MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI
DECRETO 3 febbraio 2010
Concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale,
per i lavoratori della societa' Aeroporti di Puglia S.p.A. (Decreto
n. 49800). (10A02231)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n.
203;
Visto l'accordo governativo del 12 giugno 2009, di recepimento
dell'intesa del 19 maggio 2009 intervenuta presso la regione Puglia,
con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si e'
trovata la Aeroporti di Puglia SPA, e' stato concordato il ricorso al
trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi
dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per
un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 25 unita'
lavorative che verranno poste in CIGS a partire dal 1° novembre 2009;
Vista l'istanza presentata in data 29 luglio 2009, con la quale la
societa' Aeroporti di Puglia SPA, ha richiesto la concessione del
trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi
dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in
favore di un numero massimo di 25 unita' lavorative per il periodo
dal 1° novembre 2009 al 30 aprile 2010;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del
trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi
dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in
favore di 25 unita' lavorative, per il periodo dal 1° novembre 2009
al 30 aprile 2010;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008,
n. 203, e' autorizzata la concessione del trattamento di cassa
integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 25
unita' lavorative, della societa' Aeroporti di Puglia SPA, per il
periodo dal 1° novembre 2009 al 30 aprile 2010.
Unita': Bari, Brindisi, Foggia, e Grottaglie (Taranto).
Matricola INPS: 0905242048.
Pagamento diretto: NO.
Art. 2
La societa' predetta e' tenuta a comunicare mensilmente
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali
variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.
Art. 3
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a
controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle
prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 4
La societa' e' tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente
provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del
periodo massimo di ventiquattro mesi, al fine di consentire il
necessario monitoraggio dei flussi di spesa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 febbraio 2010
p. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
Viespoli