MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 febbraio 2010
Riconoscimento, alla sig.ra Colaiuta Virginie, di  titolo  di  studio
estero  abilitante  all'esercizio  in  Italia  della  professione  di
avvocato. (10A02691) 

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Visti gli articoli 1 e 8 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005,  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Vista l'istanza della sig.ra Colaiuta Virginie, nata il 7 settembre
1963 a Reims (Francia), cittadina italiana, diretta ad  ottenere,  ai
sensi  dell'art.  16  del  decreto  legislativo   n.   206/2007,   il
riconoscimento  del  titolo  professionale  francese  di  cui  e'  in
possesso  ai  fini  dell'accesso  ed  esercizio   in   Italia   della
professione di avvocato; 
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
di «dottore in giurisprudenza» conseguito presso la Universita' degli
studi di Roma «La Sapienza» nel luglio 1994; 
  Preso  atto  che  ha  ottenuto  un  «Master  of  Laws»  presso   la
«University of Chicago» nel giugno 1997; 
  Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni
di aver completato la pratica forense in Italia nel novembre 1999; 
  Considerato altresi' la richiedente ha prestato  giuramento  presso
la «Supreme Court of State of New York» nel 2001 nella  sua  qualita'
di «Attorney and Counsellor at Law»; 
  Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni
di essere iscritta al «Tableau» presso l'«Ordre des Avocats de Paris»
da aprile  2006,  dopo  aver  superato  l'esame  di  controllo  delle
conoscenze del diritto francese; 
  Preso  atto  che  detta  iscrizione  e'   stata   consentita   alla
interessata  in  applicazione  dell'art.  100  del  decreto  francese
91-1197 del 27 novembre  1991,  che  prevede  condizioni  particolari
d'iscrizione all'ordine di persone che abbiano acquisito la  qualita'
di avvocato in uno Stato non appartenente ne' alla Comunita' europea,
ne' allo spazio economico europeo ne' alla Confederazione svizzera; 
  Viste le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 29 gennaio 2010; 
  Considerato il conforme  parere  del  rappresentante  di  categoria
nella seduta sopra indicata; 
  Considerato comunque che sussistono differenze  tra  la  formazione
professionale richiesta in Italia per l'esercizio  della  professione
di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante; 
  Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo  n.  206/2007,  sopra
indicato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Alla sig.ra Colaiuta Virginie, nata il 7  settembre  1963  a  Reims
(Francia),   cittadina   italiana,   e'   riconosciuto   il    titolo
professionale di avvocato di cui in premessa quale titolo valido  per
l'iscrizione all' albo degli avvocati. 

        
     
                               Art. 2 
 
  Detto riconoscimento e' subordinato al  superamento  di  una  prova
attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le  modalita'  di
svolgimento sono indicate nell' allegato  A,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. 
    Roma, 18 febbraio 2010 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano 

        
     
                                                           Allegato A 
    a)  Il  candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova
attitudinale, dovra' presentare al  Consiglio  nazionale  domanda  in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce  su
convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di  esame,
fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e  del
calendario  fissato  per  le  prove   e'   data   immediata   notizia
all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. 
    b) La prova orale e' unica e verte su: 
      1) discussione di un caso  pratico  su  una  a  scelta  tra  le
seguenti materie  diritto  processuale  civile,  diritto  processuale
penale o diritto amministrativo (processuale); 
      2) elementi su una a  scelta  del  candidato  tra  le  seguenti
materie:  diritto  civile,  diritto  penale,  diritto  amministrativo
(sostanziale); 
      3) elementi di deontologia e ordinamento professionale. 
    c)  La  commissione   rilascia   all'interessato   certificazione
dell'avvenuto  superamento  dell'esame,   al   fine   dell'iscrizione
all'albo degli avvocati.