MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 gennaio 2010
Riconoscimento, alla sig.ra  Galdamez  Carcamo  Shintia  Coralia,  di
titolo di studio estero  abilitante  all'esercizio  in  Italia  della
professione di medico-chirurgo. (10A02121) 

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
 
  Vista l'istanza, in data 27 febbraio 2008, con la quale  la  sig.ra
Galdamez Carcamo Shintia Coralia, nata a El Progreso (Yoro, Honduras)
il 9 aprile 1983, cittadina honduregna, ha chiesto il  riconoscimento
del titolo denominato «Doctora en Medicina», rilasciato  in  data  23
luglio 2006 dalla «Escuela Latinoamericana de Medicina», con  sede  a
L'Avana (Cuba), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di
medico-chirurgo; 
  Visto il decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  recante:
«Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello  straniero»   e
successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la  legge  30  luglio
2002, n. 189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma  6,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18
ottobre 2004, n. 334; 
  Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 ed,  in
particolare,  il  comma  7  dell'art.   50,   che   disciplinano   il
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti  all'esercizio  di
una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte  dei
cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici, di studio  e
di  formazione  professionale,  complementari  dei  predetti   titoli
professionali abilitanti all'esercizio di una professione  sanitaria,
ai  fini  dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento   di
attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; 
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che, nella  riunione
del 30 settembre 2008, ha ritenuto di applicare alla  richiedente  la
misura compensativa ai sensi di  quanto  disposto  dall'art.  23  del
citato decreto legislativo n. 206/2007; 
  Visto l'esito della misura compensativa effettuata in data 8  e  15
ottobre 2009, ai  sensi  dell'art.  23  del  decreto  legislativo  n.
206/2007, a seguito della quale la sig.ra  Galdamez  Carcamo  Shintia
Coralia e' risultata idonea; 
  Rilevata  la  sussistenza   dei   requisiti   di   legge   per   il
riconoscimento del titolo di medico-chirurgo; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
                              Decreta: 
 
  1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo  denominato
«Doctora en Medicina»,  rilasciato  in  data  23  luglio  2006  dalla
«Escuela Latinoamericana de Medicina», con  sede  a  L'Avana  (Cuba),
alla sig.ra Galdamez Carcamo Shintia  Coralia,  nata  a  El  Progreso
(Yoro, Honduras) il 9  aprile  1983,  e'  riconosciuto  quale  titolo
abilitante   all'esercizio   in   Italia   della    professione    di
medico-chirurgo. 
  2. La dott.ssa Galdamez Carcamo Shintia Coralia e'  autorizzata  ad
esercitare  in  Italia  la  professione  di  medico-chirurgo,  previa
iscrizione   all'ordine   dei    medici-chirurghi    territorialmente
competente  ed  accertamento  da  parte  dell'ordine   stesso   della
conoscenza della lingua italiana e delle  speciali  disposizioni  che
regolano l'esercizio professionale in Italia. 
  3. L'esercizio professionale, in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto,  e'  consentito  esclusivamente  nell'ambito  delle
quote  stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,   del   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche  e  per  il
periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta
di soggiorno. 
  4. Il presente decreto,  ai  sensi  dell'art.  50,  comma-bis,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,
qualora il sanitario non si iscriva al relativo  albo  professionale,
perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 
  5. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 7 gennaio 2010 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi