MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 18 novembre 2009
Riorganizzazione del Polo  mantenimento  armi  leggere  dell'Esercito
(PMAL). (10A02681) 

 
                      Il MINISTRO DELLA DIFESA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                     IL MINISTRO PER LA PUBBLICA 
                   AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE 
 
 
                                  e 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, concernente disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato e, in  particolare,
l'art. 3 che ha  introdotto  modifiche  all'articolo  19  del  citato
decreto legislativo n. 165 del 2001; 
  Vista la legge  18  febbraio  1997,  n.  25,  su  attribuzioni  del
Ministro della  difesa,  ristrutturazione  dei  vertici  delle  Forze
armate e dell'Amministrazione della difesa; 
   Visto il regolamento di attuazione dell'art. 10 della citata legge
n. 25 del 1997, emanato con decreto del Presidente  della  Repubblica
25  ottobre  1999,  n.  556  e  successive   modificazioni,   e,   in
particolare, l'art. 12, comma 1, lettera g), in materia  di  potesta'
organizzatoria attribuita ai capi di  stato  maggiore  dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica; 
  Visto il decreto legislativo 28 novembre 2005, n. 253,  concernente
disposizioni correttive e  integrative  del  decreto  legislativo  28
novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, recante la riforma
strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere
a), d) e h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e, in particolare,
la Tabella B relativa ai provvedimenti di  riorganizzazione,  che  ha
disposto la trasformazione  dell'Ispettorato  logistico  in  Roma  in
Comando logistico dell'Esercito; 
  Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n.  265  e  successive
modificazioni, recante disposizioni in materia  di  personale  civile
del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere  e)
e g), della legge 28 dicembre 1995, n. 549; 
  Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459 e  successive
modificazioni,  concernente  la  riorganizzazione  dell'area  tecnico
industriale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1,
lettera e), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e, in  particolare,
gli articoli 1 e 5 lettera b); 
  Visto il decreto del Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita'  e  per
la funzione pubblica,  14  giugno  2000,  n.  284,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 240 del  13
ottobre 2000, concernente il regolamento della disciplina in  materia
di sicurezza dei lavoratori sui  luoghi  di  lavoro  nell'ambito  del
Ministero della difesa, in  attuazione  dei  decreti  legislativi  15
agosto 1991, n. 277, 19 settembre 1994, n. 626, e 19 marzo  1996,  n.
242 e successive modificazioni; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  difesa  20  gennaio  1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale
- n. 79 del 4 aprile 1998, quale modificato dal decreto del  Ministro
della difesa 8 febbraio 2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Republica - serie  generale  -  n.  194  del  22  agosto  2001,
concernente l'attuazione del richiamato decreto  legislativo  n.  459
del 1997, ed in particolare l'art.  1,  comma  1,  che  individua  in
annessa tabella A gli enti dell'area tecnico-operativa del  Ministero
della difesa  dipendenti  dall'Ispettorato  (ora  Comando)  logistico
dell'Esercito;  
  Ravvisata a norma del richiamato art. 5, comma 1,  lettera  b)  del
decreto legislativo n. 459 del 1997, l'opportunita' di  provvedere  a
una parziale riorganizzazione strutturale e  operativa  del  Polo  di
mantenimento  delle  armi  leggere  di  Terni,  di  cui  al   decreto
interministeriale 13 luglio 1998, registrato alla Corte dei conti  il
14 ottobre 1998, registro  n.  4,  Difesa,  foglio  n. 103,  volta  a
maggiori efficienza produttiva ed economie di gestione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  22
luglio 2005 e successive modificazioni,  pubblicato  nel  Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  Serie
generale,   n.   210   del   9   settembre   2005,   concernente   la
rideterminazione delle  qualifiche  dirigenziali,  dei  professori  e
ricercatori, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e  dei
profili professionali del personale civile del Ministero della difesa
e, in particolare, la Tabella A-Quadro 1-quater ivi annessa; 
  Visti l'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n.  296  e
l'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  in  materia  di
revisione    degli    assetti    organizzativi    delle     pubbliche
amministrazioni; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 
  Sentite, le organizzazioni sindacali rappresentative; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Definizione e dipendenza 
 
  1. Il Polo di mantenimento delle armi leggere (PMAL) di  Terni,  di
seguito denominato anche Polo, e'  ente  dell'area  tecnico-operativa
del Ministero della difesa, ai sensi del decreto legislativo  n.  459
del 1997 e successive modificazioni, citato in premessa. 
  2.  Il  Polo  e'  posto  alle  dipendenze  del  Comando   logistico
dell'Esercito e fa territorialmente riferimento al  Comando  militare
Esercito nella cui giurisdizione  ha  sede. E'  dotato  di  autonomia
gestionale, nell'ambito dei programmi di lavoro disposti dallo stesso
Comando logistico. 

        
     
                               Art. 2 
 
 
                               Compiti 
 
  1. Al Polo sono assegnati i seguenti compiti: 
    a) mantenimento in efficienza  di  materiali,  mezzi  e  relativi
equipaggiamenti in dotazione alle unita' dell'Esercito dislocate  sul
territorio nazionale e nei teatri  operativi,  con  riferimento  alle
armi di dotazione individuale o di reparto, ai mortai leggeri e medi,
ai lanciatori di  artifizi  pirotecnici  e  alle  relative  parti  di
ricambio, accessori e interfacce per il loro corretto  impiego  anche
da bordo di mezzi, nonche' a tutti  i  materiali  per  la  protezione
individuale del combattente; 
    b) allestimento di parti  di  ricambio,  interfacce,  supporti  e
manufatti vari per il mantenimento o l'impiego delle armi  e  per  la
protezione  del  combattente,  qualora  non  ne   sia   possibile   o
conveniente  l'acquisizione  dall'industria   privata,   nonche'   di
attrezzature per prove balistiche o collaudo munizioni e di strumenti
verificatori relativi alle armi di competenza; 
    c) alienazione, rottamazione, distruzione  di  armi  o  parti  di
esse, nonche' di tutti i materiali di competenza dichiarati fuori uso
o fuori servizio; 
    d) gestione e rifornimento di parti di ricambio e  di  specifiche
materie di consumo per armi e sistemi d'arma, quale polo  di  settore
tecnico-logistico a competenza nazionale. 
  2.  Le  attivita'  connesse  con  i  compiti  di  cui  al  comma  1
comprendono: revisioni e trasformazioni; supporto tecnico-logistico a
domicilio  dei  reparti  operativi  anche  fuori  area;  verifica   e
ripristino dell'efficienza dei materiali; elaborazione, conservazione
e  aggiornamento  della   documentazione   tecnica   e   matricolare;
esecuzione di studi, sperimentazioni ed  eventuale  realizzazione  di
prototipi; verifica e taratura di attrezzature  e  calibri;  indagini
tecniche e analisi di  incidenti,  inefficienze  e  inconvenienti  di
qualsiasi  tipo;  formazione  tecnica  del   personale   addetto   al
mantenimento   di   materiali   e   mezzi   assegnati;   mantenimento
dell'efficienza  e  ammodernamento  delle  attrezzature  e   impianti
utilizzati per le proprie attivita' lavorative; trattamenti di  lunga
conservazione di armi e dotazioni d'arma; verifica periodica  e  cura
della  documentazione  tecnica  relativa  delle  armi  mediante   sua
compilazione, raccolta e aggiornamento; acquisizioni di materiali  ed
equipaggiamenti per esigenze operative di Forza armata;  espletamento
dei   procedimenti    tecnico-amministrativi    per    l'acquisizione
dall'industria privata di beni e servizi funzionali allo  svolgimento
delle proprie attivita' d'istituto. 
  3. Nell'ambito delle attivita' d'istituto e previa  autorizzazione,
il Polo puo' effettuare prestazioni a favore di altre  Forze  armate,
di amministrazioni ed enti dello Stato, di soggetti o organismi anche
privati estranei alla  Difesa,  di  Stati  esteri  e  nell'ambito  di
accordi internazionali, nonche' stipulare relative convenzioni. 

        
     
                               Art. 3 
 
 
                 Struttura organizzativa e funzioni 
 
  1. Per l'assolvimento delle attivita'  istituzionali,  il  Polo  e'
strutturato in direzioni, uffici e servizi, come da  organigramma  in
Allegato A,  che  possono  essere  articolati  al  loro  interno  con
provvedimenti del Capo di stato maggiore dell'Esercito in  sezioni  e
nuclei o in altre unita' similari, secondo esigenze  operative  o  di
funzionalita'. 
  2. Nell'ambito della dotazione organica  complessiva  di  personale
militare e civile del  Ministero  della  difesa,  definita  anche  in
attuazione della legge n. 296 del 2006 e del decreto-legge n. 112 del
2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, citati in premessa,  le
risorse umane impiegate nelle articolazioni di cui al  comma  1  sono
costituite dal contingente provvisoriamente stabilito in allegato B e
ricompreso, a invarianza della  spesa,  nei  limiti  delle  dotazioni
organiche  complessive  per   profili   professionali   e   posizioni
economiche di  cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri emanato in  attuazione  del  regolamento  di  struttura  del
Ministero della difesa, per lo svolgimento dei  compiti  fondamentali
elencati in allegato C. Alle stesse strutture e'  preposto  personale
di grado, ruolo o categoria indicati nella tabella in allegato D. 
  3.  Fermo  restando  il  vincolo  dell'invarianza   delle   vigenti
dotazioni organiche complessive di personale militare  e  civile  del
Ministero   della   difesa,   gli   adeguamenti    professionali    e
organizzativi, in aderenza alle citate tabelle,  sono  stabiliti  dal
Capo di stato  maggiore  dell'Esercito,  sentito  il  Capo  di  stato
maggiore della difesa, in relazione alle effettive esigenze  connesse
con i compiti istituzionali e i programmi di lavoro del Polo, nonche'
in coerenza con criteri di gestione economica e  nel  rispetto  delle
procedure  connesse  ai  rapporti  con  le  organizzazioni  sindacali
rappresentative. 
  4. L'articolazione delle sezioni dipendenti dalle strutture di  cui
all'allegato A al presente decreto e' definita con provvedimento  del
direttore del Polo, previa informazione alle organizzazioni sindacali
rappresentative. 
  5. Fermo restando quanto stabilito negli allegati A, B, C  e  D  al
presente decreto, nelle more dell'adozione di provvedimenti volti  ad
eliminare eventuali vacanze organiche,  per  il  periodo  in  cui  si
verifica la carenza di figure professionali, costituenti dotazione di
personale  militare  e  civile  ai  sensi  del  presente  decreto,  i
corrispondenti incarichi possono essere temporaneamente conferiti dal
direttore, rispettivamente, a personale civile o militare di adeguato
livello e grado, sulla base delle potenzialita' delle singole  unita'
organizzative. 
  6. Gli  allegati  di  cui  ai  commi  1  e  2  costituiscono  parte
integrante del presente decreto. 

        
     
                               Art. 4 
 
 
                              Direttore 
 
  1. Il  Polo  e'  retto  da  ufficiale  del  Corpo  degli  ingegneri
dell'Esercito o del ruolo dell'Arma dei  trasporti  e  materiali,  di
grado non inferiore a colonnello e con qualifica di  direttore.  Egli
e' responsabile dell'organizzazione dell'ente nonche' dell'impiego  e
della  gestione  delle  relative   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie. 
  2. L'incarico di direttore e' conferito con  decreto  del  Ministro
della difesa ed ha una durata di quattro anni, rinnovabile anche  per
un periodo  di  tempo  inferiore,  compatibilmente  con  le  esigenze
d'impiego dell'Esercito. 
  3. Il direttore  e'  coadiuvato  da  un  vice  direttore  e  da  un
direttore dei lavori. 

        
     
                               Art. 5 
 
 
                           Vice direttore 
 
  1. L'incarico di vice direttore e' conferito a dirigente civile  di
seconda   fascia   in   possesso   di    esperienza    nel    settore
tecnico-industriale, il quale sostituisce il direttore  nei  casi  di
assenze o impedimenti in tutte le sue funzioni, con  l'esclusione  di
quelle  relative  al  governo  del  personale  militare,   che   sono
attribuite a norma dell'art. 6, commi 2 e 3. 
  2. Il vice direttore dirige le strutture  poste  alle  sue  dirette
dipendenze, coadiuva il  direttore  per  l'indirizzo  unitario  delle
funzioni strumentali del Polo, gestisce i  progetti  affidatigli  dal
direttore e ha la reggenza dell'ente in caso di vacanza della  carica
al vertice. Per i  periodi  di  reggenza  non  competono  trattamenti
economici aggiuntivi. 

        
     
                               Art. 6 
 
 
                        Direttore dei lavori 
 
  1. L'incarico di direttore dei lavori e' conferito a ufficiale  del
Corpo degli ingegneri dell'Esercito con grado di colonnello, il quale
coadiuva il direttore per l'indirizzo  unitario  e  il  coordinamento
delle  attivita'   di   mantenimento   della   direzione   lavori. E'
responsabile delle lavorazioni assegnate all'ente in fase esecutiva. 
  2. Il direttore dei lavori, sempreche' figura militare ai sensi del
comma 1, nei casi di assenze o impedimenti del direttore,  svolge  le
funzioni di comandante di Corpo ed esercita le attribuzioni  connesse
con le problematiche relative allo status del personale militare, tra
cui le attivita' nel campo della polizia giudiziaria militare e della
disciplina. Assume anche la funzione di vice  direttore  in  caso  di
vacanza della  carica.  Per  i  periodi  di  reggenza  non  competono
trattamenti economici aggiuntivi. 
  3. Qualora, per circostanze eccezionali, la carica di Direttore dei
lavori sia temporaneamente ricoperta da dipendente non  militare,  le
funzioni  di  cui  al  primo  periodo  del  comma   2   sono   svolte
dall'ufficiale piu' anziano tra i militari presenti nell'ente. 

        
     
                               Art. 7 
 
 
                             Abrogazione 
 
  1. Il decreto interministeriale 13 luglio 1998, citato in premessa,
e' abrogato. 
    Roma, 18 novembre 2009 
 
                      Il Ministro della difesa 
                              La Russa 
 
 
                     Il Ministro per la pubblica 
                   amministrazione e l'innovazione 
                              Brunetta 
 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Tremonti 
 
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2010 
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 1, foglio n. 146 

        
     
                                                           Allegato A 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
     
                                                           Allegato B 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
     
                                                           Allegato C 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
     
                                                           Allegato D 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico