MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI
DECRETO 18 febbraio 2010
Autorizzazione all'organismo denominato «INOQ - Istituto Nord Ovest
Qualita' Soc. coop.» ad effettuare i controlli sulla indicazione
geografica protetta «Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte».
(10A02716)
IL DIRETTORE GENERALE
del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;
Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06
che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in
vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche
protette»;
Visto il regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996 con il quale
l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre,
della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte o
Nocciola Piemonte»;
Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n.
510/2006 concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e
alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentarie
forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali l'Autorita' nazionale
preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile
della vigilanza sulla stessa;
Visto il decreto 26 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n. 81 dell'8 aprile
1999, con il quale l'organismo denominato «INOQ - Istituto Nord
Ovest Qualita' Soc. coop.», con sede in Moretta, piazza Carlo Alberto
Grosso n. 82, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla
indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte o Nocciola
Piemonte»;
Visti il decreto 20 marzo 2002 e successivi, con i quali
l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «INOQ
- Istituto Nord Ovest Qualita' Soc. coop.» ad effettuare i controlli
sulla indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte o
Nocciola Piemonte», e' stata prorogata fino all'emanazione del
decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, con nota n. 8490 del 4 giugno 2009, ha trasmesso ai
servizi comunitari competenti la domanda di modifica del disciplinare
di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola del
Piemonte o Nocciola Piemonte» ai sensi del regolamento (CE) n.
510/2006;
Considerato che «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualita' Soc. coop.» ha
predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica
protetta «Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte» conformemente
allo schema tipo di controllo;
Considerato che «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualita' Soc. coop.» ha
altresi' predisposto un ulteriore piano dei controlli che recepisce
le modifiche al disciplinare di produzione inviato ai servizi
comunitari con la nota sopra citata;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte
o Nocciola Piemonte»;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del
regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, in quanto autorita' nazionale
preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del
comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e'
avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di
valutazione nella seduta del 3 febbraio 2010;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di
autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n.
526/1999;
Decreta:
Art. 1
L'organismo denominato «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualita' Soc.
coop.», con sede in Moretta, piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, e'
autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli
articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione
geografica protetta «Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte»,
registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1107 del
12 giugno 1996.
Art. 2
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «INOQ
- Istituto Nord Ovest Qualita' Soc. coop.» del rispetto delle
prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o
revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre
1999, n. 526 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
Art. 3
L'organismo autorizzato «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualita' Soc.
coop.» non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio
statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema
qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario,
riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione
geografica protetta «Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte»,
cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta
autorita'.
L'organismo autorizzato «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualita' Soc.
coop.» e' tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione
ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo
indicato nella documentazione presentata, la composizione del
Comitato di certificazione o della struttura equivalente e
dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che
risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del
provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
Art. 4
L'organismo autorizzato «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualita' Soc.
coop.» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati
nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti
descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle
confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione
«Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte», venga apposta la
dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE)
510/06».
Art. 5
L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione
del presente decreto.
Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto
legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre
1999, n. 526, dovra' comunicare all'autorita' nazionale competente,
l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «INOQ -
Istituto Nord Ovest Qualita' Soc. coop.» o proporre un nuovo soggetto
da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14,
comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare
esplicitamente alla facolta' di designazione ai sensi dell'art. 14,
comma 9, della citata legge.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione,
l'organismo di controllo «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualita' Soc.
coop.» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari
che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario,
decida di impartire.
Art. 6
L'organismo autorizzato «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualita' Soc.
coop.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non
superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita'
all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Nocciola del
Piemonte o Nocciola Piemonte» anche mediante immissione nel sistema
informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
Art. 7
L'organismo autorizzato «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualita' Soc.
coop.» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di
carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa.
Art. 8
L'organismo autorizzato «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualita' Soc.
coop.» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Piemonte,
ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n.
526.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 febbraio 2010
Il direttore generale: La Torre