MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 febbraio 2010
Modalita' di utilizzazione e  di  controllo  dell'importo  cumulativo
massimo degli aiuti de minimis assegnato  all'Italia,  ai  sensi  del
regolamento della Commissione europea n. 1535/2007. (10A02675) 

 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1535/2007  della  Commissione  del  20
dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e  88  del
trattato CE agli aiuti de minimis nel settore  della  produzione  dei
prodotti agricoli, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea L 337 del 21 dicembre 2007; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 8013  del  30  marzo  2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale  n.  146  del  26
giugno 2009, relativo alla ripartizione dell'importo cumulativo degli
aiuti de minimis assegnato all'Italia tra lo Stato  e  le  regioni  e
province autonome di Trento e Bolzano; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  9  gennaio
2008,  n.  18,  recante  la  riorganizzazione  del  Ministero   delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma
404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 6 febbraio 2008, n. 31; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 7 marzo 2008, n. 1949, registrato alla Corte dei  conti
il  9  aprile  2008,  registro  n.  1,   foglio   n.   342,   recante
l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali; 
  Vista la legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3,  recante
modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
riforma dell'organizzazione del Governo e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Tenuto  conto  dell'importo  cumulativo  degli  aiuti  de   minimis
assegnato all'Italia dal citato regolamento n. 1535/2007; 
  Vista la ripartizione di tale importo tra le regioni e le  province
autonome di Trento e Bolzano e lo Stato, determinata  con  il  citato
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali
n. 8013 del 30 marzo 2009; 
  Considerata la necessita di definire le modalita' di  utilizzazione
degli importi cumulativi  nonche'  le  modalita'  di  controllo,  nel
rispetto del regolamento (CE) n. 1535/2007; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 26 novembre 2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Aiuti de minimis 
 
  1. Il presente decreto disciplina  le  modalita'  di  utilizzazione
dell'importo cumulativo assegnato all'Italia, come ripartito ai sensi
del decreto n. 8013 del 30  marzo  2009  citato  nelle  premesse  (di
seguito decreto), nonche' le modalita' di controllo, nel rispetto  di
quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1535/2007. 
  2. Ciascuna amministrazione e ente puo' erogare  aiuti  de  minimis
nel rispetto di quanto previsto dal regolamento n. 1535/2007, entro i
limiti stabiliti con il decreto richiamato al comma 1. 
  3. Gli enti diversi dalle regioni e province autonome presenti  sul
territorio  regionale  possono  concedere  aiuti  de  minimis  previo
accordo con le regioni di appartenenza. 
  4. L'ammontare degli aiuti concessi dalle amministrazioni  e  dagli
enti diversi dallo Stato e dalle regioni e province autonome presenti
sul territorio regionale concorre  al  raggiungimento  del  massimale
assegnato alla regione di  appartenenza  ai  sensi  dell'allegato  al
citato decreto n. 8013 del 30 marzo 2009. 
  5. Qualora una  regione  avesse  esaurito  il  plafond  di  propria
competenza e avesse la necessita'  ulteriore  di  intervenire  in  de
minimis puo' stipulare un accordo con un'altra regione, che autorizzi
l'utilizzo  di  parte  della  propria   quota   di   plafond   ancora
disponibile. Di tale accordo verra' data comunicazione al Comitato di
gestione, di cui al successivo art. 4. 

        
     
                               Art. 2 
 
 
                          Riserva nazionale 
 
  1. Ferma restando l'assegnazione allo Stato  del  25%  dell'importo
cumulativo nazionale a titolo di  riserva,  in  caso  di  accadimenti
aventi  ricaduta  nazionale  e  richiedenti  gestione  unitaria,   il
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  sottopone
al parere obbligatorio e vincolante del comitato di gestione  di  cui
al successivo art. 4, ogni provvedimento implicante l'utilizzo  della
riserva nazionale indicata dall'art. 3,  del  menzionato  decreto  n.
8013 del 30 marzo 2009 (di seguito riserva). 
  2. Qualora una regione o provincia  autonoma  debba  far  fronte  a
eventuali  ulteriori  necessita'  eccedenti  la  quota  alla   stessa
assegnata ai sensi del decreto  n.  8013  del  30  marzo  2009,  puo'
ricorrere alla riserva. A tal fine, la  regione  invia  richiesta  al
Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  che,
valutata la capienza della riserva, sottopone la richiesta stessa  al
parere del Comitato di gestione di cui al successivo art. 4. 

        
     
                               Art. 3 
 
 
                    Registro degli aiuti di Stato 
 
  1. Ciascuna amministrazione e ciascun ente provvede a iscrivere gli
aiuti de minimis concessi ai sensi del presente decreto nel  registro
informatico degli aiuti di Stato (di seguito registro), da istituirsi
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
  2. Il registro consente  di  accertare  che  l'importo  complessivo
concesso  ad  ogni  beneficiario  durante  i  due  esercizi   fiscali
precedenti e nell'esercizio fiscale in corso non superi il  massimale
di 7.500 euro previsto  dal  regolamento  (CE)  n.  1535/2007  e  che
l'importo complessivamente concesso da ciascuna  amministrazione  e/o
ente non ecceda la quota di competenza della regione  secondo  quanto
stabilito dal decreto ministeriale n. 8013 del 30 marzo 2009. 
  3. Nel registro devono essere riportati i dati  relativi  all'aiuto
concesso e a quello erogato, alla base giuridica dell'aiuto, all'ente
concedente, al beneficiario nonche' ogni altra informazione  indicata
nella circolare del Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
forestali,  recante  le  istruzioni  necessarie  per  l'utilizzo  del
registro. 
  4. Gli aiuti concessi dalle amministrazioni e  dagli  enti  diversi
dalle regioni e province autonome presenti sul  territorio  regionale
devono essere iscritti nel registro, a  cura  dell'amministrazione  o
ente concedente, al fine di consentire la verifica del  rispetto  dei
massimali, coerentemente con il regolamento (CE) n. 1535/2007  e  con
le assegnazioni di cui all'allegato al decreto ministeriale  n.  8013
del 30 marzo 2009. 
  5. In attesa che il registro centrale degli aiuti di Stato contenga
informazioni complete su ogni aiuto de minimis e copra un periodo  di
almeno tre anni, ogni amministrazione  o  ente  concedente  aiuti  di
Stato  de  minimis  richiede  a  ciascuna  impresa  beneficiaria   di
dichiarare che l'importo dell'aiuto che ha percepito  non  supera  il
massimale di 7.500,00 euro concessi nell'esercizio considerato e  nei
due esercizi fiscali precedenti. 

        
     
                               Art. 4 
 
 
                 Il comitato di gestione de minimis 
 
  1. E'  istituito  il  comitato  di  gestione  de  minimis  per   la
formulazione dei pareri  in  ordine  all'uso  della  riserva  di  cui
all'art. 2, comma 1, ad opera dello  Stato,  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e Bolzano (di seguito comitato). 
  2. Il Comitato  e'  costituito  con  decreto  del  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  ed  e'  composto   dal
direttore generale dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e  dei
servizi, con  funzione  di  presidente,  dal  dirigente  dell'Ufficio
SVIRIS VIII - Aiuti  di  Stato  e  da  un  funzionario  del  medesimo
Ufficio,  in  rappresentanza  dello  Stato,  e  da un  componente  di
ciascuna regione e provincia autonoma. Le funzioni di segreteria sono
assicurate dall'Ufficio SVIRIS VIII, con un proprio dipendente. 
  3.  Il  comitato  e'  convocato  e  si  riunisce  ogni  qual  volta
un'amministrazione documenti la necessita' di accedere  alle  risorse
della riserva di cui all'art. 2. 
  4. Il comitato delibera  a  maggioranza  dei  pareri  espressi  dai
componenti, che possono essere manifestati anche  in  forma  scritta,
inviando apposita comunicazione al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali almeno tre giorni  prima  della  data  in  cui
avra' luogo la riunione. 
  Il presente decreto e' inviato al competente  organo  di  controllo
per la registrazione e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 19 febbraio 2010 
 
                                                    Il Ministro: Zaia