MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 aprile 2010
Revisione della lista dei farmaci, delle  sostanze  biologicamente  o
farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e'
considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre  2000,  n.  376.
(10A06690) 

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                         IL SOTTOSEGRETARIO 
                    ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
                        CON DELEGA ALLO SPORT 
 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante  «Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Vista la legge 29 novembre  1995,  n.  522,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a
Strasburgo il 16 novembre 1989»; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Vista la legge 26 novembre  2007,  n.  230,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione della Convenzione internazionale contro  il  doping  nello
sport, con  allegati,  adottata  a  Parigi  nella  XXXIII  Conferenza
generale UNESCO il 19 ottobre 2005»; 
  Visto il decreto ministeriale 31  ottobre  2001,  n.  440,  recante
«Regolamento concernente l'organizzazione ed il  funzionamento  della
Commissione per la vigilanza ed il controllo  sul  doping  e  per  la
tutela della salute nelle attivita' sportive»; 
  Visto il decreto ministeriale  12  marzo  2009  recante  «Revisione
della  lista   dei   farmaci,   delle   sostanze   biologicamente   o
farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e'
considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre  2000,  n.  376»
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  del  12
maggio 2009, n. 108; 
  Visto l'emendamento all'appendice della Convenzione  internazionale
contro il doping nello sport contenente la nuova lista di riferimento
delle sostanze e dei metodi vietati per  doping,  in  vigore  dal  1°
gennaio 2010 e che recepisce la lista elaborata dall'Agenzia Mondiale
Antidoping (WADA-AMA); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  13
giugno 2008 recante «Delega di funzioni del Presidente del  Consiglio
dei  Ministri  al  Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza   del
Consiglio dei Ministri on. Rocco Crimi»; 
  Acquisita la proposta della Commissione  per  la  vigilanza  ed  il
controllo sul doping e per la tutela  della  salute  nelle  attivita'
sportive espressa in data 15 dicembre 2009 e 19 gennaio 2010; 
  Considerata la necessita' di armonizzare,  con  decorrenza  dal  1°
gennaio 2010, la lista dei farmaci, delle sostanze  biologicamente  o
farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e'
considerato doping alla lista internazionale di riferimento, ai sensi
dell'art. 2, comma 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvata la lista delle sostanze e pratiche mediche, di  cui
all'allegato III, parte  integrante  del  presente  decreto,  il  cui
impiego e' considerato doping a norma dell'articolo 1 della legge  14
dicembre  2000,  n.  376,  in  adesione  alla  lista   adottata   con
l'appendice I della Convenzione internazionale contro il doping nello
sport adottata a Parigi  nella  XXXIII  Conferenza  generale  UNESCO,
ratificata con la Legge 26 novembre 2007, n. 230 e con  l'emendamento
all'appendice  della  Convenzione  contro  il  doping   nello   sport
ratificata con la legge 29 novembre 1995, n. 522, in  vigore  dal  1°
gennaio 2010  e  riportata  nell'allegato  I,  parte  integrante  del
presente decreto. 
  2. La lista di cui all'allegato III e'  costituita  dalle  seguenti
sezioni: 
    a. Sezione 1: classi vietate; 
    b. Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate; 
    c. Sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati; 
    d. Sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi  attivi  e
dei relativi medicinali; 
    e. Sezione 5: pratiche e metodi vietati. 
  3. Sono approvati i criteri di predisposizione e  di  aggiornamento
della lista, di cui all'allegato II, parte  integrante  del  presente
decreto. 

        
     
                               Art. 2 
 
  1. Il presente decreto sostituisce il decreto 12 marzo 2009, citato
in  premessa,  ed  entra  in  vigore  lo  stesso  giorno  della   sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione. 
    Roma, 19 aprile 2010 
 
                                                   Il Ministro: Fazio 
 
     Il Sottosegretario 
alla Presidenza del Consiglio 
    con delega allo sport 
            Crimi 
 
Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2010 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 379 

        
     
                                                           Allegato I 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
     
                                                          Allegato II 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
     
                                                         Allegato III 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
     
                                                   Segue Allegato III 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
     
                                                   Segue Allegato III 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
     
                                                   Segue Allegato III 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
     
                                                   Segue Allegato III 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
     
                                                   Segue Allegato III 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
     
                                                   Segue Allegato III 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico