MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 18 febbraio 2010
Riconoscimento, al sig. Saleh Ahmed Fathy Zaher, di titolo di studio
estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di
avvocato. (10A02692)
IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del
citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali;
Vista l'istanza del sig. Saleh Ahmed Fathy Zaher, nato a Shebin
ElKom, Menofia (Egitto) il 23 luglio 1977, cittadino egiziano,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, in
combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007,
il riconoscimento del proprio titolo professionale egiziano di
avvocato, rilasciato dall'«Albo degli avvocati esercitanti» de il
Cairo nel 2003 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della
professione di avvocato;
Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
in «Giurisprudenza» conseguito presso la Universita' di Menofia nel
2000;
Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta
del 29 gennaio 2010;
Visto il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria;
Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato dalla questura di Roma in data 7 febbraio 2007 con
validita' fino al 26 giugno 2010;
Decreta:
Art. 1
Al sig. Saleh Ahmed Fathy Zaher, nato a Shebin ElKom, Menofia
(Egitto) il 23 luglio 1977, cittadino egiziano, e' riconosciuto il
titolo professionale di avvocato egiziano quale titolo valido per
l'iscrizione all' albo degli avvocati.
Art. 2
L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n.
286/1998 e successive modificazioni; al fine dell'iscrizione stessa,
il richiedente dovra' pertanto acquisire - ai sensi dell'art. 39,
comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e
successive modificazioni - l'attestazione della direzione provinciale
del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.
Art. 3
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale sulle seguenti materie:
1) diritto civile;
2) diritto penale;
3) diritto costituzionale;
4) diritto commerciale;
5) diritto del lavoro;
6) diritto amministrativo;
7) diritto processuale civile;
8) diritto processuale penale;
9) diritto internazionale privato.
Art. 4
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da
svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e
dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Roma, 18 febbraio 2010
Il direttore generale: Saragnano
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova
attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su
convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame,
fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del
calendario fissato per le prove e' data immediata notizia
all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su
tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto
penale, e una e' scelta del candidato tra le restanti materie, ad
esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni
pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra
indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il
candidato potra' accedere all'esame orale solo se abbia superato con
successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione
dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione
all'albo degli avvocati.