MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 28 dicembre 2009
Misure per la regolamentazione delle scommesse a quota fissa
sistemistiche. (10A02431)
IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto l'art. 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che disciplina la
procedura autorizzatoria per il rilascio, da parte dell'autorita' di
pubblica sicurezza, della licenza per l'esercizio delle scommesse;
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.
581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione
del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina
delle attivita' di gioco;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive
modificazioni, recante il riordino dell'imposta unica sui concorsi
pronostici e sulle scommesse in attuazione all'articolo 1, comma 2,
della legge 3 agosto 1998, n. 288;
Visto l'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278,
e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme concernenti
l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore ed a quota fissa, ai
sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n.
156, recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica
delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della
legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si e' provveduto
all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS);
Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con
il quale sono state dettate disposizioni in materia di unificazione
delle competenze in materia di giochi;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme
relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle
finanze e delle agenzie fiscali;
Visto il decreto del Ministero delle finanze 1° marzo 2006, n. 111,
recante la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi
sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi
adottato ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, ed in particolare, l'art. 10 che prevede che eventuali
variazioni alla posta unitaria sono effettuate con provvedimento del
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato prot. n. 2009/33124/giochi/GST del 29
gennaio 2009 relativo all'individuazione delle manifestazioni oggetto
delle scommesse non ippiche a quota fissa;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato del 10 giugno 2009 recante modifiche
alla posta unitaria di gioco ed al biglietto minimo per le scommesse
non ippiche a quota fissa di cui al decreto ministeriale 1° marzo
2006, n. 111;
Considerato che gli scambi di informazioni tra il sistema di
elaborazione dei concessionari ed il sistema di elaborazione di AAMS
per la gestione ed il controllo di tutte le informazioni e di tutti i
dati relativi alle scommesse non ippiche a quota fissa di cui al
citato decreto n. 111/2006, devono avvenire secondo gli standard
stabiliti in protocolli di comunicazione, specifici per ciascuno dei
giochi pubblici, che definiscono la tipologia di dati trasmessi al
sistema di elaborazione di AAMS, la struttura dei messaggi
applicativi ed i livelli di trasporto utilizzati per la
comunicazione;
Visto il protocollo di comunicazione gia' in essere per le
scommesse di cui al decreto n. 111/2006;
Considerato che i necessari adeguamenti tecnologici migliorativi
del sistema di gestione delle scommesse non ippiche a quota fissa,
richiedono l'adozione da parte dei concessionari di modifiche al
relativo protocollo di comunicazione;
Visto l'art. 18, comma 3, del citato decreto ministeriale n.
111/06, in base al quale i dati contenuti nelle ricevute delle
scommesse sono determinati con decreto dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato;
Considerato che occorre dare attuazione alle disposizioni contenute
dall'art. 4, comma 3, del citato decreto n. 111/2006;
Ritenuto, altresi', che occorre introdurre modifiche alle attuali
modalita' di gioco in ragione delle mutate esigenze dei consumatori
ed al fine di migliorare la competitivita' dei giochi offerti da AAMS
nei confronti dell'offerta irregolare od illegale;
Dispone:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto regolamenta:
a. la scommessa sistemistica (o sistema) con riferimento alle
scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei
cavalli e su eventi non sportivi cosi' come disciplinate dal decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111;
b. la posta unitaria di gioco, limitatamente alle scommesse di
cui alla precedente lettera a;
c. le caratteristiche della ricevuta di partecipazione delle
scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei
cavalli e su eventi non sportivi cosi' come disciplinate dal decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111;
d. le modifiche apportate al protocollo di comunicazione delle
scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei
cavalli e su eventi non sportivi cosi' come disciplinate dal decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111
(PSQF).
Art. 2
Scommessa sistemistica
1. La scommessa sistemistica e' un insieme di scommesse a quota
fissa generate combinando tra di loro piu' esiti pronosticabili e
convalidate contemporaneamente in un'unica ricevuta di
partecipazione.
2. Le scommesse sistemistiche (o sistemi) sono:
a. il sistema integrale: e' la scommessa sistemistica che
comprende in relazione al medesimo avvenimento molteplici esiti
pronosticabili anche contrastanti tra loro, prevedendo lo sviluppo di
scommesse multiple costituite da tutti gli avvenimenti selezionati;
b. il sistema a correzione: e' la scommessa sistemistica che,
data una selezione di «n» esiti pronosticabili comprende tutte le
scommesse derivanti dalle combinazioni dei suddetti «n» esiti, presi
a «k» a «k», dove «k» e' il numero di esiti vincenti per il quale il
sistema deve assicurare almeno una vincita. Il sistema puo' prevedere
alcuni esiti pronosticabili (cosiddette fisse) che compaiono in tutte
le scommesse del sistema;
c. il sistema integrale a correzione: e' analogo al sistema a
correzione di cui alla precedente lettera b ma puo' prevedere, in
relazione al medesimo avvenimento, molteplici esiti pronosticabili
anche contrastanti tra loro.
2. E' possibile combinare tipologie di scommessa diverse per
ciascuno degli avvenimenti che compongono la scommessa sistemistica.
Il numero massimo di avvenimenti oggetto di scommessa nell'ambito di
una scommessa sistemistica non puo' essere superiore a 20.
Art. 3
Costo della scommessa sistemistica
1. L'importo minimo di ogni biglietto giocato non puo' essere
inferiore a 2 euro. Per le sole scommesse sistemistiche la posta
unitaria di gioco e' fissata in euro 0,25.
2. Il costo della scommessa sistemistica e' pari alla somma degli
importi scommessi su ciascuna delle scommesse che la compongono.
Art. 4
Calcolo della vincita di una scommessa sistemistica
1. Il calcolo dell'importo di vincita di una scommessa sistemistica
e' effettuato come segue:
a. si calcola l'importo di vincita di ogni singola scommessa
sviluppata dal sistema pari al prodotto tra la quota, calcolata ai
sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, e la posta di gioco;
b. l'importo totale di vincita della scommessa sistemistica e'
pari alla somma degli importi di vincita di tutte le scommesse
risultate vincenti. L'importo totale di vincita non potra' comunque
superare i 50.000,00 (cinquantamila/00) euro.
2. Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente e dall'art.
5 del presente decreto, e' facolta' del concessionario prevedere, per
le scommesse sistemistiche, sistemi di maggiorazione delle vincite,
ai sensi dell'art. 9, comma 4 del decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, definiti secondo criteri a
discrezione del concessionario. Le modalita' tecniche per la
realizzazione dei sistemi di maggiorazione delle vincite (cosiddetti
bonus), relativamente alle scommesse sistemistiche, sono descritti
nel protocollo di comunicazione (PSQF - allegato n. 1).
Art. 5
Massimali di vincita
1. Fermo restando quanto indicato nell'art. 4, comma 1, lettera b,
del presente decreto, non e' consentita l'accettazione di scommesse
sistemistiche, nel caso in cui la vincita potenziale di ogni singola
scommessa e' superiore a 10.000,00 (diecimila/00) euro.
Art. 6
Riscossione delle vincite e dei rimborsi
1. Le vincite eventualmente conseguite dal partecipante in
relazione alle scommesse sistemistiche dal medesimo effettuate
potranno essere riscosse solo allorche' sara' reso pubblico l'esito
di ciascuno degli avvenimenti contenuti nella ricevuta di
partecipazione.
2. I rimborsi, ai fini della riscossione, seguono la medesima
disciplina delle vincite, come specificata nel precedente comma.
Art. 7
Caratteristiche della ricevuta di partecipazione
1. L'accettazione delle scommesse sistemistiche presso i luoghi di
vendita e' certificata esclusivamente dalla ricevuta di
partecipazione emessa dal terminale di gioco, secondo i dati forniti
dal totalizzatore nazionale.
2. La verifica della corrispondenza tra i dati riportati sulla
ricevuta di partecipazione e quelli comunicati dal partecipante e'
responsabilita' del partecipante stesso, il quale e' tenuto a
segnalare immediatamente ogni difformita'. In caso di difformita', il
partecipante puo' chiedere l'annullamento della ricevuta di
partecipazione entro i centottanta secondi successivi
all'accettazione della scommessa, anche se dallo stesso terminale
sono state accettate altre scommesse, sempre che l'accettazione del
gioco sia ancora aperta.
3. Le scommesse, comprese quelle sistemistiche, effettuate
attraverso modalita' di partecipazione a distanza non possono essere
annullate.
4. I contenuti minimi della ricevuta di partecipazione sono
definiti nell'allegato n. 2 del presente decreto.
Art. 8
Modalita' tecniche di comunicazione al sistema di totalizzazione
delle scommesse
1. Per le modalita' tecniche di comunicazione al sistema di
totalizzazione delle scommesse, si fa riferimento al protocollo di
comunicazione PSQF (allegato n. 1) di cui al presente decreto.
Art. 9
Tutela del consumatore
1. Il concessionario promuove i comportamenti responsabili di
gioco, ne vigila l'adozione da parte dei partecipanti e adotta tutte
le misure opportune e necessarie per prevenire l'accesso alle
scommesse sportive da parte dei minori.
2. Il concessionario e' altresi' tenuto a dare massima
comunicazione in ordine alle caratteristiche tecniche delle scommesse
a quota fissa comprese anche quelle sistemistiche.
Art. 10
Disposizioni finali
1. La nuova modalita' di gioco puo' essere introdotta gradualmente,
ad iniziativa di AAMS in funzione delle esigenze del mercato e dei
necessari adempimenti di carattere informatico. A tal fine i
concessionari sono tenuti ad adeguare i programmi informatici in
funzione dell'introduzione delle modifiche previste nel presente
decreto.
2. I concessionari sono tenuti ad adeguare i loro sistemi di
accettazione del gioco.
Il presente decreto sara' trasmesso agli Organi di controllo per
gli adempimenti di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 dicembre 2009
Il direttore generale: Ferrara
Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 71
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico