MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 febbraio 2010
Concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale,
per i lavoratori della societa' Aeroporti di Puglia  S.p.A.  (Decreto
n. 49800). (10A02231) 

 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge  22  dicembre  2008,  n.
203; 
  Visto l'accordo governativo del  12  giugno  2009,  di  recepimento
dell'intesa del 19 maggio 2009 intervenuta presso la regione  Puglia,
con il quale, considerata la situazione di crisi nella  quale  si  e'
trovata la Aeroporti di Puglia SPA, e' stato concordato il ricorso al
trattamento  di  cassa  integrazione  guadagni  salariale,  ai  sensi
dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per
un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo  di  25  unita'
lavorative che verranno poste in CIGS a partire dal 1° novembre 2009; 
  Vista l'istanza presentata in data 29 luglio 2009, con la quale  la
societa' Aeroporti di Puglia SPA, ha  richiesto  la  concessione  del
trattamento  di  cassa  integrazione  guadagni  salariale,  ai  sensi
dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203,  in
favore di un numero massimo di 25 unita' lavorative  per  il  periodo
dal 1° novembre 2009 al 30 aprile 2010; 
  Ritenuto, per quanto precede, di  autorizzare  la  concessione  del
trattamento  di  cassa  integrazione  guadagni  salariale,  ai  sensi
dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203,  in
favore di 25 unita' lavorative, per il periodo dal 1°  novembre  2009
al 30 aprile 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre  2008,
n. 203, e'  autorizzata  la  concessione  del  trattamento  di  cassa
integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 25
unita' lavorative, della societa' Aeroporti  di Puglia  SPA,  per  il
periodo dal 1° novembre 2009 al 30 aprile 2010. 
  Unita': Bari, Brindisi, Foggia, e Grottaglie (Taranto). 
  Matricola INPS: 0905242048. 
  Pagamento diretto: NO. 

        
     
                               Art. 2 
 
  La  societa'  predetta   e'   tenuta   a   comunicare   mensilmente
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)  le  eventuali
variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati. 

        
     
                               Art. 3 
 
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   e'   tenuto   a
controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle
prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne  riscontro  al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

        
     
                               Art. 4 
 
  La societa' e' tenuta a presentare al Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali, alla scadenza del  periodo  oggetto  del  presente
provvedimento,  l'istanza  di  proroga  semestrale,  nell'ambito  del
periodo massimo di  ventiquattro  mesi,  al  fine  di  consentire  il
necessario monitoraggio dei flussi di spesa. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 3 febbraio 2010 
 
                  p. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
                                          Il Sottosegretario delegato 
                                                             Viespoli