MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 febbraio 2010
Autorizzazione  all'organismo  denominato  «3A  -  Parco  Tecnologico
Agroalimentare dell'Umbria - soc. cons.  a  r.l.»,  ad  effettuare  i
controlli  sulla  denominazione  «Prosciutto  Amatriciano»   protetta
transitoriamente a livello nazionale  con  decreto  16  luglio  2009.
(10A02229) 

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
       del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita' 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; 
  Visto  il  decreto  16  luglio  2009,  relativo   alla   protezione
transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma
6, del predetto  regolamento  (CE)  n.  510/2006  alla  denominazione
«Prosciutto Amatriciano», il cui utilizzo viene riservato al prodotto
ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso  alla
Commissione europea per la registrazione come indicazione  geografica
protetta con nota n. 9780 del 25 giugno 2009; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati  autorizzati
con decreto del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, sentite  le  Regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  l'autorita'  nazionale
preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e  responsabile
della vigilanza sulla stessa; 
  Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14  relativamente  ai
controlli,   debbano   trovare   applicazione   anche   per    quelle
denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la  registrazione
comunitaria,  ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello
nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Considerato che l'Associazione per la promozione del riconoscimento
I.G.P. del Prosciutto Amatriciano ha indicato per il controllo  sulla
denominazione «Prosciutto Amatriciano» l'organismo denominato  «3A  -
Parco tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a  r.l.»  con
sede a Todi - Frazione Pantalla; 
  Considerato che l'organismo «3A - Parco tecnologico  Agroalimentare
dell'Umbria soc. cons. a r.l» ha predisposto il  piano  di  controllo
per la  denominazione  «Prosciutto  Amatriciano»  conformemente  allo
schema tipo di controllo; 
  Considerato che le decisioni concernenti  le  autorizzazioni  degli
organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11  del  regolamento
(CE) n. 510/2006  spettano  al  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, in quanto  autorita'  nazionale  preposta  al
coordinamento dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma  1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni; 
  Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali, ai sensi del comma 1 del citato art.  14  della  legge  n.
526/99, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; 
  Considerata la necessita', espressa dal citato  Gruppo  tecnico  di
valutazione, di rendere evidente  e  immediatamente  percepibile  dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi degli articoli 10  e  11  del  regolamento  (CE)  n.  510/2006,
garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero  una  struttura  di
controllo con il compito di verificare ed attestare che la  specifica
denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione; 
  Visto il parere favorevole espresso dal citato  Gruppo  tecnico  di
valutazione nella seduta del 3 febbraio 2010; 
  Vista la documentazione agli atti del Ministero; 
  Ritenuto  di  procedere   all'emanazione   del   provvedimento   di
autorizzazione ai sensi del comma  1  dell'art.  14  della  legge  n.
526/1999; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'organismo  denominato  «3A  -  Parco  tecnologico  Agroalimentare
dell'Umbria soc. cons. a r.l» con sede a Todi - Frazione Pantalla, e'
autorizzato ad espletare le funzioni  di  controllo,  previste  dagli
articoli  10  e  11  del  regolamento  (CE)  n.   510/2006   per   la
denominazione «Prosciutto Amatriciano», protetta  transitoriamente  a
livello nazionale con decreto 16 luglio 2009. 

        
     
                               Art. 2 
 
  L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1   comporta   l'obbligo   per
l'organismo «3A - Parco tecnologico Agroalimentare  dell'Umbria  soc.
cons. a r.l» del rispetto delle prescrizioni  previste  nel  presente
decreto e puo' essere  sospesa  o  revocata  ai  sensi  del  comma  4
dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non  risulti
piu'  in  possesso  dei   requisiti   ivi   indicati,   con   decreto
dell'Autorita' nazionale competente che lo stesso art.  14  individua
nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 

        
     
                               Art. 3 
 
  L'organismo «3A - Parco tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc.
cons. a r.l.», non  puo'  modificare  la  denominazione  sociale,  il
proprio statuto,  i  propri  organi  di  rappresentanza,  il  proprio
sistema  di  qualita',  le  modalita'  di  controllo  e  il   sistema
tariffario,  riportati  nell'apposito  piano  di  controllo  per   la
denominazione «Prosciutto Amatriciano», cosi' come depositati  presso
il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  senza
il preventivo assenso di detta autorita'. 
  L'organismo «3A - Parco tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc.
cons. a r.l» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale  ogni
variazione  concernente  il  personale   ispettivo   indicato   nella
documentazione  presentata,   la   composizione   del   Comitato   di
certificazione o della struttura equivalente e dell'organo  decidente
i  ricorsi,  nonche'   l'esercizio   di   attivita'   che   risultano
oggettivamente incompatibili con il  mantenimento  del  provvedimento
autorizzatorio. 
  Il mancato adempimento delle  prescrizioni  del  presente  articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. 
  L'organismo «3A - Parco tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc.
cons. a r.l.», dovra' assicurare,  coerentemente  con  gli  obiettivi
delineati nelle premesse, che il  prodotto  certificato  risponda  ai
requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione all'esame
dei Servizi comunitari e  consultabile  nel  sito  istituzionale  del
Ministero e che sulle confezioni con le quali viene  commercializzata
la denominazione «Prosciutto Amatriciano», venga apposta la dicitura:
«Garantito  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali ai sensi dell'art.10 del regolamento (CE) 510/06». 

        
     
                               Art. 4 
 
  L'autorizzazione di cui al presente decreto  cessera'  a  decorrere
dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una  decisione  in  merito  al
riconoscimento della denominazione «Prosciutto Amatriciano» da  parte
dell'organismo comunitario.  Nell'ambito  del  periodo  di  validita'
dell'autorizzazione,   l'organismo   «3A    -    Parco    tecnologico
Agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l.» e' tenuto ad  adempiere
a tutte  le  disposizioni  complementari  che  l'Autorita'  nazionale
competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire. 

        
     
                               Art. 5 
 
  L'organismo «3A - Parco tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc.
cons. a r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con  termine  non
superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di  conformita'
all'utilizzo  della  denominazione  «Prosciutto  Amatriciano»   anche
mediante immissione  nel  sistema  informatico  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate
e degli aventi diritto. 

        
     
                               Art. 6 
 
  L'organismo «3A - Parco tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc.
cons. a r.l.», immette nel sistema informatico  del  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  tutti   gli   elementi
conoscitivi  di  carattere  tecnico  e   documentale   dell'attivita'
certificativa, ed adotta eventuali opportune  misure,  da  sottoporre
preventivamente ad approvazione  da  parte  dell'Autorita'  nazionale
competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione,  confusione  o
difformi  utilizzazioni  delle  attestazioni  di  conformita'   della
denominazione «Prosciutto Amatriciano» rilasciate agli  utilizzatori.
Le modalita' di attuazione di tali  procedure  saranno  indicate  dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi
elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 5,
sono simultaneamente resi noti anche alla regione Lazio. 

        
     
                               Art. 7 
 
  L'organismo «3A - Parco tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc.
cons. a r.l» e' sottoposto alla vigilanza  esercitata  dal  Ministero
delle politiche agricole  alimentari  e  forestali  e  dalla  regione
Lazio, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 4 febbraio 2010 
 
                                      Il direttore generale: La Torre