MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 febbraio 2010
Rinnovo   dell'autorizzazione    all'organismo    denominato    «CSQA
Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione  di
origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana» registrata in  ambito
Unione europea. (10A02228) 

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
       del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita' 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; 
  Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n.510/06  che
stabilisce che le denominazioni che alla data di  entrata  in  vigore
del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n.
1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento  (CE)  n.
2400/96,  sono   automaticamente   iscritte   nel   «registro   delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 del  12  giugno  1996  con  il
quale l'Unione europea  ha  provveduto  alla  registrazione,  fra  le
altre, della denominazione di origine protetta «Mozzarella di  Bufala
Campana»; 
  Visti gli articoli  10  e  11  del  predetto  regolamento  (CE)  n.
510/2006 concernente i controlli; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n.526,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati  autorizzati
con decreto del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, sentite  le  Regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  l'Autorita'  nazionale
preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e  responsabile
della vigilanza sulla stessa; 
  Visto il  decreto  14  febbraio  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale  n.  46  del  24
febbraio  2006,   con   il   quale   l'organismo   denominato   «CSQA
Certificazioni Srl» con sede in Thiene,  via  San  Gaetano  n.74,  e'
stato autorizzato ad effettuare i controlli  sulla  denominazione  di
origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana»; 
  Considerato che l'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ha
predisposto il piano di controllo per  la  denominazione  di  origine
protetta «Mozzarella di Bufala  campana»  conformemente  allo  schema
tipo di controllo; 
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la  denominazione  di  origine  protetta  «Mozzarella  di
Bufala Campana»; 
  Considerato che le decisioni concernenti  le  autorizzazioni  degli
organismi di controllo privati di cui  agli  articoli  10  e  11  del
regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  in  quanto  autorita'  nazionale
preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo  ai  sensi  del
comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999, sentite le Regioni; 
  Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, ai sensi del citato art.14 della legge n. 526/1999, si  e'
avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; 
  Considerata la necessita', espressa dal citato  Gruppo  tecnico  di
valutazione, di rendere  evidente  e  immediatamente  percepibile  al
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi degli articoli 10  e  11  del  regolamento  (CE)  n.  510/2006,
garantendo che e' stata autorizzata  dal  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali una struttura  di  controllo  con  il
compito di verificare ed attestare  che  la  specifica  denominazione
risponda ai requisii del disciplinare; 
  Visto il parere favorevole espresso dal citato  Gruppo  tecnico  di
valutazione nella seduta del 3 febbraio 2010; 
  Vista la documentazione agli atti del Ministero; 
  Ritenuto  di  procedere   all'emanazione   del   provvedimento   di
autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art.  14  della  legge  n.
526/1999; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'organismo  denominato  «CSQA  Certificazioni  Srl»  con  sede  in
Thiene, via San Gaetano n.74, e' autorizzato ad espletare le funzioni
di controllo, previste dagli articoli 10 e 11  del  regolamento  (CE)
n.510/2006 per la denominazione di origine  protetta  «Mozzarella  di
Bufala Campana», registrata in ambito Unione europea con  regolamento
(CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996. 

        
     
                               Art. 2 
 
  La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «CSQA
Certificazioni Srl» del  rispetto  delle  prescrizioni  previste  nel
presente  decreto  e  puo'  essere  sospesa  o  revocata   ai   sensi
dell'art.14, comma 4, della  legge  21  dicembre  1999,  n.  526  con
provvedimento dell'autorita' nazionale competente. 

        
     
                               Art. 3 
 
  L'organismo  autorizzato  «CSQA  Certificazioni   Srl»   non   puo'
modificare la denominazione sociale, il  proprio  statuto,  i  propri
organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita',  le  modalita'
di controllo e il sistema tariffario, riportati  nell'apposito  piano
di controllo per la denominazione di origine protetta «Mozzarella  di
Bufala Campana», cosi' come  depositati  presso  il  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  senza  il  preventivo
assenso di detta autorita'. 
  L'organismo autorizzato  «CSQA  Certificazioni  Srl»  e'  tenuto  a
comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione
concernente il  personale  ispettivo  indicato  nella  documentazione
presentata, la composizione del Comitato di  certificazione  o  della
struttura equivalente e  dell'organo  decidente  i  ricorsi,  nonche'
l'esercizio di attivita' che risultano  oggettivamente  incompatibili
con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. 
  Il mancato adempimento delle  prescrizioni  del  presente  articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. 

        
     
                               Art. 4 
 
  L'Organismo   autorizzato   «CSQA   Certificazioni   Srl»    dovra'
assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse,
che il prodotto  certificato  risponda  ai  requisiti  descritti  nel
relativo disciplinare di produzione e che, sulle  confezioni  con  le
quali viene commercializzata la denominazione «Mozzarella  di  Bufala
Campana», venga apposta la dicitura: «Garantito dal  Ministero  delle
politiche agricole alimentari  e  forestali  ai  sensi  dell'art.  10
del regolamento (CE) 510/06». 

        
     
                               Art. 5 
 
  L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione
del presente decreto. 
  Alla  scadenza  del  terzo  anno  di  autorizzazione,  il  soggetto
legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della  legge  21  dicembre
1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita'  nazionale  competente,
l'intenzione  di  confermare   l'indicazione   dell'organismo   «CSQA
Certificazioni Srl» o proporre un nuovo soggetto  da  scegliersi  tra
quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della  legge
21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di  rinunciare  esplicitamente  alla
facolta' di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata
legge. 
  Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione,
l'organismo di controllo  «CSQA  Certificazioni  Srl»  e'  tenuto  ad
adempiere a  tutte  le  disposizioni  complementari  che  l'autorita'
nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire. 

        
     
                               Art. 6 
 
  L'organismo autorizzato  «CSQA  Certificazioni  Srl»  comunica  con
immediatezza, e comunque con termine non superiore  a  trenta  giorni
lavorativi,  le  attestazioni  di  conformita'   all'utilizzo   della
denominazione di origine  protetta  «Mozzarella  di  Bufala  Campana»
anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate
e degli aventi diritto. 

        
     
                               Art. 7 
 
  L'organismo  autorizzato  «CSQA  Certificazioni  Srl»  immette  nel
sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali tutti gli elementi conoscitivi  di  carattere  tecnico  e
documentale  dell'attivita'  certificativa,   ed   adotta   eventuali
opportune misure, da sottoporre preventivamente  ad  approvazione  da
parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi  di
disapplicazione,   confusione   o   difformi   utilizzazioni    delle
attestazioni di conformita' della denominazione di  origine  protetta
«Mozzarella di  Bufala  Campana»  rilasciate  agli  utilizzatori.  Le
modalita' di  attuazione  di  tali  procedure  saranno  indicate  dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi
elementi   conoscitivi   individuati   nel   presente   articolo    e
nell'articolo, sono simultaneamente  resi  noti  anche  alle  regioni
Campania, Lazio, Molise e Puglia. 

        
     
                               Art. 8 
 
  L'organismo autorizzato «CSQA  Certificazioni  Srl»  e'  sottoposto
alla vigilanza esercitata  dal  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali e dalle  regioni  Campania,  Lazio,  Molise  e
Puglia, ai sensi dell'art. 14, comma  12,  della  legge  21  dicembre
1999, n. 526. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 4 febbraio 2010 
 
                                      Il direttore generale: La Torre