MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 gennaio 2010
Autorizzazione all'organismo denominato «Cermet  -  Certificazione  e
ricerca per la qualita'  -  Soc.  Cons.  a  r.l.»,  ad  effettuare  i
controlli sulla denominazione di origine  protetta  «Aceto  Balsamico
Tradizionale  di  Modena»,  registrata  in  ambito  Unione   europea.
(10A02211) 

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
       del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita' 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; 
  Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento  (CE)  n.  510/06
che stabilisce che le denominazioni  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del  regolamento
(CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato  del  regolamento
(CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte  nel  «registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 813 del 17 aprile 2000  con  il  quale
l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione,  fra  le  altre,
della denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale
di Modena»; 
  Visti gli articoli  10  e  11  del  predetto  regolamento  (CE)  n.
510/2006 concernente i controlli; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati  autorizzati
con decreto del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  l'Autorita'  nazionale
preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e  responsabile
della vigilanza sulla stessa; 
  Visto  il  decreto  15  gennaio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 21  del  26
gennaio  2001,  con  il  quale  l'organismo  denominato   «Cermet   -
Certificazione e ricerca per la qualita' - Soc.  Cons.  a  r.l.»  con
sede in Cadriano - Granarolo Emilia (Bologna), via Cadriano n. 23, e'
stato autorizzato ad effettuare i controlli  sulla  denominazione  di
origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Modena»; 
  Visti  il  decreto  9  gennaio  2004  e  successivi,  con  i  quali
l'autorizzazione  triennale   rilasciata   all'organismo   denominato
«Cermet - Certificazione e ricerca per la qualita'  -  Soc.  Cons.  a
r.l.» ad  effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine
protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Modena», e' stata prorogata
fino  all'emanazione  del  decreto  di  rinnovo   dell'autorizzazione
all'organismo stesso; 
  Considerato che «Cermet - Certificazione e ricerca per la  qualita'
- Soc. Cons. a r.l.» ha predisposto il  piano  di  controllo  per  la
denominazione di origine protetta «Aceto  Balsamico  Tradizionale  di
Modena» conformemente allo schema tipo di controllo; 
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di  origine  protetta  «Aceto  Balsamico
Tradizionale di Modena»; 
  Considerato che le decisioni concernenti  le  autorizzazioni  degli
organismi di controllo privati di cui  agli  articoli  10  e  11  del
regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  in  quanto  autorita'  nazionale
preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo  ai  sensi  del
comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni; 
  Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e'
avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; 
  Considerata la necessita', espressa dal citato  Gruppo  tecnico  di
valutazione, di rendere  evidente  e  immediatamente  percepibile  al
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi degli articoli 10  e  11  del  regolamento  (CE)  n.  510/2006,
garantendo che e' stata autorizzata  dal  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali una struttura  di  controllo  con  il
compito di verificare ed attestare  che  la  specifica  denominazione
risponda ai requisiti del disciplinare; 
  Visto il parere favorevole espresso dal citato  Gruppo  tecnico  di
valutazione nella seduta del 16 dicembre 2009; 
  Vista la documentazione agli atti del Ministero; 
  Ritenuto  di  procedere   all'emanazione   del   provvedimento   di
autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art.  14  della  legge  n.
526/99; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'organismo denominato «Cermet - Certificazione e  ricerca  per  la
qualita' - Soc. Cons. a r.l.» con sede in Cadriano - Granarolo Emilia
(Bologna), via  Cadriano  n.  23,  e'  autorizzato  ad  espletare  le
funzioni  di  controllo,  previste  dagli  articoli  10  e   11   del
regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta
«Aceto Balsamico Tradizionale di Modena», registrata in ambito Unione
europea con regolamento (CE) n. 813 del 17 aprile 2000. 

        
     
                               Art. 2 
 
  La  presente  autorizzazione  comporta  l'obbligo  per  l'organismo
«Cermet - Certificazione e ricerca per la qualita'  -  Soc.  Cons.  a
r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e
puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4,  della
legge 21 dicembre  1999,  n.  526  con  provvedimento  dell'autorita'
nazionale competente. 

        
     
                               Art. 3 
 
  L'organismo autorizzato «Cermet - Certificazione e ricerca  per  la
qualita' - Soc. Cons. a r.l.» non puo'  modificare  la  denominazione
sociale, il proprio statuto, i propri organi  di  rappresentanza,  il
proprio sistema qualita', le modalita'  di  controllo  e  il  sistema
tariffario,  riportati  nell'apposito  piano  di  controllo  per   la
denominazione di origine protetta «Aceto  Balsamico  Tradizionale  di
Modena», cosi' come depositati presso il  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta
autorita'. 
  L'organismo autorizzato «Cermet - Certificazione e ricerca  per  la
qualita' - Soc. Cons. a r.l.» e' tenuto  a  comunicare  e  sottoporre
all'approvazione  ministeriale   ogni   variazione   concernente   il
personale ispettivo  indicato  nella  documentazione  presentata,  la
composizione  del  Comitato  di  certificazione  o  della   struttura
equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di
attivita'  che  risultano   oggettivamente   incompatibili   con   il
mantenimento del provvedimento autorizzatorio. 
  Il mancato adempimento delle  prescrizioni  del  presente  articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. 

        
     
                               Art. 4 
 
  L'organismo autorizzato «Cermet - Certificazione e ricerca  per  la
qualita' - Soc. Cons. a r.l.» dovra'  assicurare,  coerentemente  con
gli obiettivi delineati nelle premesse, che il  prodotto  certificato
risponda  ai  requisiti  descritti  nel  relativo   disciplinare   di
produzione   e   che,   sulle   confezioni   con   le   quali   viene
commercializzata la denominazione «Aceto  Balsamico  Tradizionale  di
Modena», venga apposta la dicitura: «Garantito  dal  Ministero  delle
politiche agricole alimentari  e  forestali  ai  sensi  dell'art.  10
del regolamento (CE) 510/06». 

        
     
                               Art. 5 
 
  L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione
del presente decreto. 
  Alla  scadenza  del  terzo  anno  di  autorizzazione,  il  soggetto
legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della  legge  21  dicembre
1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita'  nazionale  competente,
l'intenzione di confermare  l'indicazione  dell'organismo  «Cermet  -
Certificazione e ricerca per la qualita'  -  Soc.  Cons.  a  r.l.»  o
proporre  un  nuovo  soggetto  da  scegliersi  tra  quelli   iscritti
nell'elenco di cui all'art. 14, comma  7,  della  legge  21  dicembre
1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente  alla  facolta'  di
designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge. 
  Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione,
l'organismo di controllo «Cermet - Certificazione e  ricerca  per  la
qualita' - Soc. Cons. a r.l.» e'  tenuto  ad  adempiere  a  tutte  le
disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente,  ove
lo ritenga necessario, decida di impartire. 

        
     
                               Art. 6 
 
  L'organismo autorizzato «Cermet - Certificazione e ricerca  per  la
qualita' - Soc. Cons. a r.l.» comunica con immediatezza,  e  comunque
con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni
di conformita' all'utilizzo della denominazione di  origine  protetta
«Aceto Balsamico Tradizionale di Modena»  anche  mediante  immissione
nel  sistema  informatico  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali delle quantita'  certificate  e  degli  aventi
diritto. 

        
     
                               Art. 7 
 
  L'organismo autorizzato «Cermet - Certificazione e ricerca  per  la
qualita' - Soc. Cons. a r.l.» immette  nel  sistema  informatico  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  tutti  gli
elementi   conoscitivi   di   carattere   tecnico    e    documentale
dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali  opportune  misure,
da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita'
nazionale competente, atte  ad  evitare  rischi  di  disapplicazione,
confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita'
della denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale
di Modena» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita'  di  attuazione
di tali procedure saranno  indicate  dal  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e  forestali.  I  medesimi  elementi  conoscitivi
individuati   nel   presente   articolo   e    nell'articolo,    sono
simultaneamente resi noti anche alla regione Emilia-Romagna. 

        
     
                               Art. 8 
 
  L'organismo autorizzato «Cermet - Certificazione e ricerca  per  la
qualita' - Soc. Cons. a r.l.» e' sottoposto alla vigilanza esercitata
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla
regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della  legge
21 dicembre 1999, n. 526. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 29 gennaio 2010 
 
                                      Il direttore generale: La Torre