MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 febbraio 2010
Riconoscimento, al sig. Saleh Ahmed Fathy Zaher, di titolo di  studio
estero  abilitante  all'esercizio  in  Italia  della  professione  di
avvocato. (10A02692) 

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme  di  attuazione  del
citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE  del  7  settembre  2005,  relativa  al
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Vista l'istanza del sig. Saleh Ahmed Fathy  Zaher,  nato  a  Shebin
ElKom, Menofia  (Egitto)  il  23  luglio  1977,  cittadino  egiziano,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  394/1999,  e  successive   modificazioni,   in
combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007,
il  riconoscimento  del  proprio  titolo  professionale  egiziano  di
avvocato, rilasciato dall'«Albo degli  avvocati  esercitanti»  de  il
Cairo nel 2003 ai fini dell'accesso  ed  esercizio  in  Italia  della
professione di avvocato; 
  Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo  accademico
in «Giurisprudenza» conseguito presso la Universita' di  Menofia  nel
2000; 
  Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007; 
  Visto  l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche; 
  Viste le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 29 gennaio 2010; 
  Visto il conforme parere scritto del rappresentante  del  Consiglio
nazionale di categoria; 
  Considerato che il richiedente possiede un  permesso  di  soggiorno
rilasciato dalla questura  di  Roma  in  data  7  febbraio  2007  con
validita' fino al 26 giugno 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Al sig. Saleh Ahmed Fathy  Zaher,  nato  a  Shebin  ElKom,  Menofia
(Egitto) il 23 luglio 1977, cittadino egiziano,  e'  riconosciuto  il
titolo professionale di avvocato egiziano  quale  titolo  valido  per
l'iscrizione all' albo degli avvocati. 

        
     
                               Art. 2 
 
  L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle  quote  massime  di
stranieri  da  ammettere  nel  territorio  dello  Stato  per   lavoro
autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del  decreto  legislativo  n.
286/1998 e successive modificazioni; al fine dell'iscrizione  stessa,
il richiedente dovra' pertanto acquisire -  ai  sensi  dell'art.  39,
comma 7 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  394/1999  e
successive modificazioni - l'attestazione della direzione provinciale
del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate. 

        
     
                               Art. 3 
 
  Detto riconoscimento e' subordinato al  superamento  di  una  prova
attitudinale sulle seguenti materie: 
    1) diritto civile; 
    2) diritto penale; 
    3) diritto costituzionale; 
    4) diritto commerciale; 
    5) diritto del lavoro; 
    6) diritto amministrativo; 
    7) diritto processuale civile; 
    8) diritto processuale penale; 
    9) diritto internazionale privato. 

        
     
                               Art. 4 
 
  La prova si compone di  un  esame  scritto  e  un  esame  orale  da
svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno  e
dell'altro  sono  indicate  nell'allegato A,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. 
    Roma, 18 febbraio 2010 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano 

        
     
                                                           Allegato A 
    a)  Il  candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova
attitudinale, dovra' presentare al  Consiglio  nazionale  domanda  in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce  su
convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di  esame,
fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e  del
calendario  fissato  per  le  prove   e'   data   immediata   notizia
all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. 
    b) La prova scritta consiste nello svolgimento  di  elaborati  su
tre materie, di cui due vertono su  1)  diritto  civile,  2)  diritto
penale, e una e' scelta del candidato tra  le  restanti  materie,  ad
esclusione di deontologia e ordinamento professionale. 
    c) La prova orale verte  nella  discussione  di  brevi  questioni
pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra
indicate oltre che su deontologia  e  ordinamento  professionale.  Il
candidato potra' accedere all'esame orale solo se abbia superato  con
successo la prova scritta. 
    d)  La  commissione   rilascia   all'interessato   certificazione
dell'avvenuto  superamento  dell'esame,   al   fine   dell'iscrizione
all'albo degli avvocati.