MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 febbraio 2010
Riconoscimento, alla sig.ra Blattler Chantal Pia, di titolo di studio
estero  abilitante  all'esercizio  in  Italia  della  professione  di
avvocato. (10A02693) 

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Visti gli articoli 1 e 8 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005,  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15  novembre  2000,  n.
364, contenente la ratifica ed esecuzione dell'accordo tra  Comunita'
europea ed i suoi Stati membri, da una  parte,  e  la  Confederazione
Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone,  fatto
a Lussemburgo il 21 giugno 1999; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Vista l'istanza della sig.ra  Blattler  Chantal  Pia,  nata  il  30
novembre 1970 a Berna  (Svizzera),  cittadina  svizzera,  diretta  ad
ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n.  206/2007,
il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in  possesso  ai
fini  dell'accesso  ed  esercizio  in  Italia  della  professione  di
avvocato; 
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
di «Lizentiat der  Rechtswissenschaft»  conseguito  nel  maggio  1997
presso l'«Universitat Zurich»; 
  Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni
di aver ottenuto l'attestato di abilitazione per  la  professione  di
avvocato dal Tribunale di appello di Zurigo nell'agosto 2001; 
  Viste le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 4 dicembre 2009; 
  Considerato il conforme  parere  del  rappresentante  di  categoria
nella seduta sopra indicata; 
  Considerato comunque che sussistono differenze  tra  la  formazione
professionale richiesta in Italia per l'esercizio  della  professione
di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante; 
  Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo  n.  206/2007,  sopra
indicato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Alla sig.ra Blattler Chantal Pia, nata il 30 novembre 1970 a  Berna
(Svizzera),   cittadina   svizzera,   e'   riconosciuto   il   titolo
professionale di avvocato di cui in premessa quale titolo valido  per
l'iscrizione all'albo degli avvocati. 

        
     
                               Art. 2 
 
  Detto riconoscimento e' subordinato al  superamento  di  una  prova
attitudinale sulle seguenti materie: 
    1) diritto civile; 
    2) diritto penale; 
    3) diritto costituzionale; 
    4) diritto commerciale; 
    5) diritto del lavoro; 
    6) diritto amministrativo; 
    7) diritto processuale civile; 
    8) diritto processuale penale; 
    9) diritto internazionale privato. 

        
     
                               Art. 3 
 
  La prova si compone di  un  esame  scritto  e  un  esame  orale  da
svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno  e
dell'altro  sono  indicate  nell'allegato A,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. 
    Roma, 18 febbraio 2010 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano 

        
     
                                                           Allegato A 
    a)  Il  candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova
attitudinale, dovra' presentare al  Consiglio  nazionale  domanda  in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce  su
convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di  esame,
fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e  del
calendario  fissato  per  le  prove   e'   data   immediata   notizia
all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. 
    b) La prova scritta consiste nello svolgimento  di  elaborati  su
tre materie, di cui due vertono su  1)  diritto  civile,  2)  diritto
penale, e una e' scelta del candidato tra  le  restanti  materie,  ad
esclusione di deontologia e ordinamento professionale. 
    c) La prova orale verte  nella  discussione  di  brevi  questioni
pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra
indicate oltre che su deontologia  e  ordinamento  professionale.  Il
candidato potra' accedere  a  questo  secondo  esame  solo  se  abbia
superato con successo la prova scritta. 
    d)  La  commissione   rilascia   all'interessato   certificazione
dell'avvenuto  superamento  dell'esame,   al   fine   dell'iscrizione
all'albo degli avvocati.