DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 dicembre 2009 , n. 215
Regolamento recante riordino dell'Opera nazionale dei figli degli
aviatori (ONFA), a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133. (10G0038)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto il regio decreto 14 giugno 1934, n. 1181, concernente
l'erezione a ente morale dotato di personalita' giuridica
dell'Istituto nazionale «Umberto Maddalena» per i figli degli
aviatori con sede in Gorizia;
Visto il regio decreto 21 agosto 1937, n. 1585, concernente la
modifica dello statuto del citato Istituto e il cambio di
denominazione dell'ente stesso in «Opera nazionale per i figli degli
aviatori» (ONFA);
Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni,
concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in
materia di sicurezza sociale;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente il riordino degli
enti pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n.
243, che ha dichiarato l'ente pubblico Opera nazionale per i figli
degli aviatori «necessario ai fini dello sviluppo economico, civile,
culturale e democratico del Paese» e lo ha inserito nella categoria
II della tabella allegata alla legge n. 70 del 1975;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 18 agosto 1998,
con il quale e' stato approvato il vigente statuto dell'ONFA;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente
il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli
articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244;
Visto l'articolo 26 dei decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003,
n. 97, emanato a norma della legge n. 70 del 1975, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999,
n. 556, e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione
della legge 18 febbraio 1997, n. 25, sulle attribuzioni dei Ministro
della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e
dell'Amministrazione della difesa;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 maggio 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 16 settembre
2009;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui
all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto l'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 novembre 2009;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la
semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo
e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Natura e finalita' dell'ente
1. L'Opera nazionale per i figli degli aviatori, di seguito
denominata: «ONFA», ente di diritto pubblico dotato di autonomia
amministrativa e contabile avente lo scopo di provvedere
all'assistenza degli orfani del personale militare dell'Aeronautica
militare sotto la vigilanza del Ministro della difesa, e' riordinata
secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. L'organizzazione e il funzionamento dell'ONFA sono disciplinati
con lo statuto di cui all'articolo 3 deliberato dal consiglio di
amministrazione, su proposta del Presidente nazionale, e approvato
con decreto del Ministro della difesa.
3. Ai fini di cui al comma 1, sono equiparati agli orfani degli
aviatori i figli del personale militare dell'Aeronautica militare
dichiarato grande invalido per causa di servizio e iscritto alla
prima categoria di pensione privilegiata.
Art. 2
Organi
1. Sono organi dell'ONFA il consiglio di amministrazione, il
presidente nazionale e il collegio dei revisori.
2. Il consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo,
programmazione, amministrazione e controllo. E' formato da:
a) il presidente nazionale, che lo presiede;
b) un generale in congedo;
c) i due generali dell'Aeronautica militare che, nell'ambito
dello Stato maggiore dell'Aeronautica, ricoprono incarichi di capi
dei reparti preposti ai settori dell'ordinamento e personale, degli
affari generali e finanziario;
d) un sottufficiale dell'Aeronautica militare in servizio o
richiamato in servizio senza assegni dal congedo;
e) un genitore di assistito dall'ONFA.
3. Il presidente nazionale e' scelto tra i generali
dell'Aeronautica militare, appartenenti ad una delle categorie del
congedo, e nominato con decreto del Presidente della Repubblica,
secondo le procedure dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato
maggiore dell'Aeronautica. Ha la rappresentanza legale dell'ente e
compie gli atti a lui demandati dallo statuto di cui all'articolo 3.
E' coadiuvato dal consigliere avente la maggiore anzianita' di grado
fra quelli di cui al comma 2, lettere b) e c), che assume le funzioni
di vicepresidente nazionale. Si avvale del segretario generale di cui
all'articolo 5, comma 3.
4. Il collegio dei revisori e' costituito da tre membri effettivi e
un supplente, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e
delle finanze, che svolge le funzioni di presidente dell'organo.
5. Fermo restando quanto disposto ai commi 2 e 4, i componenti del
consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori sono
nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo
di stato maggiore dell'Aeronautica militare.
6. I componenti degli organi di cui al presente articolo sono
nominati per la durata di tre anni e possono essere confermati per un
ulteriore triennio. Nessun compenso e' dovuto agli stessi.
Art. 3
Statuto
1. L'organizzazione e il funzionamento dell'ONFA sono disciplinati
con statuto, redatto in base alle norme generali regolatrici
contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, nel decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, in quanto applicabili, nonche' al
presente regolamento.
2. Lo statuto definisce, tra l'altro, secondo criteri di efficacia,
efficienza, economicita' e semplificazione:
a) modalita' di svolgimento delle attivita' di istituto;
b) compiti e funzionamento degli organi di cui all'articolo 2,
nonche' degli agenti e degli uffici responsabili delle attivita'
amministrativo-contabili e di gestione, in coerenza con il principio
di distinzione tra attivita' d'indirizzo e attivita' di gestione;
c) disciplina per la gestione e la conservazione del patrimonio;
d) i piani di impiego previsti dall'articolo 65 della legge 30
aprile 1969, n. 153, e dalla normativa successivamente intervenuta.
Art. 4
Entrate
1. Le entrate dell'ONFA sono costituite da:
a) oblazioni volontarie del personale del Ministero della difesa;
b) rendite patrimoniali;
c) sovvenzioni e contributi privati, lasciti e donazioni;
d) sottoscrizioni collettive volontarie autorizzate ai sensi
dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 18
luglio 1986, n. 545.
Art. 5
Regolamento di amministrazione, bilanci di previsione e conti
consuntivi, attivita' di gestione del segretario generale
1. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta
delle scritture, nonche' la predisposizione dei documenti contabili
preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento di
amministrazione e contabilita' adottato, ai sensi dell'articolo 2,
commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio
2003, n. 97, con delibera del consiglio di amministrazione.
2. I bilanci di previsione e il conto consuntivo, approvati dal
consiglio di amministrazione, sono trasmessi al Ministero della
difesa e al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Alle attivita' di gestione e' preposto il segretario generale,
scelto ca gli ufficiali in congedo dell'Aeronautica militare e
nominato dal presidente nazionale, su proposta del consiglio di
amministrazione, per la durata di tre anni rinnovabile per un
ulteriore triennio. Egli dirige e coordina l'attivita' amministrativa
e finanziaria dell'ONFA e partecipa alle riunioni del consiglio di
amministrazione, in qualita' di segretario dell'organo collegiale.
Nessun compenso e' dovuto allo stesso.
4. Per le attivita' di carattere assistenziale, amministrativo e
contabile, l'ONFA si avvale, su base convenzionale e a invarianza
della spesa, anche del supporto di strutture organizzative
dell'Aeronautica militare.
Art. 6
Disposizioni transitorie e finali
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento e' adottato lo statuto di cui all'articolo 3.
Fino all'entrata in vigore del nuovo statuto, continua ad applicarsi
quello approvato con il decreto del Ministro della difesa in data 18
agosto 1998, in quanto compatibile.
2. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono confermati nelle funzioni fino al completamento
della durata del mandato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Russa, Ministro della difesa
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa
Rotondi, Ministro per l'attuazione del programma di Governo
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano