ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 febbraio 2010
Disposizioni urgenti  di  protezione  civile.  (Ordinanza  n.  3849).
(10A02717) 

 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  13
gennaio 2010 con il quale e' stato dichiarato lo stato  di  emergenza
nel territorio della Repubblica di Haiti interessata dal sisma del 12
gennaio 2010 e le successive ordinanze del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri n. 3842 del 19 gennaio 2010 e n.  3844  del  29  gennaio
2010, nonche' la nota del commissario straordinario della Croce Rossa
Italiana del 4 febbraio 2010 e del 16  febbraio  2010  del  Ministero
della difesa; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
18  dicembre  2009  recante  la  proroga  dello   stato   d'emergenza
socio-economico-sanitaria nel territorio della regione Calabria, fino
al 31 dicembre 2010 e la  successiva  ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3635 del  21  dicembre  2007  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  15
maggio 2009 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in
relazione  alle  intense  ed  eccezionali   avversita'   atmosferiche
verificatesi nel mese di aprile 2009  nel  territorio  della  regione
Piemonte e delle province  di  Piacenza  e  Pavia  ed  alla  violenta
mareggiata che nei giorni 26 e  27  aprile  2009  ha  interessato  le
province di Ferrara, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  26
giugno 2009 recante l'estensione dello stato di emergenza di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio  2009
al territorio delle  province  di  Lodi  e  Parma  interessate  dalle
eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 26 al
30 aprile 2009; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  2
dicembre 2005, concernente la dichiarazione di  «grande  evento»  nel
territorio della provincia di Varese per i «Campionati del  Mondo  di
ciclismo su strada  2008»  nonche'  l'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n.  3514  del  19  aprile  2006  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3809 del 21 settembre 2009, n. 3831 del 16 dicembre 2009  e  n.  3835
del 29 dicembre 2009; 
  Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
22 dicembre 2009 recante la proroga, fino al 30  giugno  2010,  dello
stato di emergenza determinatosi nel settore  del  traffico  e  della
mobilita'  nel  territorio  della  citta'  di   Napoli,   l'art.   14
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3721  del
19 dicembre 2008, e la nota  del  22  gennaio  2010  del  Sindaco  di
Napoli; 
  Visto l'art. 18 dell'ordinanza del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3675 del 28 maggio 2008 e la nota del 20 gennaio 2010 del
presidente della regione Lombardia; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3794
del 30 luglio 2009 recante: «Misure  per  il  rilancio  dell'immagine
dell'Italia  e  del  settore  turistico   in   connessione   con   le
celebrazioni per il 150°  anniversario  dell'Unita'  d'Italia  e  con
l'evento Expo 2015»; 
  Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
21 settembre 2007 concernente la  dichiarazione  di  «grande  evento»
relativa  alla  Presidenza  italiana  del  G8  e  le  ordinanze   del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007  e
n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3484 del 22 dicembre 2005, n. 3521 del 2 maggio 2006, n. 3532 del  13
luglio 2006, n. 2425 del 18 marzo 1996, n. 2470 del 31 ottobre  1996,
n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del 20 novembre 1997, n. 2774  del
31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio 1999, n. 3011 del  21  ottobre
1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n. 3032 del 21 dicembre 1999,  n.
3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, n. 3100 del  22
dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo del 2001, n. 3119  del  27  marzo
2001, n. 3286 del 9 maggio 2003, n. 3485 del 22 dicembre 2005 n. 3536
del 28 luglio 2006, n. 3619 del  5  ottobre  2007,  n.  3638  del  31
dicembre 2007, n. 3654 del 2 febbraio 2008, n. 3721 del  19  dicembre
2008, e n. 3764 del 6 maggio 2009, nonche' la note  della  presidenza
della giunta regionale della Campania del 29 gennaio  e  1°  febbraio
2010 e gli esiti dell'incontro tenutosi presso il Dipartimento  della
protezione civile il giorno 2 febbraio 2010; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3839
del 12 gennaio 2010 nonche' le note del Sindaco  del  comune  di  San
Giuliano di Puglia del 27 ottobre e 4 novembre 2009; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
19 marzo 2008 concernente la  dichiarazione  di  «grande  evento»  in
relazione al Congresso eucaristico nazionale che si terra' ad  Ancona
- Osimo, nel mese di settembre 2011 e l'ordinanza del Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3673 del 30 aprile 2008 nonche' la nota del
22 dicembre 2009 della regione Marche; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
2 ottobre 2009, recante la dichiarazione  di  grande  evento  per  lo
svolgimento  della  «Louis  Vuitton  World  Series»   nell'arcipelago
dell'isola  de  «La  Maddalena»  e  l'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009; 
  Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
18 dicembre 2009, con il quale lo stato di emergenza in  ordine  alla
situazione  socio-economico-ambientale   determinatasi   nel   bacino
idrografico del fiume Sarno e' stato ulteriormente prorogato fino  al
31 marzo 2009, le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2
ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, n. 3364 del 13 luglio  2004,
n. 3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre  2004,  n.  3388
del 23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n.  3449  del  15
luglio 2005, n. 3452 del 1° agosto 2005,  n.  3494  dell'11  febbraio
2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3508 del 13 aprile 2006, n.  3559
del 27 dicembre 2006, n. 3564 del 9 febbraio  2007,  n.  3738  del  5
febbraio 2009, n. 3746 del 12 marzo 2009, n. 3783 del 17 giugno 2009,
n. 3792 del 24 luglio 2009, n. 3799 del 6 agosto 2009, n. 3816 del 10
ottobre 2009 e n. 3841 del 19  gennaio  2010,  nonche'  le  note  del
commissario delegato e della presidenza della giunta regionale  della
Campania rispettivamente del 14 gennaio e 5 febbraio 2010; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  3
luglio 2009 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in
relazione   alla   grave   situazione   determinatasi    a    seguito
dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29  giugno  2009
nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia  di  Lucca,  le
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri  n.  3800  del  6
agosto 2009 e n. 3834 del 22 dicembre 2009,  nonche'  la  nota  della
regione Toscana del 9 febbraio 2010; 
  Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
19 novembre 2009 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre
2010, Io stato di emergenza socio economico ambientale  nella  laguna
di Venezia in ordine  alla  rimozione  dei  sedimenti  inquinati  nei
canali portuali di grande navigazione, l'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3383  del  3  dicembre  2004  e  successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' la nota del 10  febbraio  2010
del commissari delegato; 
  Visto l'art. 13 dell'ordinanza del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009  con  cui  e'  stato  nominato  il
commissario delegato per  la  realizzazione  del  Nuovo  palazzo  del
cinema e dei congressi di  Venezia  e  la  successiva  ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009 ; 
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nell'ambito delle iniziative da porre in essere in favore  della
popolazione di Haiti colpita dagli  eventi  sismici  del  12  gennaio
2010, il  personale  sanitario  straniero  puo'  erogare  prestazioni
sanitarie  a  favore  della  popolazione  di  Haiti  nelle  strutture
collocate su navi militari italiane in deroga all'art. 100 del  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265. 
  2. Il soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza
del Presidente  del  Consiglio  n.  3844  del  29  gennaio  2010,  e'
autorizzato ad  utilizzare  le  risorse  finanziarie  affluite  nella
contabilita' speciale di cui all'art. 1, comma 2, della sopra  citata
ordinanza, anche mediante l'emissione di ordinativi  a  favore  delle
stazioni appaltanti, per il rimborso delle spese da queste  sostenute
per l'approvvigionamento  urgente  e  diretto  dei  materiali  e  dei
servizi  destinati  alla  missione  di  cui  all'art.  1,  comma   1,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3844  del  29  gennaio
2010, anche attraverso pagamenti in contanti  a  valere  sulle  somme
disponibili nei rispettivi  fondi  scorta  di  cui  all'art.  42  del
decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167. 
  3. Per le medesime finalita' di cui al  comma  1,  la  Croce  Rossa
Italiana e' autorizzata a corrispondere al personale  della  medesima
nonche' a quello utilizzato a supporto del commissario  straordinario
della associazione stessa direttamente impegnato nel territorio della
Repubblica di Haiti, con oneri a carico del proprio bilancio  e  fino
al 30 giugno 2010, compensi per prestazioni di  lavoro  straordinario
effettivamente reso nel limite di 250 ore mensili pro-capite. 

        
     
                               Art. 2 
 
  1. All'art. 1  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri del 21 dicembre 2007, n. 3635, dopo il comma 5  e'  aggiunto
il seguente: «5-bis. Nell'ambito dei soggetti  attuatori  di  cui  al
comma 5 puo' essere individuato, a decorrere dal 1° febbraio 2010, un
soggetto attuatore con funzioni di vicario.  L'incarico  di  soggetto
attuatore-vicario  costituisce  incarico  dirigenziale   di   livello
generale ed e' conferito con provvedimento del capo del  Dipartimento
della protezione civile ai sensi dell'art. 19, commi 4  e  5-bis  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive  modificazioni
ed integrazioni». 

        
     
                               Art. 3 
 
  1.  All'art.  13,  comma  1,  dell'ordinanza  del  Presidente   del
Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2009, n. 3783, le parole:  «fino
a 100 ore» sono sostituite dalle seguenti parole «fino a 300  ore»  e
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma: «1-bis.  In  relazione
alle  esigenze  di  vigilanza  correlate  all'apertura  al   pubblico
dell'area dell'arsenale della Maddalena nei giorni 12 e 13  settembre
2009 e' autorizzato l'impiego di personale  appartenente  alle  Forze
armate su  richiesta  del  capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile. I relativi oneri sono posti a carico del  Dipartimento  della
protezione civile ed anticipati dal Ministero della difesa». 

        
     
                               Art. 4 
 
  1. All'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 29 dicembre  2009,  n.  3835,  le  parole:  «di  cui
all'ordinanza»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «assegnate   alle
singole regioni ai sensi dell'ordinanza». 

        
     
                               Art. 5 
 
  1.  All'art.  14,  comma  1,  dell'ordinanza  del  Presidente   del
Consiglio dei Ministri n. 3721 del 19 dicembre 2008, le parole «entro
e non oltre il 31  dicembre  2009»  sono  sostituite  dalle  seguenti
«entro e non oltre il 30 giugno 2010». 

        
     
                               Art. 6 
 
  1. Allo scopo di consentire la conclusione delle attivita' previste
dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514  del
19  aprile  2006  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni   il
commissario delegato e' autorizzato  ad  utilizzare  la  contabilita'
speciale aperta ai sensi dell'art.  5,  comma  1,  dell'ordinanza  di
protezione civile n. 3555 del 5 dicembre  2006,  fino  al  30  giugno
2010. 

        
     
                               Art. 7 
 
  1.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui  all'art.  18,  comma  1,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3675  del
28 maggio 2008 e' stanziata la somma di euro 1.199.832,73  in  favore
dei comuni di cui all'allegato 1) alla presente ordinanza. 
  2. Per  la  concessione  dei  finanziamenti  i  comuni  interessati
predispongono il piano di cui al comma 2 all'art.  18  dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3675 del 28 maggio 2008. 

        
     
                               Art. 8 
 
  1. L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri  n.  3794
del 30 luglio 2009 e' abrogata. 

        
     
                               Art. 9 
 
  1. Il  dott.  Mario  Pasquale  De  Biase  e'  nominato  commissario
delegato per il completamento, entro il 31 dicembre 2010,  in  regime
ordinario ed in termini di somma  urgenza,  di  tutte  le  iniziative
necessarie al definitivo superamento dei contesti  di  criticita'  in
atto nei territori dei comuni di Ischia (Napoli), frazione  Pilastri,
Montaguto (Avellino)  e  Nocera  Inferiore  (Salerno),  di  cui  alle
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3521/2006,  n.
3532/2006 e n. 3484/2005, e successive modifiche ed integrazioni. 
  2. Il commissario delegato, con i medesimi poteri di cui al comma 1
provvede, altresi', alla realizzazione degli interventi necessari  al
contrasto della situazione  di  grave  criticita'  determinatasi  nel
comune  di  Casamicciola  Terme  (Napoli)   a   seguito   dell'evento
atmosferico di eccezionale intensita' del 10 novembre 2009. 
  3. Per l'espletamento delle iniziative di cui ai commi  1  e  2  il
commissario delegato si avvale, in qualita'  di  soggetto  attuatore,
dell'Agenzia regionale campana per la  difesa  del  suolo  (ARCADIS),
nonche' del personale della struttura commissariale di  cui  all'art.
15 dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3591/2007, e successive modifiche ed integrazioni. 
  4. Il commissario delegato provvede a  trasferire  il  personale  a
contratto in servizio presso la struttura  commissariale  di  cui  al
comma 3  all'Agenzia  ARCADIS,  nelle  more  dell'espletamento  delle
procedure  concorsuali  finalizzate  all'inquadramento  del  medesimo
personale presso l'Agenzia stessa. 
  5. Agli oneri necessari per la realizzazione  delle  iniziative  di
cui al presente articolo il commissario delegato  provvede  a  valere
sulle risorse di cui al FAS 2007/2013  di  spettanza  della  medesima
regione, nel limite massimo  di  euro  38.200.000,00,  nonche'  sulle
risorse residue disponibili sul Fondo regionale di protezione civile. 
  6. Il  dott.  Mario  Pasquale  De  Biase  e'  nominato  commissario
delegato per il compimento, entro e non oltre  il  31  gennaio  2011,
delle  iniziative  necessarie  alla  liquidazione   della   struttura
commissariale di cui all'ordinanza del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri n. 3654/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 
  7. Il  commissario  delegato  di  cui  al  comma  6,  provvede,  in
particolare, alla chiusura della gestione contabile e del contenzioso
ancora  pendente,  con  facolta'  altresi'  di   concludere   accordi
transattivi, ed al completamento  delle  procedure  di  trasferimento
agli enti ordinariamente competenti delle  opere  e  delle  attivita'
unitamente  alla  relativa  documentazione  amministrativa  ed   alle
risorse finanziarie. 
  8. Per il compimento  delle  iniziative  di  cui  al  comma  7,  il
commissario delegato si avvale del personale ancora  operante  presso
la struttura commissariale in liquidazione, procedendo al  successivo
trasferimento del medesimo  alle  amministrazioni  ed  agli  enti  di
appartenenza. 
  9.  Il  commissario  delegato  e'  autorizzato  ad  operare   sulla
contabilita' speciale istituita ai sensi  dell'art.  3  della  citata
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3654/2008. 

        
     
                               Art. 10 
 
  1. Ai soggetti beneficiari del contributo per  la  delocalizzazione
delle  unita'  immobiliari  distrutte  o  gravemente  danneggiate  in
conseguenza degli eventi sismici  che  hanno  colpito  il  territorio
della regione Molise nell'ottobre 2002, il sindaco del comune di  San
Giuliano di Puglia provvede a detrarre dal  contributo  spettante  ai
privati la quota  parte  corrispondente  all'incremento  patrimoniale
eventualmente conseguito dai medesimi all'esito  della  ricostruzione
degli immobili fuori sito. 
  2. Il sindaco del comune di San Giuliano di Puglia, decorsi  dodici
mesi dal rilascio del certificato  di  agibilita'  degli  edifici  ai
sensi dell'art. 14 dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3704/2008, provvede, previa diffida ad adempiere entro un
congruo termine, all'accatastamento dei fabbricati in sostituzione ed
in danno dei soggetti privati e dei consorzi inadempienti. 

        
     
                               Art. 11 
 
  1. Il personale assegnato alle strutture di protezione civile della
regione  Marche,  in  relazione  agli   adempimenti   connessi   alle
situazioni emergenziali  dichiarate  con  riferimento  al  territorio
regionale ed alle esigenze relative alla organizzazione  del  «grande
evento» in relazione al Congresso eucaristico nazionale che si terra'
ad Ancona - Osimo nel  mese  di  settembre  2011,  e'  autorizzato  a
svolgere, fino al 30 ottobre 2011, prestazioni lavorative,  anche  in
regime di turnazioni diurne e, ove occorra anche notturne, in  deroga
alle disposizioni previste dagli articoli 4, 5, 7  e  8  del  decreto
legislativo  8  aprile  2003,  n.  66,  nonche'  alla  contrattazione
collettiva nazionale. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 il direttore del Dipartimento
per le politiche integrate di sicurezza e per  la  protezione  civile
della  regione  Marche  provvede   con   appositi   provvedimenti   a
disciplinare l'organizzazione del sopra citato personale,  nonche'  a
corrispondere una indennita'  che  compensa  interamente  il  disagio
derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a  carico
della regione Marche. 

        
     
                               Art. 12 
 
  1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.  3838
del 30 dicembre 2009 sono apportate le seguenti modifiche: 
    all'art. 1, comma 4,  sono  soppresse  le  seguenti  parole:  «Il
commissario  delegato  puo'  avvalersi  per  la  realizzazione  degli
interventi infrastrutturali dell'Unita' tecnica di  missione  di  cui
all'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri
n. 3772 del 19 maggio 2009, ovvero della  Protezione  civile  servizi
S.p.A. costituita ai sensi del decreto-legge del 30 dicembre 2009  n.
195»; 
    all'art. 2, comma 4, le parole: «da non piu' di cinque unita'  di
personale appartenenti alla pubblica amministrazione» sono sostituite
con le parole «da non piu' di dodici unita' di personale appartenenti
alla pubblica amministrazione anche con contratto  di  collaborazione
coordinata e continuativa sulla  base  di  una  scelta  di  carattere
fiduciario ed in deroga agli articoli 7 e 53 del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n.  165,  all'art.  1,  comma  1180,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296  ed  all'art.  3,  comma  54,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244»; 
    all'art. 2, comma 5, le parole: «di cui al comma 7 e' corrisposta
una  indennita'  mensile  onnicomprensiva,  ad  eccezione  del   solo
trattamento di missione, quantificata forfettariamente in misura pari
a 70 ore di lavoro straordinario» sono sostituite con le  parole  «di
cui al comma 4 si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  22
del'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.  3536  del
28 luglio 2006 e successive modificazioni ed integrazioni»; 
    all'art. 2, comma 7, le parole: «da sei membri»  sono  sostituite
dalle parole «da  sette  membri»  e  le  parole  «due  della  regione
autonoma della Sardegna» sono sostituite con  le  parole  «due  dalla
regione autonoma della Sardegna»; 
    all'art. 7, comma 3, dopo le parole: «ed intestata al commissario
delegato» sono aggiunte le seguenti «o ad un soggetto attuatore». 
  2.  All'art.  1,  comma  16,  dell'ordinanza  del  Presidente   del
Consiglio dei Ministri n. 3795 del  2009  dopo  le  parole:  «regione
Abruzzo», sono aggiunte le  seguenti:  «ovvero  per  quelle  connesse
all'organizzazione  del  grande  evento  di  cui  all'ordinanza   del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009». 
  3. Il commissario delegato di cui  all'art.  1  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30  dicembre  2009,
anche per il tramite di un  soggetto  attuatore,  e'  autorizzato  ad
effettuare i rimborsi dovuti  alle  organizzazioni  di  volontariato,
debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione  civile  ed
impiegate in occasione  della  manifestazione,  nonche'  al  rimborso
degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso
e' effettuato ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica
dell' 8 febbraio 2001, n. 194. 
  4. Per il perseguimento delle finalita' di  cui  all'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30  dicembre  2009,
il commissario delegato e' autorizzato a derogare all'art.  5,  comma
1,  del  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  28  maggio  1997,  n.  140  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 

        
     
                               Art. 13 
 
  1. Entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
ordinanza il commissario delegato di cui  all'art.  1  dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270/2003  e  successive
modifiche  ed  integrazioni  provvede  al  trasferimento,  in  regime
ordinario, della gestione  unitaria  del  complesso  depurativo  Alto
Sarno alla regione Campania. 
  2. Il commissario delegato, avvalendosi del soggetto  attuatore  di
cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del  Consiglio
dei Ministri n. 3494/2006, provvede alla  redazione  del  verbale  di
consegna, previa redazione dello stato di consistenza, del  complesso
depurativo Alto Sarno. 
  3. La regione Campania  subentra  in  tutti  i  rapporti  attivi  e
passivi relativi al  complesso  depurativo  di  cui  al  comma  1,  e
provvede, in termini di somma urgenza, all'espletamento di  tutte  le
iniziative  necessarie  all'individuazione  di   un   nuovo   gestore
dell'impianto. 
  4. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo  il  commissario
delegato provvede ad istituire  una  struttura  operativa  paritetica
composta   da   rappresentanti   della   regione   Campania   e   dal
commissariato. 

        
     
                               Art. 14 
 
  1. Al fine di assicurare la dovuta perequazione delle iniziative di
carattere straordinario disposte a tutela della  popolazione  colpita
dall'incidente ferroviario verificatosi nella stazione di  Viareggio,
in  provincia  di  Lucca,  i  contributi  concessi  in  favore  della
popolazione  le  cui  unita'  immobiliari  siano  state  distrutte  o
danneggiate  dagli  eventi  del  29  giugno  2009  nella  Citta'   di
Viareggio, nonche' dei titolari di imprese i cui immobili siano stati
distrutti,  danneggiati  o  resi  inagibili  dagli  stessi  eventi  o
comunque non piu' disponibili a causa di provvedimenti dell'autorita'
competente, ai sensi dell'art. 1, comma 2,  lettera  b)  e  comma  4,
lettera b), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri
n. 3800 del 6 agosto 2009, con esclusione di  quelli  riconosciuti  a
titolo di  mancato  guadagno,  non  concorrono  alla  formazione  del
reddito ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. 

        
     
                               Art. 15 
 
  1.  Per  accelerare  le  iniziative  finalizzate   al   superamento
dell'emergenza socio-economico-ambientale nella laguna di Venezia  in
ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali  di
grande navigazione, il commissario delegato di cui all'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre  2004  e
successive modificazioni ed integrazioni, provvede, anche  in  deroga
agli articoli 23 e 33 del Piano  di  area  della  laguna  di  Venezia
approvato con provvedimento del consiglio regionale n. 70 del 1995. 

        
     
                               Art. 16 
 
  1. Per la prosecuzione ed il completamento dei  lavori  concernenti
il Nuovo Palazzo del cinema  e  dei  congressi  di  Venezia,  di  cui
all'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri
12 marzo 2009 n. 3746, il commissario delegato opera  avvalendosi  di
un soggetto attuatore, dallo stesso nominato, che agisce  sulla  base
delle direttive impartite dal commissario  stesso.  Per  le  medesime
finalita' l'unita' tecnica  di  missione  di  cui  all'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n.  3772  del  19  maggio  2009
trasmette al commissario delegato,  entro  sette  giorni  dalla  data
della presente ordinanza, ogni documentazione concernente la predetta
opera. A decorrere dalla medesima data cessano  tutti  gli  incarichi
professionali riguardanti la realizzazione dell'opera  in  questione.
Le somme disponibili nell'ambito del quadro economico  relativo  alla
predetta opera possono essere utilizzate dal commissario delegato per
il  conferimento  di  incarichi  professionali  o  di  collaborazione
finalizzati  alla  piu'  proficua  realizzazione  dell'opera  stessa,
nonche' per il compenso da attribuire al soggetto attuatore. 
  2. Per  la  realizzazione  di  ciascuno  degli  interventi  di  cui
all'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri
15 luglio 2009, n. 3791, il commissario delegato opera avvalendosi di
uno o piu' soggetti attuatori che agiscono sulla  base  di  direttive
impartite dal medesimo commissario delegato. I compensi in favore dei
predetti soggetti attuatori sono determinati dal commissario delegato
con oneri a carico dei soggetti promotori degli interventi. 
  3. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3,  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n.  3759  del  30  aprile  2009
trovano applicazione anche per la realizzazione degli  interventi  di
cui al comma 2. 
  4.  Per  i  compensi  oggetto   del   presente   articolo   trovano
applicazione  le  disposizioni  di   cui   all'art.   4,   comma   1,
dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri   n.
3759/2009. 

        
     
                               Art. 17 
 
  1. In relazione alle esigenze operative correlate alle emergenze in
atto sul territorio nazionale e internazionale il Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  in
deroga a quanto stabilito dall'art. 1, comma 8, del decreto-legge  30
novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
gennaio 2006, n. 21, e nel limite del contingente  di  personale  ivi
previsto, e' autorizzato ad utilizzare anche  personale  appartenente
alla Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento medesimo per
le attivita' previste dal sopra citato art. 1, comma 8. 

        
     
                               Art. 18 
 
  1. Nelle more della definizione delle procedure per il conferimento
degli incarichi ai sensi  dell'art.  9  del  decreto  legislativo  n.
303/1999 da  parte  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
nonche' per evitare soluzioni  di  continuita'  nelle  attivita'  del
Dipartimento della protezione  civile,  gli  incarichi  conferiti  ai
sensi  dell'art.  9  presso  il  medesimo   Dipartimento,   ove   non
espressamente revocati, sono prorogati fino al 31 luglio 2010. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 19 febbraio 2010 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi 

        
     
                                                             Allegato 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico