DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
1 marzo 2011
Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. (Testo aggiornato). (11A07864)
Capo I
Norme generali
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto
decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei
Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee
da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per
tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o
Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli
Uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle
strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario
generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le
rispettive competenze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
luglio 2003, recante individuazione dei datori di lavoro ai sensi del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Visto, altresi', l'art. 7, comma 7, del decreto legislativo n. 303
del 1999, secondo cui alla individuazione degli Uffici di diretta
collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di
Stato presso la Presidenza ed alla determinazione della loro
composizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta delle Autorita' politiche interessate;
Ritenuto opportuno procedere alla ricognizione ed alla
ridefinizione dell'ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Sentite le organizzazioni sindacali
Decreta
Art. 1
Denominazioni
1. Nel presente decreto sono denominati:
a) decreto legislativo: il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
b) legge: la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
c) Presidente, Vice Presidente e Presidenza: rispettivamente, il
Presidente, il Vice Presidente e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
d) Sottosegretario alla Presidenza: il Sottosegretario di Stato con
funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri;
e) Segretariato generale, Segretario generale, Vice Segretario
generale: rispettivamente, il Segretariato generale, il Segretario
generale ed il Vice Segretario generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
f) strutture generali (o di livello dirigenziale generale): i
Dipartimenti della Presidenza e gli Uffici autonomi ad essi
equiparati, ai fini della rilevanza esterna e dell'autonomia
funzionale ad essi attribuita, in quanto non facenti parte di altra
struttura, comprese le strutture generali affidate a Ministri o
Sottosegretari, in ogni caso denominate Dipartimenti se affidate a
Ministri senza portafoglio. Dalla denominazione di Dipartimento di
una struttura generale non discendono in modo automatico conseguenze
in materia di trattamento economico del dirigente preposto;
g) Uffici: strutture, anch'esse di livello dirigenziale generale,
in cui si articolano i Dipartimenti;
h) servizi: strutture di livello dirigenziale non generale.
Capo I
Norme generali
Art. 2
Strutture della Presidenza
1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 7, comma 7, del decreto
legislativo, sono Uffici di diretta collaborazione del Presidente:
a) l'Ufficio del Presidente, comprensivo della Segreteria
particolare;
b) l'Ufficio stampa e del portavoce del Presidente;
c) l'Ufficio del consigliere diplomatico;
d) l'Ufficio del consigliere militare;
e) l'Ufficio del cerimoniale di Stato.
2. Costituiscono strutture generali della Presidenza i seguenti
Dipartimenti e Uffici di cui il Presidente si avvale per le funzioni
di indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree
politico-istituzionali:
a) Dipartimento per gli affari regionali;
b) Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica
amministrazione e l'innovazione tecnologica;
c) Dipartimento della funzione pubblica;
d) Dipartimento della gioventu';
e) Dipartimento per le pari opportunita';
f) Dipartimento per le politiche europee;
g) Dipartimento per il programma di Governo;
h) Dipartimento per i rapporti con il Parlamento;
i) Dipartimento per le riforme istituzionali;
j) Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo;
k) Dipartimento per le politiche antidroga;
l) Dipartimento per le politiche della famiglia;
m) Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica;
n) Dipartimento della protezione civile;
o) Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali;
p) Ufficio nazionale per il servizio civile;
q) Ufficio per lo sport;
r) Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
s) Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali.
3. Costituiscono strutture generali della Presidenza i seguenti
Dipartimenti e Uffici di supporto al Presidente per l'esercizio delle
funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale nonche' per
il supporto tecnico - gestionale:
a) Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;
b) Dipartimento per il coordinamento amministrativo;
c) Dipartimento per l'informazione e l'editoria;
d) Ufficio per il controllo interno;
e) Ufficio del Segretario generale;
f) Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri;
g) Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle
risorse umane;
h) Dipartimento per le risorse strumentali;
i) Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita'
amministrativo-contabile;
j) Ufficio onorificenze e araldica;
k) Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari.
4. Per il supporto organizzativo ai Ministri senza portafoglio alla
cui responsabilita' non siano affidate strutture generali, possono
essere istituite, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto
legislativo, apposite strutture di missione. La stessa disposizione
si applica anche per il supporto organizzativo ai Sottosegretari alle
cui dirette dipendenze non sia stata posta alcuna struttura.
5. Ove non sia diversamente ed espressamente disposto, gli organi
collegiali istituiti stabilmente o temporaneamente presso la
Presidenza si avvalgono del supporto di strutture che non
costituiscono Uffici dirigenziali e che fanno capo al Dipartimento
per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane.
6. Ove non diversamente disposto dagli appositi decreti istitutivi,
costituiscono strutture dirigenziali non generali della Presidenza le
strutture di supporto dei commissari straordinari nominati ai sensi
dell'art. 11 della legge.
7. I soggetti preposti a strutture generali o equiparate sono
responsabili, secondo le disposizioni del presente decreto, della
funzionalita' dell'Ufficio e della utilizzazione ottimale del
personale a questo assegnato.
8. Nell'ambito e sotto la vigilanza della Presidenza opera la
Scuola superiore della pubblica amministrazione, istituzione di alta
formazione e ricerca, disciplinata dal decreto legislativo 1°
dicembre 2009, n.178.
Capo I
Norme generali
Art. 3
Disposizioni di carattere generale
1. Fanno parte del Segretariato generale tutte le strutture non
affidate alla responsabilita' di Ministri o poste alle dirette
dipendenze di Sottosegretari. Il Segretario generale sovrintende
all'organizzazione ed alla gestione amministrativa del Segretariato
generale. Egli e' altresi' responsabile dell'approvvigionamento delle
risorse umane della Presidenza, nonche' dei profili gestori per i
quali sia prevista, in sede di bilancio della Presidenza, una
gestione accentrata. Il Segretario generale risponde al Presidente
dell'esercizio coordinato delle funzioni di cui all'art. 19 della
legge non attribuite ad un Ministro o Sottosegretario, adottando,
anche mediante delega dei relativi poteri, tutti i provvedimenti
occorrenti, ivi compresi quelli di assegnazione e conferimento di
incarichi e funzioni al personale dirigenziale diverso da quello di
cui all'art. 18 della legge.
2. Il Segretario generale predispone il progetto di bilancio
annuale e pluriennale di previsione e il conto consuntivo della
Presidenza e li sottopone all'approvazione del Presidente, con le
modalita' stabilite dall'apposito decreto che disciplina l'autonomia
finanziaria della Presidenza e gli adempimenti in materia contabile.
Sul progetto di bilancio, il Presidente acquisisce l'avviso dei
Ministri e dei Sottosegretari delegati.
3. Il rapporto tra organo di indirizzo politico e poteri gestionali
della dirigenza si uniforma alla disciplina dettata dagli articoli 4
e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le strutture
del Segretariato, il Segretario generale impartisce le direttive
generali per l'azione amministrativa di cui al suddetto art. 14 e
determina gli obiettivi gestionali tenendo conto delle
caratteristiche peculiari dell'attivita' da svolgere.
4. I capi ed i reggenti delle strutture generali, investiti, anche
per delega, di responsabilita' gestionali, possono delegare a
dirigenti parte dei propri poteri.
5. Nei casi di cui all'art. 18, comma 3, della legge, i capi delle
strutture generali o i loro reggenti conservano, secondo la
prescrizione di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
1994, n. 444, le attribuzioni connesse alla sicurezza sul lavoro,
nonche' le attribuzioni esercitate in via di ordinaria
amministrazione e, in particolare, quelle di carattere istruttorio e
quelle attinenti ad atti vincolati, salva diversa disposizione del
Segretario generale e comunque per non piu' di quarantacinque giorni
dalla data di giuramento del nuovo Governo.
Capo I
Norme generali
Art. 4
Organizzazione delle strutture generali
1. Nei limiti determinati dal presente decreto, l'organizzazione
interna delle strutture che compongono il Segretariato generale, ivi
comprese quelle che abbiano cessato di essere affidate a Ministri o
Sottosegretari, puo' essere modificata con provvedimento del
Segretario generale. Entro i limiti stessi, alle modifiche
dell'organizzazione interna delle strutture affidate alla
responsabilita' di Ministri o Sottosegretari provvedono, parimenti, i
Ministri o Sottosegretari interessati.
2. L'organizzazione delle Unita' di coordinamento
interdipartimentale, istituite ai sensi dell'articolo 7, comma 4-bis,
del decreto legislativo, e' disciplinata con decreto del Segretario
generale. Con la stessa modalita' sono individuate le risorse di cui
si avvalgono le Unita' stesse e sono adottati i provvedimenti di
carattere amministrativo-contabile necessari al loro funzionamento.
Capo I
Norme generali
Art. 5
Poteri gestionali
1. Il Segretario generale e' responsabile del funzionamento del
Segretariato generale e della gestione delle risorse umane e
strumentali della Presidenza. Il Segretario generale puo' essere
coadiuvato da uno o piu' Vice Segretari generali. Qualora siano
nominati piu' Vice Segretari generali, almeno uno di essi e' scelto
tra i consiglieri della Presidenza. Nel caso di piu' Vice Segretari
generali, uno di essi puo' essere delegato dal Segretario generale a
svolgerne le funzioni in caso di assenza o impedimento. In assenza di
Vice Segretari generali, il Segretario generale puo' attribuire
funzioni vicarie ad uno dei responsabili delle strutture generali.
2. Ai capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi ad essi
equiparati della Presidenza l'incarico e' conferito ai sensi
dell'art. 18 della legge. Alla preposizione di dirigenti agli Uffici
interni ai Dipartimenti o servizi si provvede, sulla base dei criteri
generali eventualmente fissati dal Presidente, per le strutture
affidate alla responsabilita' di Ministri o Sottosegretari ai sensi
dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per le
strutture generali che compongono il Segretariato generale, fermo
restando quanto previsto dal medesimo articolo 19, con provvedimenti
del Segretario generale. Il Segretario generale puo' delegare ai capi
delle strutture generali l'assegnazione di funzioni dirigenziali di
livello non generale e l'attribuzione agli stessi di poteri
gestionali. Con le modalita' suindicate, i Ministri e Sottosegretari
delegati, nonche', per quanto di competenza, il Segretario generale
provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per attivita'
di studio e consulenza, o comunque diverse dalla direzione di Uffici.
Alla assegnazione alle strutture della Presidenza del personale non
dirigenziale provvede il Segretario generale.
3. Nelle strutture generali della Presidenza, le funzioni vicarie,
per i casi di assenza o impedimento del responsabile, sono attribuite
con provvedimento del Ministro o Sottosegretario competente, ovvero
del Segretario generale, su proposta del capo delle strutture stesse.
In mancanza di tale provvedimento, le funzioni sono svolte dal
dirigente con maggiore anzianita' nella qualifica tra quelli in
servizio presso la struttura interessata.
4. Per l'esame di particolari questioni, i capi delle strutture
generali possono affidare incarichi specifici a singoli dirigenti o
funzionari ovvero istituire gruppi di lavoro, nominandone il
responsabile.
5. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa della Presidenza,
le funzioni dirigenziali sono quelle di direzione, ivi comprese
quelle vicarie di cui all'art. 12, comma 9, del decreto legislativo,
di coordinamento, di indirizzo, di studio, ricerca, verifica e
controllo. E' stabilito in quindici ulteriori unita' il numero
massimo dei dirigenti di prima fascia e in diciotto ulteriori unita'
il numero massimo dei dirigenti di seconda fascia utilizzabili dalla
Presidenza, presso le strutture di volta in volta individuate dal
Presidente, per funzioni di consulenza, studio e ricerca, o altri
incarichi previsti dall'ordinamento, a norma dell'art. 19, comma 10,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ove, per far fronte a
specifiche esigenze si renda necessario assegnare incarichi di
consulenza, studio e ricerca a dirigenti di prima e seconda fascia,
oltre il limite rispettivamente indicato al periodo precedente, sara'
reso indisponibile, al fine di garantire l'invarianza della spesa, un
numero di posti di funzione dirigenziale equivalente sul piano
finanziario.
6. Qualora sia necessario conferire incarichi dirigenziali ai sensi
del comma 5, ultimo periodo, l'individuazione degli incarichi da
rendere indisponibili e' effettuata, di norma, dal Ministro o dal
Sottosegretario nell'ambito delle strutture a questi affidate se il
conferimento riguarda queste ultime; negli altri casi e' effettuata
dal Segretario generale.
Capo I
Norme generali
Art. 6
Uffici di diretta collaborazione dei Ministri e Sottosegretari
1. I Ministri senza portafoglio, il Sottosegretario alla
Presidenza, segretario del Consiglio dei Ministri, e i Sottosegretari
presso la Presidenza si avvalgono di Uffici di diretta collaborazione
che decadono con la cessazione dell'incarico di Governo. La
composizione dei predetti Uffici e' disciplinata dal presente
articolo.
2. Gli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza
portafoglio sono cosi' costituiti:
a) Ufficio di Gabinetto;
b) settore legislativo;
c) segreteria particolare;
d) Ufficio stampa.
3. All'Ufficio di Gabinetto e' preposto il Capo di Gabinetto che
coordina il complesso degli Uffici di diretta collaborazione ed e'
nominato con decreto del Ministro tra i magistrati, gli avvocati
dello Stato, i consiglieri parlamentari, i dirigenti di prima fascia
dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo o fuori
ruolo in servizio, ovvero tra esperti, appartenenti ad altre
categorie o anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di
elevata professionalita'.
4. Al settore legislativo e' preposto un consigliere giuridico,
nominato con decreto del Ministro tra persone di elevata
professionalita'. Il settore legislativo opera in collegamento
funzionale con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
della Presidenza.
5. Alla segreteria particolare e' preposto il segretario
particolare nominato con decreto del Ministro.
6. All'Ufficio stampa puo' essere preposto un estraneo iscritto
all'albo dei giornalisti, nominato con decreto del Ministro. Gli
Uffici stampa dei Ministri operano in collegamento funzionale con
l'Ufficio stampa e del portavoce del Presidente.
7. In aggiunta alle figure di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, agli Uffici
di cui al comma 2 e' assegnato un contingente complessivo composto di
non piu' di una unita' di personale dirigenziale, scelto
preferibilmente tra dirigenti dei ruoli della Presidenza, cui il
Ministro puo' attribuire, con proprio decreto, le funzioni di Vice
Capo di Gabinetto, e di quindici unita' di personale non
dirigenziale, tratto dalle categorie indicate dall'art. 14, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Un terzo di tale
personale puo' essere scelto tra estranei alle amministrazioni del
comparto Ministeri o estranei alla pubblica amministrazione.
8. L'Ufficio di diretta collaborazione del Sottosegretario alla
Presidenza, segretario del Consiglio dei Ministri, e' costituito con
specifico decreto del Presidente, su proposta del Sottosegretario.
9. Gli Uffici di diretta collaborazione dei Sottosegretari presso
la Presidenza con delega di funzioni da parte del Presidente, sono
costituiti: dalla segreteria tecnica cui e' preposto il capo della
segreteria tecnica scelto tra persone di elevata professionalita' e
dalla segreteria particolare cui e' preposto il segretario
particolare. Puo' essere altresi' assegnato un contingente
complessivo di non piu' di sei unita' di personale non dirigenziale,
tratto dalle categorie indicate dall'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Un terzo di tale personale puo'
essere scelto tra estranei alle amministrazioni del comparto
Ministeri o estranei alla pubblica amministrazione. Il
Sottosegretario puo' attribuire al capo della segreteria tecnica o al
segretario particolare il compito di coordinare il complesso degli
Uffici di diretta collaborazione.
10. I Sottosegretari presso la Presidenza con delega di funzioni da
parte di Ministri senza portafoglio si avvalgono di una segreteria
particolare cui e' preposto un segretario particolare. Alla
segreteria particolare puo' altresi' essere assegnato un contingente
di non piu' di quattro unita' di personale non dirigenziale, tratto
dalle categorie indicate dall'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Una unita' di tale personale puo'
essere scelta tra estranei alle amministrazioni del comparto
Ministeri o estranei alla pubblica amministrazione.
11. Fermi restando i contingenti numerici complessivi di cui al
presente articolo e nei limiti delle risorse assegnate in relazione a
quanto previsto al comma 13, con decreti del Presidente su proposta
del Ministro o del Sottosegretario interessato, ai sensi dell'art. 7,
comma 7, del decreto legislativo, puo' essere individuata una
composizione degli Uffici di diretta collaborazione diversa da quella
prevista dal presente articolo. Detti decreti cessano di avere
efficacia con la cessazione dell'incarico di Governo.
12. Il Ministro o il Sottosegretario cui siano delegate funzioni
afferenti a piu' strutture generali si avvale comunque di un solo
Ufficio di diretta collaborazione.
13. Con decreto del Presidente sono stabiliti i parametri di
riferimento per i trattamenti economici del personale assegnato agli
Uffici di diretta collaborazione. Sulla base dei predetti parametri
con decreto del Segretario generale sono definiti i limiti di spesa
per gli Uffici di diretta collaborazione.
Capo I
Norme generali
Art. 7
Conferenza dei capi delle strutture generali e Conferenza dei Capi di
Gabinetto
1. Il Segretario generale convoca e presiede la Conferenza dei Capi
delle strutture generali, ai fini del parere sul progetto di bilancio
della Presidenza, secondo le indicazioni del decreto sull'ordinamento
finanziario e contabile, nonche' per l'esame di problematiche di
carattere generale, a fini di coordinamento.
2. Per l'esame preparatorio di profili istituzionali di ordine
generale il Segretario generale convoca e presiede la Conferenza dei
Capi di Gabinetto dei Ministri senza portafoglio.
3. La Conferenza dei Capi di Gabinetto di tutti i Ministri puo'
essere convocata, per l'esame di questioni di competenza, dal
Ministro per l'attuazione del programma di Governo, ove nominato, che
la presiede anche tramite un suo delegato.
Capo II
Uffici di diretta collaborazione del Presidente
Art. 8
Ufficio del Presidente
1. L'Ufficio del Presidente fornisce assistenza diretta e personale
al Presidente ai fini dell'espletamento delle sue funzioni ed
assicura, ove richiesto, il raccordo con gli organi politici.
Capo II
Uffici di diretta collaborazione del Presidente
Art. 9
Ufficio stampa e del portavoce del Presidente
1. L'Ufficio stampa e del portavoce del Presidente cura
l'informazione inerente all'attivita' del Presidente e del Consiglio
dei Ministri ed i rapporti con gli organi di informazione. Operano in
raccordo funzionale con l'Ufficio gli Uffici stampa dei Ministri
senza portafoglio e le analoghe strutture eventualmente operanti
presso i Sottosegretari della Presidenza. Resta fermo quanto previsto
dall'art. 8 del regolamento interno del Consiglio dei Ministri,
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
novembre 1993.
Capo II
Uffici di diretta collaborazione del Presidente
Art. 10
Ufficio del consigliere diplomatico
1. L'Ufficio del consigliere diplomatico assiste il Presidente
nella sua attivita' in materia di relazioni internazionali in Italia
e all'estero e, in generale, negli atti che attengono alla politica
estera.
Capo II
Uffici di diretta collaborazione del Presidente
Art. 11
Ufficio del consigliere militare
1. L'Ufficio del consigliere militare assiste il Presidente nella
sua attivita' per il coordinamento interministeriale e per le
relazioni con gli organismi che trattano materie di politica
spaziale, infrastrutture critiche, difesa e sicurezza nazionale;
inoltre, cura gli affari di interesse della Presidenza relativi agli
aspetti militari, compresi quelli industriali, connessi
all'appartenenza dell'Italia alle organizzazioni internazionali ed
effettua il coordinamento nazionale della produzione di materiali di
armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185.
2. Nell'ambito dell'Ufficio operano la Segreteria unica del CoPS e
del NISP di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
5 maggio 2010, la segreteria infrastrutture critiche e la segreteria
prodotti per la difesa.
Capo II
Uffici di diretta collaborazione del Presidente
Art. 12
Ufficio del cerimoniale di Stato
1. L'Ufficio del cerimoniale di Stato cura il cerimoniale di Stato
nazionale e assiste il Presidente nell'attivita' di rappresentanza
ufficiale, curando anche l'organizzazione delle sue visite in Italia
ed all'estero. Comunica le opportune disposizioni alle prefetture ai
fini del coordinamento delle attivita' di cerimoniale. Cura le
rappresentanze e le adesioni governative. Coordina il cerimoniale
nazionale delle visite pastorali del Pontefice ed assiste i
Presidenti emeriti della Repubblica nell'attivita' di rappresentanza
ufficiale.
Capo III
Strutture generali di cui il Presidente si avvale per le funzioni
di
indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree
politico-istituzionali
Art. 13
Dipartimento per gli affari regionali
1. Il Dipartimento per gli affari regionali e' la struttura di
supporto al Presidente che opera nell'area funzionale dei rapporti
del Governo con il sistema delle autonomie e della quale il
Presidente si avvale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo,
per le azioni di coordinamento nella materia, per lo sviluppo della
collaborazione tra Stato, regioni ed autonomie locali, per la
promozione delle iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento
degli inerenti rapporti e per l'esercizio coerente e coordinato dei
poteri e rimedi previsti per i casi di inerzia o inadempienza.
2. Il Dipartimento provvede, in particolare, anche agli adempimenti
riguardanti: la coordinata partecipazione dei rappresentanti dello
Stato negli organi e nelle sedi a composizione mista; il rapporto di
dipendenza funzionale tra Presidente e commissari del Governo nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome; il controllo
successivo della legislazione regionale ed il contenzioso
Stato-regioni; i rapporti inerenti all'attivita' delle regioni
all'estero; l'attuazione degli statuti delle regioni e province ad
autonomia speciale; le minoranze linguistiche e i problemi delle zone
di confine; la promozione ed il coordinamento delle azioni
governative per la salvaguardia delle zone montane, delle aree
svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale nonche'
delle isole minori.
3. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre Uffici e non piu'
di nove servizi.
4. Nell'ambito del Dipartimento, alle dirette dipendenze del
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
opera, altresi', l'Ufficio per il federalismo amministrativo.
L'Ufficio si articola in un ulteriore servizio.
Capo III
Strutture generali di cui il Presidente si avvale per le funzioni
di
indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree
politico-istituzionali
Art. 14
Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e
l'innovazione tecnologica
1. Il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica
amministrazione e l'innovazione tecnologica e' la struttura di
supporto al Presidente ai fini del coordinamento e dell'attuazione
delle politiche di promozione dello sviluppo della societa'
dell'informazione, nonche' delle connesse innovazioni per le
amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese.
2. Il Dipartimento opera al fine di fornire al Presidente il
supporto necessario per la definizione di una strategia unitaria in
materia di e-government e di modernizzazione del Paese attuata
principalmente attraverso le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione; da' attuazione alle direttive del Presidente o del
Ministro delegato assicurando il coordinamento e la sicurezza
informatica dei dati dell'Amministrazione statale, regionale e locale
e del processo di sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche
amministrazioni centrali, contribuendo alla loro trasformazione e con
particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale;
predispone le norme tecniche ai sensi dell'art. 71 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e i criteri per la pianificazione,
progettazione, realizzazione, gestione e mantenimento dei sistemi
informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni, nonche' i
criteri per la loro interconnessione, qualita' e sicurezza; promuove
e realizza iniziative, programmi e progetti per cittadini e imprese,
finalizzati allo sviluppo delle infrastrutture digitali e alla
riduzione del digital-divide; segue le indicazioni della Commissione
europea nell'elaborazione delle nuove politiche in tema di societa'
dell'informazione; supporta la cooperazione internazionale e promuove
l'esportazione delle "migliori pratiche" attraverso i progetti di
"e-government per lo sviluppo"; esercita le funzioni di vigilanza
sull'Agenzia per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 1, comma
368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266; cura le
segreterie dei comitati istituiti dal decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82. Il Dipartimento cura altresi' il supporto al
funzionamento dei comitati dei Ministri per la societa'
dell'informazione e per le iniziative di cooperazione sulla
navigazione satellitare.
3. Il Presidente o il Ministro delegato si avvale altresi'
dell'ente denominato "DigitPA", di cui al decreto legislativo 1°
dicembre 2009, n. 177, e adotta le opportune direttive ai fini del
coordinamento dell'attivita' di "DigitPA" con quelle del
Dipartimento, anche attraverso l'avvalimento di Uffici e delle
relative risorse umane e strumentali.
4. Il Dipartimento si articola in non piu' di quattro Uffici e in
non piu' di otto servizi.
Capo III
Strutture generali di cui il Presidente si avvale per le funzioni
di
indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree
politico-istituzionali
Art. 15
Dipartimento della funzione pubblica
1. Il Dipartimento della funzione pubblica e' la struttura di
supporto al Presidente che opera nell'area funzionale relativa al
coordinamento e alla verifica delle attivita' in materia di
organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni anche
con riferimento alle innovazioni dei modelli organizzativi e
procedurali finalizzate all'efficienza, efficacia ed economicita',
nonche' relativa al coordinamento in materia di lavoro nelle
pubbliche amministrazioni.
2. Il Dipartimento, in particolare, svolge compiti in materia di:
analisi dei fabbisogni di personale e programmazione dei reclutamenti
nelle pubbliche amministrazioni; stato giuridico, trattamento
economico e previdenziale del personale, anche dirigenziale, delle
pubbliche amministrazioni; monitoraggio delle assenze per malattia
dei dipendenti pubblici e dei contratti di lavoro flessibile nelle
pubbliche amministrazioni; tenuta dell'anagrafe delle prestazioni dei
pubblici dipendenti; formazione concernente le pubbliche
amministrazioni; cura dei rapporti con l'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per quanto
attiene al personale contrattualizzato e cura delle relazioni
sindacali per quanto attiene al personale delle pubbliche
amministrazioni in regime di diritto pubblico; cura dei rapporti con
l'Organismo centrale di valutazione di cui all'art. 4, comma 2,
lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15; promozione e
monitoraggio dei sistemi di valutazione delle amministrazioni
pubbliche diretti a rilevare la corrispondenza dei servizi e dei
prodotti resi ad oggettivi standard di qualita'; garanzia del
principio di trasparenza dell'attivita' amministrativa, da rendere
pubblica anche attraverso i siti web istituzionali. Il Dipartimento
contribuisce all'elaborazione e alla pianificazione integrata delle
politiche di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni;
coordina e cura l'attivita' normativa e amministrativa di
semplificazione delle procedure, nonche' la misurazione e la
riduzione degli oneri gravanti sui cittadini e sulle imprese;
effettua il monitoraggio e la verifica relativamente all'attuazione
delle riforme concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle
pubbliche amministrazioni; definisce le strategie di azione e
comunicazione volte a migliorare i rapporti tra amministrazioni e
cittadini, anche attraverso la valorizzazione degli Uffici di
relazione con il pubblico; svolge attivita' di ricerca e di
monitoraggio sulla qualita' dei servizi delle pubbliche
amministrazioni. Il Dipartimento esercita altresi' compiti: di
prevenzione e contrasto della corruzione; ispettivi sulla razionale
organizzazione delle pubbliche amministrazioni e l'ottimale
utilizzazione del personale pubblico; di vigilanza sull'Agenzia per
la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, la
Scuola superiore della pubblica amministrazione, l'Organismo centrale
di valutazione e il Formez; di gestione dell'Ufficio relazioni con il
pubblico del Dipartimento.
3. Nell'ambito del Dipartimento e' istituito l'Ispettorato per la
funzione pubblica. Il Dipartimento continua ad avvalersi degli
esperti e del personale di cui agli articoli 2, commi primo, secondo
e terzo, 3, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica
20 giugno 1984, n. 536, ed al quadro A allegato allo stesso decreto.
Il Dipartimento si avvale del contingente di personale di cui alla
tabella B, allegata al decreto del Segretario generale del 19
novembre 2008, assegnato al Dipartimento medesimo in relazione al
trasferimento delle funzioni e dei compiti gia' attribuiti all'Alto
commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e
delle altre forme di illecito, disposto con il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2008. Il Dipartimento, altresi',
si avvale di non piu' di dieci unita' nell'ambito del contingente di
esperti di cui all'art. 11, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n.
137.
4. Il Dipartimento si articola in non piu' di sette Uffici e non
piu' di ventitre servizi, ivi compreso l'Ispettorato per la funzione
pubblica.
Capo III
Strutture generali di cui il Presidente si avvale per le funzioni
di
indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree
politico-istituzionali
Art. 16
Dipartimento della gioventu'
l. Il Dipartimento della gioventu' e' la struttura di supporto al
Presidente per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo
volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della
gioventu'.
2. Il Dipartimento, in particolare, provvede agli adempimenti
giuridici e amministrativi, allo studio e all'istruttoria degli atti
concernenti l'esercizio delle funzioni in materia di gioventu', con
particolare riguardo all'affermazione dei diritti dei giovani
all'espressione, anche in forma associativa, delle loro istanze e dei
loro interessi e del diritto di partecipare alla vita pubblica; alla
promozione del diritto dei giovani alla casa, ai saperi e
all'innovazione tecnologica, nonche' alla promozione e al sostegno
del lavoro e dell'imprenditoria giovanile; alla promozione e sostegno
delle attivita' creative e delle iniziative culturali e di spettacolo
dei giovani e delle iniziative riguardanti il tempo libero, i viaggi
culturali e di studio; alla promozione e al sostegno dell'accesso dei
giovani a progetti, programmi e finanziamenti internazionali e
europei; alla gestione del Fondo per le politiche giovanili,
istituito dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248; alla gestione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 556, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni; alla
gestione del Fondo di cui all'articolo 1, commi 72, 73 e 74, della
legge 24 dicembre 2007, n. 247; alla gestione delle risorse europee
per la realizzazione dei progetti assegnati al Dipartimento nel
quadro della normativa vigente e negli ambiti di competenza di cui al
presente articolo; alla rappresentanza del Governo negli organismi
internazionali e europei istituiti in materia di politiche giovanili.
3. Il Dipartimento si articola in non piu' di due Uffici e in non
piu' di quattro servizi.
Capo III
Strutture generali di cui il Presidente si avvale per le funzioni
di
indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree
politico-istituzionali
Art. 17
Dipartimento per le pari opportunita'
1. Il Dipartimento per le pari opportunita' e' la struttura di
supporto al Presidente che opera nell'area funzionale inerente alla
promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della
persona, delle pari opportunita' e della parita' di trattamento e
delle azioni di governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e
causa di discriminazione.
2. Il Dipartimento, in particolare, nelle materie di cui al comma
1, provvede all'indirizzo, al coordinamento ed al monitoraggio della
utilizzazione dei fondi nazionali ed europei; agli adempimenti
riguardanti l'acquisizione e l'organizzazione delle informazioni e la
promozione e il coordinamento delle attivita' conoscitive, di
verifica, controllo, formazione e informazione; alla cura dei
rapporti con le amministrazioni e gli organismi operanti in Italia e
all'estero; all'adozione delle iniziative necessarie ad assicurare la
rappresentanza del Governo negli organismi nazionali e
internazionali.
3. Presso il Dipartimento operano le segreterie dei seguenti
organismi: commissione interministeriale per il sostegno alle vittime
di tratta, violenza e grave sfruttamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 102; commissione per
la prevenzione e il contrasto delle pratiche di mutilazione genitale
femminile; osservatorio sul fenomeno della tratta degli esseri umani;
commissione di valutazione per la legittimazione ad agire per la
tutela delle persone con disabilita'; commissione per le pari
opportunita' tra uomo e donna; osservatorio per il contrasto della
pedofilia e della pornografia minorile; nucleo di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici; comitato per l'imprenditoria
femminile.
4. Il Dipartimento si articola in non piu' di due Uffici e in non
piu' di quattro servizi.
5. Nell'ambito del Dipartimento opera, altresi', l'Ufficio per la
promozione delle parita' di trattamento e la rimozione delle
discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica di cui
all'art. 29 della legge 1° marzo 2002, n. 39, articolato in due
ulteriori servizi.
Capo III
Strutture generali di cui il Presidente si avvale per le funzioni
di
indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree
politico-istituzionali
Art. 18
Dipartimento per le politiche europee
1. Il Dipartimento per le politiche europee e' la struttura di
supporto al Presidente che opera nell'area funzionale dei rapporti
del Governo con le istituzioni dell'Unione europea e della quale il
Presidente si avvale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo,
per il coordinamento nella fase di predisposizione della normativa
europea e per le attivita' inerenti all'attuazione degli obblighi
assunti nell'ambito dell'Unione.
2. Il Dipartimento, in particolare, svolge le attivita' di
coordinamento ai fini della definizione della posizione italiana da
sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di
Unione europea; monitora il processo decisionale europeo; assicura al
Parlamento, alle regioni ed agli enti locali l'informazione sulle
attivita' dell'Unione; garantisce il coordinamento dell'attuazione in
Italia della strategia "UE 2020"; cura, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri, i rapporti con le istituzioni, gli organi e gli
organismi dell'Unione; segue le politiche del mercato interno e della
concorrenza; cura e segue la predisposizione, l'approvazione e
l'attuazione delle leggi e degli altri provvedimenti di adeguamento
dell'ordinamento italiano alle norme europee; segue il precontenzioso
e il contenzioso dell'Unione europea, adoperandosi per prevenirlo;
promuove l'informazione sulle attivita' dell'Unione e coordina e
promuove, in materia, le iniziative di formazione e di assistenza
tecnica.
3. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre Uffici e non piu'
di dieci servizi. Dipende funzionalmente dal Dipartimento il nucleo
speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei
confronti dell'Unione europea.
Capo III
Strutture generali di cui il Presidente si avvale per le funzioni
di
indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree
politico-istituzionali
Art. 19
Dipartimento per il programma di Governo
1. Il Dipartimento per il programma di Governo e' la struttura di
supporto al Presidente che opera nell'area funzionale della
programmazione strategica, del monitoraggio e dell'attuazione delle
politiche governative.
2. Il Dipartimento in particolare: cura l'analisi del programma di
Governo e la ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare,
nell'ambito dell'Unione europea o derivanti da accordi
internazionali; la gestione e lo sviluppo di iniziative, finanziate
anche con fondi europei, in materia di monitoraggio e comunicazione
istituzionale del programma di Governo; l'analisi delle direttive
ministeriali in attuazione degli indirizzi politico-amministrativi
delineati dal programma di Governo; l'impulso e il coordinamento
delle attivita' necessarie per l'attuazione e l'aggiornamento del
programma e il conseguimento degli obiettivi stabiliti; il
monitoraggio e la verifica, sia in via legislativa che
amministrativa, dell'attuazione del programma e delle politiche
settoriali nonche' del conseguimento degli obiettivi
economico-finanziari programmati; la segnalazione dei ritardi, delle
difficolta' o degli scostamenti eventualmente rilevati;
l'informazione, la comunicazione e la promozione dell'attivita' e
delle iniziative del Governo per la realizzazione del programma
mediante periodici rapporti, pubblicazioni e strumenti di
comunicazione di massa.
3. Il Dipartimento provvede, inoltre, all'attivita' di supporto del
comitato tecnico scientifico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, e successive modificazioni e
integrazioni.
4. Il Dipartimento si articola in non piu' di due Uffici e non piu'
di quattro servizi.
Capo III
Strutture generali di cui il Presidente si avvale per le funzioni
di
indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree
politico-istituzionali
Art. 20
Dipartimento per i rapporti con il Parlamento
1. Il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento e' la struttura
di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale dei rapporti
del Governo con le Camere.
2. Il Dipartimento cura gli adempimenti riguardanti: l'informazione
sull'andamento dei lavori parlamentari; l'azione di coordinamento
circa la presenza in Parlamento dei rappresentanti del Governo; la
partecipazione del Governo alla programmazione dei lavori
parlamentari; la presentazione alle Camere dei disegni di legge; la
presentazione di emendamenti governativi; l'espressione unitaria del
parere del Governo sugli emendamenti parlamentari, nonche' sui
progetti di legge e sulla relativa assegnazione o trasferimento alla
sede legislativa o redigente; le relazioni del Presidente o del
Ministro per i rapporti con il Parlamento, ove nominato, con i suoi
omologhi degli Stati membri dell'Unione europea, i rapporti con i
gruppi parlamentari e gli altri organi delle Camere; gli atti di
sindacato ispettivo parlamentare; l'istruttoria circa gli atti di
sindacato ispettivo rivolti al Presidente o al Governo nel suo
complesso; l'espressione unitaria della posizione del Governo, ove
occorra, nella discussione di mozioni e risoluzioni; la verifica
degli impegni assunti dal Governo in Parlamento; la trasmissione alle
Camere di relazioni, dati, schemi di atti normativi e proposte di
nomine governative ai fini del parere parlamentare.
3. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre Uffici e non piu'
di sei servizi.
Capo III
Strutture generali di cui il Presidente si avvale per le funzioni
di
indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree
politico-istituzionali
Art. 21
Dipartimento per le riforme istituzionali
1. Il Dipartimento per le riforme istituzionali e' la struttura che
assicura al Presidente il supporto alle funzioni di coordinamento, di
indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonche' ad
ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al
Presidente nell'area funzionale delle riforme istituzionali e
federali.
2. Il Dipartimento cura le proposte ed effettua studi e ricerche in
materia di riforme istituzionali ed elettorali. In particolare si
occupa di riforma degli organi costituzionali e di rilevanza
costituzionale, nonche' di riforme in materia di rappresentanza
italiana al Parlamento europeo, di ordinamento delle autonomie
territoriali, di federalismo fiscale, di conferimento di funzioni
amministrative a comuni, province, citta' metropolitane e regioni, di
forme e condizioni particolari di autonomia da parte delle regioni a
statuto ordinario. Cura in tali ambiti i rapporti e il confronto con
le sedi istituzionali e politiche nazionali e degli enti
territoriali, nonche' con gli organismi europei e internazionali
competenti. Cura inoltre la verifica della coerenza delle diverse
iniziative normative concernenti le riforme istituzionali.
3. Il Dipartimento si articola in non piu' di un Ufficio e non piu'
di due servizi.
Capo III
Strutture generali di cui il Presidente si avvale per le funzioni
di
indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree
politico-istituzionali
Art. 22
Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo
1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo
e' la struttura di supporto alle politiche del Governo nell'area
funzionale relativa al settore turismo.
2. Il Dipartimento, in particolare, svolge attivita' di interazione
con le autonomie locali e le realta' imprenditoriali di settore al
fine di conseguire obiettivi di valorizzazione delle potenzialita'
turistiche attraverso l'attuazione di una pianificazione concordata e
di politiche di sostegno per Ia realizzazione di progetti strategici,
per la qualita' e lo sviluppo dell'offerta turistica; svolge
attivita' di programmazione e gestione dei fondi strutturali;
promuove gli investimenti di competenza all'estero e in Italia; cura
le relazioni istituzionali con l'Unione europea e partecipa alle fasi
dell'elaborazione delle norme europee, nonche' i rapporti con le
Organizzazioni internazionali e con gli altri Stati nel settore di
competenza; gestisce il Fondo per il prestito e il risparmio
turistico e il Fondo nazionale di garanzia; svolge attivita' di
vigilanza su ENIT Agenzia nazionale del turismo, ACI e CAI.
3. Presso il Dipartimento opera la Segreteria permanente del
Comitato mondiale di etica del turismo, con funzioni di supporto
all'attivita' dello stesso Comitato. Nell'ambito del Dipartimento ha
sede I'Osservatorio nazionale del turismo per lo svolgimento dei
compiti previsti nell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 aprile 2006, n.207, relativi allo studio, analisi
e monitoraggio delle dinamiche economico-sociali connesse al turismo.
4. Il Dipartimento si articola in non piu' di due Uffici ed in non
piu' di otto servizi.
Capo III
Strutture generali di cui il Presidente si avvale per le funzioni
di
indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree
politico-istituzionali
Art. 23
Dipartimento per le politiche antidroga
1. Il Dipartimento per le politiche antidroga e' la struttura di
supporto per la promozione e il coordinamento dell'azione di Governo
in materia di politiche antidroga.
2. Il Dipartimento in particolare provvede a promuovere,
indirizzare e coordinare le azioni di Governo atte a contrastare il
diffondersi dell'uso di sostanze stupefacenti, delle
tossicodipendenze e delle alcoldipendenze correlate, di cui al testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, e successive modificazioni, nonche' a promuovere e
realizzare attivita' in collaborazione con le pubbliche
amministrazioni competenti nello specifico settore, le associazioni,
le comunita' terapeutiche, i centri di accoglienza operanti nel campo
della prevenzione, della cura, della riabilitazione e del
reinserimento, provvedendo alla raccolta della documentazione sulle
tossicodipendenze, alla definizione e all'aggiornamento delle
metodologie per la rilevazione, l'elaborazione, la valutazione ed il
trasferimento all'esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze.
Il Dipartimento cura la definizione ed il monitoraggio del piano di
azione nazionale antidroga, coerentemente con gli indirizzi europei
in materia, definendo e concertando al contempo le forme di
coordinamento e le strategie di intervento con le regioni, le
province autonome e le organizzazioni del privato sociale
accreditato, anche promuovendo intese in sede di Conferenza
unificata. Cura, inoltre, l'attivita' di informazione e comunicazione
istituzionale del Governo in materia di politiche antidroga.
Provvede, mediante sistemi di allerta precoce, come previsto dagli
indirizzi europei in materia, all'evidenziazione dei rischi e delle
possibili conseguenze rilevanti per la salute della popolazione
derivanti dalla circolazione delle sostanze stupefacenti, provvedendo
alla sorveglianza e al controllo dell'andamento del fenomeno e
assicurando il regolare flusso dei dati richiesto dalle strutture e
dalle amministrazioni europee competenti nel settore e dalle regioni
e dalle Amministrazioni centrali nonche' dagli altri organismi
internazionali. Promuove, finanzia e coordina attivita' di studio,
ricerca e prevenzione nel campo dell'incidentalita' correlata all'uso
di droga e alcol. Assicura il supporto per garantire la presenza del
Governo nelle istituzioni internazionali competenti in materia di
droga.
3. Nell'ambito del Dipartimento opera l'Osservatorio nazionale
permanente sulle droghe e sulle tossicodipendenze, di cui all'art. 1
del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e
successive modifiche, che cura e coordina la raccolta centralizzata
dei dati, i flussi dei dati provenenti dalle amministrazioni centrali
competenti, l'elaborazione e l'interpretazione di dati
statistico-epidemiologici, farmacologico-clinici, psicosociali e di
documentazione sul consumo, lo spaccio ed il traffico di sostanze
stupefacenti e psicotrope; provvede alle esigenze informative e di
documentazione.
4. Il Dipartimento si articola in non piu' di due Uffici e in non
piu' di quattro servizi.
Capo III
Strutture generali di cui il Presidente si avvale per le funzioni
di
indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree
politico-istituzionali
Art. 24
Dipartimento per le politiche della famiglia
1. Il Dipartimento per le politiche della famiglia e' la struttura
di supporto per la promozione e il raccordo delle azioni di governo
volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della
famiglia in ogni ambito e a garantire la tutela dei diritti della
famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche
generazionali.
2. Il Dipartimento cura, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale
sulla famiglia ed attraverso la redazione del Piano nazionale per la
famiglia, l'elaborazione e il coordinamento delle politiche
nazionali, regionali e locali per la famiglia e ne assicura il
monitoraggio e la valutazione; concorre, mediante la gestione delle
risorse afferenti al Fondo per le politiche della famiglia, al
finanziamento delle medesime politiche; promuove e coordina le azioni
del Governo dirette a contrastare la crisi demografica e a sostenere
la maternita' e la paternita'; promuove intese in sede di Conferenza
unificata relative, tra l'altro, allo sviluppo del sistema
territoriale dei servizi socio-educativi, alla riorganizzazione dei
consultori familiari, alla qualificazione del lavoro delle assistenti
familiari, alla riduzione del costo dei servizi per le famiglie
numerose; promuove, incentiva e finanzia le iniziative di
conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia;
promuove e coordina le azioni del Governo in materia di relazioni
giuridiche familiari e di adozioni nazionali ed internazionali; cura
l'attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale in
materia di politiche per la famiglia; assicura la presenza del
Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali
competenti in materia di tutela della famiglia; fornisce supporto,
unitamente alle altre amministrazioni centrali dello Stato
competenti, all'attivita' dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia
e l'adolescenza e del Centro di documentazione e di analisi per
l'infanzia e l'adolescenza.
3. Il Dipartimento si articola in non piu' di due Uffici e in non
piu' di quattro servizi. Presso il Dipartimento opera inoltre, con
autonomia gestionale e funzionale, la segreteria tecnica della
Commissione per le adozioni internazionali, disciplinata dal decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108.
Capo III
Strutture generali di cui il Presidente si avvale per le funzioni
di
indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree
politico-istituzionali
Art. 25
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica
1. Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica e' la struttura di supporto al Presidente che
svolge le funzioni di segretariato del Comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE) e di istruttoria per l'esame da
parte del Comitato delle proposte di deliberazione presentate dalle
Amministrazioni componenti, secondo quanto previsto dal regolamento
interno del Comitato. Il Dipartimento svolge inoltre attivita' di
analisi economico-finanziaria a supporto delle funzioni di indirizzo
e programmazione della spesa per investimenti nonche' funzioni di
coordinamento e gestione delle banche dati sugli investimenti
pubblici.
2. Allo scopo di assicurare la funzionalita' del CIPE, presso il
Dipartimento operano, inoltre, la Segreteria tecnica per la
programmazione economica (STPE) di cui all'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61, e al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2008 e successive
modifiche e integrazioni; l'Unita' tecnica finanza di progetto (UTFP)
di cui all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2008; il Nucleo
di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione
dei servizi di pubblica utilita' (NARS) di cui alla deliberazione
CIPE 8 maggio 1996 e al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 25 novembre 2008 e successive modifiche e integrazioni; il
Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV)
di cui all'art. 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008 e
successive modifiche e integrazioni. Tali organismi, in relazione
alle rispettive competenze, garantiscono il supporto tecnico
all'attivita' del Comitato. Il Dipartimento assicura il raccordo
tecnico-operativo di tali organismi con il CIPE. All'organizzazione
delle suddette strutture si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
3. Il Capo del Dipartimento si avvale altresi' di un consigliere
giuridico, scelto tra i magistrati delle giurisdizioni superiori
ordinaria ed amministrativa, gli avvocati dello Stato, i professori
universitari di ruolo ovvero tra estranei alla pubblica
amministrazione, coadiuvato da consulenti ed esperti nominati ai
sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo, a valere sul
contingente determinato con decreto del Presidente, per le esigenze
del Dipartimento.
4. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre Uffici e in non
piu' di nove servizi.
Capo III
Strutture generali di cui il Presidente si avvale per le funzioni
di
indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree
politico-istituzionali
Art. 26
Dipartimento della protezione civile
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza,
nell'ambito degli indirizzi dettati dal Presidente, esercita le
funzioni allo stesso Dipartimento attribuite dalla legge 24 febbraio
1992, n. 225, dal decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, dal decreto
legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 luglio 2005, n. 152, e dalla normativa in materia di
protezione civile.
2. Il Dipartimento provvede inoltre a:
a) organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attivita'
gia' di competenza del Servizio sismico nazionale;
b) garantire il supporto alle attivita' della Commissione nazionale
per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, del comitato
operativo della protezione civile, nonche' del Comitato paritetico
Stato-regioni-enti locali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto
legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 2001, n. 401;
c) curare le attivita' concernenti il volontariato di protezione
civile;
d) sviluppare e mantenere relazioni con tutti gli organismi
istituzionali e scientifici internazionali operanti nel campo della
protezione civile, partecipando attivamente a progetti di
collaborazione internazionale.
3. Il Dipartimento si articola in non piu' di otto Uffici ed in non
piu' di trentasette servizi. Il Capo del Dipartimento si avvale di un
Vice Capo Dipartimento scelto tra i dirigenti di prima fascia, di un
consigliere giuridico e di un Ufficio stampa.
Capo III
Strutture generali di cui il Presidente si avvale per le funzioni
di
indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree
politico-istituzionali
Art. 27
Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali
1. Il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e'
la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale
relativa alla promozione ed al coordinamento delle politiche e delle
attivita' finalizzate allo sviluppo economico dei territori.
2. Il Dipartimento in particolare opera in materia di conoscenza
delle situazioni economiche ed occupazionali territoriali,
proponendo, anche in collaborazione con le istituzioni locali,
programmi di interventi infrastrutturali e produttivi, volti a
favorire lo sviluppo dei territori ovvero a superare le crisi d'area
ed aziendali. Nell'ambito di tale attivita', il Dipartimento provvede
all'organizzazione delle informazioni economiche territoriali anche
mediante banche dati territoriali e siti web. Promuove riunioni con
le amministrazioni pubbliche interessate e con le parti sociali e
cura i rapporti con le istituzioni e le associazioni datoriali e
sindacali che operano nel territorio. Valuta altresi' l'impatto
economico ed occupazionale, derivante da interventi significativi in
termini di investimenti in infrastrutture e in attivita' produttive.
3. Presso il Dipartimento operano l'Osservatorio per la piccola e
media impresa e la relativa segreteria tecnica di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2009.
4. Il Dipartimento si articola in non piu' di due Uffici e non piu'
di cinque servizi.
Capo III
Strutture generali di cui il Presidente si avvale per le funzioni
di
indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree
politico-istituzionali
Art. 28
Ufficio nazionale per il servizio civile
1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile e' la struttura di
supporto al Presidente che opera in materia di servizio civile
nazionale e di obiezione di coscienza.
2. L'Ufficio nazionale per il servizio civile svolge le funzioni
indicate dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, dalla legge 6 marzo 2001,
n. 64, e dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. In particolare
svolge i compiti inerenti l'obiezione di coscienza e cura
l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile
nazionale, nonche' la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento
ed il controllo, elaborando le direttive ed individuando gli
obiettivi degli interventi per il servizio civile su scala nazionale.
L'Ufficio cura, altresi', la programmazione finanziaria e la gestione
amministrativa e contabile del Fondo nazionale per il servizio civile
e tratta il contenzioso nelle materie di propria competenza.
3. L'Ufficio si articola in non piu' di due Uffici e in non piu' di
nove servizi.
Capo III
Strutture generali di cui il Presidente si avvale per le funzioni
di
indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree
politico-istituzionali
Art. 29
Ufficio per lo sport
1. L'Ufficio per lo sport e' la struttura di supporto per
l'esercizio delle funzioni in materia di sport. L'Ufficio provvede
agli adempimenti giuridici ed amministrativi, allo studio,
all'istruttoria degli atti concernenti l'assolvimento delle predette
funzioni; propone, coordina ed attua iniziative normative,
amministrative e culturali relative allo sport; cura i rapporti
internazionali con enti ed istituzioni che hanno competenza in
materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al
Consiglio d'Europa, all'UNESCO e all'Agenzia mondiale antidoping
(WADA) e con gli organismi sportivi e gli altri soggetti operanti nel
settore dello sport; esercita le funzioni di competenza in tema di
prevenzione del doping e della violenza nello sport; esercita compiti
di vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e, unitamente al
Ministero per i beni e le attivita' culturali in relazione alle
rispettive competenze, di vigilanza e di indirizzo sull'Istituto per
il credito sportivo.
2. L'Ufficio per lo sport si articola in non piu' di due servizi.
Capo III
Strutture generali di cui il Presidente si avvale per le funzioni
di
indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree
politico-istituzionali
Art. 30
Ufficio di segreteriadella Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
1. L'Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano opera alle dipendenze funzionali e secondo gli indirizzi del
Presidente della Conferenza, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. L'Ufficio in particolare provvede:
a) agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della
Conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle determinazioni
assunte;
b) all'attivita' istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni
e dei compiti attribuiti alla Conferenza o da questa svolti,
assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti
Uffici dello Stato, delle regioni e delle province autonome;
c) alle attivita' strumentali al raccordo, alla reciproca
informazione ed alla collaborazione tra le Amministrazioni dello
Stato, le regioni e le province autonome;
d) agli adempimenti strumentali all'attivita' dei gruppi di lavoro
o comitati, sia politici che tecnici, istituiti nell'ambito della
Conferenza, a norma dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
e) all'attivita' istruttoria e di supporto per il funzionamento
della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
f) allo svolgimento di funzioni di segreteria della Commissione
permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti
locali, istituita presso la Conferenza unificata dall'articolo 14,
comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82;
g) all'attivita' di coordinamento del Tavolo di consultazione
permanente sulla sanita' penitenziaria e del Comitato paritetico
interistituzionale per l'attuazione delle linee guida per gli
interventi negli ospedali psichiatrici giudiziari e nelle case di
cura e custodia, istituiti dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 1 aprile 2008;
h) all'attivita' istruttoria e di supporto degli organismi
costituiti, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, per
l'attuazione del federalismo fiscale operanti nell'ambito della
Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza unificata;
i) all'attivita' istruttoria delle questioni di competenza della
Struttura tecnica di supporto in materia sanitaria, costituita ai
sensi dell'art. 2, comma 66, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
3. Il responsabile dell'Ufficio, ovvero il responsabile
dell'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, puo' essere incaricato, con decreto del Presidente, di
svolgere altresi' le funzioni di segretario della Conferenza
unificata e di coordinare l'attivita' istruttoria e di supporto posta
in essere dagli Uffici stessi ai sensi dell'art. 10, comma 1, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. L'Ufficio si articola in non piu' di cinque servizi, ivi
compresa la segreteria tecnica, e si avvale di ulteriori dirigenti
fino ad un massimo di tre.
Capo III
Strutture generali di cui il Presidente si avvale per le funzioni
di
indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree
politico-istituzionali
Art. 31
Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali
1. L'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' e
autonomie locali espleta l'attivita' funzionalmente necessaria allo
svolgimento delle attribuzioni della Conferenza stessa, in
particolare relative: agli adempimenti preliminari e conseguenti alle
riunioni della Conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle
determinazioni assunte; all'attivita' istruttoria connessa
all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza
o da questa svolti, assicurando il necessario raccordo e
coordinamento dei competenti Uffici dello Stato e delle autonomie
locali; alle attivita' strumentali al raccordo, alla reciproca
informazione ed alla collaborazione tra le Amministrazioni dello
Stato e le autonomie locali.
2. L'Ufficio cura, d'intesa con la segreteria della Conferenza
Stato-regioni, a norma dell'art. 30, comma 3, l'attivita' istruttoria
e di supporto per il funzionamento della Conferenza unificata.
3. L'Ufficio si articola in non piu' di due servizi.
Capo IV
Strutture generali di supporto al Presidente per l'esercizio
delle
funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale nonche'
per
il supporto tecnico-gestionale
Art. 32
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
1. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e' la
struttura di supporto al Presidente nella funzione di coordinamento
dell'attivita' normativa. Assicura altresi' alla Presidenza la
consulenza giuridica di carattere generale, assiste il
Sottosegretario alla Presidenza e il Segretario generale in materia
di attivita' normativa. Il Dipartimento:
a) sovrintende all'iniziativa legislativa e all'attivita' normativa
del Governo.
In particolare:
1) coordina e promuove l'istruttoria dell'iniziativa legislativa e
dell'attivita' normativa del Governo;
2) verifica la conformita' alle disposizioni costituzionali,
europee e al programma di Governo;
3) verifica il corretto uso delle fonti ed in particolare la
sussistenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione
d'urgenza;
4) cura la qualita' dei testi normativi sotto un profilo formale e
sostanziale, anche con riguardo ai processi di semplificazione,
riassetto e riordino della normativa vigente;
5) verifica, con l'ausilio delle amministrazioni dotate delle
necessarie competenze tecniche, le relazioni e le analisi
appositamente previste e predisposte a corredo degli atti normativi
del Governo;
6) provvede all'istruttoria degli emendamenti, governativi e
parlamentari, relativi ai provvedimenti legislativi;
7) attua la revisione tecnico-formale dei testi normativi;
8) verifica le relazioni predisposte dalle amministrazioni su
richiesta degli organi parlamentari;
9) cura, in collegamento con gli organi istituzionali competenti,
gli adempimenti preliminari necessari per l'espressione dei pareri
sugli atti normativi del Governo, da parte degli organi
costituzionali, delle Autorita' indipendenti e delle Conferenze di
cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;
b) cura l'elaborazione delle metodologie in tema di Analisi di
Impatto della Regolamentazione (AIR), di Analisi tecnico-normativa
(ATN) e di Verifica d'impatto della Regolamentazione (VIR), coordina
e sovrintende all'applicazione della disciplina in materia di AIR,
ATN e VIR, anche con riferimento all'attuazione delle relative
procedure nelle pubbliche amministrazioni ed alla formazione del
relativo personale;
c) elabora regole tecniche di redazione dei testi normativi, compie
le analisi e formula le proposte di revisione e semplificazione
dell'ordinamento normativo esistente;
d) collabora con il Dipartimento delle politiche europee nella fase
ascendente del processo di adozione dei regolamenti e delle direttive
europee, nonche' nelle procedure d'infrazione avviate dall'Unione
europea;
e) assicura, quanto al processo di formazione e di attuazione in
sede nazionale della normativa europea, l'esame preliminare della
situazione normativa ed economica interna e la valutazione delle
conseguenze dell'introduzione delle norme europee sull'assetto
interno;
f) svolge attivita' di studio, ricerca e documentazione giuridica e
parlamentare ed ogni altra attivita' che ad esso venga affidata,
nell'ambito delle proprie competenze, dal Presidente, dal
Sottosegretario alla Presidenza o dal Segretario generale;
g) cura, in collaborazione con gli organi costituzionali, la
classificazione e l'informatizzazione della normativa vigente;
h) provvede alla pubblicazione sul sito telematico delle notizie
relative ad iniziative normative del Governo;
i) sovrintende e coordina, mantenendo i rapporti con l'Avvocatura
dello Stato e con le amministrazioni interessate, le attivita'
concernenti il contenzioso dinanzi alle Corti internazionali e
dinanzi alle giurisdizioni nazionali che abbia quale legittimato
attivo o passivo la Presidenza, con esclusione degli affari in
materia di lavoro e di protezione civile; assicura l'attuazione della
legge 9 gennaio 2006, n. 12, e coopera con le altre amministrazioni
competenti nell'individuazione delle iniziative concernenti la
prevenzione e la repressione delle violazioni dei diritti tutelati
dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari
esteri; cura l'istruttoria delle questioni di costituzionalita' e i
rapporti con gli uffici della Corte Costituzionale; provvede al
recupero delle somme e al pagamento delle spese concernenti il
contenzioso di competenza; assicura, se richiesto, la consulenza
giuridico-legale di carattere generale per quanto concerne la fase
pre-contenziosa ai Dipartimenti ed Uffici della Presidenza.
2. Operano in raccordo funzionale con il Dipartimento,
relativamente alle materie di rispettiva competenza, i settori
legislativi dei Dipartimenti affidati a Ministri senza portafoglio,
che integrano il Dipartimento stesso ove l'affidamento venga a
cessare.
3. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre Uffici e non piu'
di nove servizi.
4. Il Dipartimento altresi' si avvale:
a) ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.303, in aggiunta al Capo e al Vice Capo del Dipartimento stesso, in
posizione di fuori ruolo, di magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, ovvero avvocati dello Stato, in numero non superiore a
sette;
b) di non piu' di otto unita' nell'ambito del contingente di
esperti di cui all'art. 11, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n.
137.
Capo IV
Strutture generali di supporto al Presidente per l'esercizio
delle
funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale nonche'
per
il supporto tecnico-gestionale
Art. 33
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
1. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo e' la
struttura di supporto al Presidente che opera nel settore
dell'attuazione, in via amministrativa, delle politiche del Governo.
A tale fine, il Dipartimento effettua i necessari interventi di
coordinamento, di indirizzo e di concertazione, nonche' di
monitoraggio, in vista anche della verifica di fattibilita' delle
iniziative legislative, ed esercita ogni altra attivita' attinente al
coordinamento amministrativo demandata alla Presidenza. Cura gli
adempimenti riferiti alle competenze di carattere
politico-amministrativo direttamente esercitate dal Presidente.
2. Il Dipartimento fornisce supporto all'attivita' della
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e garantisce il necessario raccordo con
le strutture di missione di cui all'art. 7, comma 4, del decreto
legislativo e con i commissari straordinari nominati, ai sensi
dell'art. 11 della legge, per fare fronte a particolari e temporanee
esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali.
3. Il Dipartimento si articola in non piu' di due Uffici e non piu'
di sei servizi.
Capo IV
Strutture generali di supporto al Presidente per l'esercizio
delle
funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale nonche'
per
il supporto tecnico-gestionale
Art. 34
Dipartimento per l'informazione e l'editoria
1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e' la struttura
di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale relativa al
coordinamento delle attivita' di comunicazione istituzionale, alla
promozione delle politiche di sostegno all'editoria ed ai prodotti
editoriali, ed al coordinamento delle attivita' volte alla tutela del
diritto d'autore.
2. Il Dipartimento, in particolare, svolge compiti in materia di
attivita' di comunicazione istituzionale; pubblicita' e
documentazione istituzionale, informazione, anche attraverso la
stipula di convenzioni con le agenzie di stampa ed informazione e con
il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo; provvede
alla comunicazione diretta al pubblico sulle attivita' della
Presidenza e del Governo; cura l'istruttoria per la concessione dei
premi alla cultura e per il rilascio dei lasciapassare stampa;
promuove le politiche di sostegno all'editoria; cura le attivita'
istruttorie relative alla concessione alle imprese editoriali dei
contributi diretti e di quelli indiretti; esercita le funzioni ed i
compiti attribuiti alla Presidenza in materia di diritto d'autore e
di contrasto alla pirateria digitale e multimediale; svolge, d'intesa
con le altre Amministrazioni competenti, compiti di vigilanza sulla
Societa' italiana autori ed editori (SIAE) e sul nuovo Istituto
mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE).
3. Presso il Dipartimento e' istituito l'Osservatorio per il
monitoraggio del mercato editoriale di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 24 aprile 2001, n. 170 ed opera la segreteria del
Comitato per la tutela della proprieta' intellettuale di cui all'art.
19 della legge 18 agosto 2000, n. 248.
4. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre Uffici e non piu'
di otto servizi.
Capo IV
Strutture generali di supporto al Presidente per l'esercizio
delle
funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale nonche'
per
il supporto tecnico-gestionale
Art. 35
Ufficio per il controllo interno
1. Fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo, conseguente
all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui all'art. 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, concernente l'applicazione in Presidenza dei relativi titoli II
e III, l'Ufficio per il controllo interno resta disciplinato ai sensi
dell'art. 32 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4
settembre 2002, e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
Capo IV
Strutture generali di supporto al Presidente per l'esercizio
delle
funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale nonche'
per
il supporto tecnico-gestionale
Art. 36
Ufficio del Segretario generale
1. L'Ufficio del Segretario generale opera nell'area funzionale
della progettazione delle politiche generali e delle decisioni di
indirizzo politico-amministrativo; coadiuva il Segretario generale
nell'elaborazione degli atti di indirizzo generale e di direttiva,
anche in relazione al raccordo tra i diversi livelli di governo, e
nel coordinamento tra le diverse strutture della Presidenza.
L'Ufficio assicura i servizi generali nella sede del Governo.
2. In particolare l'Ufficio: assiste il Segretario generale nella
definizione della normativa e degli atti organizzativi inerenti alla
Presidenza e nell'esercizio delle funzioni istituzionali di
coordinamento e di supporto al Presidente nei rapporti con le
Autorita' amministrative indipendenti, con il sistema delle autonomie
e con le altre amministrazioni ed enti; cura le attivita' redazionali
del sito intranet e promuove iniziative per il miglioramento della
comunicazione interna; cura la gestione della Biblioteca Chigiana;
provvede, in collaborazione con gli Uffici interessati, alla gestione
del sistema di protocollo informatico integrato della Presidenza e
alla riorganizzazione dei sistemi archivistici del Segretariato
generale; cura le attivita' di accettazione e di smistamento della
corrispondenza e del centro di fotoriproduzione; assicura i servizi
di anticamera nelle sedi di Governo.
3. L'Ufficio assicura altresi' il supporto organizzativo ed il
servizio di segreteria alla conferenza dei Capi delle strutture
generali per l'esame delle problematiche di carattere generale e alla
conferenza dei Capi di Gabinetto dei Ministri senza portafoglio di
cui all'articolo 7, commi 1 e 2.
4. Costituisce servizio dell'Ufficio la Segreteria speciale
principale per le attivita' di supporto al Segretario generale negli
adempimenti connessi alla sicurezza interna e al segreto di Stato, in
attuazione della legge 3 agosto 2007, n. 124, nel cui ambito opera il
Centro comunicazioni classificate, deputato alla trattazione di
informazioni classificate per mezzo di apparati elettronici.
5. Nell'ambito dell'Ufficio opera, a livello dirigenziale generale
e in raccordo funzionale con il capo dell'Ufficio, l'Ufficio studi e
rapporti istituzionali articolato in non piu' di tre servizi. Tale
Ufficio assiste il Segretario generale nello svolgimento delle
funzioni istituzionali di supporto al Presidente in materia di
rapporti tra Governo e confessioni religiose, nonche' in materie di
particolare impatto strategico sotto il profilo etico e umanitario.
Cura gli adempimenti relativi ai rapporti con le magistrature
amministrativa e contabile e con l'Avvocatura dello Stato. Svolge
altresi' compiti di studio al fine di assistere il Segretario
generale nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, ivi
compresi i profili di carattere economico, in ambito internazionale
ed europeo in raccordo con le altre strutture della Presidenza.
6. L'Ufficio si articola in non piu' di cinque servizi e si avvale
di un dirigente con compiti di consulenza, studio e ricerca, con
incarico di livello dirigenziale generale, nell'ambito del
contingente di cui all'art. 5, comma 5, nonche' di esperti ai sensi
dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo.
Capo IV
Strutture generali di supporto al Presidente per l'esercizio
delle
funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale nonche'
per
il supporto tecnico-gestionale
Art. 37
Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri
1. L'Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri costituisce
la struttura di supporto che opera nell'area funzionale relativa alla
direzione ed ai rapporti con l'organo collegiale di Governo ed e'
posto alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla
Presidenza-segretario del Consiglio dei Ministri. L'Ufficio cura la
predisposizione dei decreti relativi alla formazione del Governo,
nonche' gli adempimenti preordinati alla convocazione e all'ordine
del giorno del Consiglio dei Ministri e alla relativa documentazione;
cura altresi' gli adempimenti conseguenziali alle deliberazioni
collegiali adottate ed alla predisposizione dei verbali, nonche'
quelli relativi alla promulgazione delle leggi ed alla emanazione
degli atti normativi deliberati dal Consiglio dei Ministri,
assicurandone anche la tempestiva pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
2. L'Ufficio si articola in non piu' di due servizi.
Capo IV
Strutture generali di supporto al Presidente per l'esercizio
delle
funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale nonche'
per
il supporto tecnico-gestionale
Art. 38
Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse
umane
1. Il Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle
risorse umane provvede alla gestione e allo sviluppo professionale
del personale; alla programmazione dei fabbisogni di personale, anche
dirigenziale; alla formazione del personale della Presidenza nonche'
ai rapporti con la Scuola superiore della pubblica amministrazione;
all'istruttoria per il conferimento degli incarichi dirigenziali;
alla cura degli affari generali e delle attivita' di carattere
generale della Presidenza; al supporto organizzativo degli organi
collegiali, comitati e commissioni operanti in Presidenza; alla
elaborazione e partecipazione a moduli o progetti di innovazione
organizzativa e di gestione delle risorse umane, anche in
collaborazione con altri Dipartimenti eIstituzioni; alla fornitura di
servizi e alla stipula di convenzioni e accordi di interesse per il
personale; alla gestione del contenzioso del lavoro, assumendo
direttamente la difesa dell'Amministrazione in sede di conciliazione
enei giudizi dellavoro di primo grado. Cura le relazioni sindacali ed
i rapporti con I'ARAN; cura l'istruttoria dei procedimenti
disciplinari; cura l'organizzazione e la gestione di eventi e
convegni di interesse per il personale della Presidenza. Il
Dipartimento coordina, altresi', le attivita' di rilevamento ed
elaborazione dei dati statistici presso gli Uffici e i Dipartimenti
della Presidenza, nonche' l'interconnessione al sistema statistico
nazionale. Presso il Dipartimento opera l'Ufficio del medico
competente che assicura la sorveglianza sanitaria e il primo
soccorso, in attuazione degli articoli 25, 41 e 45 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nell'ambito del Dipartimento opera,
con autonomia gestionale e secondo le direttive del Segretario
generale e del Capo dipartimento, il servizio automezzi e passi che
provvede alla gestione dell'autoparco e alla sicurezza del servizio
di trasporto.
2. Il Dipartimento si articola in non piu' di cinque Uffici e non
piu' di tredici servizi.
Capo IV
Strutture generali di supporto al Presidente per l'esercizio
delle
funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale nonche'
per
il supporto tecnico-gestionale
Art. 39
Dipartimento per le risorse strumentali
1. Il Dipartimento per le risorse strumentali e' la struttura a
supporto del Presidente che provvede, in un quadro unitario di
programmazione generale annuale e pluriennale, coerente con le
esigenze di funzionamento della Presidenza e compatibile con le
risorse finanziarie, all'approvvigionamento, alla fornitura ed alla
gestione di tutti i beni mobili ed immobili e dei servizi.
2. Il Dipartimento in particolare: provvede all'ottimale gestione
degli immobili in uso alla Presidenza; alla programmazione e alla
realizzazione delle opere e degli interventi manutentivi dei locali e
degli impianti ed al coordinamento degli interventi strutturali ai
fini dell'applicazione della normativa concernente la tutela della
salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro; predispone
e gestisce i programmi di informatizzazione della Presidenza, curando
l'analisi funzionale, la progettazione e la gestione dei sistemi
informativi automatizzati e di telecomunicazione, anche sotto il
profilo della sicurezza e riservatezza, con esclusione dei sistemi di
comunicazione di competenza del centro comunicazioni classificate
presso l'Ufficio del Segretario generale. Gestisce le emergenze
all'interno delle sedi della Presidenza. Il Dipartimento, inoltre,
provvede all'analisi, alla programmazione, alla gestione ed alla
valutazione delle scelte relative alle esigenze locative, di
acquisizione di beni e servizi, anche nel settore informatico e di
telecomunicazione, nonche' all'avvio e alla gestione delle connesse
procedure amministrative, ivi comprese quelle di adesione alle
convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 58 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, assicurandone anche il monitoraggio e la gestione
operativa quale referente unico della Presidenza. Il Dipartimento
provvede altresi' al collaudo e alla regolare esecuzione delle opere
e degli interventi o delle prestazioni.
3. Al Dipartimento fanno capo le attivita' di prevenzione e
protezione ai sensi della normativa sulla sicurezza dei lavoratori
sui luoghi di lavoro.
4. Al Dipartimento fanno capo, in sede di prima attuazione, i
compiti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", come da ultimo
modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235,
compatibilmente con le funzioni istituzionali assegnate e le esigenze
organizzative delle singole strutture della Presidenza e secondo
quanto previsto dai decreti di cui all'art. 2, comma 6, del decreto
legislativo n. 82 del 2005.
5. Il Dipartimento si articola in non piu' di due Uffici e in non
piu' di sei servizi e si avvale di un dirigente con compiti di
consulenza, studio e ricerca, con incarico di livello dirigenziale
generale, nell'ambito del contingente di cui all'art. 5, comma 5.
Capo IV
Strutture generali di supporto al Presidente per l'esercizio
delle
funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale nonche'
per
il supporto tecnico-gestionale
Art. 40
Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita'
amministrativo-contabile
1. L'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita'
amministrativo-contabile predispone il bilancio preventivo, le
relative variazioni ed il conto finanziario della gestione.
2. L'Ufficio svolge inoltre, ai sensi dell'art. 2 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, l'attivita' connessa al controllo
della regolarita' amministrativa e contabile sui provvedimenti e sui
titoli di spesa emessi dai centri di responsabilita' della
Presidenza.
3. Sulla base del disposto di cui all'art. 15, comma 4, del decreto
legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, l'Ufficio espleta, altresi', il
controllo di regolarita' amministrativa e contabile sui provvedimenti
emessi dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione
(S.S.P.A).
4. L'Ufficio provvede alla registrazione dei relativi impegni,
nonche' alla validazione dei titoli di spesa dei vari centri ed
esercita la vigilanza sui cassieri.
5. L'Ufficio svolge, altresi', le funzioni di controllo di cui
all'art. 29, comma 3, lett. d), della legge 3 agosto 2007, n. 124,
con le modalita' ivi indicate.
6. All'Ufficio sono trasmessi per l'annotazione tutti gli atti di
organizzazione e gestione. Esso riferisce al Segretario generale
eventuali osservazioni. Cura i rapporti con il Ministero
dell'economia e delle finanze relativamente alle variazioni di
bilancio ed agli accrediti a favore della Presidenza, nonche' i
rapporti con la Corte dei conti, relativamente ai provvedimenti di
competenza soggetti al controllo.
7. L'Ufficio si articola in non piu' di cinque servizi.
Capo IV
Strutture generali di supporto al Presidente per l'esercizio
delle
funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale nonche'
per
il supporto tecnico-gestionale
Art. 41
Ufficio onorificenze e araldica
1. L'Ufficio onorificenze e araldica ha il compito di assistere il
Segretario generale nello svolgimento delle funzioni istituzionali di
supporto al Presidente in attuazione della legge 3 marzo 1951, n.
178, istitutiva dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana";
inoltre, a norma del decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 28
gennaio 2011, cura gli adempimenti connessi all'autorizzazione a
fregiarsi in Italia delle onorificenze cavalleresche pontificie,
nonche' alla concessione di emblemi araldici.
2. L'Ufficio si articola in non piu' di un servizio.
Capo IV
Strutture generali di supporto al Presidente per l'esercizio
delle
funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale nonche'
per
il supporto tecnico-gestionale
Art. 42
Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari
1. L'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari e' la
struttura di supporto al Presidente per la disciplina, il
coordinamento, l'autorizzazione, l'effettuazione e il controllo del
trasporto aereo di Stato o comunque di interesse dello Stato.
2. L'Ufficio in particolare: cura le elaborazioni di ordine
normativo, amministrativo, tecnico e finanziario per consentire
l'effettuazione del trasporto aereo di Stato, per ragioni sanitarie
d'urgenza ed umanitarie e per finalita' di sicurezza in ogni
situazione geografica e temporale; studia le esigenze di trasporto
aereo dell'apparato pubblico; coordina continuativamente l'impiego
degli aeromobili di Stato e cura il monitoraggio dell'andamento del
servizio; programma ed esegue il trasporto aereo del Presidente e
delle Autorita' politiche facenti riferimento alla Presidenza;
provvede, d'intesa con il Ministero dell'interno, ai trasferimenti
dei soggetti destinatari di dispositivi di protezione ed interviene,
all'occorrenza, a supporto degli organismi deputati alla tutela della
sicurezza nazionale, curando, altresi', l'adozione dei provvedimenti
di attuazione di cui agli articoli 744, quarto comma, e 748 del
codice della navigazione; pianifica e dirige le operazioni aeree in
occasione di eventi nazionali di particolare rilevanza e complessita'
organizzativa; nell'ambito del settore di competenza cura i rapporti
con gli Enti nazionali ed internazionali preposti alla regolazione
della attivita' aeronautiche; svolge attivita' istruttoria ai fini
dell'attribuzione, ai sensi dell'art. 746, quarto comma, del codice
della navigazione, della qualifica di volo di Stato ad aeromobili,
anche privati, impiegati per finalita' istituzionali e funge da
Agenzia nazionale in ambito EUROCONTROL per la disciplina e
l'attribuzione delle priorita' nei flussi del traffico aereo.
3. L'Ufficio si articola in non piu' di un servizio.
Capo IV
Strutture generali di supporto al Presidente per l'esercizio
delle
funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale nonche'
per
il supporto tecnico-gestionale
Art. 43
Disposizioni transitorie e finali
1. Entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto sono
adottati, ove necessario, i decreti di organizzazione interna di cui
all'articolo 4, comma1.
2. L'attuale organizzazione delle strutture generali di cui al
presente decreto resta comunque ferma sino alla emanazione dei
decreti di organizzazione interna di cui al comma 1.
3. Dalla data di emanazione del presente decreto e' abrogato il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002,
citato in premessa, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta
eccezione per l'art. 32, che resta in vigore fino all'emanazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 35
del presente decreto.
4. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 2, il comma 2
dell'articolo 3 e l'articolo 4 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 24 novembre 2003, concernente l'organizzazione
dell'Ufficio per il federalismo amministrativo, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2004.
5. Dalla data di emanazione del presente decreto e per quanto non
diversamente previsto, i richiami all'«Ufficio bilancio e ragioneria»
contenuti in disposizioni normative, provvedimenti, accordi o altri
atti giuridici, si intendono riferiti all'«Ufficio del bilancio e per
il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile» della
Presidenza.
6. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio autonomo della Presidenza. Restano confermati gli
incarichi gia' conferiti ai responsabili delle strutture di cui
all'articolo 2, commi 1, 2 e 3. Sono altresi' confermati i decreti
relativi agli Uffici di diretta collaborazione delle Autorita'
politiche.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° marzo 2011
Il Presidente: Berlusconi