MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 18 novembre 2009
Riorganizzazione del Polo mantenimento armi leggere dell'Esercito
(PMAL). (10A02681)
Il MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, concernente disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato e, in particolare,
l'art. 3 che ha introdotto modifiche all'articolo 19 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, su attribuzioni del
Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate e dell'Amministrazione della difesa;
Visto il regolamento di attuazione dell'art. 10 della citata legge
n. 25 del 1997, emanato con decreto del Presidente della Repubblica
25 ottobre 1999, n. 556 e successive modificazioni, e, in
particolare, l'art. 12, comma 1, lettera g), in materia di potesta'
organizzatoria attribuita ai capi di stato maggiore dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 2005, n. 253, concernente
disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 28
novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, recante la riforma
strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere
a), d) e h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e, in particolare,
la Tabella B relativa ai provvedimenti di riorganizzazione, che ha
disposto la trasformazione dell'Ispettorato logistico in Roma in
Comando logistico dell'Esercito;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265 e successive
modificazioni, recante disposizioni in materia di personale civile
del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere e)
e g), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459 e successive
modificazioni, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico
industriale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1,
lettera e), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e, in particolare,
gli articoli 1 e 5 lettera b);
Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e per
la funzione pubblica, 14 giugno 2000, n. 284, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 240 del 13
ottobre 2000, concernente il regolamento della disciplina in materia
di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito del
Ministero della difesa, in attuazione dei decreti legislativi 15
agosto 1991, n. 277, 19 settembre 1994, n. 626, e 19 marzo 1996, n.
242 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della difesa 20 gennaio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale
- n. 79 del 4 aprile 1998, quale modificato dal decreto del Ministro
della difesa 8 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Republica - serie generale - n. 194 del 22 agosto 2001,
concernente l'attuazione del richiamato decreto legislativo n. 459
del 1997, ed in particolare l'art. 1, comma 1, che individua in
annessa tabella A gli enti dell'area tecnico-operativa del Ministero
della difesa dipendenti dall'Ispettorato (ora Comando) logistico
dell'Esercito;
Ravvisata a norma del richiamato art. 5, comma 1, lettera b) del
decreto legislativo n. 459 del 1997, l'opportunita' di provvedere a
una parziale riorganizzazione strutturale e operativa del Polo di
mantenimento delle armi leggere di Terni, di cui al decreto
interministeriale 13 luglio 1998, registrato alla Corte dei conti il
14 ottobre 1998, registro n. 4, Difesa, foglio n. 103, volta a
maggiori efficienza produttiva ed economie di gestione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
luglio 2005 e successive modificazioni, pubblicato nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie
generale, n. 210 del 9 settembre 2005, concernente la
rideterminazione delle qualifiche dirigenziali, dei professori e
ricercatori, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei
profili professionali del personale civile del Ministero della difesa
e, in particolare, la Tabella A-Quadro 1-quater ivi annessa;
Visti l'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
l'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di
revisione degli assetti organizzativi delle pubbliche
amministrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Sentite, le organizzazioni sindacali rappresentative;
Decreta:
Art. 1
Definizione e dipendenza
1. Il Polo di mantenimento delle armi leggere (PMAL) di Terni, di
seguito denominato anche Polo, e' ente dell'area tecnico-operativa
del Ministero della difesa, ai sensi del decreto legislativo n. 459
del 1997 e successive modificazioni, citato in premessa.
2. Il Polo e' posto alle dipendenze del Comando logistico
dell'Esercito e fa territorialmente riferimento al Comando militare
Esercito nella cui giurisdizione ha sede. E' dotato di autonomia
gestionale, nell'ambito dei programmi di lavoro disposti dallo stesso
Comando logistico.
Art. 2
Compiti
1. Al Polo sono assegnati i seguenti compiti:
a) mantenimento in efficienza di materiali, mezzi e relativi
equipaggiamenti in dotazione alle unita' dell'Esercito dislocate sul
territorio nazionale e nei teatri operativi, con riferimento alle
armi di dotazione individuale o di reparto, ai mortai leggeri e medi,
ai lanciatori di artifizi pirotecnici e alle relative parti di
ricambio, accessori e interfacce per il loro corretto impiego anche
da bordo di mezzi, nonche' a tutti i materiali per la protezione
individuale del combattente;
b) allestimento di parti di ricambio, interfacce, supporti e
manufatti vari per il mantenimento o l'impiego delle armi e per la
protezione del combattente, qualora non ne sia possibile o
conveniente l'acquisizione dall'industria privata, nonche' di
attrezzature per prove balistiche o collaudo munizioni e di strumenti
verificatori relativi alle armi di competenza;
c) alienazione, rottamazione, distruzione di armi o parti di
esse, nonche' di tutti i materiali di competenza dichiarati fuori uso
o fuori servizio;
d) gestione e rifornimento di parti di ricambio e di specifiche
materie di consumo per armi e sistemi d'arma, quale polo di settore
tecnico-logistico a competenza nazionale.
2. Le attivita' connesse con i compiti di cui al comma 1
comprendono: revisioni e trasformazioni; supporto tecnico-logistico a
domicilio dei reparti operativi anche fuori area; verifica e
ripristino dell'efficienza dei materiali; elaborazione, conservazione
e aggiornamento della documentazione tecnica e matricolare;
esecuzione di studi, sperimentazioni ed eventuale realizzazione di
prototipi; verifica e taratura di attrezzature e calibri; indagini
tecniche e analisi di incidenti, inefficienze e inconvenienti di
qualsiasi tipo; formazione tecnica del personale addetto al
mantenimento di materiali e mezzi assegnati; mantenimento
dell'efficienza e ammodernamento delle attrezzature e impianti
utilizzati per le proprie attivita' lavorative; trattamenti di lunga
conservazione di armi e dotazioni d'arma; verifica periodica e cura
della documentazione tecnica relativa delle armi mediante sua
compilazione, raccolta e aggiornamento; acquisizioni di materiali ed
equipaggiamenti per esigenze operative di Forza armata; espletamento
dei procedimenti tecnico-amministrativi per l'acquisizione
dall'industria privata di beni e servizi funzionali allo svolgimento
delle proprie attivita' d'istituto.
3. Nell'ambito delle attivita' d'istituto e previa autorizzazione,
il Polo puo' effettuare prestazioni a favore di altre Forze armate,
di amministrazioni ed enti dello Stato, di soggetti o organismi anche
privati estranei alla Difesa, di Stati esteri e nell'ambito di
accordi internazionali, nonche' stipulare relative convenzioni.
Art. 3
Struttura organizzativa e funzioni
1. Per l'assolvimento delle attivita' istituzionali, il Polo e'
strutturato in direzioni, uffici e servizi, come da organigramma in
Allegato A, che possono essere articolati al loro interno con
provvedimenti del Capo di stato maggiore dell'Esercito in sezioni e
nuclei o in altre unita' similari, secondo esigenze operative o di
funzionalita'.
2. Nell'ambito della dotazione organica complessiva di personale
militare e civile del Ministero della difesa, definita anche in
attuazione della legge n. 296 del 2006 e del decreto-legge n. 112 del
2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, citati in premessa, le
risorse umane impiegate nelle articolazioni di cui al comma 1 sono
costituite dal contingente provvisoriamente stabilito in allegato B e
ricompreso, a invarianza della spesa, nei limiti delle dotazioni
organiche complessive per profili professionali e posizioni
economiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri emanato in attuazione del regolamento di struttura del
Ministero della difesa, per lo svolgimento dei compiti fondamentali
elencati in allegato C. Alle stesse strutture e' preposto personale
di grado, ruolo o categoria indicati nella tabella in allegato D.
3. Fermo restando il vincolo dell'invarianza delle vigenti
dotazioni organiche complessive di personale militare e civile del
Ministero della difesa, gli adeguamenti professionali e
organizzativi, in aderenza alle citate tabelle, sono stabiliti dal
Capo di stato maggiore dell'Esercito, sentito il Capo di stato
maggiore della difesa, in relazione alle effettive esigenze connesse
con i compiti istituzionali e i programmi di lavoro del Polo, nonche'
in coerenza con criteri di gestione economica e nel rispetto delle
procedure connesse ai rapporti con le organizzazioni sindacali
rappresentative.
4. L'articolazione delle sezioni dipendenti dalle strutture di cui
all'allegato A al presente decreto e' definita con provvedimento del
direttore del Polo, previa informazione alle organizzazioni sindacali
rappresentative.
5. Fermo restando quanto stabilito negli allegati A, B, C e D al
presente decreto, nelle more dell'adozione di provvedimenti volti ad
eliminare eventuali vacanze organiche, per il periodo in cui si
verifica la carenza di figure professionali, costituenti dotazione di
personale militare e civile ai sensi del presente decreto, i
corrispondenti incarichi possono essere temporaneamente conferiti dal
direttore, rispettivamente, a personale civile o militare di adeguato
livello e grado, sulla base delle potenzialita' delle singole unita'
organizzative.
6. Gli allegati di cui ai commi 1 e 2 costituiscono parte
integrante del presente decreto.
Art. 4
Direttore
1. Il Polo e' retto da ufficiale del Corpo degli ingegneri
dell'Esercito o del ruolo dell'Arma dei trasporti e materiali, di
grado non inferiore a colonnello e con qualifica di direttore. Egli
e' responsabile dell'organizzazione dell'ente nonche' dell'impiego e
della gestione delle relative risorse umane, strumentali e
finanziarie.
2. L'incarico di direttore e' conferito con decreto del Ministro
della difesa ed ha una durata di quattro anni, rinnovabile anche per
un periodo di tempo inferiore, compatibilmente con le esigenze
d'impiego dell'Esercito.
3. Il direttore e' coadiuvato da un vice direttore e da un
direttore dei lavori.
Art. 5
Vice direttore
1. L'incarico di vice direttore e' conferito a dirigente civile di
seconda fascia in possesso di esperienza nel settore
tecnico-industriale, il quale sostituisce il direttore nei casi di
assenze o impedimenti in tutte le sue funzioni, con l'esclusione di
quelle relative al governo del personale militare, che sono
attribuite a norma dell'art. 6, commi 2 e 3.
2. Il vice direttore dirige le strutture poste alle sue dirette
dipendenze, coadiuva il direttore per l'indirizzo unitario delle
funzioni strumentali del Polo, gestisce i progetti affidatigli dal
direttore e ha la reggenza dell'ente in caso di vacanza della carica
al vertice. Per i periodi di reggenza non competono trattamenti
economici aggiuntivi.
Art. 6
Direttore dei lavori
1. L'incarico di direttore dei lavori e' conferito a ufficiale del
Corpo degli ingegneri dell'Esercito con grado di colonnello, il quale
coadiuva il direttore per l'indirizzo unitario e il coordinamento
delle attivita' di mantenimento della direzione lavori. E'
responsabile delle lavorazioni assegnate all'ente in fase esecutiva.
2. Il direttore dei lavori, sempreche' figura militare ai sensi del
comma 1, nei casi di assenze o impedimenti del direttore, svolge le
funzioni di comandante di Corpo ed esercita le attribuzioni connesse
con le problematiche relative allo status del personale militare, tra
cui le attivita' nel campo della polizia giudiziaria militare e della
disciplina. Assume anche la funzione di vice direttore in caso di
vacanza della carica. Per i periodi di reggenza non competono
trattamenti economici aggiuntivi.
3. Qualora, per circostanze eccezionali, la carica di Direttore dei
lavori sia temporaneamente ricoperta da dipendente non militare, le
funzioni di cui al primo periodo del comma 2 sono svolte
dall'ufficiale piu' anziano tra i militari presenti nell'ente.
Art. 7
Abrogazione
1. Il decreto interministeriale 13 luglio 1998, citato in premessa,
e' abrogato.
Roma, 18 novembre 2009
Il Ministro della difesa
La Russa
Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Brunetta
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2010
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 1, foglio n. 146
Allegato A
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Allegato B
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Allegato C
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Allegato D
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