);
   b)   sono   pubblici,   comunemente   utilizzati  dalla  comunita'
finanziaria e replicabili;
   c)  sono  caratterizzati  da  una  adeguata  diversificazione,  in
termini  di  numerosita'  e composizione relativa, delle obbligazioni
sottostanti;
   d)  sono  calcolati  con  cadenza  giornaliera  da soggetti terzi,
indipendenti  rispetto alle imprese di assicurazione e agli emittenti
le obbligazioni su cui sono costruiti;
   e)  sono calcolati in base a criteri di determinazione oggettivi e
predefiniti,  resi  disponibili  agli  interessati,  che disciplinano
anche  le  modalita'  di  sostituzione o eliminazione di alcune delle
obbligazioni su cui sono costruiti;
   f)  sono  pubblicati  su  quotidiani  di  diffusione nazionale con
cadenza giornaliera.
  3.  Ai  fini  del  comma  2,  lettera  c),  un  indice si considera
adeguatamente  diversificato qualora la relativa composizione e' tale
che  le  oscillazioni  dei  prezzi  o  le transazioni riguardanti una
componente  dell'indice  non  influenzano indebitamente il rendimento
dell'intero indice.
  4.  Gli  indici  sull'inflazione  di  cui  al  comma 1, lettera b),
soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:
   a) sono comunemente utilizzati dalla comunita' finanziaria;
   b)  sono  calcolati  periodicamente da enti o organismi statistici
pubblici, nazionali e sovranazionali;
   c)   e'  chiaramente  definita  nelle  condizioni  di  polizza  la
configurazione dell'indice;
   d)  sono  utilizzati  a  copertura delle relative riserve tecniche
attivi  aventi  indicizzazione, durata, flussi finanziari, profili di
liquidabilita'   e  caratteristiche  coerenti  con  i  corrispondenti
impegni  contrattuali. A tali attivi si applicano le disposizioni sul
merito di credito dell'ente emittente previste all'art. 7.
  5.  Le  prestazioni  e i valori di riscatto non possono comunque in
alcun  modo essere collegati, direttamente o indirettamente, a indici
o altri valori di riferimento relativi a merci, variabili climatiche,
operazioni   di   cartolarizzazione   effettuate   anche  in  maniera
sintetica, ovvero a derivati del credito.

        
     
          

TITOLO II
INDICI AMMISSIBILI E MODALITA' DI INDICIZZAZIONE

       
                               Art. 6.
                     Modalita' di indicizzazione


  1. Le modalita' di indicizzazione agli indici azionari e agli altri
valori  di  riferimento  di  cui  agli  articoli  4 e 5 devono essere
semplici  e  soddisfare  il  requisito di agevole comprensibilita' da
parte del contraente.
  2.  Il  profilo di rischio assunto attraverso l'indicizzazione deve
poter   essere   replicabile  dall'impresa  attraverso  una  gestione
finanziaria  che  utilizzi  solo posizioni d'investimento in acquisto
non derivate.
  3. In ogni caso la modalita' di indicizzazione non puo' determinare
un  rischio  per  i  contraenti  superiore  a  quello che puo' essere
assunto dall'impresa ai sensi della normativa in materia di copertura
delle riserve tecniche.

        
     
          

TITOLO III
SICUREZZA E NEGOZIABILITA' DEGLI ATTIVI A COPERTURA DELLE RISERVE
TECNICHE

       
                               Art. 7.
              Attivi a copertura delle riserve tecniche


  1.  Gli  attivi  a  copertura  delle  riserve  tecniche relative ai
contratti   index   linked   sono   rappresentati,   con  la  massima
approssimazione   possibile,   dalle  quote  rappresentanti  l'indice
azionario  o l'altro valore di riferimento di cui agli articoli 4 e 5
oppure   da   attivi  di  adeguata  sicurezza  e  negoziabilita'  che
corrispondano  il  piu'  possibile  a  quelli su cui si basa l'indice
azionario o l'altro valore di riferimento.
  2.  Qualora  la  copertura  delle riserve tecniche avvenga mediante
l'impiego  di  titoli  strutturati sono soddisfatte congiuntamente le
seguenti condizioni:
   a) sono emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE, da enti
locali  o  da enti pubblici di Stati dello Spazio Economico Europeo o
da  organizzazioni  internazionali cui aderiscono uno o piu' di detti
Stati  membri,  ovvero  da  soggetti  residenti in Stati appartenenti
all'OCSE,  sottoposti a vigilanza prudenziale a fini di stabilita' su
base  individuale  ai  sensi  della  normativa  nazionale  vigente  o
dell'equivalente regolamentazione dello Stato estero;
   b)  agli  Stati,  enti  o  soggetti  di  cui  alla  lettera  a) e'
attribuita,  all'emissione e durante tutta la durata contrattuale, da
almeno due primarie agenzie di rating una classe almeno pari a quella
contrassegnata  dal  simbolo  «A-» o equivalenti, secondo la scala di
classificazione  relativa  ad  investimenti a medio-lungo termine; il
requisito  e'  rispettato  anche  nel caso in cui la classe sia stata
attribuita  da  una sola primaria agenzia di rating, a condizione che
nessun'altra abbia attribuito una valutazione inferiore;
   c) sono negoziati su mercati regolamentati liquidi e attivi;
   d)  non  contengono  clausole  di subordinazione che attribuiscano
all'attivo  un  grado  inferiore  nei  pagamenti  rispetto  ad  altri
creditori.
  3.  Qualora la copertura delle riserve tecniche avvenga mediante la
combinazione  di  titoli  obbligazionari  e  di  strumenti finanziari
derivati,  al  titolo obbligazionario si applicano i requisiti di cui
al  comma  2,  fatta  eccezione,  con  riferimento  alla  lettera a),
all'assoggettamento  a  vigilanza  prudenziale dell'ente emittente, e
agli   strumenti  finanziari  derivati  le  disposizioni  di  cui  al
provvedimento  ISVAP del 19 luglio 1996 n. 297 e successive modifiche
e  integrazioni.  Il  requisito  di  rating minimo di cui al comma 2,
lettera  b),  non si applica nel caso di titoli obbligazionari emessi
da  soggetti  residenti  in  Stati appartenenti allo Spazio Economico
Europeo  sottoposti  a  vigilanza prudenziale a fini di stabilita' su
base individuale, a condizione che esistano accordi di collaborazione
sullo  scambio di informazioni tra l'ISVAP e l'autorita' di vigilanza
competente.
  4.  Le  condizioni  di  cui al comma 2, lettera c), sono derogabili
qualora  il  rischio  di  performance  sia  a carico dell'impresa. In
questi  casi  le  imprese  concludono  accordi con l'emittente, o con
altro  soggetto  in possesso dei medesimi requisiti previsti al comma
2,  lettere  a)  e  b)  che consentano alle imprese di disporre della
liquidita'  necessaria  per  assolvere agli impegni nei confronti dei
contraenti  anche in corso di contratto senza necessita' di ricorrere
a mezzi propri. Copia degli accordi e' conservata presso l'impresa.
  5. Le condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano nel caso
in  cui le imprese attuino una politica di replicazione diretta degli
impegni  assunti  mediante  l'acquisto delle quote rappresentanti gli
indici  azionari o gli altri valori di riferimento cui sono collegate
le  prestazioni o i valori di riscatto relativi ai contratti. Restano
ferme le disposizioni dettate dall'ISVAP ai sensi dell'art. 38, comma
2, del decreto.

        
     
          

TITOLO III
SICUREZZA E NEGOZIABILITA' DEGLI ATTIVI A COPERTURA DELLE RISERVE
TECNICHE

       
                               Art. 8.
                      Rischio di concentrazione


  1.  Il  limite di esposizione, per singolo emittente, del complesso
degli  investimenti  destinati  a  copertura  delle  riserve tecniche
relative  ai  contratti  index  linked  non  puo' superare il 10% del
totale   delle   riserve   tecniche   relative   a   tali  contratti;
l'esposizione   massima   per   gruppo,  ivi  incluso  il  gruppo  di
appartenenza dell'impresa di assicurazione, non puo' superare il 20%.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla quota di
portafoglio  riferita ai contratti per i quali le imprese attuano una
politica  di  replicazione  diretta  degli  impegni  assunti mediante
l'acquisto delle quote rappresentanti gli indici azionari o gli altri
valori di riferimento cui sono collegate le prestazioni o i valori di
riscatto relativi ai contratti.
  3.  Non  rientrano nei limiti di esposizione di cui al comma 1, gli
investimenti  in  titoli  emessi  o  garantiti  da Stati appartenenti
all'OCSE,  da  enti  locali  o da enti pubblici di Stati dello Spazio
Economico  Europeo  o da organizzazioni internazionali cui aderiscono
uno o piu' di detti Stati membri.
  4.  L'organo  amministrativo puo' prevedere per limitati periodi di
tempo,  in  considerazione dell'attivita' dell'impresa e del graduale
sviluppo del portafoglio, limiti di concentrazione superiori a quelli
previsti  al  comma 1. Le motivazioni ed il periodo di tempo entro il
quale  l'impresa  intende  ricondurre  l'esposizione  entro il limiti
fissati  al  comma  1  sono  indicati  in  una specifica delibera, da
trasmettere all'ISVAP entro 15 giorni dalla relativa adozione.

        
     
          

TITOLO IV
RISCHIO DEMOGRAFICO E MARGINE DI SOLVIBILITA' RICHIESTO

       
                               Art. 9.
                         Rischio demografico


  1.  I  contratti classificati nel ramo III di cui all'art. 2, comma
1,  del  decreto,  sono caratterizzati dalla presenza di un effettivo
impegno  da  parte dell'impresa a liquidare prestazioni il cui valore
sia dipendente dalla valutazione del rischio demografico.
  2.  Le imprese nella determinazione delle coperture assicurative in
caso  di decesso tengono conto, ai fini del rispetto del principio di
cui al comma 1, dell'ammontare del premio versato dal contraente.

        
     
          

TITOLO IV
RISCHIO DEMOGRAFICO E MARGINE DI SOLVIBILITA' RICHIESTO

       
                              Art. 10.
                       Margine di solvibilita'


  1.  Nel caso in cui le imprese attuino una politica di replicazione
diretta   degli  impegni  assunti  mediante  l'acquisto  delle  quote
rappresentanti  gli indici azionari o gli altri valori di riferimento
cui  sono  collegate  le  prestazioni  o  i  valori di riscatto, ed a
condizione  che  l'impresa  sia dotata di un sistema di misurazione e
gestione  dei rischi adeguato alla tecnica di copertura degli impegni
assunti  e  in  grado  di  ridurre  al  minimo il rischio di base, il
margine di solvibilita' e' calcolato in misura ridotta secondo quanto
previsto  dall'art.  4,  comma  1,  lettera  e),  punti  2, 3 e 4 del
Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008.
  2.  Nel  caso  in  cui,  in  conseguenza  degli impegni assunti, le
imprese   assumano   esclusivamente   il  rischio  di  controparte  e
l'esposizione degli investimenti, per singolo emittente o gruppo, non
superi  il  3%  del  complesso  delle  riserve  tecniche  relative ai
contratti  index  linked,  ad  esclusione  delle riserve tecniche dei
contratti  per  i  quali l'impresa attua una politica di replicazione
diretta   degli  impegni  assunti,  il  margine  di  solvibilita'  e'
calcolato  in  misura  ridotta,  secondo quanto previsto dall'art. 4,
comma  1,  lettera e), punti 2, 3 e 4 del Regolamento ISVAP n. 19 del
14  marzo  2008;  la base di calcolo cui e' commisurato il margine di
solvibilita' richiesto e' individuata nella quota di riserve tecniche
corrispondenti agli attivi che rispettano tale condizione.

        
     
          

TITOLO V
MODIFICHE REGOLAMENTARI

       
                              Art. 11.
 Modifiche all'art. 54 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008


  1.  All'art. 54 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008, dopo
il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  «4.  In  ogni  caso  nella  determinazione  delle  riserve tecniche
l'impresa  tiene  conto di ogni fattore di rischio che possa influire
sul grado di sicurezza e negoziabilita' degli attivi e costituisce un
accantonamento a fronte del rischio di credito e di liquidita'.
  5.  Ai  fini  del comma 4 il tasso di interesse da utilizzare nelle
valutazioni  deve  essere  ridotto  per  tener  conto  di  un margine
prudenziale  che  rappresenti  la  compensazione  per  il  rischio di
credito  e  di  liquidita'  degli  attivi  a copertura rispetto ad un
analogo attivo privo di rischio.».

        
     
          

TITOLO V
MODIFICHE REGOLAMENTARI

       
                              Art. 12.
Modifiche  all'art.  12  della  circolare ISVAP n. 551/D del 1° marzo
                                2005


  1.  All'art.  12  della circolare ISVAP n. 551/D del 1° marzo 2005,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  «2.bis.    Relativamente   ai   contratti   index   linked   emessi
successivamente  all'entrata  in  vigore  del Regolamento ISVAP n. 32
dell'11  giugno  2009 in materia di contratti index linked le imprese
pubblicano   giornalmente,  almeno  su  un  quotidiano  a  diffusione
nazionale  e sul proprio sito internet, i valori di riscatto espressi
in funzione di un capitale assicurato nozionale di 100 euro. I valori
sono  aggiornati  con cadenze coerenti con la valorizzazione prevista
in polizza e comunque almeno settimanalmente.».

        
     
          

TITOLO V
MODIFICHE REGOLAMENTARI

       
                              Art. 13.
Modifiche  all'art.  2, comma 1, lettera n), del Regolamento ISVAP n.
                        19 del 14 marzo 2008


  1.  All'art. 2, comma 1, lettera n) del Regolamento ISVAP n. 19 del
14  marzo  2008 le parole: «comprende almeno i» sono sostituite dalle
parole: «comprende almeno uno dei».

        
     
          

TITOLO VI
DISPOSIZIONI PER CONTRATTI UNIT LINKED

       
                              Art. 14.
 Contratti unit linked collegati a OICR con prestazioni indicizzate


  1.  Alle  imprese  non  e'  consentito collegare le prestazioni dei
contratti  di cui all'art. 41 comma 1 del decreto ad OICR indicizzati
in  base  ad  algoritmi  che  non  rispondano  alle  condizioni  e ai
requisiti  stabiliti  dal  presente Regolamento per i contratti index
linked.

        
     
          

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

       
                              Art. 15.
                             Abrogazioni


  1. Sono abrogati secondo i termini di cui all'art. 17:
   a) la circolare ISVAP n. 451 del 24 luglio 2001;
   b) la circolare ISVAP n. 332 del 25 maggio 1998;
   c)  gli articoli 25 e 31 della circolare ISVAP n. 551 del 1° marzo
2005;
   d) la circolare ISVAP n. 507 del 10 giugno 2003.

        
     
          

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

       
                              Art. 16.
                            Pubblicazione


  1.  Il  presente Regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito dell'ISVAP.

        
     
          

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

       
                              Art. 17.
                          Entrata in vigore


  1.  Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il presente Regolamento
entra in vigore il 1° novembre 2009.
  2.  Le  disposizioni sui limiti di concentrazione di cui all'art. 8
entrano  in  vigore  a  partire  dal  1°  gennaio  2010. Gli attivi a
copertura  dei contratti index linked stipulati prima dell'entrata in
vigore  del presente Regolamento non sono considerati nel calcolo dei
limiti  di  concentrazione,  fino a quando l'impresa non emette nuovi
contratti ai sensi ed agli effetti del presente Regolamento.
   Roma, 11 giugno 2009
                                              Il presidente: Giannini