DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 2009 , n. 215
Regolamento recante riordino dell'Opera  nazionale  dei  figli  degli
aviatori (ONFA), a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133. (10G0038) 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Visto il  regio  decreto  14  giugno  1934,  n.  1181,  concernente
l'erezione  a  ente   morale   dotato   di   personalita'   giuridica
dell'Istituto  nazionale  «Umberto  Maddalena»  per  i  figli   degli
aviatori con sede in Gorizia; 
  Visto il regio decreto 21 agosto  1937,  n.  1585,  concernente  la
modifica  dello  statuto  del  citato  Istituto  e   il   cambio   di
denominazione dell'ente stesso in «Opera nazionale per i figli  degli
aviatori» (ONFA); 
  Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive  modificazioni,
concernente revisione degli  ordinamenti  pensionistici  e  norme  in
materia di sicurezza sociale; 
  Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente il riordino  degli
enti pubblici; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n.
243, che ha dichiarato l'ente pubblico Opera nazionale  per  i  figli
degli aviatori «necessario ai fini dello sviluppo economico,  civile,
culturale e democratico del Paese» e lo ha inserito  nella  categoria
II della tabella allegata alla legge n. 70 del 1975; 
  Visto il decreto del Ministro della difesa in data 18 agosto  1998,
con il quale e' stato approvato il vigente statuto dell'ONFA; 
  Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.  419,  concernente
il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali a  norma  degli
articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre  2007,
n. 244; 
  Visto l'articolo 26 dei  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio  2003,
n. 97, emanato a norma della legge  n.  70  del  1975,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25  ottobre  1999,
n. 556, e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione
della legge 18 febbraio 1997, n. 25, sulle attribuzioni dei  Ministro
della difesa, ristrutturazione  dei  vertici  delle  Forze  armate  e
dell'Amministrazione della difesa; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 maggio 2009; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'Adunanza  del  16  settembre
2009; 
  Acquisito  il  parere  della  Commissione   parlamentare   di   cui
all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 novembre 2009; 
  Sulla proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  i
Ministri per la pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  per  la
semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di  Governo
e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Natura e finalita' dell'ente 
 
  1. L'Opera  nazionale  per  i  figli  degli  aviatori,  di  seguito
denominata: «ONFA», ente di  diritto  pubblico  dotato  di  autonomia
amministrativa  e   contabile   avente   lo   scopo   di   provvedere
all'assistenza degli orfani del personale  militare  dell'Aeronautica
militare sotto la vigilanza del Ministro della difesa, e'  riordinata
secondo le disposizioni del presente regolamento. 
  2. L'organizzazione e il funzionamento dell'ONFA sono  disciplinati
con lo statuto di cui all'articolo  3  deliberato  dal  consiglio  di
amministrazione, su proposta del Presidente  nazionale,  e  approvato
con decreto del Ministro della difesa. 
  3. Ai fini di cui al comma 1, sono  equiparati  agli  orfani  degli
aviatori i figli del  personale  militare  dell'Aeronautica  militare
dichiarato grande invalido per causa  di  servizio  e  iscritto  alla
prima categoria di pensione privilegiata. 

        
     
                               Art. 2 
 
 
                               Organi 
 
  1. Sono  organi  dell'ONFA  il  consiglio  di  amministrazione,  il
presidente nazionale e il collegio dei revisori. 
  2. Il  consiglio  di  amministrazione  ha  poteri   di   indirizzo,
programmazione, amministrazione e controllo. E' formato da: 
    a) il presidente nazionale, che lo presiede; 
    b) un generale in congedo; 
    c) i due  generali  dell'Aeronautica  militare  che,  nell'ambito
dello Stato maggiore dell'Aeronautica, ricoprono  incarichi  di  capi
dei reparti preposti ai settori dell'ordinamento e  personale,  degli
affari generali e finanziario; 
    d) un  sottufficiale  dell'Aeronautica  militare  in  servizio  o
richiamato in servizio senza assegni dal congedo; 
    e) un genitore di assistito dall'ONFA. 
  3.   Il   presidente   nazionale   e'   scelto   tra   i   generali
dell'Aeronautica militare, appartenenti ad una  delle  categorie  del
congedo, e nominato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
secondo le procedure dell'articolo 3 della legge 23 agosto  1988,  n.
400, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di  stato
maggiore dell'Aeronautica. Ha la rappresentanza  legale  dell'ente  e
compie gli atti a lui demandati dallo statuto di cui all'articolo  3.
E' coadiuvato dal consigliere avente la maggiore anzianita' di  grado
fra quelli di cui al comma 2, lettere b) e c), che assume le funzioni
di vicepresidente nazionale. Si avvale del segretario generale di cui
all'articolo 5, comma 3. 
  4. Il collegio dei revisori e' costituito da tre membri effettivi e
un supplente, di cui uno  designato  dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, che svolge le funzioni di presidente dell'organo. 
  5. Fermo restando quanto disposto ai commi 2 e 4, i componenti  del
consiglio  di  amministrazione  e  del  collegio  dei  revisori  sono
nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del  Capo
di stato maggiore dell'Aeronautica militare. 
  6. I componenti degli organi  di  cui  al  presente  articolo  sono
nominati per la durata di tre anni e possono essere confermati per un
ulteriore triennio. Nessun compenso e' dovuto agli stessi. 

        
     
                               Art. 3 
 
 
                               Statuto 
 
  1. L'organizzazione e il funzionamento dell'ONFA sono  disciplinati
con  statuto,  redatto  in  base  alle  norme  generali   regolatrici
contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, nel  decreto  legislativo
29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, e successive modificazioni, in quanto  applicabili,  nonche'  al
presente regolamento. 
  2. Lo statuto definisce, tra l'altro, secondo criteri di efficacia,
efficienza, economicita' e semplificazione: 
    a) modalita' di svolgimento delle attivita' di istituto; 
    b) compiti e funzionamento degli organi di  cui  all'articolo  2,
nonche' degli agenti e  degli  uffici  responsabili  delle  attivita'
amministrativo-contabili e di gestione, in coerenza con il  principio
di distinzione tra attivita' d'indirizzo e attivita' di gestione; 
    c) disciplina per la gestione e la conservazione del patrimonio; 
    d) i piani di impiego previsti dall'articolo 65  della  legge  30
aprile 1969, n. 153, e dalla normativa successivamente intervenuta. 

        
     
                               Art. 4 
 
 
                               Entrate 
 
  1. Le entrate dell'ONFA sono costituite da: 
    a) oblazioni volontarie del personale del Ministero della difesa; 
    b) rendite patrimoniali; 
    c) sovvenzioni e contributi privati, lasciti e donazioni; 
    d) sottoscrizioni  collettive  volontarie  autorizzate  ai  sensi
dell'articolo 42 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18
luglio 1986, n. 545. 

        
     
                               Art. 5 
 
Regolamento  di  amministrazione,  bilanci  di  previsione  e   conti
  consuntivi, attivita' di gestione del segretario generale 
  1. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria,  la  tenuta
delle scritture, nonche' la predisposizione dei  documenti  contabili
preventivi  e  consuntivi  sono  disciplinati  con   regolamento   di
amministrazione e contabilita' adottato, ai  sensi  dell'articolo  2,
commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27  febbraio
2003, n. 97, con delibera del consiglio di amministrazione. 
  2. I bilanci di previsione e il  conto  consuntivo,  approvati  dal
consiglio di  amministrazione,  sono  trasmessi  al  Ministero  della
difesa e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
  3. Alle attivita' di gestione e' preposto il  segretario  generale,
scelto ca  gli  ufficiali  in  congedo  dell'Aeronautica  militare  e
nominato dal presidente  nazionale,  su  proposta  del  consiglio  di
amministrazione, per  la  durata  di  tre  anni  rinnovabile  per  un
ulteriore triennio. Egli dirige e coordina l'attivita' amministrativa
e finanziaria dell'ONFA e partecipa alle riunioni  del  consiglio  di
amministrazione, in qualita' di  segretario  dell'organo  collegiale.
Nessun compenso e' dovuto allo stesso. 
  4. Per le attivita' di carattere  assistenziale,  amministrativo  e
contabile, l'ONFA si avvale, su base  convenzionale  e  a  invarianza
della  spesa,  anche  del   supporto   di   strutture   organizzative
dell'Aeronautica militare. 

        
     
                               Art. 6 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente regolamento e' adottato lo statuto di  cui  all'articolo  3.
Fino all'entrata in vigore del nuovo statuto, continua ad  applicarsi
quello approvato con il decreto del Ministro della difesa in data  18
agosto 1998, in quanto compatibile. 
  2. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono confermati  nelle  funzioni  fino  al  completamento
della durata del mandato. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2009 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
                                      La Russa, Ministro della difesa 
 
   Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 
 
                 Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa 
 
          Rotondi, Ministro per l'attuazione del programma di Governo 
 
                     Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Alfano