MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI
DECRETO 4 febbraio 2010
Autorizzazione all'organismo denominato «3A - Parco Tecnologico
Agroalimentare dell'Umbria - soc. cons. a r.l.», ad effettuare i
controlli sulla denominazione «Prosciutto Amatriciano» protetta
transitoriamente a livello nazionale con decreto 16 luglio 2009.
(10A02229)
IL DIRETTORE GENERALE
del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;
Visto il decreto 16 luglio 2009, relativo alla protezione
transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma
6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione
«Prosciutto Amatriciano», il cui utilizzo viene riservato al prodotto
ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso alla
Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica
protetta con nota n. 9780 del 25 giugno 2009;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e
alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali l'autorita' nazionale
preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile
della vigilanza sulla stessa;
Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai
controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle
denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione
comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello
nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
Considerato che l'Associazione per la promozione del riconoscimento
I.G.P. del Prosciutto Amatriciano ha indicato per il controllo sulla
denominazione «Prosciutto Amatriciano» l'organismo denominato «3A -
Parco tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l.» con
sede a Todi - Frazione Pantalla;
Considerato che l'organismo «3A - Parco tecnologico Agroalimentare
dell'Umbria soc. cons. a r.l» ha predisposto il piano di controllo
per la denominazione «Prosciutto Amatriciano» conformemente allo
schema tipo di controllo;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento
(CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al
coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n.
526/99, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
Considerata la necessita', espressa dal citato Gruppo tecnico di
valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006,
garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero una struttura di
controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica
denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;
Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di
valutazione nella seduta del 3 febbraio 2010;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di
autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n.
526/1999;
Decreta:
Art. 1
L'organismo denominato «3A - Parco tecnologico Agroalimentare
dell'Umbria soc. cons. a r.l» con sede a Todi - Frazione Pantalla, e'
autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli
articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la
denominazione «Prosciutto Amatriciano», protetta transitoriamente a
livello nazionale con decreto 16 luglio 2009.
Art. 2
L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per
l'organismo «3A - Parco tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc.
cons. a r.l» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente
decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4
dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti
piu' in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto
dell'Autorita' nazionale competente che lo stesso art. 14 individua
nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Art. 3
L'organismo «3A - Parco tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc.
cons. a r.l.», non puo' modificare la denominazione sociale, il
proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio
sistema di qualita', le modalita' di controllo e il sistema
tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la
denominazione «Prosciutto Amatriciano», cosi' come depositati presso
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza
il preventivo assenso di detta autorita'.
L'organismo «3A - Parco tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc.
cons. a r.l» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni
variazione concernente il personale ispettivo indicato nella
documentazione presentata, la composizione del Comitato di
certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente
i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano
oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento
autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
L'organismo «3A - Parco tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc.
cons. a r.l.», dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi
delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai
requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione all'esame
dei Servizi comunitari e consultabile nel sito istituzionale del
Ministero e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata
la denominazione «Prosciutto Amatriciano», venga apposta la dicitura:
«Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali ai sensi dell'art.10 del regolamento (CE) 510/06».
Art. 4
L'autorizzazione di cui al presente decreto cessera' a decorrere
dalla data in cui sara' adottata una decisione in merito al
riconoscimento della denominazione «Prosciutto Amatriciano» da parte
dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validita'
dell'autorizzazione, l'organismo «3A - Parco tecnologico
Agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l.» e' tenuto ad adempiere
a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale
competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.
Art. 5
L'organismo «3A - Parco tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc.
cons. a r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non
superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita'
all'utilizzo della denominazione «Prosciutto Amatriciano» anche
mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate
e degli aventi diritto.
Art. 6
L'organismo «3A - Parco tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc.
cons. a r.l.», immette nel sistema informatico del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi
conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita'
certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre
preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale
competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o
difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della
denominazione «Prosciutto Amatriciano» rilasciate agli utilizzatori.
Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi
elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 5,
sono simultaneamente resi noti anche alla regione Lazio.
Art. 7
L'organismo «3A - Parco tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc.
cons. a r.l» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione
Lazio, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 febbraio 2010
Il direttore generale: La Torre