DECRETO-LEGGE 5 marzo 2010 , n. 29
Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale
e relativa disciplina di attuazione. (10G0052) 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  consentire  il
corretto svolgimento delle consultazioni elettorali  per  il  rinnovo
degli organi delle Regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29
marzo 2010 tramite interpretazione autentica degli articoli  9  e  10
della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dell'articolo 21 del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, assicurando
il favor electionis secondo i principi di cui agli articoli  1  e  48
della Costituzione; 
  Ritenuto  che  tale  interpretazione  autentica  e'  finalizzata  a
favorire la piu' ampia corrispondenza delle norme alla  volonta'  del
cittadino elettore, per rendere  effettivo  l'esercizio  del  diritto
politico   di   elettorato   attivo   e   passivo,    nel    rispetto
costituzionalmente  dovuto  per  il  favore   nei   confronti   della
espressione della volonta' popolare; 
  Ravvisata l'esigenza  di  assicurare  l'esercizio  dei  diritti  di
elettorato attivo e passivo costituzionalmente  tutelati  a  garanzia
dei fondamentali valori di coesione sociale, presupposto di un sereno
e pieno svolgimento delle competizioni elettorali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 marzo 2010; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'interno; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
Interpretazione autentica degli  articoli  9  e  10  della  legge  17
                        febbraio 1968, n. 108 
 
  1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968,  n.
108, si interpreta nel senso che il rispetto  dei  termini  orari  di
presentazione delle liste si  considera  assolto  quando,  entro  gli
stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti
della prescritta documentazione, abbiano fatto  ingresso  nei  locali
del Tribunale. La presenza entro il termine di legge nei  locali  del
Tribunale dei delegati puo' essere provata con ogni mezzo idoneo. 
  2. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968,  n.
108, si interpreta nel senso che le firme si considerano valide anche
se l'autenticazione non  risulti  corredata  da  tutti  gli  elementi
richiesti dall'articolo 21, comma 2, ultima parte,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  purche'  tali
dati siano comunque desumibili in  modo  univoco  da  altri  elementi
presenti  nella   documentazione   prodotta.   In   particolare,   la
regolarita'  della  autenticazione  delle  firme  non   e'   comunque
inficiata dalla presenza di una irregolarita' meramente formale quale
la  mancanza  o  la  non  leggibilita'  del  timbro  della  autorita'
autenticante, dell'indicazione del luogo di  autenticazione,  nonche'
dell'indicazione della  qualificazione  dell'autorita'  autenticante,
purche' autorizzata. 
  3. Il quinto comma dell'articolo 10 della legge 17  febbraio  1968,
n. 108, si interpreta nel senso che le  decisioni  di  ammissione  di
liste di candidati o  di  singoli  candidati  da  parte  dell'Ufficio
centrale regionale sono definitive,  non  revocabili  o  modificabili
dallo stesso Ufficio. Contro le decisioni di ammissione  puo'  essere
proposto esclusivamente ricorso al Giudice amministrativo soltanto da
chi vi abbia interesse. Contro le decisioni di eliminazione di  liste
di candidati oppure di singoli  candidati  e'  ammesso  ricorso  all'
Ufficio  centrale  regionale,  che  puo'  essere  presentato,   entro
ventiquattro ore dalla comunicazione,  soltanto  dai  delegati  della
lista alla quale la decisione  si  riferisce.  Avverso  la  decisione
dell'Ufficio centrale regionale e' ammesso immediatamente ricorso  al
Giudice amministrativo. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  alle
operazioni  e  ad  ogni  altra  attivita'  relative   alle   elezioni
regionali, in corso alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. Per le medesime elezioni regionali i delegati che  si  siano
trovati nelle condizioni di cui al  comma  1  possono  effettuare  la
presentazione delle liste dalle ore otto alle  ore  venti  del  primo
giorno non festivo successivo a  quello  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
    

        
     
                               Art. 2 
 
 
         Norma di coordinamento del procedimento elettorale 
 
  1. Limitatamente alle consultazioni per  il  rinnovo  degli  organi
delle Regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29 marzo  2010,
l'affissione del manifesto recante le liste e le candidature  ammesse
deve avvenire,  a  cura  dei  sindaci,  non  oltre  il  sesto  giorno
antecedente la data della votazione. 

        
     
                               Art. 3 
 
 
                         Entratra in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 5 marzo 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
                                        Maroni, Ministro dell'interno 
Visto, il Guardasigilli: Alfano