MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI
DECRETO 4 febbraio 2010
Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «CSQA
Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di
origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana» registrata in ambito
Unione europea. (10A02228)
IL DIRETTORE GENERALE
del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;
Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n.510/06 che
stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore
del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n.
1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n.
2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche
protette»;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il
quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le
altre, della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala
Campana»;
Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n.
510/2006 concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n.526, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e
alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali l'Autorita' nazionale
preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile
della vigilanza sulla stessa;
Visto il decreto 14 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 46 del 24
febbraio 2006, con il quale l'organismo denominato «CSQA
Certificazioni Srl» con sede in Thiene, via San Gaetano n.74, e'
stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di
origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana»;
Considerato che l'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ha
predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine
protetta «Mozzarella di Bufala campana» conformemente allo schema
tipo di controllo;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta «Mozzarella di
Bufala Campana»;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del
regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, in quanto autorita' nazionale
preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del
comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999, sentite le Regioni;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, ai sensi del citato art.14 della legge n. 526/1999, si e'
avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
Considerata la necessita', espressa dal citato Gruppo tecnico di
valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile al
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006,
garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il
compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione
risponda ai requisii del disciplinare;
Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di
valutazione nella seduta del 3 febbraio 2010;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di
autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n.
526/1999;
Decreta:
Art. 1
L'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con sede in
Thiene, via San Gaetano n.74, e' autorizzato ad espletare le funzioni
di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE)
n.510/2006 per la denominazione di origine protetta «Mozzarella di
Bufala Campana», registrata in ambito Unione europea con regolamento
(CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996.
Art. 2
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «CSQA
Certificazioni Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel
presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi
dell'art.14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con
provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
Art. 3
L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» non puo'
modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri
organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita'
di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano
di controllo per la denominazione di origine protetta «Mozzarella di
Bufala Campana», cosi' come depositati presso il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo
assenso di detta autorita'.
L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» e' tenuto a
comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione
concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione
presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della
struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche'
l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili
con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
Art. 4
L'Organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» dovra'
assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse,
che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel
relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le
quali viene commercializzata la denominazione «Mozzarella di Bufala
Campana», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10
del regolamento (CE) 510/06».
Art. 5
L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione
del presente decreto.
Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto
legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre
1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente,
l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «CSQA
Certificazioni Srl» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra
quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge
21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla
facolta' di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata
legge.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione,
l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» e' tenuto ad
adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita'
nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
Art. 6
L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» comunica con
immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni
lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della
denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana»
anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate
e degli aventi diritto.
Art. 7
L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» immette nel
sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e
documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali
opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da
parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di
disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle
attestazioni di conformita' della denominazione di origine protetta
«Mozzarella di Bufala Campana» rilasciate agli utilizzatori. Le
modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi
elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e
nell'articolo, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni
Campania, Lazio, Molise e Puglia.
Art. 8
L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» e' sottoposto
alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e dalle regioni Campania, Lazio, Molise e
Puglia, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre
1999, n. 526.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 febbraio 2010
Il direttore generale: La Torre