MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE
DECRETO 24 aprile 2009
Dichiarazione di importanza internazionale della zona umida
denominata «Palude del Brusa - Le Vallette», in comune di Cerea.
(09A10901)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Visti l'art. 1, commi 2 e 5 e l'art. 5, comma 2, della legge 8
luglio 1986, n. 349;
Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n.
394;
Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 300, «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976,
n. 448, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 3 luglio 1976,
con il quale e' stata data piena ed intera esecuzione alla
Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale
soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il
2 febbraio 1971;
Considerato che la predetta convenzione, ai sensi dell'art. 10,
paragrafo 2, e' entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977;
Considerato, altresi', che con il decreto del Presidente della
Repubblica dell'11 febbraio 1987, n. 184, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1987, e' stato reso esecutivo in
Italia il Protocollo di emendamento alla convenzione, adottato a
Parigi il 3 dicembre 1982;
Considerato che, a norma dell'art. 2, comma 4, della convenzione
sopracitata e sulla base dei criteri di identificazione delle zone
umide di importanza internazionale proposti nella «Conferenza
internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli
acquatici» tenutasi a Heilingenhafen (Germania dal 2 al 6 dicembre
1974), adottati al IV incontro delle parti contraenti come annesso
alla raccomandazione 4.2 della Cop IV (Montreaux, Svizzera, 1990); e
approvati con la risoluzione VI.2 della Cop VI (Brisbane, Australia,
1996), sono state a suo tempo designate alcune zone umide di
importanza internazionale, che sono state quindi inserite
nell'apposito elenco di cui all'art. 2, n. 1, della convenzione
medesima;
Considerato che a norma dell'art. 2, comma 5, le parti contraenti
di tale convenzione hanno il diritto di aggiungere all'elenco
predetto altre zone umide situate sul proprio territorio;
Considerato, per altro, che l'art. 4, comma 1, della convenzione di
Ramsar prevede che ciascuna parte contraente favorisca la tutela
delle zone umide creando delle riserve naturali nelle zone umide,
indipendentemente dal fatto se siano o meno riconosciute di
importanza internazionale, e ne assicura una adeguata protezione;
Considerato, inoltre, che l'art. 4, comma 3, della convenzione
relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente
naturale in Europa (Convenzione di Berna), ratificata con legge n. 5
agosto 1981, n. 503, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250
dell'11 settembre 1981, prevede per le parti contraenti l'impegno a
prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che
rivestono importanza per le specie migratrici indicate negli allegati
II e III alla convenzione medesima e in particolare, per cio' che
concerne le aree poste lungo le linee di migrazione, in quanto aree
di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta;
Considerato che la zona umida denominata «Palude del Brusa' - Le
Vallette», localizzata nell'area delle ex grandi valli veronesi,
nella parte meridionale della provincia di Verona e nel territorio
amministrativo del comune di Cerea, rappresenta una delle piu' ampie
aree paludose sopravissute alle opere di bonifica che hanno condotto
all'attuale assetto del Basso Veronese, sotto gli aspetti
geomorfologici e' costituita da un'area alluvionale originatasi
dall'accumulo di sedimenti trasportati dai ghiacciai e dai corsi
d'acqua atesini quaternari che hanno colmato le depressioni lagunari
preesistenti, e che la stessa rientra nel solco vallivo creato da un
ramo dell'Adige, in seguito abbandonato e occupato dalle acque del
Menago e che il biotopo in questione e' individuabile tra i piu' ben
conservati esempi, nella pianura Padano-Veneta, dell'aspetto
originario dei luoghi e che puo' essere definita come «l'ultima
valle» rimasta intatta dalla grande bonifica di quell'estesissimo
sistema di aree umide che costituivano un tempo le «valli grandi
veronesi»;
Considerato, altresi', il valore naturalistico che il suddetto
biotopo costituisce sotto gli aspetti floristico-vegetazionali,
caratterizzati da importanti fitocenosi e specie botaniche, fra cui
Lemnetum gibbae, Azollo filiculoidis-Lemnetum minuscolae,
Hydrocharitetum morsus-ranae, Ceratophylletum demersi, Vallisneria
spiralis; Nuphar luteum, Nymphoidetum peltatae, Caricetum elatae,
Caricetum acutiformis, Caricetum gracilis (poco diffusa nella bassa
pianura padana),Mento acquaticae-Caricetum pseudocyperi (Carex
pseudocyperus( rara in tutta l'area della bassa pianura padana), Iris
pseudacorus, Glycerietum maximae, Phragmitetum vulgaris, Sparganietum
erecti, Galio-Urticetea, Sambucetum ebuli, Humulus lupulus, Solidago
canadesis, Phragmites australis, Sisymbrion officinalis, Salicetum
cinereae e Salicetum albae;
Considerato, ancora, l'importante ruolo che la zona umida riveste
nel suo insieme per l'avifauna acquatica, soprattutto quale habitat
di sosta, nidificazione e alimentazione per numerose specie di
uccelli acquatici, e che, nel medesimo biotopo si rinvengono
molteplici specie ornitiche, fra cui molte ricomprese nell'elenco di
cui alla direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli
uccelli selvatici, negli allegati II e III della gia' citata
«Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e
dell'ambiente naturale in Europa» e nei successivi annessi di
emendamento II e III alla convenzione, entrati in vigore con il
decreto del Ministero degli affari esteri del 6 marzo 1998, n. 4503,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1998, ed in
particolare, tra quelle di cui all'annesso II «specie di fauna
rigorosamente protette»: Tarabusino (Ixobrychus minutus), Tarabuso
(Botaurus stellaris), Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides), Airone
rosso (Ardea purpurea), Airone cenerino (Ardea cinerea), Falco di
palude (Circus aeruginosus), Voltolino ( Porzana porzana),
Schiribilla (Porzana parva), Canapiglia (Anas strepera), Alzavola
(Anas crecca), Marzaiola (queAnas rquedula) Germano reale (Anas
platyrhynchos), Moretta tabaccata (Aythya nyroca), Porciglione
(Rallus aquaticus), Beccaccino (Gallinago gallinago), Pavoncella
(Vanellus vanellus), Totano moro (Tringa erythropus), Pettegola
(Tringa totanus), Saltimpalo (Saxicola torquata), Averla piccola
(Lanius collurio), Cannaiola (Acrocephalus scirpaceus), Forapaglie
(Acrocephalus schoenobaenus), Cannareccione (Acrocephalus
arundinaceus), Salciaiola (Locustella luscinioides), Pendolino (Remiz
pendulinus), Basettino (Panurus biarmicus), Migliarino di palude
(Emberiza schoeniclus) e Strillozzo (Miliaria calandra);
Considerato che la restante componente faunistica e' rappresentata
da specie di elevato valore scientifico e naturalistico, sia per la
loro localizzazione che per la rarita' oggettiva, tra cui anfibi e
rettili elencati nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE, ed in
particolare Tritone crestato italiano (Triturus carnifex), Rana di
Lataste (Rana latastei) e Testuggine palustre (Emys orbicularis), e
molte specie rientranti tra quelle elencate dagli allegati 2 e 3
della convenzione di Berna e l'appendice 2/I della direttiva
79/409/CEE, ed in particolare:
tra i rettili lucertola vivipara (Zootoca vivipara), ramarro
(Lacerta viridis complex), lucertola muraiola (Podarcis muralis),
biacco (Coluber viridiflavus), orbettino (Anguis fragilis) e natrice
dal collare (Natrix natrix);
tra gli anfibi tritone punteggiato (Triturus vulgaris), rospo
comune (Bufo bufo), rospo smeraldino (Bufo viridis), rana di Lessona
(Rana esculenta complex) e raganella italiana (Hyla intermedia);
tra i mammiferi toporagno d'acqua di Miller (Neomys anomalus),
toporagno comune (Sorex araneus), crocidura minore (Crocidura
suaveolens), riccio (Erinaceus europaeus), topolino delle risaie
(Micromys minutus soricinus), arvicola (Arvicola terrestris), faina
(Martes foina), puzzola (Mustela putorius) e donnola (Mustela
nivalis);
Considerato pertanto che la zona in questione ha un valore
particolare per il mantenimento della diversita' ecologica e genetica
della regione continentale e mediterranea grazie alla ricchezza ed
alla originalita' della sua flora e della sua fauna, e costituisce un
esempio particolarmente rappresentativo di zona umida caratteristica
della propria regione biogeografica;
Atteso quindi che la zona in questione soddisfa i criteri di
identificazione delle zone di importanza internazionale, cosi' come
adottati in occasione delle ultime conferenze delle parti contraenti
(Regina-Canada, 1987; Montreaux-Svizzera, 1990; Kushiro-Giappone,
1993 e Brisbane-Australia, 1996);
Visti l'art. 4, lettera h), del decreto del Presidente della
Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e gli articoli 4 e 83 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Considerato che il Consiglio comunale di Cerea, con la
deliberazione n. 157 del 5 novembre 1984, ha istituito, ai sensi
dell'art. 27 della legge regionale del Veneto 16 agosto 1984, n. 40,
una riserva naturale sulla zona umida denominata «Brusa'» e che con
successiva deliberazione di giunta comunale n. 11/3066 del 3 marzo
2006 ha adottato la delimitazione dell'ambito;
Considerato, ancora, che, il comune di Cerea, attraverso la
deliberazione consiliare n. 68 del 26 novembre 1997 e la convenzione
prot. n. 3845 del 27 marzo 1998, ha deliberato di affidare
all'Associazione naturalistica Valle Brusa' la gestione della riserva
naturale «Brusa'»;
Considerato, altresi', che il comune di Cerea, con lettera del 22
febbraio 2007 prot. n. 2799, ha avanzato richiesta a questo Ministero
di inserire l'area in questione tra le zone umide di importanza
internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar;
Considerato che, su proposta della regione Veneto, l'area «Palude
del Brusa-Le Vallette» e' stata individuata quale sito di importanza
comunitaria (SIC) (codice IT 3210016) ai sensi della direttiva
92/43/CEE «Habitat», e designata quale zona di protezione speciale
(ZPS) (codice IT 3210016) ai sensi della direttiva 79/409/CEE
«Conservazione degli uccelli selvatici»;
Vista la sussistenza dei criteri di identificazione delle zone
umide di importanza internazionale contenuti nella raccomandazione C
aprile 2 adottata dalla Cop IV a Montreaux nel 1990;
Vista la richiesta di parere inviata alla regione Veneto con la
nota prot. DPN-2007-0034535 del 12 dicembre 2007;
Vista la deliberazione di giunta della regione Veneto n. 4228 del
30 dicembre 2008, pervenuta con nota prot. 24803 del 16 gennaio 2009,
con la quale si esprime parere favorevole all'inclusione nella
convenzione di Ramsar della zona umida in questione;
Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione della zona umida di
importanza internazionale denominata «Palude del Brusa' - Le
Vallette» ai sensi della citata convenzione internazionale di Ramsar;
Decreta:
Art. 1.
La zona umida «Palude del Brusa' - Le Vallette», ubicata nel comune
di Cerea, provincia di Verona, e' dichiarata di importanza
internazionale ai sensi e per gli effetti della «Convenzione relativa
alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come
habitat degli uccelli acquatici», firmata a Ramsar il 2 febbraio
1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al
presente decreto come allegato I.
Art. 2.
Il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare,
la regione Veneto, la provincia di Verona ed il comune di Cerea
assicureranno, per quanto di propria competenza, il rispetto degli
obiettivi di tutela previsti dalla convenzione di Ramsar nell'ambito
del territorio individuato al precedente art. 1.
Art. 3.
La sorveglianza sul territorio individuato all' art. 1 e' affidata
al Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente ed al Corpo
forestale dello Stato, nonche' alle altre Forze di polizia.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 aprile 2009
Il Ministro : Prestigiacomo
Allegato
----> Vedere Allegato a pag. 39 <----