MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 febbraio 2010
Protezione   transitoria   accordata   a   livello   nazionale   alla
denominazione «Peperone di Pontecorvo» per la quale e' stata  inviata
istanza  alla  Commissione  europea   per   la   registrazione   come
denominazione di origine protetta. (10A02062) 

 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
            delle politiche competitive, del mondo rurale 
                          e della qualita' 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il decreto 2 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n.  164  del  15  luglio
2008  relativo  alla  protezione  transitoria  accordata  a   livello
nazionale alla denominazione «Peperone di Pontecorvo» per la quale e'
stata inviata istanza alla Commissione europea per  la  registrazione
come denominazione di origine protetta; 
  Visto  l'art.  10,  del  decreto  21  maggio  2007,  relativo  alla
procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP  e  IGP,
ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Considerato che  la  protezione  transitoria  accordata  a  livello
nazionale alla denominazione «Peperone di Pontecorvo» con  decreto  2
luglio 2008 e' decaduta ai sensi dell'art. 10,  comma  4  del  citato
decreto 21 maggio 2007; 
  Considerato che con istanza  del  14  gennaio  2010  l'Associazione
produttori  Peperone  di   Pontecorvo,   con   sede   in   Pontecorvo
(Frosinone),  via  S.  Grimoaldo  s.n.,  ha  chiesto  nuovamente   la
protezione a titolo  transitorio  della  denominazione  «Peperone  di
Pontecorvo», ai sensi dell'art. 5, comma 6 del  predetto  regolamento
(CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso
il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  da
qualunque   responsabilita',   presente   e    futura,    conseguente
all'eventuale  mancato   accoglimento   della   citata   istanza   di
riconoscimento della denominazione di origine protetta, ricadendo  la
stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a
titolo provvisorio faranno uso; 
  Vista la nota del 23 ottobre 2009 con la quale il  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e   forestali,   ha   trasmesso   la
documentazione  relativa  alla   domanda   di   registrazione   della
denominazione «Peperone di  Pontecorvo»  modificata  in  accoglimento
delle richieste della Commissione UE; 
  Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma  di  decreto
che,  in   accoglimento   dell'istanza   avanzata   dall'Associazione
produttori  Peperone  di   Pontecorvo,   con   sede   in   Pontecorvo
(Frosinone), via S. Grimoaldo s.n., assicuri la protezione  a  titolo
transitorio e a livello nazionale della  denominazione  «Peperone  di
Pontecorvo», secondo il disciplinare di produzione  consultabile  nel
sito    istituzionale    di    questo     Ministero     all'indirizzo
http://www.politicheagricole.gov.it; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E'  accordata  la  protezione  a  titolo  transitorio   a   livello
nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6,  del  predetto  Regolamento
(CE) n. 510/2006, alla denominazione «Peperone di Pontecorvo». 

        
     
                               Art. 2 
 
  La denominazione «Peperone di Pontecorvo» e' riservata al  prodotto
ottenuto in conformita' al disciplinare  di  produzione  consultabile
nel   sito   istituzionale   di   questo   Ministero    all'indirizzo
www.politicheagricole.gov.it. 

        
     
                               Art. 3 
 
  La responsabilita', presente e futura, conseguente  alla  eventuale
mancata registrazione comunitaria della  denominazione  «Peperone  di
Pontecorvo»,  come  denominazione  di  origine  protetta  ricade  sui
soggetti che si avvalgono della protezione a  titolo  transitorio  di
cui all'art. 1. 

        
     
                               Art. 4 
 
  1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' a decorrere
dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla  domanda  stessa
da parte dell'organismo comunitario. 
  2. La protezione transitoria decadra' qualora entro sei mesi  dalla
data di pubblicazione del presente decreto, non  sara'  approvato  il
relativo piano dei  controlli,  cosi'  come  previsto  dal  comma  2,
dell'art. 10 del decreto 21 maggio 2007. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 5 febbraio 2010 
 
                                          Il capo Dipartimento: Nezzo