MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 18 febbraio 2010
Riconoscimento, alla sig.ra Blattler Chantal Pia, di titolo di studio
estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di
avvocato. (10A02693)
IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n.
364, contenente la ratifica ed esecuzione dell'accordo tra Comunita'
europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione
Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto
a Lussemburgo il 21 giugno 1999;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato;
Vista l'istanza della sig.ra Blattler Chantal Pia, nata il 30
novembre 1970 a Berna (Svizzera), cittadina svizzera, diretta ad
ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007,
il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai
fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di
avvocato;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
di «Lizentiat der Rechtswissenschaft» conseguito nel maggio 1997
presso l'«Universitat Zurich»;
Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni
di aver ottenuto l'attestato di abilitazione per la professione di
avvocato dal Tribunale di appello di Zurigo nell'agosto 2001;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta
del 4 dicembre 2009;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria
nella seduta sopra indicata;
Considerato comunque che sussistono differenze tra la formazione
professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione
di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante;
Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra
indicato;
Decreta:
Art. 1
Alla sig.ra Blattler Chantal Pia, nata il 30 novembre 1970 a Berna
(Svizzera), cittadina svizzera, e' riconosciuto il titolo
professionale di avvocato di cui in premessa quale titolo valido per
l'iscrizione all'albo degli avvocati.
Art. 2
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale sulle seguenti materie:
1) diritto civile;
2) diritto penale;
3) diritto costituzionale;
4) diritto commerciale;
5) diritto del lavoro;
6) diritto amministrativo;
7) diritto processuale civile;
8) diritto processuale penale;
9) diritto internazionale privato.
Art. 3
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da
svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e
dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Roma, 18 febbraio 2010
Il direttore generale: Saragnano
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova
attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su
convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame,
fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del
calendario fissato per le prove e' data immediata notizia
all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su
tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto
penale, e una e' scelta del candidato tra le restanti materie, ad
esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni
pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra
indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il
candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia
superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione
dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione
all'albo degli avvocati.