MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 dicembre 2009
Misure  per  la  regolamentazione  delle  scommesse  a  quota   fissa
sistemistiche. (10A02431) 

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
 
  Visto l'art. 88 del regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773  recante
testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza,  che  disciplina  la
procedura autorizzatoria per il rilascio, da parte dell'autorita'  di
pubblica sicurezza, della licenza per l'esercizio delle scommesse; 
  Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,  e  successive
modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.
581, recante norme regolamentari per  l'applicazione  e  l'esecuzione
del decreto legislativo 14 aprile  1948,  n.  496,  sulla  disciplina
delle attivita' di gioco; 
  Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive
modificazioni, recante il riordino dell'imposta  unica  sui  concorsi
pronostici e sulle scommesse in attuazione all'articolo 1,  comma  2,
della legge 3 agosto 1998, n. 288; 
  Visto l'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n.  133,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n.  278,
e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme concernenti
l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore ed a quota fissa, ai
sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 15  febbraio  2001,  n.
156, recante autorizzazione alla  raccolta  telefonica  o  telematica
delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici; 
  Visto il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art.  12  della
legge 18  ottobre  2001,  n.  383,  con  il  quale  si e'  provveduto
all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi  e  scommesse
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS); 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,  convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.  178,  con
il quale sono state dettate disposizioni in materia  di  unificazione
delle competenze in materia di giochi; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173,  recante  norme
relative alla riorganizzazione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e delle agenzie fiscali; 
  Visto il decreto del Ministero delle finanze 1° marzo 2006, n. 111,
recante la  disciplina  delle  scommesse  a  quota  fissa  su  eventi
sportivi diversi dalle corse dei cavalli e  su  eventi  non  sportivi
adottato ai sensi dell'art. 1, comma 286,  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311, ed in particolare, l'art. 10 che prevede che  eventuali
variazioni alla posta unitaria sono effettuate con provvedimento  del
Ministero dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
dei monopoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale   dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato prot. n. 2009/33124/giochi/GST del  29
gennaio 2009 relativo all'individuazione delle manifestazioni oggetto
delle scommesse non ippiche a quota fissa; 
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale   dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato del 10 giugno 2009  recante  modifiche
alla posta unitaria di gioco ed al biglietto minimo per le  scommesse
non ippiche a quota fissa di cui al  decreto  ministeriale  1°  marzo
2006, n. 111; 
  Considerato che gli  scambi  di  informazioni  tra  il  sistema  di
elaborazione dei concessionari ed il sistema di elaborazione di  AAMS
per la gestione ed il controllo di tutte le informazioni e di tutti i
dati relativi alle scommesse non ippiche a  quota  fissa  di  cui  al
citato decreto n. 111/2006,  devono  avvenire  secondo  gli  standard
stabiliti in protocolli di comunicazione, specifici per ciascuno  dei
giochi pubblici, che definiscono la tipologia di  dati  trasmessi  al
sistema  di  elaborazione  di  AAMS,  la   struttura   dei   messaggi
applicativi  ed  i   livelli   di   trasporto   utilizzati   per   la
comunicazione; 
  Visto  il  protocollo  di  comunicazione  gia'  in  essere  per  le
scommesse di cui al decreto n. 111/2006; 
  Considerato che i necessari  adeguamenti  tecnologici  migliorativi
del sistema di gestione delle scommesse non ippiche  a  quota  fissa,
richiedono l'adozione da parte  dei  concessionari  di  modifiche  al
relativo protocollo di comunicazione; 
  Visto l'art. 18,  comma  3,  del  citato  decreto  ministeriale  n.
111/06, in base al  quale  i  dati  contenuti  nelle  ricevute  delle
scommesse sono determinati con decreto dell'Amministrazione  autonoma
dei monopoli di Stato; 
  Considerato che occorre dare attuazione alle disposizioni contenute
dall'art. 4, comma 3, del citato decreto n. 111/2006; 
  Ritenuto, altresi', che occorre introdurre modifiche  alle  attuali
modalita' di gioco in ragione delle mutate esigenze  dei  consumatori
ed al fine di migliorare la competitivita' dei giochi offerti da AAMS
nei confronti dell'offerta irregolare od illegale; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto regolamenta: 
    a. la scommessa sistemistica (o  sistema)  con  riferimento  alle
scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi  dalle  corse  dei
cavalli e su eventi non sportivi cosi' come disciplinate dal  decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111; 
    b. la posta unitaria di gioco, limitatamente  alle  scommesse  di
cui alla precedente lettera a; 
    c. le caratteristiche  della  ricevuta  di  partecipazione  delle
scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi  dalle  corse  dei
cavalli e su eventi non sportivi cosi' come disciplinate dal  decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111; 
    d. le modifiche apportate al protocollo  di  comunicazione  delle
scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi  dalle  corse  dei
cavalli e su eventi non sportivi cosi' come disciplinate dal  decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze 1°  marzo  2006,  n.  111
(PSQF). 

        
     
                               Art. 2 
 
 
                       Scommessa sistemistica 
 
  1. La scommessa sistemistica e' un insieme  di  scommesse  a  quota
fissa generate combinando tra di loro  piu'  esiti  pronosticabili  e
convalidate    contemporaneamente    in    un'unica    ricevuta    di
partecipazione. 
  2. Le scommesse sistemistiche (o sistemi) sono: 
    a.  il  sistema  integrale:  e'  la  scommessa  sistemistica  che
comprende in  relazione  al  medesimo  avvenimento  molteplici  esiti
pronosticabili anche contrastanti tra loro, prevedendo lo sviluppo di
scommesse multiple costituite da tutti gli avvenimenti selezionati; 
    b. il sistema a correzione: e'  la  scommessa  sistemistica  che,
data una selezione di «n» esiti  pronosticabili  comprende  tutte  le
scommesse derivanti dalle combinazioni dei suddetti «n» esiti,  presi
a «k» a «k», dove «k» e' il numero di esiti vincenti per il quale  il
sistema deve assicurare almeno una vincita. Il sistema puo' prevedere
alcuni esiti pronosticabili (cosiddette fisse) che compaiono in tutte
le scommesse del sistema; 
    c. il sistema integrale a correzione: e'  analogo  al  sistema  a
correzione di cui alla precedente lettera b  ma  puo'  prevedere,  in
relazione al medesimo avvenimento,  molteplici  esiti  pronosticabili
anche contrastanti tra loro. 
  2. E'  possibile  combinare  tipologie  di  scommessa  diverse  per
ciascuno degli avvenimenti che compongono la scommessa  sistemistica.
Il numero massimo di avvenimenti oggetto di scommessa nell'ambito  di
una scommessa sistemistica non puo' essere superiore a 20. 

        
     
                               Art. 3 
 
 
                 Costo della scommessa sistemistica 
 
  1. L'importo minimo di  ogni  biglietto  giocato  non  puo'  essere
inferiore a 2 euro. Per le  sole  scommesse  sistemistiche  la  posta
unitaria di gioco e' fissata in euro 0,25. 
  2. Il costo della scommessa sistemistica e' pari alla  somma  degli
importi scommessi su ciascuna delle scommesse che la compongono. 

        
     
                               Art. 4 
 
 
         Calcolo della vincita di una scommessa sistemistica 
 
  1. Il calcolo dell'importo di vincita di una scommessa sistemistica
e' effettuato come segue: 
    a. si calcola l'importo di  vincita  di  ogni  singola  scommessa
sviluppata dal sistema pari al prodotto tra la  quota,  calcolata  ai
sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, e la posta di gioco; 
    b. l'importo totale di vincita della  scommessa  sistemistica  e'
pari alla somma degli  importi  di  vincita  di  tutte  le  scommesse
risultate vincenti. L'importo totale di vincita non  potra'  comunque
superare i 50.000,00 (cinquantamila/00) euro. 
  2. Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente e dall'art.
5 del presente decreto, e' facolta' del concessionario prevedere, per
le scommesse sistemistiche, sistemi di maggiorazione  delle  vincite,
ai sensi dell'art. 9, comma 4 del decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111,  definiti  secondo  criteri  a
discrezione  del  concessionario.  Le  modalita'  tecniche   per   la
realizzazione dei sistemi di maggiorazione delle vincite  (cosiddetti
bonus), relativamente alle scommesse  sistemistiche,  sono  descritti
nel protocollo di comunicazione (PSQF - allegato n. 1). 

        
     
                               Art. 5 
 
 
                        Massimali di vincita 
 
  1. Fermo restando quanto indicato nell'art. 4, comma 1, lettera  b,
del presente decreto, non e' consentita l'accettazione  di  scommesse
sistemistiche, nel caso in cui la vincita potenziale di ogni  singola
scommessa e' superiore a 10.000,00 (diecimila/00) euro. 

        
     
                               Art. 6 
 
 
              Riscossione delle vincite e dei rimborsi 
 
  1.  Le  vincite  eventualmente  conseguite  dal   partecipante   in
relazione  alle  scommesse  sistemistiche  dal  medesimo   effettuate
potranno essere riscosse solo allorche' sara' reso  pubblico  l'esito
di  ciascuno  degli   avvenimenti   contenuti   nella   ricevuta   di
partecipazione. 
  2. I rimborsi, ai  fini  della  riscossione,  seguono  la  medesima
disciplina delle vincite, come specificata nel precedente comma. 

        
     
                               Art. 7 
 
 
          Caratteristiche della ricevuta di partecipazione 
 
  1. L'accettazione delle scommesse sistemistiche presso i luoghi  di
vendita   e'   certificata   esclusivamente   dalla    ricevuta    di
partecipazione emessa dal terminale di gioco, secondo i dati  forniti
dal totalizzatore nazionale. 
  2. La verifica della corrispondenza  tra  i  dati  riportati  sulla
ricevuta di partecipazione e quelli comunicati  dal  partecipante  e'
responsabilita'  del  partecipante  stesso,  il  quale  e'  tenuto  a
segnalare immediatamente ogni difformita'. In caso di difformita', il
partecipante  puo'  chiedere   l'annullamento   della   ricevuta   di
partecipazione    entro    i    centottanta    secondi     successivi
all'accettazione della scommessa, anche  se  dallo  stesso  terminale
sono state accettate altre scommesse, sempre che  l'accettazione  del
gioco sia ancora aperta. 
  3.  Le  scommesse,  comprese   quelle   sistemistiche,   effettuate
attraverso modalita' di partecipazione a distanza non possono  essere
annullate. 
  4.  I  contenuti  minimi  della  ricevuta  di  partecipazione  sono
definiti nell'allegato n. 2 del presente decreto. 

        
     
                               Art. 8 
 
 
Modalita' tecniche di  comunicazione  al  sistema  di  totalizzazione
                           delle scommesse 
 
  1. Per  le  modalita'  tecniche  di  comunicazione  al  sistema  di
totalizzazione delle scommesse, si fa riferimento  al  protocollo  di
comunicazione PSQF (allegato n. 1) di cui al presente decreto. 

        
     
                               Art. 9 
 
 
                       Tutela del consumatore 
 
  1. Il  concessionario  promuove  i  comportamenti  responsabili  di
gioco, ne vigila l'adozione da parte dei partecipanti e adotta  tutte
le  misure  opportune  e  necessarie  per  prevenire  l'accesso  alle
scommesse sportive da parte dei minori. 
  2.  Il  concessionario  e'   altresi'   tenuto   a   dare   massima
comunicazione in ordine alle caratteristiche tecniche delle scommesse
a quota fissa comprese anche quelle sistemistiche. 

        
     
                               Art. 10 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. La nuova modalita' di gioco puo' essere introdotta gradualmente,
ad iniziativa di AAMS in funzione delle esigenze del  mercato  e  dei
necessari  adempimenti  di  carattere  informatico.  A  tal  fine   i
concessionari sono tenuti ad  adeguare  i  programmi  informatici  in
funzione dell'introduzione  delle  modifiche  previste  nel  presente
decreto. 
  2. I concessionari sono  tenuti  ad  adeguare  i  loro  sistemi  di
accettazione del gioco. 
  Il presente decreto sara' trasmesso agli Organi  di  controllo  per
gli adempimenti di  competenza  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 28 dicembre 2009 
 
                                       Il direttore generale: Ferrara 
Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2010 
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  1
Economia e finanze, foglio n. 71 

        
     
                                                           Allegato 1 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
     
                                                           Allegato 2 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico