DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2010 , n. 22
Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione  delle
risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della  legge
23 luglio 2009, n. 99. (10G0037) 

          
Capo I

Disposizioni preliminari e programmatiche

       
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
    
    
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia, ed in particolare l'articolo 27, comma 28; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni, ed in particolare
l'articolo 14; 
  Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443; 
  Visto l'articolo 826 del codice civile; 
  Vista la legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante la disciplina della
ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche; 
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione
del  piano  energetico  nazionale:  aspetti  istituzionali,  centrali
idroelettriche   ed   elettrodotti,    idrocarburi    e    geotermia,
autoproduzione e disposizioni fiscali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,  n.
128,  recante  norme  di  polizia  delle  miniere  e  delle  cave,  e
successive modificazioni; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n.
395, recante approvazione del regolamento di attuazione della legge 9
dicembre 1986, n. 896,  recante  disciplina  della  ricerca  e  della
coltivazione delle risorse geotermiche; 
  Visto  il  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.  624,   di
attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute
dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione  e  della
direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei  lavoratori
nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee; 
  Visto  il  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.  625,   di
attuazione della direttiva  94/22/CEE  relativa  alle  condizioni  di
rilascio  e  di  esercizio  delle  autorizzazioni  alla  prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi, ed in particolare all'articolo
13; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e  successive
modificazioni,   recante   conferimento   di   funzioni   e   compiti
amministrativi dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti  locali  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 20 agosto 2004, n. 239 recante riordino del  settore
energetico,  nonche'  delega  al  governo  per  il  riassetto   delle
disposizioni vigenti in materia di energia; 
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81,  di  attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante  norme  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2003,  n.  387,  recante
attuazione  della  direttiva  2001/77/CE  relativa  alla   promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili  nel
mercato interno dell'elettricita', ed in particolare gli articoli 2 e
12; 
  Vista la segnalazione dell'Autorita' Garante della concorrenza  del
mercato al Parlamento e al Governo del 10 settembre 2008; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 dicembre 2009; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 gennaio 2010, relativa all'adozione  della  procedura
in via di urgenza, a norma dell'articolo  3,  comma  4,  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Preso atto che la seduta  del  27  gennaio  2010  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  al  cui  ordine  del  giorno  era
iscritto il presente decreto legislativo, non si e' tenuta; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 febbraio 2010; 
  Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Ambito di applicazione della legge e competenze 
 
  1. La ricerca e la coltivazione a scopi  energetici  delle  risorse
geotermiche  effettuate  nel  territorio  dello   Stato,   nel   mare
territoriale  e  nella  piattaforma  continentale   italiana,   quale
definita dalla legge 21 luglio 1967,  n.  613,  sono  considerate  di
pubblico interesse e di  pubblica  utilita'  e  sottoposte  a  regimi
abilitativi ai sensi del presente decreto. 
  2. Ai sensi e per gli effetti  del  presente  decreto  legislativo,
valgono le seguenti definizioni: 
    a)   sono   risorse   geotermiche   ad   alta   entalpia   quelle
caratterizzate da una temperatura del fluido reperito superiore a 150
°C; 
    b)   sono   risorse   geotermiche   a   media   entalpia   quelle
caratterizzate da una temperatura del fluido reperito compresa tra 90
°C e 150 °C; 
    c)   sono   risorse   geotermiche   a   bassa   entalpia   quelle
caratterizzate da una temperatura del fluido reperito inferiore a  90
°C. 
  3. Sono  d'interesse  nazionale  le  risorse  geotermiche  ad  alta
entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per  la  realizzazione
di  un  progetto  geotermico,  riferito  all'insieme  degli  impianti
nell'ambito del titolo di  legittimazione,  tale  da  assicurare  una
potenza  erogabile  complessiva  di  almeno  20  MW   termici,   alla
temperatura convenzionale dei reflui di  15  gradi  centigradi;  sono
inoltre di interesse nazionale le risorse geotermiche  economicamente
utilizzabili rinvenute in aree marine. 
  4. Fatto salvo quanto disposto ai commi 3 e  5  sono  di  interesse
locale le risorse geotermiche a media  e  bassa  entalpia,  o  quelle
economicamente utilizzabili  per  la  realizzazione  di  un  progetto
geotermico,  riferito  all'insieme  degli  impianti  nell'ambito  del
titolo di legittimazione,  di  potenza  inferiore  a  20  MW  termici
ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura  convenzionale
dei reflui di 15 gradi centigradi. 
  5. Sono piccole utilizzazioni locali le  risorse  geotermiche  come
definite e disciplinate dall'articolo 10. Le stesse non sono soggette
alla disciplina mineraria di cui al regio decreto 29 luglio 1927,  n.
1443, e all'articolo 826 del codice civile. 
  6. Le risorse geotermiche ai sensi e  per  gli  effetti  di  quanto
previsto e disciplinato dal regio decreto 29 luglio 1927 n.  1443,  e
dall'articolo 826 del codice civile sono risorse minerarie,  dove  le
risorse  geotermiche   di   interesse   nazionale   sono   patrimonio
indisponibile dello Stato mentre  quelle  di  interesse  locale  sono
patrimonio indisponibile regionale. 
  7. Le autorita' competenti per le funzioni amministrative, ai  fini
del  rilascio  del  permesso  di  ricerca  e  delle  concessioni   di
coltivazione, comprese le  funzioni  di  vigilanza  sull'applicazione
delle norme di polizia mineraria, riguardanti le risorse  geotermiche
d'interesse nazionale e  locale  sono  le  Regioni  o  enti  da  esse
delegati, nel cui territorio sono  rinvenute  o  il  Ministero  dello
sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, che si avvale, per l'istruttoria  e
per il  controllo  sull'esercizio  delle  attivita',  senza  nuovi  o
maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,  della  Direzione
generale per le risorse minerarie ed energetiche - Ufficio  nazionale
minerario per gli idrocarburi di cui all'articolo 40 della  legge  11
gennaio 1957, n. 6, e successive modifiche,  alla  cui  denominazione
sono aggiunte le parole «e  le  georisorse»,  di  seguito  denominato
UNMIG,  nel  caso  di  risorse   geotermiche   rinvenute   nel   mare
territoriale e nella piattaforma continentale italiana. 
  8. E'  esclusa  dall'applicazione  del  presente  provvedimento  la
disciplina  della  ricerca  e  coltivazione  delle   acque   termali,
intendendosi come tali le acque da utilizzarsi a  scopo  terapeutico,
ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 2000, n. 323. 
  9. Nel  caso  che  insieme  al  fluido  geotermico  siano  presenti
sostanze minerali industrialmente utilizzabili, le  disposizioni  del
presente provvedimento non si applicano qualora il  valore  economico
dei KWH termici recuperabili da  detto  fluido  risulti  inferiore  a
quello delle sostanze minerali coesistenti. In tale caso si applicano
le norme di cui al regio decreto 29 luglio 1927,  n.  1443  e  quelle
relative alla legislazione regionale di settore. 
  10. L'iniezione di acque e  la  reiniezione  di  fluidi  geotermici
nelle stesse formazioni di provenienza, o comunque  al  di  sotto  di
falde utilizzabili a  scopo  civile  o  industriale,  anche  in  area
marina, sono autorizzate dall'autorita' competente. 

        
     
          
Capo I

Disposizioni preliminari e programmatiche

       
                               Art. 2 
 
 
                Inventario delle risorse geotermiche 
 
  1.  I  titolari  di  permessi  di  ricerca  e  di  concessioni   di
coltivazione per risorse geotermiche d'interesse nazionale  e  locale
presentano all'autorita' competente e  al  Ministero  dello  sviluppo
economico, con cadenza annuale, un  rapporto  annuale  sui  risultati
conseguiti. 
  2. Il Ministero  dello  sviluppo  economico  redige  una  relazione
pubblica annuale su stato e prospettive della  geotermia  in  Italia,
con l'indicazione dei territori di interesse geotermico,  sulla  base
dei rapporti di cui al comma 1 e  delle  informazioni  fornite  dalle
Regioni  e  dai  Comuni  anche  per  quanto   concerne   le   piccole
utilizzazioni locali di calore geotermico. Al fine di  assicurare  un
flusso di informazioni  costante  dai  comuni,  alle  province,  alle
regioni, allo Stato, gli enti competenti informano tempestivamente la
Regione del rilascio di autorizzazioni o titoli abilitativi  comunque
denominati, di loro  competenza  e  le  regioni  trasmettono  i  dati
riepilogativi annuali al Ministero dello sviluppo economico. 
  3. I Comuni, in sede di redazione e  di  aggiornamento  dei  propri
strumenti  urbanistici,  tengono  conto  delle  concessioni  e  delle
autorizzazioni  rilasciate  ai  fini  della  coltivazione  geotermica
nonche' delle ulteriori potenzialita' della risorsa energetica. 
  4.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico   rende   disponibile
l'inventario delle risorse geotermiche,  cura  l'aggiornamento  dello
stesso e di concerto con il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare, nonche' con il Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  e  d'intesa   con   le   regioni
interessate, promuove  l'acquisizione  di  nuove  tecnologie  per  la
ricerca e lo sfruttamento di risorse geotermiche. 

        
     
          
Capo II

Disposizioni sulla ricerca

       
                               Art. 3 
 
 
                Assegnazione del permesso di ricerca 
 
  1.  Il  permesso  di  ricerca,  che  ha  carattere  esclusivo,   e'
rilasciato dall'autorita' competente  ad  operatori  in  possesso  di
adeguata   capacita'   tecnica    ed    economica,    contestualmente
all'approvazione del programma dei lavori allegato alla domanda ed  a
seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi  di
semplificazione e con le modalita' stabilite  dalla  legge  7  agosto
1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni,  cui  partecipano,  in
relazione alle specificita' dei lavori e dei siti, le amministrazioni
interessate. 
  2. Nel caso l'autorita' competente sia il Ministero dello  sviluppo
economico, il permesso di ricerca e' rilasciato di  concerto  con  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
sentita la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78,
di seguito denominata CIRM. 
  3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente  decreto  su  proposta  del  Ministero
dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare nonche'  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle  finanze,  e'  istituita  un'apposita
sezione della Commissione per gli idrocarburi e le risorse  minerarie
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.
78, con compiti relativi alla ricerca e  coltivazione  delle  risorse
geotermiche. La citata sezione della CIRM puo' avvalersi  di  esperti
individuati dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  tra
il personale in organico di ISPRA, ENEA, CNR ed  Universita'  statali
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  4. Restano validi fino alla loro naturale scadenza  i  permessi  di
ricerca gia' assentiti alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto legislativo. 
  5. Il permesso  di  ricerca  e'  rilasciato  a  seguito  dell'esito
positivo  della  procedura  di  valutazione  di  impatto  ambientale,
laddove prevista dalla normativa vigente. 
  6. In caso di domande concorrenti, determinate nei modi di  cui  al
comma 7, l'autorita' competente effettua una  selezione  in  base  ai
seguenti parametri,  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza  e
parita' di trattamento, sulla base di una preventiva ponderazione: 
    a) sull'interesse, fondatezza e novita' degli obiettivi minerari; 
    b) sulle  conoscenze  delle  problematiche  geologico-strutturali
specifiche dell'area richiesta; 
    c) sulla completezza e razionalita' del programma dei  lavori  di
ricerca proposto, con particolare riferimento agli  studi  geologici,
alle indagini geochimiche e geofisiche, alle  perforazioni  previste,
ai tempi programmati e  con  riferimento  anche  alla  sua  eventuale
complementarieta' con ricerche svolte in zone adiacenti; 
    d) sulle modalita' di svolgimento  dei  lavori,  con  particolare
riferimento alla sicurezza,  agli  interventi  di  mitigazione  degli
impatti ed  alla  salvaguardia  ambientale,  nonche'  all'obbligo  di
ripristino dei luoghi, in relazione al  quale  deve  essere  prestata
idonea garanzia finanziaria o assicurativa; 
    e) sulla garanzia che i richiedenti offrono,  per  competenza  ed
esperienza, per  la  corretta  esecuzione  del  programma  di  lavoro
proposto e per il rispetto dei tempi programmati. 
  7. Sono considerate concorrenti  le  domande,  riferite  solo  alla
medesima area della prima domanda, pervenute all'autorita' competente
non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel
Bollettino ufficiale regionale o in altro  strumento  di  pubblicita'
degli atti indicato dalla regione stessa o, in caso di competenza del
Ministero dello sviluppo economico, nel  Bollettino  ufficiale  degli
idrocarburi, di cui all'articolo 43 della legge 11 gennaio  1957,  n.
6, e successive modifiche, alla cui denominazione  sono  aggiunte  le
parole «e delle georisorse», di seguito denominato BUIG. 
  8. Il permesso puo' essere rilasciato  anche  in  contitolarita'  a
piu' soggetti solidalmente responsabili nei confronti della  pubblica
amministrazione e dei terzi.  Ai  contitolari  e'  fatto  obbligo  di
nominare  un  unico  rappresentante  per  tutti  i  rapporti  con  le
pubbliche amministrazioni interessate e nei confronti dei terzi. 
  9. Qualora l'area richiesta interessi il  mare  territoriale  o  la
piattaforma  continentale  italiana,  deve   essere   preventivamente
acquisito il parere del Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  e  del  Ministero  delle  infrastrutture  e
trasporti. 
  10.  Per  le  zone  interessanti  la  difesa  deve  essere  sentita
l'amministrazione militare. 
  11. Il rilascio del permesso  di  ricerca  resta  subordinato  alla
presentazione di una idonea  fideiussione  bancaria  od  assicurativa
commisurata al valore delle opere di recupero ambientale  previste  a
seguito delle attivita'. 

        
     
          
Capo II

Disposizioni sulla ricerca

       
                               Art. 4 
 
 
             Estensione e durata del permesso di ricerca 
 
  1. Il permesso di ricerca puo' coprire aree di terra o di mare  con
superficie massima di 300 chilometri quadrati. 
  2. La durata massima del permesso e' di quattro  anni,  prorogabile
per non oltre un biennio. 
  3. Possono essere accordati ad uno stesso soggetto, direttamente  o
indirettamente, piu' permessi di ricerca purche'  l'area  complessiva
non risulti superiore a 5.000 chilometri quadrati in terraferma ed in
mare, fermo restando che l'area complessiva ricadente in una  singola
Regione non puo' superare i 1000 chilometri quadrati. 

        
     
          
Capo II

Disposizioni sulla ricerca

       
                               Art. 5 
 
 
                    Classificazione delle risorse 
 
  1. Il titolare del permesso di ricerca che abbia individuato fluidi
geotermici e' tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Regione od
ente da essa delegato, nel caso di rinvenimento sulla  terraferma  ed
al Ministero dello sviluppo economico nel  caso  di  rinvenimento  in
mare. 
  2. L'autorita' competente riconosce il carattere nazionale o locale
delle risorse rinvenute e ne da' immediata comunicazione pubblica nel
Bollettino ufficiale regionale o in altro  strumento  di  pubblicita'
degli atti indicato dalla regione stessa e nel BUIG. 

        
     
          
Capo III

Disposizioni sulla coltivazione

       
                               Art. 6 
 
 
Rilascio di concessioni di coltivazione per  risorse  geotermiche  di
                    interesse nazionale e locale 
 
  1. La concessione per la  coltivazione  delle  risorse  geotermiche
riconosciute  di  interesse  nazionale   o   locale   e'   rilasciata
dall'autorita'   competente,   con   provvedimento   che    comprende
l'approvazione del programma di lavoro e del progetto  geotermico,  a
seguito dell'esito positivo di  un  procedimento  unico,  svolto  nel
rispetto dei principi di semplificazione e con le  modalita'  di  cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive  modificazioni,  cui
partecipano, in relazione alle specificita' dei lavori e dei siti, le
amministrazioni interessate e dell'esito positivo della procedura  di
valutazione di impatto ambientale, laddove prevista  dalla  normativa
vigente. La concessione di coltivazione, nel rispetto delle normative
vigenti in materia di  tutela  dell'ambiente,  del  paesaggio  e  del
patrimonio storico e  delle  competenze  comunale,  costituisce,  ove
occorra, variante allo strumento urbanistico. 
  2. Il rilascio della concessione di coltivazione rimane subordinato
alla presentazione, da parte del  richiedente,  di  una  fideiussione
bancaria  od  assicurativa  commisurata  al  valore  delle  opere  di
recupero ambientale previste a seguito delle attivita'. 
  3. Nel caso l'autorita' competente sia il Ministero dello  sviluppo
economico, la  concessione  per  risorse  geotermiche  e'  rilasciata
sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare e la CIRM. 
  4. La concessione puo' essere accordata anche a  piu'  soggetti  in
contitolarita' alle stesse condizioni di cui all'articolo 3, comma 5. 
  5. Qualora l'area della concessione interessi i territori di due  o
piu' regioni confinanti, il titolo e' rilasciato di concerto  fra  le
regioni medesime  dal  Presidente  della  Giunta  regionale  nel  cui
territorio ricade la maggiore estensione dell'area richiesta. 
  6. Le regioni possono limitare o vietare il rilascio di concessioni
di coltivazione per risorse geotermiche di interesse locale  su  aree
gia'  oggetto  di  concessioni  per  la   coltivazione   di   risorse
geotermiche  di  interesse  nazionale,   previa   valutazione   delle
possibili interferenze. 
  7. Il rilascio della concessione di  coltivazione  non  esonera  il
richiedente dall'assolvimento di ogni altro  obbligo  previsto  dalla
legislazione vigente prima di  dar  corso  alla  realizzazione  delle
opere previste dal progetto di coltivazione. 

        
     
          
Capo III

Disposizioni sulla coltivazione

       
                               Art. 7 
 
 
           Allineamento delle concessioni di coltivazione 
 
  1. Le scadenze delle  concessioni  di  coltivazione  delle  risorse
geotermiche vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto legislativo sono allineate ad una medesima data  in  base  ad
accordi tra regioni e i titolari, fatti salvi  i  diritti  acquisiti,
gli accordi gia' sottoscritti alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto  legislativo,  gli  investimenti  programmati  e  la
tutela del legittimo affidamento. 
  2. Le concessioni di cui al comma 1  sono  confermate  in  capo  al
concessionario  originario  con  provvedimento   dell'amministrazione
competente, da  emanare  entro  centottanta  giorni  dall'entrata  in
vigore  del  presente  decreto,   eventualmente   con   riduzione   e
riperimetrazione  dell'area,  confermando  altresi'  quanto  previsto
negli originari programmi di lavoro, con salvezza degli  atti  e  dei
provvedimenti emanati. 
  3. La conferma  di  cui  al  comma  2  e'  disposta  dall'autorita'
competente la quale  procede  preliminarmente  ad  una  verifica  del
rispetto, da parte degli impianti, delle  vigenti  norme  in  materia
ambientale  imponendo  l'eventuale  adeguamento  degli  stessi.  Alla
scadenza regionale uniformata ai sensi del comma 1, il rinnovo  delle
concessioni di coltivazione  e'  soggetta  alla  normativa  regionale
sulla valutazione di impatto ambientale. 

        
     
          
Capo III

Disposizioni sulla coltivazione

       
                               Art. 8 
 
 
Assegnazione di una concessione di coltivazione a seguito  dell'esito
                       positivo della ricerca 
 
  1. Entro sei mesi dal riconoscimento di cui all'articolo  5,  comma
2, del carattere nazionale  o  locale  delle  risorse  rinvenute,  il
titolare  del  permesso  ha  il  diritto  di  presentare  domanda  di
concessione di coltivazione all'autorita' competente. 
  2. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione  puo'  essere
richiesta, in  concorrenza,  da  altri  operatori.  Sono  considerate
concorrenti le domande, riferite solo alla medesima area della  prima
domanda, pervenute all'autorita' competente non oltre sessanta giorni
dalla pubblicazione della  prima  domanda  nel  Bollettino  Ufficiale
Regionale o in altro strumento di  pubblicita'  degli  atti  indicato
dalla regione stessa o, in caso di  competenza  del  Ministero  dello
sviluppo economico, nel  Bollettino  ufficiale  degli  idrocarburi  e
della geotermia. 
  3. Qualora la richiesta di  concessione  di  cui  al  comma  2  non
ricopra l'intera area  dell'originario  permesso  di  ricerca,  altri
operatori possono chiedere in concessione aree  riferite  a  parte  o
all'intera superficie restante. 
  4. La concessione puo' essere accordata per  la  durata  di  trenta
anni. 
  5. Per l'assegnazione della concessione di coltivazione in caso  di
concorrenza, l'autorita' competente, acquisito l'esito positivo della
procedura di valutazione di impatto ambientale per ciascun  progetto,
effettua una selezione sulla base di valutazioni svolte  in  base  ai
seguenti parametri,  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza  e
parita' di trattamento, sulla base di una preventiva ponderazione: 
    a) sulla completezza e  razionalita'  del  programma  dei  lavori
proposto per la gestione dei  serbatoi  geotermici,  con  particolare
riguardo alla sostenibilita' di lungo periodo; 
    b) sulle modalita' di svolgimento  dei  lavori,  con  particolare
riferimento alla sicurezza,  agli  interventi  di  mitigazione  degli
impatti ed alla salvaguardia ambientale, nonche'  al  ripristino  dei
luoghi, in relazione al quale deve essere  prestata  idonea  garanzia
finanziaria tramite anche fideiussione assicurativa o bancaria; 
    c) sulla garanzia che i richiedenti offrono,  per  competenza  ed
esperienza, per  la  corretta  esecuzione  del  programma  di  lavoro
proposto  e  per  il  rispetto  dei  tempi  programmati,  utilizzando
parametri riferiti a precedenti esperienze  nel  settore  geotermico,
dimensioni dell'azienda, competenze tecniche specifiche. 

        
     
          
Capo III

Disposizioni sulla coltivazione

       
                               Art. 9 
 
 
          Riassegnazione di una concessione di coltivazione 
 
  1. Tre anni prima della scadenza di una concessione e nei  casi  di
decadenza, rinuncia e revoca, l'autorita' competente, ove non ritenga
sussistere un prevalente interesse pubblico incompatibile in tutto  o
in parte con il mantenimento della concessione, indice  una  gara  ad
evidenza  pubblica,  nel  rispetto  della  normativa  vigente  e  dei
principi  fondamentali  di  tutela  della  concorrenza,  liberta'  di
stabilimento, trasparenza e non discriminazione,  per  l'attribuzione
onerosa  della  concessione  per  anni  trenta,  avendo   particolare
riguardo ad un'offerta  di  miglioramento  e  risanamento  ambientale
dell'area  e  di  aumento  dell'energia  prodotta  o  della   potenza
installata, nella salvaguardia della risorsa geotermica. 
  2. In caso di scadenza naturale della concessione il bando di  gara
prevede  il  trasferimento  della  titolarita'  del  ramo   d'azienda
relativo all'esercizio della  concessione,  comprensivo  di  tutti  i
rapporti   giuridici,   dal   concessionario   uscente    al    nuovo
concessionario, secondo modalita' dirette a garantire la  continuita'
gestionale e dietro pagamento di un compenso, entrambi predeterminati
dall'autorita' competente e dal concessionario  uscente  prima  della
fase di offerta e resi noti nei documenti di gara. In caso di mancato
accordo si  provvede  alle  relative  determinazioni  attraverso  tre
qualificati e indipendenti  soggetti  terzi,  di  cui  il  presidente
nominato di comune accordo tra le parti o in caso di mancato  accordo
dal Presidente del Tribunale, e due dalle parti, che ne sopportano  i
relativi  oneri,  che  operano   secondo   sperimentate   metodologie
finanziarie che tengano conto dei valori di mercato. 
  3. In caso di decadenza, rinuncia e revoca della concessione, tutti
gli impianti  della  stessa,  in  stato  di  regolare  funzionamento,
passano in  proprieta'  dell'autorita'  competente,  senza  compenso.
L'autorita' competente puo' richiedere la messa  in  sicurezza  degli
stessi e il  ripristino  ambientale  completo  o  parziale  dell'area
interessata. L'autorita' competente ha anche facolta'  di  immettersi
nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto
di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente  alla
concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo  uguale  al
valore  di  stima  del  materiale  in  opera,  calcolato  al  momento
dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi  valutazione  del
reddito da esso ricavabile. In caso di mancato  accordo  si  provvede
alle   relative   determinazioni   attraverso   tre   qualificati   e
indipendenti soggetti terzi, di cui il presidente nominato di  comune
accordo tra le parti o in caso di mancato accordo dal Presidente  del
Tribunale, e due dalle parti interessate che ne sopportano i relativi
oneri, che operano secondo sperimentate metodologie  finanziarie  che
tengano conto dei valori di mercato. 
  4. Agli effetti del  comma  3  per  impianti  di  trasformazione  e
distribuzione inerenti  alla  concessione  si  intendono  quelli  che
trasportano   e   trasformano   prevalentemente   energia    prodotta
dall'impianto cui si riferisce la concessione. 

        
     
          
Capo III

Disposizioni sulla coltivazione

       
                               Art. 10 
 
 
                    Piccole utilizzazioni locali 
 
  1. Sono piccole utilizzazioni locali di  calore  geotermico  quelle
per le quali sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni: 
    a) consentono la realizzazione di impianti di potenza inferiore a
2 MW termici,  ottenibili  dal  fluido  geotermico  alla  temperatura
convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi; 
    b) ottenute mediante l'esecuzione di pozzi di profondita' fino  a
400  metri  per  ricerca,  estrazione  e  utilizzazione   di   fluidi
geotermici o acque calde, comprese quelle sgorganti da  sorgenti  per
potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kW  termici,  anche
per eventuale produzione di energia elettrica con  impianti  a  ciclo
binario ad emissione nulla. 
  2. Sono altresi' piccole utilizzazioni locali di calore  geotermico
quelle effettuate tramite l'installazione di  sonde  geotermiche  che
scambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e  la
reimmissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici. 
  3. Le autorita' competenti per le funzioni amministrative, comprese
le funzioni di vigilanza, riguardanti le piccole utilizzazioni locali
di calore geotermico sono le Regioni o enti da esse delegate. 
  4. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1, sono concesse
dalla Regione territorialmente competente con le  modalita'  previste
dal testo unico delle disposizioni di legge sulle  acque  e  impianti
elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 
  5.  Le  piccole  utilizzazioni  locali  di  cui  al  comma  2  sono
sottoposte al  rispetto  della  specifica  disciplina  emanata  dalla
regione  competente,  con  previsione  di   adozione   di   procedure
semplificate. 
  6. Le operazioni per lo sfruttamento  delle  piccole  utilizzazioni
locali possono essere vietate o limitate, dall'autorita'  competente,
su aree gia'  oggetto  di  concessioni  di  coltivazione  di  risorse
geotermiche di interesse nazionale o locale, previa valutazione delle
possibili interferenze. 
  7. Gli impianti di potenza inferiore a 1 MW ottenibile  dal  fluido
geotermico alla temperatura convenzionale  dei  reflui  di  15  gradi
centigradi geotermico e le utilizzazioni  tramite  sonde  geotermiche
sono   escluse   dalle   procedure   regionali   di    verifica    di
assoggettabilita' ambientale. 

        
     
          
Capo IV

Norme comuni alla ricerca e alla coltivazione

       
                               Art. 11 
 
 
                       Pubblicita' degli atti 
 
  1. Le domande di permessi di ricerca, i  decreti  di  rilascio  dei
permessi stessi, gli atti di riconoscimento, le domande ed i  decreti
di conferimento delle concessioni  di  coltivazione  per  le  risorse
geotermiche  di  interesse  nazionale  nonche'  i  provvedimenti  che
dispongono la cessazione del titolo e ogni altro atto rilevante  sono
pubblicati, per estratto, nel Bollettino  ufficiale  regionale  o  in
altro strumento di pubblicita'  degli  atti  indicato  dalla  regione
stessa o nel caso che l'autorita' competente sia il  Ministero  dello
sviluppo economico, nel BUIG. 

        
     
          
Capo IV

Norme comuni alla ricerca e alla coltivazione

       
                               Art. 12 
 
 
             Revoca della concessione per l'ampliamento 
                        del campo geotermico 
 
  1.  La  concessione  rilasciata  per  l'utilizzazione  di   risorse
geotermiche di interesse  locale  puo'  essere  revocata  qualora,  a
seguito  del  riconoscimento  del  carattere  nazionale   del   campo
geotermico, il titolare non  dimostri  di  avere  adeguare  capacita'
tecniche ed economiche  per  realizzare  un  progetto  geotermico  di
interesse nazionale. 
  2. Il titolare della concessione revocata ha diritto a ricevere dal
nuovo titolare una quantita' di  risorse  geotermiche  equivalente  a
quella estraibile mediante il titolo revocato ovvero  una  indennita'
sostitutiva determinata di accordo fra le parti e commisurata sia  al
valore  delle  risorse  geotermiche  estraibili  mediante  il  titolo
revocato, depurato dei relativi costi, sia alla  durata  residua  del
titolo originario. In  caso  di  mancato  accordo  si  provvede  alle
relative determinazioni attraverso  tre  qualificati  e  indipendenti
soggetti  terzi,  di  cui  il  presidente   nominato   dall'autorita'
competente e due dalle parti, che ne sopportano i relativi oneri, che
operano secondo  sperimentate  metodologie  finanziarie  che  tengano
conto dei valori di mercato. 

        
     
          
Capo IV

Norme comuni alla ricerca e alla coltivazione

       
                               Art. 13 
 
 
                     Rinvenimento di idrocarburi 
 
  1.  Qualora  nel  corso  delle   perforazioni   vengano   rinvenuti
idrocarburi  liquidi  o  gassosi  ne  deve  essere   data   immediata
comunicazione al Ministero dello sviluppo economico  e  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  2. L'autorita' mineraria, ove il quantitativo scoperto si manifesti
significativo agli effetti di una  utilizzazione  energetica,  ed  in
attesa dei necessari accertamenti, puo' ordinare la  sospensione  dei
lavori di perforazione. 
  3.  Le  operazioni  di  ricerca  e   coltivazione   delle   risorse
geotermiche possono essere riprese, se compatibili  e  su  successiva
autorizzazione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  con   le
eventuali cautele e misure di sicurezza  all'uopo  disposte,  nonche'
delle  specifiche  procedure  di  tutela  ambientale  previste  dalla
normativa vigente. 
  4. Nel caso in cui il rinvenimento  di  idrocarburi  dia  luogo  al
rilascio di  nuovo  titolo  minerario  per  tali  minerali  ad  altro
titolare, quest'ultimo e' tenuto al rimborso delle  spese  dirette  e
indirette sostenute nell'ambito del precedente titolo II  ogni  caso,
il rilascio del nuovo titolo minerario  e'  soggetto  alla  normativa
vigente in materia di VIA. 

        
     
          
Capo IV

Norme comuni alla ricerca e alla coltivazione

       
                               Art. 14 
 
 
                              Decadenza 
 
  1. Il titolare decade dal titolo minerario quando: 
    a) non inizia i lavori nei termini prescritti; 
    b) non rispetta,  nei  tempi  e  nei  modi  previsti  dal  titolo
minerario, i programmi di lavoro ed il  progetto  geotermico  di  cui
all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 7, comma 1; 
    c) non corrisponde nei termini il canone dovuto; 
    d) cede quote del titolo  senza  l'autorizzazione  dell'autorita'
competente; 
    e) non ottempera agli obblighi previsti  dal  titolo  a  pena  di
decadenza; 
    f) non adempie agli obblighi derivanti dal presente provvedimento
o dal regolamento d'attuazione. 
  2. La decadenza e' pronunciata  dall'autorita'  competente,  previa
contestazione dei motivi e fissazione del termine  di  trenta  giorni
per la presentazione delle controdeduzioni. 

        
     
          
Capo IV

Norme comuni alla ricerca e alla coltivazione

       
                               Art. 15 
 
 
                 Dichiarazione di pubblica utilita' 
 
  1. Le opere necessarie per la ricerca e  la  coltivazione,  nonche'
per il trasporto  e  la  conversione  delle  risorse  geotermiche  in
terraferma, con esclusione delle  aree  di  demanio  marittimo,  sono
dichiarate di pubblica utilita', nonche' urgenti ed  indifferibili  e
laddove necessario e' apposto il vincolo preordinato all'esproprio  a
tutti gli effetti del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
giugno 2001, n. 327 successive modificazioni, con l'approvazione  dei
relativi programmi di lavoro da parte dell'autorita' competente. 
  2. I programmi di lavoro approvati sono depositati presso i  Comuni
dove  deve  aver  luogo  la  espropriazione,  ai  sensi  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,  successive
modificazioni. 
  3. Non sono  soggette  a  concessioni  ne'  ad  autorizzazioni  del
sindaco le opere temporanee per attivita' di ricerca nel  sottosuolo,
eseguite in aree esterne al centro edificato. 
  4. Qualora l'esercizio  di  una  concessione  demaniale  marittima,
rilasciata per aree comunque ricadenti in un permesso di ricerca o di
concessione   per   l'utilizzo   di   risorse   geotermiche,    anche
successivamente a detti permessi, risulti  incompatibile  o  ostacoli
l'attivita'  di  prospezione,  ricerca  e  coltivazione,  l'autorita'
marittima, a richiesta del titolare del permesso o della  concessione
mineraria, procede alla revoca della  concessione  demaniale  con  le
modalita' previste dall'articolo 43  del  codice  della  navigazione.
L'indennizzo a favore del titolare della concessione revocata,  nella
misura determinata ai sensi dell'articolo 42, quarto e quinto  comma,
del codice della navigazione, e' a carico del titolare  del  permesso
di ricerca e della concessione di coltivazione. 

        
     
          
Capo IV

Norme comuni alla ricerca e alla coltivazione

       
                               Art. 16 
 
 
                         Canoni e contributi 
 
  1.  Il  titolare  di  permesso  di   ricerca   deve   corrispondere
all'autorita' competente il canone annuo anticipato di euro  325  per
ogni  chilometro  quadrato  di  superficie  compresa   nell'area   di
permesso. 
  2. Il titolare della concessione di coltivazione deve corrispondere
all'autorita' competente un canone annuo anticipato di euro  650  per
chilometro  quadrato   di   superficie   compresa   nell'area   della
concessione. 
  3. Il soggetto  abilitato  alla  ricerca  e  alla  coltivazione  di
risorse geotermiche a media e bassa entalpia deve corrispondere  alla
Regione un canone annuo, determinato dalla medesima  di  importo  non
superiore a quello di cui ai commi 1 e 2. 
  4. In caso di produzione di energia elettrica a mezzo  di  impianti
che utilizzano o  utilizzeranno  risorse  geotermiche  sono  altresi'
dovuti dai concessionari i seguenti contributi: 
    a) 0.13 centesimi euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta
nel campo geotermico, ancorche' prodotta da impianti gia' in funzione
alla data di entrata in vigore del presente decreto  legislativo,  ai
Comuni  in  cui  e'   compreso   il   campo   geotermico   coltivato,
proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o  dall'insieme  dei
titoli di coltivazione,  assicurando  comunque  ai  Comuni,  sede  di
impianti, una quota non inferiore al 60 per cento; 
    b) 0.195  centesimi  euro  per  ogni  kWh  di  energia  elettrica
prodotta nel campo geotermico,  ancorche'  prodotta  da  impianti  in
funzione dal 31 dicembre 1980, alle Regioni nel cui  territorio  sono
compresi i campi  geotermici  coltivati,  proporzionalmente  all'area
delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione. 
  5. Non sono dovuti i contributi di  cui  al  comma  4  in  caso  di
produzione di energia elettrica  a  mezzo  di  impianti  con  potenza
inferiore a 3 MW. 
  6. L'individuazione dei Comuni destinatari dei contributi,  di  cui
al comma precedente, e la ripartizione del contributo fra gli  stessi
e' disposta con decreto del Presidente della  giunta  regionale.  Nel
caso in cui i  campi  geotermici  interessino  territori  di  Regioni
limitrofe, la ripartizione dei contributi verra' effettuata  d'intesa
tra le Regioni medesime o, in mancanza di tale  intesa,  con  decreto
del Ministro dello sviluppo economico. 
  7. Con provvedimento dell'autorita'  competente,  gli  importi  dei
canoni di cui ai commi 1 e 2, nonche' dei contributi di cui al  comma
4 lettera a) e b) sono aggiornati annualmente per un importo pari  al
100% della variazione percentuale annua  dell'indice  dei  prezzi  al
consumo indicata dall'ISTAT. 
  8. Sono escluse dal corrispondere i  contributi  di  cui  sopra  le
imprese singole  o  associate  per  la  quota  di  energia  elettrica
prodotta corrispondente al loro fabbisogno interno. 
  9. Il gettito dei canoni e contributi di cui al presente  articolo,
in quanto connesso a finalita' di compensazione  territoriale,  viene
di  norma  destinato,  previa  intesa  con  gli   Enti   territoriali
competenti, alla promozione di investimenti finalizzati al  risparmio
ed al recupero di energia, alle migliori  utilizzazioni  geotermiche,
alla tutela ambientale dei territori interessati  dagli  insediamenti
degli impianti nonche' al riassetto e sviluppo socio-economico, anche
nel quadro degli interventi previsti dallo stesso piano regionale  di
sviluppo. 
  10. Gli importi dei canoni e contributi di cui ai commi 1,  2  e  4
sono da intendersi, ai sensi della lettera c)  dell'articolo  33  del
decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  112,  come  limiti  massimi
esigibili e sono adottati  salvo  riduzioni  apportate  da  specifica
norma regionale. Sono fatti salvi gli accordi gia'  sottoscritti  tra
regioni ed operatori, per i quali i contributi di riferimento restano
quelli gia' in vigore  alla  data  di  sottoscrizione  degli  accordi
stessi. Le scadenze delle concessioni di  coltivazione,  riferite  ad
impianti per produzione di energia elettrica, sono allineate al 2024. 
  11. Ai comuni sede d'impianto di produzione di energia elettrica e'
inoltre dovuto dal soggetto utilizzatore un contributo  a  titolo  di
compensazione  ambientale   e   territoriale   in   sede   di   prima
installazione pari al 4% del costo degli impianti, non cumulabile con
analoghi contributi previsti  negli  accordi  di  cui  al  precedente
articolo  7.  Tali  contributi  continuano  ad   applicarsi   secondo
modalita' e procedure indicate nei citati accordi. Il  contributo  e'
adottato salvo riduzioni apportate da specifica norma regionale. 

        
     
          
Capo IV

Norme comuni alla ricerca e alla coltivazione

       
                               Art. 17 
 
 
                    Iniziative pro-concorrenziali 
 
  1. Per il Mare il Ministero dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare e per  la  terraferma  le  regioni,  nell'ambito  della  propria
competenza, possono emanare uno  o  piu'  disciplinari  tipo  per  le
attivita' previste dal presente decreto legislativo,  in  particolare
relativamente a: 
    a) i criteri e le modalita' di valutazione dei requisiti  tecnici
ed economici che devono possedere i richiedenti i permessi di ricerca
e le concessioni di coltivazione d'interesse nazionale e locale; 
    b) i contenuti dei programmi di lavoro in  relazione  all'entita'
delle risorse  geotermiche  disponibili  ed  all'estensione  ed  alla
conformazione dei territori interessati; 
    c) i criteri per il  rilascio  delle  proroghe  dei  permessi  di
ricerca e per i casi di riduzione o restituzione delle aree; 
    d) i  criteri  per  la  valutazione  delle  compensazioni  per  i
trasferimenti  della  titolarita'   del   ramo   d'azienda   relativo
all'esercizio della concessione; 
    e) i criteri per lo sfruttamento congiunto di risorse geotermiche
e di sostanze associate rinvenute; 
    f) le procedure specifiche per il rilascio dei titoli minerari  e
la disciplina dei rapporti di contitolarita'; 
    g) le modalita' per la revoca delle concessioni  di  coltivazione
in caso di ampliamento del campo geotermico; 
    h) le  prescrizioni  specifiche  relative  al  reinserimento  dei
fluidi; 
    i) i limiti e le prescrizioni per il rilascio di  concessioni  di
risorse geotermiche di interesse  locale  su  aree  gia'  oggetto  di
concessioni di  coltivazione  di  risorse  geotermiche  di  interesse
nazionale; 
    l) i limiti e le prescrizioni per l'esercizio delle operazioni di
sfruttamento di piccole utilizzazioni locali su aree gia' oggetto  di
titoli per  la  coltivazione  di  risorse  geotermiche  di  interesse
nazionale o locale e o in aree considerate inidonee allo sfruttamento
geotermico; 
    m) i limiti e le prescrizioni per l'esercizio delle operazioni di
sfruttamento  di  piccole  utilizzazioni   locali   sottoposte   sola
dichiarazione di inizio attivita'. 
  2. Il Ministero  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
emana i disciplinari di cui al comma 1 sentita la CIRM. 
  3. Le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano  possono
prevedere  il  coinvolgimento,  per  problematiche   di   particolare
rilievo, della CIRM nelle procedure di  propria  competenza,  nonche'
l'avvalimento, per problematiche tecniche specifiche, dei «Laboratori
di  analisi  e  di  sperimentazione  per  il  settore  minerario   ed
energetico» dell'UNMIG del Ministero dello sviluppo economico. 

        
     
          
Capo V

Norme finali e transitorie

       
                               Art. 18 
 
 
               Abrogazioni e disposizioni transitorie 
 
  1. Si applicano, in quanto compatibili,  con  il  presente  decreto
legislativo e ferme le competenze regionali, le disposizioni  di  cui
al regio decreto 29 luglio 1927, n.  1443,  della  legge  11  gennaio
1957, n. 6, nonche' della legge 21 luglio 1967, n. 613, e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
  2. E' abrogata legge 9 dicembre 1986, n. 896. 
  3. Le disposizioni del decreto del Presidente della  Repubblica  27
maggio 1991, n. 395, e del decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 485,  si  applicano  fino  all'adozione  delle  nuove
disposizioni in materia ai sensi dell'articolo 17. 

        
     
          
Capo V

Norme finali e transitorie

       
                               Art. 19 
 
 
                       Invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 11 febbraio 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
                           Scajola, Ministro dello sviluppo economico 
 
                                Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente 
                             e della tutela del territorio e del mare 
Visto, il Guardasigilli: Alfano