MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 febbraio 2010
Riconoscimento del Consorzio Tutela Aceto Balsamico  Tradizionale  di
Reggio Emilia e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di
cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n.  526,
per  la  DOP  «Aceto  Balsamico  Tradizionale  di   Reggio   Emilia».
(10A02214) 

 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
            delle politiche competitive, del mondo rurale 
                          e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006
relativo  alla  protezione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari; 
  Viste le premesse sulle quali e' fondato  il  predetto  regolamento
(CE) n. 510/06 e, in particolare, quelle relative all'opportunita' di
promuovere prodotti di qualita'  aventi  determinate  caratteristiche
attribuibili  ad  un'origine  geografica  determinata  e  di   curare
l'informazione del consumatore idonea a consentirgli  l'effettuazione
di scelte ottimali; 
  Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguibili  in  maniera
efficace dai consorzi di tutela, in quanto  costituiti  dai  soggetti
direttamente coinvolti nella filiera  produttiva,  con  un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita  delle  caratteristiche  del
prodotto; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alla Comunita' europea - legge comunitaria 1999; 
  Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed  in
particolare il comma 15, che individua le  funzioni  per  l'esercizio
delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle  IGP  e  delle  STG
possono  ricevere,  mediante  provvedimento  di  riconoscimento   del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico
corrispondente; 
  Visti i decreti  ministeriali  12  aprile  2000,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.  97  del  27  aprile  2000,
recanti   «disposizioni   generali   relative   ai    requisiti    di
rappresentativita' dei consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di
origine protette  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette
(IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza  negli  organi
sociali  dei  consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di  origine
protette (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette  (IGP)»,
emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999; 
  Visto il  decreto  12  settembre  2000,  n.  410  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il
quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n.  526/1999,
e' stato adottato il  regolamento  concernente  la  ripartizione  dei
costi derivanti dalle attivita' dei consorzi di tutela  delle  DOP  e
delle IGP incaricati dal Ministero; 
  Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
serie  generale  -  n.  272  del  21  novembre  2000  con  il  quale,
conformemente alle previsioni dell'art.  14,  comma  15,  lettera  d)
della legge n. 526/1999, sono state impartite  le  direttive  per  la
collaborazione dei consorzi di tutela  delle  DOP  e  delle  IGP  con
l'Ispettorato centrale repressione frodi,  ora  Ispettorato  centrale
per la  tutela  della  qualita'  e  repressioni  frodi  dei  prodotti
agro-alimentari, nell'attivita' di vigilanza; 
  Visto  il  decreto  10  maggio  2001,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n.  134  del  12  giugno  2001,  recante
integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000; 
  Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai
citati decreti del 12 aprile 2000; 
  Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005,  recante  modalita'  di
deroga all'art. 2 del citato decreto  del  12  aprile  2000,  recante
disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentativita' per
il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP; 
  Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 191 del 18 agosto  2005,  recante  modifica  al
citato decreto del 4 maggio 2005; 
  Visto il regolamento (CE) n. CE n. 813  della  Commissione  del  17
aprile 2000, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Comunita'
europea L 100 del 20 aprile 2000, con il quale e' stata registrata la
denominazione d'origine protetta  «Aceto  Balsamico  Tradizionale  di
Reggio Emilia»; 
  Visto il decreto legislativo19 novembre 2004,  n.  297,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 293  del  15  dicembre
2004,  recante  «disposizioni  sanzionatorie  in   applicazione   del
regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  relativo  alla   protezione   delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti
agricoli e alimentari»; 
  Vista l'istanza presentata dal  Consorzio  Tutela  Aceto  Balsamico
Tradizionale di Reggio Emilia, con  sede  legale  in  Reggio  Emilia,
piazza della Vittoria n. 1 - 42100, c/o Camera di commercio industria
artigianato e agricoltura, intesa ad ottenere il riconoscimento dello
stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della
citata legge n. 526/1999; 
  Verificata la Conformita' dello statuto del Consorzio predetto alle
prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali; 
  Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto  12
aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentativita'
dei consorzi di tutela, e' soddisfatta  in  quanto  il  Ministero  ha
verificato  che  la  partecipazione,  nella  compagine  sociale,  dei
soggetti appartenenti  alla  categoria  «elaboratori»  nella  filiera
«aceti diversi dagli aceti di vino» individuata all'art.  1,  lettera
h) del decreto del 10 maggio del 2001, n. 62268, di  integrazione  al
sopra menzionato decreto, rappresenta almeno i 2/3  della  produzione
tutelata per la quale il Consorzio chiede l'incarico di cui  all'art.
14, comma 15 della legge n. 526/1999. La verifica di cui trattasi  e'
stata  eseguita  sulla  base  delle  dichiarazioni   presentate   dal
consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate  dall'organismo
di controllo  Suolo  e  Salute  S.r.l.,  autorizzato  a  svolgere  le
attivita' di controllo sulla denominazione di origine protetta «Aceto
Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia»; 
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento   del
Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale  di  Reggio  Emilia  al
fine di consentirgli l'esercizio delle attivita' sopra  richiamate  e
specificatamente indicate  all'art.  14,  comma  15  della  legge  n.
526/1999; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Lo statuto del Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale  di
Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, piazza della Vittoria n.  1
- 42100, c/o Camera di commercio industria artigianato e agricoltura,
e' conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile
2000,  recante  disposizioni  generali  relative  ai   requisiti   di
rappresentativita' dei consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di
origine protetta  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette
(IGP). 

        
     
                               Art. 2 
 
  1. Il  Consorzio  di  cui  all'art.  1  e'  riconosciuto  ai  sensi
dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n.  526,  ed  e'
incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla
DOP «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio  Emilia»  registrata  con
regolamento (CE)  n.  813  della  Commissione  del  17  aprile  2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 100 del
20 aprile 2000. 
  Gli atti del Consorzio  di  cui  al  comma  precedente,  dotati  di
rilevanza esterna, contengono gli estremi  del  presente  decreto  di
riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti,  anche  non
consortili,  aventi  quale  scopo  sociale  la  tutela   dei   propri
associati, sia per rendere evidente che lo stesso e' l'unico soggetto
incaricato  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma  1  per  la
DOP «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia». 

        
     
                               Art. 3 
 
  1. Il Consorzio di cui all'art. 1 non puo'  modificare  il  proprio
statuto e gli  eventuali  regolamenti  interni  senza  il  preventivo
assenso  del  Ministero  delle  politiche   agricole   alimentari   e
forestali. 

        
     
                               Art. 4 
 
  1. Il Consorzio di cui  all'art.  1  puo'  coadiuvare,  nell'ambito
dell'incarico  conferitogli  con  l'art.  2  del  presente   decreto,
l'attivita' di autocontrollo  svolta  dai  propri  associati  e,  ove
richiesto,  dai  soggetti  interessati  all'utilizzazione  della  DOP
«Aceto Balsamico Tradizionale di  Reggio  Emilia»  non  associati,  a
condizione che siano immessi nel sistema di controllo  dell'organismo
autorizzato. 

        
     
                               Art. 5 
 
  1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformita' del decreto
12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la
ripartizione dei costi derivanti  dalle  attivita'  dei  consorzi  di
tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. 
  2. I soggetti immessi nel sistema di  controllo  della  DOP  «Aceto
Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia» appartenenti alla  categoria
«elaboratori» nella filiera «aceti  diversi  dagli  aceti  di  vino»,
individuata all'art. 1, lettera h) del  decreto  del  10  maggio  del
2001, n. 62268, di  integrazione  al  decreto  del  12  aprile  2000,
recante   disposizioni   generali   relative    ai    requisiti    di
rappresentativita' dei consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di
origine protette  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette
(IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui  al  comma  precedente,
anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela. 

        
     
                               Art. 6 
 
  1. L'incarico conferito con il presente decreto ha  durata  di  tre
anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto stesso. 
  2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto, che  comporta
l'obbligo delle prescrizioni  previste  nel  presente  decreto,  puo'
essere  sospeso  con  provvedimento  motivato  e  revocato  ai  sensi
dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni  generali
relative ai requisiti di rappresentativita' dei  Consorzi  di  tutela
delle denominazioni di origine protette  (DOP)  e  delle  indicazioni
geografiche protette (IGP). 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 8 febbraio 2010 
 
                                          Il capo Dipartimento: Nezzo