DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2011
Ordinamento delle strutture generali della Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri. (Testo aggiornato). (11A07864) 

          
Capo I

Norme generali

       
 
 
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri; 
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.   543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
ordinamento della Presidenza del  Consiglio,  a  norma  dell'art.  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 7, commi  1,  2  e  3,  del  predetto
decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio  dei
Ministri individua, con propri decreti, le aree  funzionali  omogenee
da affidare  alle  strutture  in  cui  si  articola  il  Segretariato
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed  indica,  per
tali  strutture  e  per  quelle  di  cui  si  avvalgono  Ministri   o
Sottosegretari di Stato da lui  delegati,  il  numero  massimo  degli
Uffici  e  dei  servizi,  restando  l'organizzazione  interna   delle
strutture  medesime  affidata  alle  determinazioni  del   Segretario
generale  o  dei  Ministri  e  Sottosegretari  delegati,  secondo  le
rispettive competenze; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  23
luglio 2002,  recante  ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  23
luglio 2003, recante individuazione dei datori di lavoro ai sensi del
decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,   e   successive
modificazioni,  nell'ambito  della  Presidenza  del   Consiglio   dei
Ministri; 
  Visto, altresi', l'art. 7, comma 7, del decreto legislativo n.  303
del 1999, secondo cui alla individuazione  degli  Uffici  di  diretta
collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di
Stato  presso  la  Presidenza  ed  alla  determinazione  della   loro
composizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta delle Autorita' politiche interessate; 
  Ritenuto   opportuno   procedere   alla   ricognizione   ed    alla
ridefinizione  dell'ordinamento  delle   strutture   generali   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Sentite le organizzazioni sindacali 
 
                               Decreta 
 
                               Art. 1 
 
 
                            Denominazioni 
 
  1. Nel presente decreto sono denominati: 
  a) decreto legislativo: il decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  e  successive
modificazioni; 
  b) legge: la legge 23  agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni; 
  c) Presidente, Vice Presidente e  Presidenza:  rispettivamente,  il
Presidente, il Vice Presidente e  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri; 
  d) Sottosegretario alla Presidenza: il Sottosegretario di Stato con
funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri; 
  e) Segretariato  generale,  Segretario  generale,  Vice  Segretario
generale: rispettivamente, il Segretariato  generale,  il  Segretario
generale  ed  il  Vice  Segretario  generale  della  Presidenza   del
Consiglio dei Ministri; 
  f) strutture generali  (o  di  livello  dirigenziale  generale):  i
Dipartimenti  della  Presidenza  e  gli  Uffici  autonomi   ad   essi
equiparati,  ai  fini  della  rilevanza  esterna   e   dell'autonomia
funzionale ad essi attribuita, in quanto non facenti parte  di  altra
struttura, comprese le  strutture  generali  affidate  a  Ministri  o
Sottosegretari, in ogni caso denominate Dipartimenti  se  affidate  a
Ministri senza portafoglio. Dalla denominazione  di  Dipartimento  di
una struttura generale non discendono in modo automatico  conseguenze
in materia di trattamento economico del dirigente preposto; 
  g) Uffici: strutture, anch'esse di livello  dirigenziale  generale,
in cui si articolano i Dipartimenti; 
  h) servizi: strutture di livello dirigenziale non generale. 

        
     
          
Capo I

Norme generali

       
                               Art. 2 
 
 
                     Strutture della Presidenza 
 
  1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 7, comma 7, del decreto
legislativo, sono Uffici di diretta collaborazione del Presidente: 
  a)  l'Ufficio  del   Presidente,   comprensivo   della   Segreteria
particolare; 
  b) l'Ufficio stampa e del portavoce del Presidente; 
  c) l'Ufficio del consigliere diplomatico; 
  d) l'Ufficio del consigliere militare; 
  e) l'Ufficio del cerimoniale di Stato. 
  2. Costituiscono strutture generali  della  Presidenza  i  seguenti
Dipartimenti e Uffici di cui il Presidente si avvale per le  funzioni
di   indirizzo   e   coordinamento   relative   a   specifiche   aree
politico-istituzionali: 
  a) Dipartimento per gli affari regionali; 
  b)   Dipartimento   per   la   digitalizzazione   della    pubblica
amministrazione e l'innovazione tecnologica; 
  c) Dipartimento della funzione pubblica; 
  d) Dipartimento della gioventu'; 
  e) Dipartimento per le pari opportunita'; 
  f) Dipartimento per le politiche europee; 
  g) Dipartimento per il programma di Governo; 
  h) Dipartimento per i rapporti con il Parlamento; 
  i) Dipartimento per le riforme istituzionali; 
  j) Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo; 
  k) Dipartimento per le politiche antidroga; 
  l) Dipartimento per le politiche della famiglia; 
  m) Dipartimento per la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica; 
  n) Dipartimento della protezione civile; 
  o) Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali; 
  p) Ufficio nazionale per il servizio civile; 
  q) Ufficio per lo sport; 
  r) Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; 
  s) Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali. 
  3. Costituiscono strutture generali  della  Presidenza  i  seguenti
Dipartimenti e Uffici di supporto al Presidente per l'esercizio delle
funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale  nonche'  per
il supporto tecnico - gestionale: 
  a) Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi; 
  b) Dipartimento per il coordinamento amministrativo; 
  c) Dipartimento per l'informazione e l'editoria; 
  d) Ufficio per il controllo interno; 
  e) Ufficio del Segretario generale; 
  f) Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri; 
  g) Dipartimento per le politiche di gestione e  di  sviluppo  delle
risorse umane; 
  h) Dipartimento per le risorse strumentali; 
  i)  Ufficio  del  bilancio  e  per  il  riscontro  di   regolarita'
amministrativo-contabile; 
  j) Ufficio onorificenze e araldica; 
  k) Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari. 
  4. Per il supporto organizzativo ai Ministri senza portafoglio alla
cui responsabilita' non siano affidate  strutture  generali,  possono
essere  istituite,  ai  sensi  dell'art.  7,  comma  4,  del  decreto
legislativo, apposite strutture di missione. La  stessa  disposizione
si applica anche per il supporto organizzativo ai Sottosegretari alle
cui dirette dipendenze non sia stata posta alcuna struttura. 
  5. Ove non sia diversamente ed espressamente disposto,  gli  organi
collegiali  istituiti  stabilmente  o   temporaneamente   presso   la
Presidenza  si  avvalgono  del  supporto   di   strutture   che   non
costituiscono Uffici dirigenziali e che fanno  capo  al  Dipartimento
per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane. 
  6. Ove non diversamente disposto dagli appositi decreti istitutivi,
costituiscono strutture dirigenziali non generali della Presidenza le
strutture di supporto dei commissari straordinari nominati  ai  sensi
dell'art. 11 della legge. 
  7. I soggetti preposti  a  strutture  generali  o  equiparate  sono
responsabili, secondo le disposizioni  del  presente  decreto,  della
funzionalita'  dell'Ufficio  e  della  utilizzazione   ottimale   del
personale a questo assegnato. 
  8. Nell'ambito e sotto  la  vigilanza  della  Presidenza  opera  la
Scuola superiore della pubblica amministrazione, istituzione di  alta
formazione  e  ricerca,  disciplinata  dal  decreto  legislativo   1°
dicembre 2009, n.178. 

        
     
          
Capo I

Norme generali

       
                               Art. 3 
 
 
                 Disposizioni di carattere generale 
 
  1. Fanno parte del Segretariato generale  tutte  le  strutture  non
affidate alla  responsabilita'  di  Ministri  o  poste  alle  dirette
dipendenze di  Sottosegretari.  Il  Segretario  generale  sovrintende
all'organizzazione ed alla gestione amministrativa  del  Segretariato
generale. Egli e' altresi' responsabile dell'approvvigionamento delle
risorse umane della Presidenza, nonche' dei  profili  gestori  per  i
quali sia  prevista,  in  sede  di  bilancio  della  Presidenza,  una
gestione accentrata. Il Segretario generale  risponde  al  Presidente
dell'esercizio coordinato delle funzioni di  cui  all'art.  19  della
legge non attribuite ad un  Ministro  o  Sottosegretario,  adottando,
anche mediante delega dei  relativi  poteri,  tutti  i  provvedimenti
occorrenti, ivi compresi quelli di  assegnazione  e  conferimento  di
incarichi e funzioni al personale dirigenziale diverso da  quello  di
cui all'art. 18 della legge. 
  2. Il  Segretario  generale  predispone  il  progetto  di  bilancio
annuale e pluriennale di  previsione  e  il  conto  consuntivo  della
Presidenza e li sottopone all'approvazione  del  Presidente,  con  le
modalita' stabilite dall'apposito decreto che disciplina  l'autonomia
finanziaria della Presidenza e gli adempimenti in materia  contabile.
Sul progetto di  bilancio,  il  Presidente  acquisisce  l'avviso  dei
Ministri e dei Sottosegretari delegati. 
  3. Il rapporto tra organo di indirizzo politico e poteri gestionali
della dirigenza si uniforma alla disciplina dettata dagli articoli  4
e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le  strutture
del Segretariato, il  Segretario  generale  impartisce  le  direttive
generali per l'azione amministrativa di cui al  suddetto  art.  14  e
determina   gli   obiettivi   gestionali    tenendo    conto    delle
caratteristiche peculiari dell'attivita' da svolgere. 
  4. I capi ed i reggenti delle strutture generali, investiti,  anche
per  delega,  di  responsabilita'  gestionali,  possono  delegare   a
dirigenti parte dei propri poteri. 
  5. Nei casi di cui all'art. 18, comma 3, della legge, i capi  delle
strutture  generali  o  i  loro  reggenti  conservano,   secondo   la
prescrizione di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16  maggio
1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio
1994, n. 444, le attribuzioni connesse  alla  sicurezza  sul  lavoro,
nonche'   le   attribuzioni   esercitate   in   via   di    ordinaria
amministrazione e, in particolare, quelle di carattere istruttorio  e
quelle attinenti ad atti vincolati, salva  diversa  disposizione  del
Segretario generale e comunque per non piu' di quarantacinque  giorni
dalla data di giuramento del nuovo Governo. 

        
     
          
Capo I

Norme generali

       
                               Art. 4 
 
 
               Organizzazione delle strutture generali 
 
  1. Nei limiti determinati dal  presente  decreto,  l'organizzazione
interna delle strutture che compongono il Segretariato generale,  ivi
comprese quelle che abbiano cessato di essere affidate a  Ministri  o
Sottosegretari,  puo'  essere  modificata   con   provvedimento   del
Segretario  generale.  Entro  i   limiti   stessi,   alle   modifiche
dell'organizzazione   interna   delle   strutture    affidate    alla
responsabilita' di Ministri o Sottosegretari provvedono, parimenti, i
Ministri o Sottosegretari interessati. 
  2.    L'organizzazione    delle     Unita'     di     coordinamento
interdipartimentale, istituite ai sensi dell'articolo 7, comma 4-bis,
del decreto legislativo, e' disciplinata con decreto  del  Segretario
generale. Con la stessa modalita' sono individuate le risorse di  cui
si avvalgono le Unita' stesse e  sono  adottati  i  provvedimenti  di
carattere amministrativo-contabile necessari al loro funzionamento. 

        
     
          
Capo I

Norme generali

       
                               Art. 5 
 
 
                          Poteri gestionali 
 
  1. Il Segretario generale e'  responsabile  del  funzionamento  del
Segretariato  generale  e  della  gestione  delle  risorse  umane   e
strumentali della Presidenza.  Il  Segretario  generale  puo'  essere
coadiuvato da uno o  piu'  Vice  Segretari  generali.  Qualora  siano
nominati piu' Vice Segretari generali, almeno uno di essi  e'  scelto
tra i consiglieri della Presidenza. Nel caso di piu'  Vice  Segretari
generali, uno di essi puo' essere delegato dal Segretario generale  a
svolgerne le funzioni in caso di assenza o impedimento. In assenza di
Vice Segretari  generali,  il  Segretario  generale  puo'  attribuire
funzioni vicarie ad uno dei responsabili delle strutture generali. 
  2. Ai capi  dei  Dipartimenti  e  degli  Uffici  autonomi  ad  essi
equiparati  della  Presidenza  l'incarico  e'  conferito   ai   sensi
dell'art. 18 della legge. Alla preposizione di dirigenti agli  Uffici
interni ai Dipartimenti o servizi si provvede, sulla base dei criteri
generali eventualmente  fissati  dal  Presidente,  per  le  strutture
affidate alla responsabilita' di Ministri o Sottosegretari  ai  sensi
dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per le
strutture generali che compongono  il  Segretariato  generale,  fermo
restando quanto previsto dal medesimo articolo 19, con  provvedimenti
del Segretario generale. Il Segretario generale puo' delegare ai capi
delle strutture generali l'assegnazione di funzioni  dirigenziali  di
livello  non  generale  e  l'attribuzione  agli  stessi   di   poteri
gestionali. Con le modalita' suindicate, i Ministri e  Sottosegretari
delegati, nonche', per quanto di competenza, il  Segretario  generale
provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per attivita'
di studio e consulenza, o comunque diverse dalla direzione di Uffici.
Alla assegnazione alle strutture della Presidenza del  personale  non
dirigenziale provvede il Segretario generale. 
  3. Nelle strutture generali della Presidenza, le funzioni  vicarie,
per i casi di assenza o impedimento del responsabile, sono attribuite
con provvedimento del Ministro o Sottosegretario  competente,  ovvero
del Segretario generale, su proposta del capo delle strutture stesse.
In mancanza di  tale  provvedimento,  le  funzioni  sono  svolte  dal
dirigente con maggiore  anzianita'  nella  qualifica  tra  quelli  in
servizio presso la struttura interessata. 
  4. Per l'esame di particolari questioni,  i  capi  delle  strutture
generali possono affidare incarichi specifici a singoli  dirigenti  o
funzionari  ovvero  istituire  gruppi  di  lavoro,   nominandone   il
responsabile. 
  5. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa della Presidenza,
le funzioni dirigenziali  sono  quelle  di  direzione,  ivi  comprese
quelle vicarie di cui all'art. 12, comma 9, del decreto  legislativo,
di coordinamento,  di  indirizzo,  di  studio,  ricerca,  verifica  e
controllo. E'  stabilito  in  quindici  ulteriori  unita'  il  numero
massimo dei dirigenti di prima fascia e in diciotto ulteriori  unita'
il numero massimo dei dirigenti di seconda fascia utilizzabili  dalla
Presidenza, presso le strutture di volta  in  volta  individuate  dal
Presidente, per funzioni di consulenza, studio  e  ricerca,  o  altri
incarichi previsti dall'ordinamento, a norma dell'art. 19, comma  10,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ove, per far fronte  a
specifiche  esigenze  si  renda  necessario  assegnare  incarichi  di
consulenza, studio e ricerca a dirigenti di prima e  seconda  fascia,
oltre il limite rispettivamente indicato al periodo precedente, sara'
reso indisponibile, al fine di garantire l'invarianza della spesa, un
numero di  posti  di  funzione  dirigenziale  equivalente  sul  piano
finanziario. 
  6. Qualora sia necessario conferire incarichi dirigenziali ai sensi
del comma 5, ultimo  periodo,  l'individuazione  degli  incarichi  da
rendere indisponibili e' effettuata, di norma,  dal  Ministro  o  dal
Sottosegretario nell'ambito delle strutture a questi affidate  se  il
conferimento riguarda queste ultime; negli altri casi  e'  effettuata
dal Segretario generale. 

        
     
          
Capo I

Norme generali

       
                               Art. 6 
 
 
   Uffici di diretta collaborazione dei Ministri e Sottosegretari 
 
  1.  I  Ministri  senza   portafoglio,   il   Sottosegretario   alla
Presidenza, segretario del Consiglio dei Ministri, e i Sottosegretari
presso la Presidenza si avvalgono di Uffici di diretta collaborazione
che  decadono  con  la  cessazione  dell'incarico  di   Governo.   La
composizione  dei  predetti  Uffici  e'  disciplinata  dal   presente
articolo. 
  2.  Gli  Uffici  di  diretta  collaborazione  dei  Ministri   senza
portafoglio sono cosi' costituiti: 
  a) Ufficio di Gabinetto; 
  b) settore legislativo; 
  c) segreteria particolare; 
  d) Ufficio stampa. 
  3. All'Ufficio di Gabinetto e' preposto il Capo  di  Gabinetto  che
coordina il complesso degli Uffici di diretta  collaborazione  ed  e'
nominato con decreto del Ministro  tra  i  magistrati,  gli  avvocati
dello Stato, i consiglieri parlamentari, i dirigenti di prima  fascia
dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo o fuori
ruolo  in  servizio,  ovvero  tra  esperti,  appartenenti  ad   altre
categorie o anche estranei alla pubblica amministrazione,  dotati  di
elevata professionalita'. 
  4. Al settore legislativo e'  preposto  un  consigliere  giuridico,
nominato  con  decreto  del   Ministro   tra   persone   di   elevata
professionalita'.  Il  settore  legislativo  opera  in   collegamento
funzionale con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
della Presidenza. 
  5.  Alla  segreteria  particolare   e'   preposto   il   segretario
particolare nominato con decreto del Ministro. 
  6. All'Ufficio stampa puo' essere  preposto  un  estraneo  iscritto
all'albo dei giornalisti, nominato  con  decreto  del  Ministro.  Gli
Uffici stampa dei Ministri operano  in  collegamento  funzionale  con
l'Ufficio stampa e del portavoce del Presidente. 
  7. In aggiunta alle figure di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, agli Uffici
di cui al comma 2 e' assegnato un contingente complessivo composto di
non  piu'  di  una   unita'   di   personale   dirigenziale,   scelto
preferibilmente tra dirigenti dei  ruoli  della  Presidenza,  cui  il
Ministro puo' attribuire, con proprio decreto, le  funzioni  di  Vice
Capo  di  Gabinetto,  e  di  quindici   unita'   di   personale   non
dirigenziale, tratto dalle categorie indicate dall'art. 14, comma  2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165.  Un  terzo  di  tale
personale puo' essere scelto tra estranei  alle  amministrazioni  del
comparto Ministeri o estranei alla pubblica amministrazione. 
  8. L'Ufficio di diretta  collaborazione  del  Sottosegretario  alla
Presidenza, segretario del Consiglio dei Ministri, e' costituito  con
specifico decreto del Presidente, su proposta del Sottosegretario. 
  9. Gli Uffici di diretta collaborazione dei  Sottosegretari  presso
la Presidenza con delega di funzioni da parte  del  Presidente,  sono
costituiti: dalla segreteria tecnica cui e' preposto  il  capo  della
segreteria tecnica scelto tra persone di elevata  professionalita'  e
dalla  segreteria  particolare  cui   e'   preposto   il   segretario
particolare.  Puo'   essere   altresi'   assegnato   un   contingente
complessivo di non piu' di sei unita' di personale non  dirigenziale,
tratto dalle categorie indicate dall'art. 14, comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Un terzo di  tale  personale  puo'
essere  scelto  tra  estranei  alle  amministrazioni   del   comparto
Ministeri   o   estranei   alla    pubblica    amministrazione.    Il
Sottosegretario puo' attribuire al capo della segreteria tecnica o al
segretario particolare il compito di coordinare  il  complesso  degli
Uffici di diretta collaborazione. 
  10. I Sottosegretari presso la Presidenza con delega di funzioni da
parte di Ministri senza portafoglio si avvalgono  di  una  segreteria
particolare  cui  e'  preposto  un   segretario   particolare.   Alla
segreteria particolare puo' altresi' essere assegnato un  contingente
di non piu' di quattro unita' di personale non  dirigenziale,  tratto
dalle  categorie  indicate  dall'art.  14,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Una unita' di tale personale  puo'
essere  scelta  tra  estranei  alle  amministrazioni   del   comparto
Ministeri o estranei alla pubblica amministrazione. 
  11. Fermi restando i contingenti numerici  complessivi  di  cui  al
presente articolo e nei limiti delle risorse assegnate in relazione a
quanto previsto al comma 13, con decreti del Presidente  su  proposta
del Ministro o del Sottosegretario interessato, ai sensi dell'art. 7,
comma  7,  del  decreto  legislativo,  puo'  essere  individuata  una
composizione degli Uffici di diretta collaborazione diversa da quella
prevista dal  presente  articolo.  Detti  decreti  cessano  di  avere
efficacia con la cessazione dell'incarico di Governo. 
  12. Il Ministro o il Sottosegretario cui  siano  delegate  funzioni
afferenti a piu' strutture generali si avvale  comunque  di  un  solo
Ufficio di diretta collaborazione. 
  13. Con decreto  del  Presidente  sono  stabiliti  i  parametri  di
riferimento per i trattamenti economici del personale assegnato  agli
Uffici di diretta collaborazione. Sulla base dei  predetti  parametri
con decreto del Segretario generale sono definiti i limiti  di  spesa
per gli Uffici di diretta collaborazione. 

        
     
          
Capo I

Norme generali

       
                               Art. 7 
 
 
Conferenza dei capi delle strutture generali e Conferenza dei Capi di
                              Gabinetto 
 
  1. Il Segretario generale convoca e presiede la Conferenza dei Capi
delle strutture generali, ai fini del parere sul progetto di bilancio
della Presidenza, secondo le indicazioni del decreto sull'ordinamento
finanziario e contabile, nonche'  per  l'esame  di  problematiche  di
carattere generale, a fini di coordinamento. 
  2. Per l'esame preparatorio  di  profili  istituzionali  di  ordine
generale il Segretario generale convoca e presiede la Conferenza  dei
Capi di Gabinetto dei Ministri senza portafoglio. 
  3. La Conferenza dei Capi di Gabinetto di  tutti  i  Ministri  puo'
essere  convocata,  per  l'esame  di  questioni  di  competenza,  dal
Ministro per l'attuazione del programma di Governo, ove nominato, che
la presiede anche tramite un suo delegato. 

        
     
          
Capo II

Uffici di diretta collaborazione del Presidente

       
                               Art. 8 
 
 
                       Ufficio del Presidente 
 
  1. L'Ufficio del Presidente fornisce assistenza diretta e personale
al  Presidente  ai  fini  dell'espletamento  delle  sue  funzioni  ed
assicura, ove richiesto, il raccordo con gli organi politici. 

        
     
          
Capo II

Uffici di diretta collaborazione del Presidente

       
                               Art. 9 
 
 
            Ufficio stampa e del portavoce del Presidente 
 
  1.  L'Ufficio  stampa  e  del   portavoce   del   Presidente   cura
l'informazione inerente all'attivita' del Presidente e del  Consiglio
dei Ministri ed i rapporti con gli organi di informazione. Operano in
raccordo funzionale con l'Ufficio  gli  Uffici  stampa  dei  Ministri
senza portafoglio e  le  analoghe  strutture  eventualmente  operanti
presso i Sottosegretari della Presidenza. Resta fermo quanto previsto
dall'art. 8 del  regolamento  interno  del  Consiglio  dei  Ministri,
approvato con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  10
novembre 1993. 

        
     
          
Capo II

Uffici di diretta collaborazione del Presidente

       
                               Art. 10 
 
 
                 Ufficio del consigliere diplomatico 
 
  1. L'Ufficio del  consigliere  diplomatico  assiste  il  Presidente
nella sua attivita' in materia di relazioni internazionali in  Italia
e all'estero e, in generale, negli atti che attengono  alla  politica
estera. 

        
     
          
Capo II

Uffici di diretta collaborazione del Presidente

       
                               Art. 11 
 
 
                  Ufficio del consigliere militare 
 
  1. L'Ufficio del consigliere militare assiste il  Presidente  nella
sua  attivita'  per  il  coordinamento  interministeriale  e  per  le
relazioni  con  gli  organismi  che  trattano  materie  di   politica
spaziale, infrastrutture  critiche,  difesa  e  sicurezza  nazionale;
inoltre, cura gli affari di interesse della Presidenza relativi  agli
aspetti   militari,    compresi    quelli    industriali,    connessi
all'appartenenza dell'Italia alle  organizzazioni  internazionali  ed
effettua il coordinamento nazionale della produzione di materiali  di
armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185. 
  2. Nell'ambito dell'Ufficio operano la Segreteria unica del CoPS  e
del NISP di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
5 maggio 2010, la segreteria infrastrutture critiche e la  segreteria
prodotti per la difesa. 

        
     
          
Capo II

Uffici di diretta collaborazione del Presidente

       
                               Art. 12 
 
 
                  Ufficio del cerimoniale di Stato 
 
  1. L'Ufficio del cerimoniale di Stato cura il cerimoniale di  Stato
nazionale e assiste il Presidente  nell'attivita'  di  rappresentanza
ufficiale, curando anche l'organizzazione delle sue visite in  Italia
ed all'estero. Comunica le opportune disposizioni alle prefetture  ai
fini del  coordinamento  delle  attivita'  di  cerimoniale.  Cura  le
rappresentanze e le adesioni  governative.  Coordina  il  cerimoniale
nazionale  delle  visite  pastorali  del  Pontefice  ed   assiste   i
Presidenti emeriti della Repubblica nell'attivita' di  rappresentanza
ufficiale. 

        
     
          
Capo III

Strutture generali di cui il Presidente si avvale per le funzioni di
indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree
politico-istituzionali

       
                               Art. 13 
 
 
                Dipartimento per gli affari regionali 
 
  1. Il Dipartimento per gli affari  regionali  e'  la  struttura  di
supporto al Presidente che opera nell'area  funzionale  dei  rapporti
del  Governo  con  il  sistema  delle  autonomie  e  della  quale  il
Presidente si avvale, ai sensi dell'art. 4 del  decreto  legislativo,
per le azioni di coordinamento nella materia, per lo  sviluppo  della
collaborazione  tra  Stato,  regioni  ed  autonomie  locali,  per  la
promozione delle iniziative  necessarie  per  l'ordinato  svolgimento
degli inerenti rapporti e per l'esercizio coerente e  coordinato  dei
poteri e rimedi previsti per i casi di inerzia o inadempienza. 
  2. Il Dipartimento provvede, in particolare, anche agli adempimenti
riguardanti: la coordinata partecipazione  dei  rappresentanti  dello
Stato negli organi e nelle sedi a composizione mista; il rapporto  di
dipendenza funzionale tra Presidente e commissari del  Governo  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province  autonome;  il  controllo
successivo   della   legislazione   regionale   ed   il   contenzioso
Stato-regioni;  i  rapporti  inerenti  all'attivita'  delle   regioni
all'estero; l'attuazione degli statuti delle regioni  e  province  ad
autonomia speciale; le minoranze linguistiche e i problemi delle zone
di  confine;  la  promozione  ed  il   coordinamento   delle   azioni
governative per  la  salvaguardia  delle  zone  montane,  delle  aree
svantaggiate confinanti con le regioni  a  statuto  speciale  nonche'
delle isole minori. 
  3. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre Uffici e non piu'
di nove servizi. 
  4.  Nell'ambito  del  Dipartimento,  alle  dirette  dipendenze  del
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
opera,  altresi',  l'Ufficio  per  il   federalismo   amministrativo.
L'Ufficio si articola in un ulteriore servizio. 

        
     
          
Capo III

Strutture generali di cui il Presidente si avvale per le funzioni di
indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree
politico-istituzionali

       
                               Art. 14 
 
 
Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e
                      l'innovazione tecnologica 
 
  1.  Il  Dipartimento  per  la   digitalizzazione   della   pubblica
amministrazione  e  l'innovazione  tecnologica  e'  la  struttura  di
supporto al Presidente ai fini del  coordinamento  e  dell'attuazione
delle  politiche  di  promozione  dello   sviluppo   della   societa'
dell'informazione,  nonche'  delle  connesse   innovazioni   per   le
amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese. 
  2. Il Dipartimento opera  al  fine  di  fornire  al  Presidente  il
supporto necessario per la definizione di una strategia  unitaria  in
materia di  e-government  e  di  modernizzazione  del  Paese  attuata
principalmente attraverso le  tecnologie  dell'informazione  e  della
comunicazione; da' attuazione alle direttive  del  Presidente  o  del
Ministro  delegato  assicurando  il  coordinamento  e  la   sicurezza
informatica dei dati dell'Amministrazione statale, regionale e locale
e del processo di sviluppo dei sistemi  informativi  delle  pubbliche
amministrazioni centrali, contribuendo alla loro trasformazione e con
particolare attenzione per i progetti di  carattere  intersettoriale;
predispone le norme  tecniche  ai  sensi  dell'art.  71  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e i criteri per  la  pianificazione,
progettazione, realizzazione, gestione  e  mantenimento  dei  sistemi
informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni, nonche'  i
criteri per la loro interconnessione, qualita' e sicurezza;  promuove
e realizza iniziative, programmi e progetti per cittadini e  imprese,
finalizzati  allo  sviluppo  delle  infrastrutture  digitali  e  alla
riduzione del digital-divide; segue le indicazioni della  Commissione
europea nell'elaborazione delle nuove politiche in tema  di  societa'
dell'informazione; supporta la cooperazione internazionale e promuove
l'esportazione delle "migliori pratiche"  attraverso  i  progetti  di
"e-government per lo sviluppo"; esercita  le  funzioni  di  vigilanza
sull'Agenzia per l'innovazione tecnologica di cui all'art.  1,  comma
368, lettera d), della legge  23  dicembre  2005,  n.  266;  cura  le
segreterie dei comitati istituiti dal  decreto  legislativo  7  marzo
2005,  n.  82.  Il  Dipartimento  cura  altresi'   il   supporto   al
funzionamento   dei   comitati   dei   Ministri   per   la   societa'
dell'informazione  e  per  le  iniziative   di   cooperazione   sulla
navigazione satellitare. 
  3.  Il  Presidente  o  il  Ministro  delegato  si  avvale  altresi'
dell'ente denominato "DigitPA", di  cui  al  decreto  legislativo  1°
dicembre 2009, n. 177, e adotta le opportune direttive  ai  fini  del
coordinamento   dell'attivita'   di   "DigitPA"   con   quelle    del
Dipartimento,  anche  attraverso  l'avvalimento  di  Uffici  e  delle
relative risorse umane e strumentali. 
  4. Il Dipartimento si articola in non piu' di quattro Uffici  e  in
non piu' di otto servizi. 

        
     
          
Capo III

Strutture generali di cui il Presidente si avvale per le funzioni di
indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree
politico-istituzionali

       
                               Art. 15 
 
 
                Dipartimento della funzione pubblica 
 
  1. Il Dipartimento della  funzione  pubblica  e'  la  struttura  di
supporto al Presidente che opera  nell'area  funzionale  relativa  al
coordinamento  e  alla  verifica  delle  attivita'  in   materia   di
organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni  anche
con  riferimento  alle  innovazioni  dei  modelli   organizzativi   e
procedurali finalizzate all'efficienza,  efficacia  ed  economicita',
nonche'  relativa  al  coordinamento  in  materia  di  lavoro   nelle
pubbliche amministrazioni. 
  2. Il Dipartimento, in particolare, svolge compiti in  materia  di:
analisi dei fabbisogni di personale e programmazione dei reclutamenti
nelle  pubbliche  amministrazioni;   stato   giuridico,   trattamento
economico e previdenziale del personale,  anche  dirigenziale,  delle
pubbliche amministrazioni; monitoraggio delle  assenze  per  malattia
dei dipendenti pubblici e dei contratti di  lavoro  flessibile  nelle
pubbliche amministrazioni; tenuta dell'anagrafe delle prestazioni dei
pubblici   dipendenti;   formazione    concernente    le    pubbliche
amministrazioni;   cura   dei   rapporti   con   l'Agenzia   per   la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni  per  quanto
attiene  al  personale  contrattualizzato  e  cura  delle   relazioni
sindacali  per  quanto   attiene   al   personale   delle   pubbliche
amministrazioni in regime di diritto pubblico; cura dei rapporti  con
l'Organismo centrale di valutazione  di  cui  all'art.  4,  comma  2,
lettera  f),  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15;   promozione   e
monitoraggio  dei  sistemi  di  valutazione   delle   amministrazioni
pubbliche diretti a rilevare la  corrispondenza  dei  servizi  e  dei
prodotti  resi  ad  oggettivi  standard  di  qualita';  garanzia  del
principio di trasparenza dell'attivita'  amministrativa,  da  rendere
pubblica anche attraverso i siti web istituzionali.  Il  Dipartimento
contribuisce all'elaborazione e alla pianificazione  integrata  delle
politiche  di  modernizzazione   delle   pubbliche   amministrazioni;
coordina  e  cura   l'attivita'   normativa   e   amministrativa   di
semplificazione  delle  procedure,  nonche'  la  misurazione   e   la
riduzione  degli  oneri  gravanti  sui  cittadini  e  sulle  imprese;
effettua il monitoraggio e la verifica  relativamente  all'attuazione
delle  riforme  concernenti  l'organizzazione  e  l'attivita'   delle
pubbliche  amministrazioni;  definisce  le  strategie  di  azione   e
comunicazione volte a migliorare i  rapporti  tra  amministrazioni  e
cittadini,  anche  attraverso  la  valorizzazione  degli  Uffici   di
relazione  con  il  pubblico;  svolge  attivita'  di  ricerca  e   di
monitoraggio   sulla   qualita'   dei   servizi    delle    pubbliche
amministrazioni.  Il  Dipartimento  esercita  altresi'  compiti:   di
prevenzione e contrasto della corruzione; ispettivi  sulla  razionale
organizzazione   delle   pubbliche   amministrazioni   e   l'ottimale
utilizzazione del personale pubblico; di vigilanza  sull'Agenzia  per
la  rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni,  la
Scuola superiore della pubblica amministrazione, l'Organismo centrale
di valutazione e il Formez; di gestione dell'Ufficio relazioni con il
pubblico del Dipartimento. 
  3. Nell'ambito del Dipartimento e' istituito l'Ispettorato  per  la
funzione  pubblica.  Il  Dipartimento  continua  ad  avvalersi  degli
esperti e del personale di cui agli articoli 2, commi primo,  secondo
e terzo, 3, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente  della  Repubblica
20 giugno 1984, n. 536, ed al quadro A allegato allo stesso  decreto.
Il Dipartimento si avvale del contingente di personale  di  cui  alla
tabella B,  allegata  al  decreto  del  Segretario  generale  del  19
novembre 2008, assegnato al Dipartimento  medesimo  in  relazione  al
trasferimento delle funzioni e dei compiti gia'  attribuiti  all'Alto
commissario per la prevenzione ed il  contrasto  della  corruzione  e
delle altre forme di illecito, disposto con il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2008. Il Dipartimento, altresi',
si avvale di non piu' di dieci unita' nell'ambito del contingente  di
esperti di cui all'art. 11, comma 3, della legge 6  luglio  2002,  n.
137. 
  4. Il Dipartimento si articola in non piu' di sette  Uffici  e  non
piu' di ventitre servizi, ivi compreso l'Ispettorato per la  funzione
pubblica. 

        
     
          
Capo III

Strutture generali di cui il Presidente si avvale per le funzioni di
indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree
politico-istituzionali

       
                               Art. 16 
 
 
                    Dipartimento della gioventu' 
 
  l. Il Dipartimento della gioventu' e' la struttura di  supporto  al
Presidente per la promozione e il raccordo delle  azioni  di  Governo
volte ad assicurare l'attuazione  delle  politiche  in  favore  della
gioventu'. 
  2. Il  Dipartimento,  in  particolare,  provvede  agli  adempimenti
giuridici e amministrativi, allo studio e all'istruttoria degli  atti
concernenti l'esercizio delle funzioni in materia di  gioventu',  con
particolare  riguardo  all'affermazione  dei  diritti   dei   giovani
all'espressione, anche in forma associativa, delle loro istanze e dei
loro interessi e del diritto di partecipare alla vita pubblica;  alla
promozione  del  diritto  dei  giovani  alla  casa,   ai   saperi   e
all'innovazione tecnologica, nonche' alla promozione  e  al  sostegno
del lavoro e dell'imprenditoria giovanile; alla promozione e sostegno
delle attivita' creative e delle iniziative culturali e di spettacolo
dei giovani e delle iniziative riguardanti il tempo libero, i  viaggi
culturali e di studio; alla promozione e al sostegno dell'accesso dei
giovani  a  progetti,  programmi  e  finanziamenti  internazionali  e
europei;  alla  gestione  del  Fondo  per  le  politiche   giovanili,
istituito dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248; alla gestione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 556,  della
legge 23 dicembre 2005, n.  266,  e  successive  modificazioni;  alla
gestione del Fondo di cui all'articolo 1, commi 72, 73  e  74,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 247; alla gestione delle  risorse  europee
per la realizzazione  dei  progetti  assegnati  al  Dipartimento  nel
quadro della normativa vigente e negli ambiti di competenza di cui al
presente articolo; alla rappresentanza del  Governo  negli  organismi
internazionali e europei istituiti in materia di politiche giovanili. 
  3. Il Dipartimento si articola in non piu' di due Uffici e  in  non
piu' di quattro servizi. 

        
     
          
Capo III

Strutture generali di cui il Presidente si avvale per le funzioni di
indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree
politico-istituzionali

       
                               Art. 17 
 
 
                Dipartimento per le pari opportunita' 
 
  1. Il Dipartimento per le pari  opportunita'  e'  la  struttura  di
supporto al Presidente che opera nell'area funzionale  inerente  alla
promozione ed al coordinamento  delle  politiche  dei  diritti  della
persona, delle pari opportunita' e della  parita'  di  trattamento  e
delle azioni di governo volte a prevenire e rimuovere  ogni  forma  e
causa di discriminazione. 
  2. Il Dipartimento, in particolare, nelle materie di cui  al  comma
1, provvede all'indirizzo, al coordinamento ed al monitoraggio  della
utilizzazione  dei  fondi  nazionali  ed  europei;  agli  adempimenti
riguardanti l'acquisizione e l'organizzazione delle informazioni e la
promozione  e  il  coordinamento  delle  attivita'  conoscitive,   di
verifica,  controllo,  formazione  e  informazione;  alla  cura   dei
rapporti con le amministrazioni e gli organismi operanti in Italia  e
all'estero; all'adozione delle iniziative necessarie ad assicurare la
rappresentanza   del   Governo   negli    organismi    nazionali    e
internazionali. 
  3. Presso  il  Dipartimento  operano  le  segreterie  dei  seguenti
organismi: commissione interministeriale per il sostegno alle vittime
di tratta, violenza e  grave  sfruttamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 102;  commissione  per
la prevenzione e il contrasto delle pratiche di mutilazione  genitale
femminile; osservatorio sul fenomeno della tratta degli esseri umani;
commissione di valutazione per la  legittimazione  ad  agire  per  la
tutela  delle  persone  con  disabilita';  commissione  per  le  pari
opportunita' tra uomo e donna; osservatorio per  il  contrasto  della
pedofilia e della  pornografia  minorile;  nucleo  di  valutazione  e
verifica degli investimenti pubblici;  comitato  per  l'imprenditoria
femminile. 
  4. Il Dipartimento si articola in non piu' di due Uffici e  in  non
piu' di quattro servizi. 
  5. Nell'ambito del Dipartimento opera, altresi', l'Ufficio  per  la
promozione  delle  parita'  di  trattamento  e  la  rimozione   delle
discriminazioni fondate sulla razza  e  sull'origine  etnica  di  cui
all'art. 29 della legge 1° marzo  2002,  n.  39,  articolato  in  due
ulteriori servizi. 

        
     
          
Capo III

Strutture generali di cui il Presidente si avvale per le funzioni di
indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree
politico-istituzionali

       
                               Art. 18 
 
 
                Dipartimento per le politiche europee 
 
  1. Il Dipartimento per le politiche  europee  e'  la  struttura  di
supporto al Presidente che opera nell'area  funzionale  dei  rapporti
del Governo con le istituzioni dell'Unione europea e della  quale  il
Presidente si avvale, ai sensi dell'art. 3 del  decreto  legislativo,
per il coordinamento nella fase di  predisposizione  della  normativa
europea e per le attivita'  inerenti  all'attuazione  degli  obblighi
assunti nell'ambito dell'Unione. 
  2.  Il  Dipartimento,  in  particolare,  svolge  le  attivita'   di
coordinamento ai fini della definizione della posizione  italiana  da
sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede  di
Unione europea; monitora il processo decisionale europeo; assicura al
Parlamento, alle regioni ed agli  enti  locali  l'informazione  sulle
attivita' dell'Unione; garantisce il coordinamento dell'attuazione in
Italia della strategia "UE 2020"; cura,  d'intesa  con  il  Ministero
degli affari esteri, i rapporti con le istituzioni, gli organi e  gli
organismi dell'Unione; segue le politiche del mercato interno e della
concorrenza;  cura  e  segue  la  predisposizione,  l'approvazione  e
l'attuazione delle leggi e degli altri provvedimenti  di  adeguamento
dell'ordinamento italiano alle norme europee; segue il precontenzioso
e il contenzioso dell'Unione europea,  adoperandosi  per  prevenirlo;
promuove l'informazione sulle  attivita'  dell'Unione  e  coordina  e
promuove, in materia, le iniziative di  formazione  e  di  assistenza
tecnica. 
  3. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre Uffici e non piu'
di dieci servizi. Dipende funzionalmente dal Dipartimento  il  nucleo
speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi  nei
confronti dell'Unione europea. 

        
     
          
Capo III

Strutture generali di cui il Presidente si avvale per le funzioni di
indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree
politico-istituzionali

       
                               Art. 19 
 
 
              Dipartimento per il programma di Governo 
 
  1. Il Dipartimento per il programma di Governo e' la  struttura  di
supporto  al  Presidente  che  opera   nell'area   funzionale   della
programmazione strategica, del monitoraggio e  dell'attuazione  delle
politiche governative. 
  2. Il Dipartimento in particolare: cura l'analisi del programma  di
Governo e la ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare,
nell'ambito   dell'Unione   europea   o    derivanti    da    accordi
internazionali; la gestione e lo sviluppo di  iniziative,  finanziate
anche con fondi europei, in materia di monitoraggio  e  comunicazione
istituzionale del programma di  Governo;  l'analisi  delle  direttive
ministeriali in attuazione  degli  indirizzi  politico-amministrativi
delineati dal programma di  Governo;  l'impulso  e  il  coordinamento
delle attivita' necessarie per  l'attuazione  e  l'aggiornamento  del
programma  e  il  conseguimento   degli   obiettivi   stabiliti;   il
monitoraggio  e   la   verifica,   sia   in   via   legislativa   che
amministrativa,  dell'attuazione  del  programma  e  delle  politiche
settoriali    nonche'    del    conseguimento     degli     obiettivi
economico-finanziari programmati; la segnalazione dei ritardi,  delle
difficolta'   o    degli    scostamenti    eventualmente    rilevati;
l'informazione, la comunicazione e  la  promozione  dell'attivita'  e
delle iniziative del  Governo  per  la  realizzazione  del  programma
mediante   periodici   rapporti,   pubblicazioni   e   strumenti   di
comunicazione di massa. 
  3. Il Dipartimento provvede, inoltre, all'attivita' di supporto del
comitato tecnico scientifico di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. 
  4. Il Dipartimento si articola in non piu' di due Uffici e non piu'
di quattro servizi. 

        
     
          
Capo III

Strutture generali di cui il Presidente si avvale per le funzioni di
indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree
politico-istituzionali

       
                               Art. 20 
 
 
            Dipartimento per i rapporti con il Parlamento 
 
  1. Il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento e' la struttura
di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale dei rapporti
del Governo con le Camere. 
  2. Il Dipartimento cura gli adempimenti riguardanti: l'informazione
sull'andamento dei lavori  parlamentari;  l'azione  di  coordinamento
circa la presenza in Parlamento dei rappresentanti  del  Governo;  la
partecipazione   del   Governo   alla   programmazione   dei   lavori
parlamentari; la presentazione alle Camere dei disegni di  legge;  la
presentazione di emendamenti governativi; l'espressione unitaria  del
parere  del  Governo  sugli  emendamenti  parlamentari,  nonche'  sui
progetti di legge e sulla relativa assegnazione o trasferimento  alla
sede legislativa o redigente;  le  relazioni  del  Presidente  o  del
Ministro per i rapporti con il Parlamento, ove nominato, con  i  suoi
omologhi degli Stati membri dell'Unione europea,  i  rapporti  con  i
gruppi parlamentari e gli altri organi  delle  Camere;  gli  atti  di
sindacato ispettivo parlamentare; l'istruttoria  circa  gli  atti  di
sindacato ispettivo rivolti  al  Presidente  o  al  Governo  nel  suo
complesso; l'espressione unitaria della posizione  del  Governo,  ove
occorra, nella discussione di  mozioni  e  risoluzioni;  la  verifica
degli impegni assunti dal Governo in Parlamento; la trasmissione alle
Camere di relazioni, dati, schemi di atti  normativi  e  proposte  di
nomine governative ai fini del parere parlamentare. 
  3. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre Uffici e non piu'
di sei servizi. 

        
     
          
Capo III

Strutture generali di cui il Presidente si avvale per le funzioni di
indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree
politico-istituzionali

       
                               Art. 21 
 
 
              Dipartimento per le riforme istituzionali 
 
  1. Il Dipartimento per le riforme istituzionali e' la struttura che
assicura al Presidente il supporto alle funzioni di coordinamento, di
indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative,  nonche'  ad
ogni  altra  funzione  attribuita  dalle  vigenti   disposizioni   al
Presidente  nell'area  funzionale  delle  riforme   istituzionali   e
federali. 
  2. Il Dipartimento cura le proposte ed effettua studi e ricerche in
materia di riforme istituzionali ed  elettorali.  In  particolare  si
occupa  di  riforma  degli  organi  costituzionali  e  di   rilevanza
costituzionale, nonche'  di  riforme  in  materia  di  rappresentanza
italiana  al  Parlamento  europeo,  di  ordinamento  delle  autonomie
territoriali, di federalismo fiscale,  di  conferimento  di  funzioni
amministrative a comuni, province, citta' metropolitane e regioni, di
forme e condizioni particolari di autonomia da parte delle regioni  a
statuto ordinario. Cura in tali ambiti i rapporti e il confronto  con
le  sedi  istituzionali  e   politiche   nazionali   e   degli   enti
territoriali, nonche' con  gli  organismi  europei  e  internazionali
competenti. Cura inoltre la verifica  della  coerenza  delle  diverse
iniziative normative concernenti le riforme istituzionali. 
  3. Il Dipartimento si articola in non piu' di un Ufficio e non piu'
di due servizi. 

        
     
          
Capo III

Strutture generali di cui il Presidente si avvale per le funzioni di
indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree
politico-istituzionali

       
                               Art. 22 
 
 
    Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo 
 
  1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del  turismo
e' la struttura di supporto  alle  politiche  del  Governo  nell'area
funzionale relativa al settore turismo. 
  2. Il Dipartimento, in particolare, svolge attivita' di interazione
con le autonomie locali e le realta' imprenditoriali  di  settore  al
fine di conseguire obiettivi di  valorizzazione  delle  potenzialita'
turistiche attraverso l'attuazione di una pianificazione concordata e
di politiche di sostegno per Ia realizzazione di progetti strategici,
per  la  qualita'  e  lo  sviluppo  dell'offerta  turistica;   svolge
attivita'  di  programmazione  e  gestione  dei  fondi   strutturali;
promuove gli investimenti di competenza all'estero e in Italia;  cura
le relazioni istituzionali con l'Unione europea e partecipa alle fasi
dell'elaborazione delle norme europee,  nonche'  i  rapporti  con  le
Organizzazioni internazionali e con gli altri Stati  nel  settore  di
competenza;  gestisce  il  Fondo  per  il  prestito  e  il  risparmio
turistico e il Fondo  nazionale  di  garanzia;  svolge  attivita'  di
vigilanza su ENIT Agenzia nazionale del turismo, ACI e CAI. 
  3. Presso  il  Dipartimento  opera  la  Segreteria  permanente  del
Comitato mondiale di etica del  turismo,  con  funzioni  di  supporto
all'attivita' dello stesso Comitato. Nell'ambito del Dipartimento  ha
sede I'Osservatorio nazionale del  turismo  per  lo  svolgimento  dei
compiti previsti nell'art. 9, comma 1,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 aprile 2006, n.207, relativi allo studio,  analisi
e monitoraggio delle dinamiche economico-sociali connesse al turismo. 
  4. Il Dipartimento si articola in non piu' di due Uffici ed in  non
piu' di otto servizi. 

        
     
          
Capo III

Strutture generali di cui il Presidente si avvale per le funzioni di
indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree
politico-istituzionali

       
                               Art. 23 
 
 
               Dipartimento per le politiche antidroga 
 
  1. Il Dipartimento per le politiche antidroga e'  la  struttura  di
supporto per la promozione e il coordinamento dell'azione di  Governo
in materia di politiche antidroga. 
  2.  Il  Dipartimento  in   particolare   provvede   a   promuovere,
indirizzare e coordinare le azioni di Governo atte a  contrastare  il
diffondersi    dell'uso    di    sostanze     stupefacenti,     delle
tossicodipendenze e delle alcoldipendenze correlate, di cui al  testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, e successive  modificazioni,  nonche'  a  promuovere  e
realizzare   attivita'   in   collaborazione   con    le    pubbliche
amministrazioni competenti nello specifico settore, le  associazioni,
le comunita' terapeutiche, i centri di accoglienza operanti nel campo
della  prevenzione,  della   cura,   della   riabilitazione   e   del
reinserimento, provvedendo alla raccolta della  documentazione  sulle
tossicodipendenze,  alla  definizione   e   all'aggiornamento   delle
metodologie per la rilevazione, l'elaborazione, la valutazione ed  il
trasferimento all'esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze.
Il Dipartimento cura la definizione ed il monitoraggio del  piano  di
azione nazionale antidroga, coerentemente con gli  indirizzi  europei
in  materia,  definendo  e  concertando  al  contempo  le  forme   di
coordinamento e  le  strategie  di  intervento  con  le  regioni,  le
province  autonome  e   le   organizzazioni   del   privato   sociale
accreditato,  anche  promuovendo  intese  in   sede   di   Conferenza
unificata. Cura, inoltre, l'attivita' di informazione e comunicazione
istituzionale  del  Governo  in  materia  di   politiche   antidroga.
Provvede, mediante sistemi di allerta precoce,  come  previsto  dagli
indirizzi europei in materia, all'evidenziazione dei rischi  e  delle
possibili conseguenze  rilevanti  per  la  salute  della  popolazione
derivanti dalla circolazione delle sostanze stupefacenti, provvedendo
alla sorveglianza  e  al  controllo  dell'andamento  del  fenomeno  e
assicurando il regolare flusso dei dati richiesto dalle  strutture  e
dalle amministrazioni europee competenti nel settore e dalle  regioni
e  dalle  Amministrazioni  centrali  nonche'  dagli  altri  organismi
internazionali. Promuove, finanzia e coordina  attivita'  di  studio,
ricerca e prevenzione nel campo dell'incidentalita' correlata all'uso
di droga e alcol. Assicura il supporto per garantire la presenza  del
Governo nelle istituzioni internazionali  competenti  in  materia  di
droga. 
  3. Nell'ambito  del  Dipartimento  opera  l'Osservatorio  nazionale
permanente sulle droghe e sulle tossicodipendenze, di cui all'art.  1
del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  309  del  1990  e
successive modifiche, che cura e coordina la  raccolta  centralizzata
dei dati, i flussi dei dati provenenti dalle amministrazioni centrali
competenti,    l'elaborazione    e    l'interpretazione    di    dati
statistico-epidemiologici, farmacologico-clinici, psicosociali  e  di
documentazione sul consumo, lo spaccio ed  il  traffico  di  sostanze
stupefacenti e psicotrope; provvede alle esigenze  informative  e  di
documentazione. 
  4. Il Dipartimento si articola in non piu' di due Uffici e  in  non
piu' di quattro servizi. 

        
     
          
Capo III

Strutture generali di cui il Presidente si avvale per le funzioni di
indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree
politico-istituzionali

       
                               Art. 24 
 
 
            Dipartimento per le politiche della famiglia 
 
  1. Il Dipartimento per le politiche della famiglia e' la  struttura
di supporto per la promozione e il raccordo delle azioni  di  governo
volte ad assicurare l'attuazione  delle  politiche  in  favore  della
famiglia in ogni ambito e a garantire la  tutela  dei  diritti  della
famiglia  in  tutte  le  sue  componenti  e  le   sue   problematiche
generazionali. 
  2. Il Dipartimento cura,  avvalendosi  dell'Osservatorio  nazionale
sulla famiglia ed attraverso la redazione del Piano nazionale per  la
famiglia,  l'elaborazione  e   il   coordinamento   delle   politiche
nazionali, regionali e locali  per  la  famiglia  e  ne  assicura  il
monitoraggio e la valutazione; concorre, mediante la  gestione  delle
risorse afferenti al  Fondo  per  le  politiche  della  famiglia,  al
finanziamento delle medesime politiche; promuove e coordina le azioni
del Governo dirette a contrastare la crisi demografica e a  sostenere
la maternita' e la paternita'; promuove intese in sede di  Conferenza
unificata  relative,  tra  l'altro,   allo   sviluppo   del   sistema
territoriale dei servizi socio-educativi, alla  riorganizzazione  dei
consultori familiari, alla qualificazione del lavoro delle assistenti
familiari, alla riduzione del  costo  dei  servizi  per  le  famiglie
numerose;  promuove,  incentiva   e   finanzia   le   iniziative   di
conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia;
promuove e coordina le azioni del Governo  in  materia  di  relazioni
giuridiche familiari e di adozioni nazionali ed internazionali;  cura
l'attivita' di  informazione  e  di  comunicazione  istituzionale  in
materia di politiche  per  la  famiglia;  assicura  la  presenza  del
Governo  negli  organismi   nazionali,   europei   e   internazionali
competenti in materia di tutela della  famiglia;  fornisce  supporto,
unitamente  alle   altre   amministrazioni   centrali   dello   Stato
competenti, all'attivita' dell'Osservatorio nazionale per  l'infanzia
e l'adolescenza e del Centro  di  documentazione  e  di  analisi  per
l'infanzia e l'adolescenza. 
  3. Il Dipartimento si articola in non piu' di due Uffici e  in  non
piu' di quattro servizi. Presso il Dipartimento  opera  inoltre,  con
autonomia  gestionale  e  funzionale,  la  segreteria  tecnica  della
Commissione per le adozioni internazionali, disciplinata dal  decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108. 

        
     
          
Capo III

Strutture generali di cui il Presidente si avvale per le funzioni di
indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree
politico-istituzionali

       
                               Art. 25 
 
 
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
                              economica 
 
  1. Il Dipartimento per la programmazione e il  coordinamento  della
politica economica e' la struttura  di  supporto  al  Presidente  che
svolge le funzioni di segretariato del Comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE) e di istruttoria  per  l'esame  da
parte del Comitato delle proposte di deliberazione  presentate  dalle
Amministrazioni componenti, secondo quanto previsto  dal  regolamento
interno del Comitato. Il Dipartimento  svolge  inoltre  attivita'  di
analisi economico-finanziaria a supporto delle funzioni di  indirizzo
e programmazione della spesa per  investimenti  nonche'  funzioni  di
coordinamento  e  gestione  delle  banche  dati  sugli   investimenti
pubblici. 
  2. Allo scopo di assicurare la funzionalita' del  CIPE,  presso  il
Dipartimento  operano,  inoltre,  la  Segreteria   tecnica   per   la
programmazione economica (STPE) di cui all'art.  6  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61, e al decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22  luglio  2008  e  successive
modifiche e integrazioni; l'Unita' tecnica finanza di progetto (UTFP)
di cui all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144,  e  al  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2008;  il  Nucleo
di consulenza per l'attuazione delle linee guida per  la  regolazione
dei servizi di pubblica utilita' (NARS)  di  cui  alla  deliberazione
CIPE 8 maggio 1996 e al decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 25 novembre 2008 e successive modifiche e  integrazioni;  il
Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti  pubblici  (NUVV)
di cui all'art. 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e  al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008  e
successive modifiche e integrazioni.  Tali  organismi,  in  relazione
alle  rispettive  competenze,  garantiscono   il   supporto   tecnico
all'attivita' del Comitato.  Il  Dipartimento  assicura  il  raccordo
tecnico-operativo di tali organismi con il  CIPE.  All'organizzazione
delle suddette strutture si provvede con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri. 
  3. Il Capo del Dipartimento si avvale altresi'  di  un  consigliere
giuridico, scelto tra  i  magistrati  delle  giurisdizioni  superiori
ordinaria ed amministrativa, gli avvocati dello Stato,  i  professori
universitari   di   ruolo   ovvero   tra   estranei   alla   pubblica
amministrazione, coadiuvato da  consulenti  ed  esperti  nominati  ai
sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto  legislativo,  a  valere  sul
contingente determinato con decreto del Presidente, per  le  esigenze
del Dipartimento. 
  4. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre Uffici e  in  non
piu' di nove servizi. 

        
     
          
Capo III

Strutture generali di cui il Presidente si avvale per le funzioni di
indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree
politico-istituzionali

       
                               Art. 26 
 
 
                Dipartimento della protezione civile 
 
  1.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile  della  Presidenza,
nell'ambito degli  indirizzi  dettati  dal  Presidente,  esercita  le
funzioni allo stesso Dipartimento attribuite dalla legge 24  febbraio
1992, n. 225, dal decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401,  dal  decreto
legge 31 maggio 2005, n. 90,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 26 luglio 2005,  n.  152,  e  dalla  normativa  in  materia  di
protezione civile. 
  2. Il Dipartimento provvede inoltre a: 
  a) organizzare e coordinare al proprio interno tutte  le  attivita'
gia' di competenza del Servizio sismico nazionale; 
  b) garantire il supporto alle attivita' della Commissione nazionale
per la previsione e  prevenzione  dei  grandi  rischi,  del  comitato
operativo della protezione civile, nonche'  del  Comitato  paritetico
Stato-regioni-enti locali di cui all'art. 5,  comma  1,  del  decreto
legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,  dalla
legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  c) curare le attivita' concernenti il  volontariato  di  protezione
civile; 
  d)  sviluppare  e  mantenere  relazioni  con  tutti  gli  organismi
istituzionali e scientifici internazionali operanti nel  campo  della
protezione   civile,   partecipando   attivamente   a   progetti   di
collaborazione internazionale. 
  3. Il Dipartimento si articola in non piu' di otto Uffici ed in non
piu' di trentasette servizi. Il Capo del Dipartimento si avvale di un
Vice Capo Dipartimento scelto tra i dirigenti di prima fascia, di  un
consigliere giuridico e di un Ufficio stampa. 

        
     
          
Capo III

Strutture generali di cui il Presidente si avvale per le funzioni di
indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree
politico-istituzionali

       
                               Art. 27 
 
 
      Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali 
 
  1. Il Dipartimento per lo sviluppo delle economie  territoriali  e'
la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale
relativa alla promozione ed al coordinamento delle politiche e  delle
attivita' finalizzate allo sviluppo economico dei territori. 
  2. Il Dipartimento in particolare opera in  materia  di  conoscenza
delle   situazioni   economiche   ed   occupazionali    territoriali,
proponendo,  anche  in  collaborazione  con  le  istituzioni  locali,
programmi  di  interventi  infrastrutturali  e  produttivi,  volti  a
favorire lo sviluppo dei territori ovvero a superare le crisi  d'area
ed aziendali. Nell'ambito di tale attivita', il Dipartimento provvede
all'organizzazione delle informazioni economiche  territoriali  anche
mediante banche dati territoriali e siti web. Promuove  riunioni  con
le amministrazioni pubbliche interessate e con  le  parti  sociali  e
cura i rapporti con le istituzioni  e  le  associazioni  datoriali  e
sindacali che  operano  nel  territorio.  Valuta  altresi'  l'impatto
economico ed occupazionale, derivante da interventi significativi  in
termini di investimenti in infrastrutture e in attivita' produttive. 
  3. Presso il Dipartimento operano l'Osservatorio per la  piccola  e
media impresa e la relativa segreteria tecnica di cui al decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2009. 
  4. Il Dipartimento si articola in non piu' di due Uffici e non piu'
di cinque servizi. 

        
     
          
Capo III

Strutture generali di cui il Presidente si avvale per le funzioni di
indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree
politico-istituzionali

       
                               Art. 28 
 
 
              Ufficio nazionale per il servizio civile 
 
  1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile e'  la  struttura  di
supporto al Presidente  che  opera  in  materia  di  servizio  civile
nazionale e di obiezione di coscienza. 
  2. L'Ufficio nazionale per il servizio civile  svolge  le  funzioni
indicate dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, dalla legge 6 marzo 2001,
n. 64, e dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. In particolare
svolge  i  compiti  inerenti  l'obiezione   di   coscienza   e   cura
l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del  servizio  civile
nazionale, nonche' la programmazione, l'indirizzo,  il  coordinamento
ed  il  controllo,  elaborando  le  direttive  ed  individuando   gli
obiettivi degli interventi per il servizio civile su scala nazionale.
L'Ufficio cura, altresi', la programmazione finanziaria e la gestione
amministrativa e contabile del Fondo nazionale per il servizio civile
e tratta il contenzioso nelle materie di propria competenza. 
  3. L'Ufficio si articola in non piu' di due Uffici e in non piu' di
nove servizi. 

        
     
          
Capo III

Strutture generali di cui il Presidente si avvale per le funzioni di
indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree
politico-istituzionali

       
                               Art. 29 
 
 
                        Ufficio per lo sport 
 
  1.  L'Ufficio  per  lo  sport  e'  la  struttura  di  supporto  per
l'esercizio delle funzioni in materia di  sport.  L'Ufficio  provvede
agli  adempimenti   giuridici   ed   amministrativi,   allo   studio,
all'istruttoria degli atti concernenti l'assolvimento delle  predette
funzioni;  propone,   coordina   ed   attua   iniziative   normative,
amministrative e culturali  relative  allo  sport;  cura  i  rapporti
internazionali con  enti  ed  istituzioni  che  hanno  competenza  in
materia di sport, con particolare  riguardo  all'Unione  europea,  al
Consiglio d'Europa,  all'UNESCO  e  all'Agenzia  mondiale  antidoping
(WADA) e con gli organismi sportivi e gli altri soggetti operanti nel
settore dello sport; esercita le funzioni di competenza  in  tema  di
prevenzione del doping e della violenza nello sport; esercita compiti
di vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e, unitamente  al
Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali  in  relazione  alle
rispettive competenze, di vigilanza e di indirizzo sull'Istituto  per
il credito sportivo. 
  2. L'Ufficio per lo sport si articola in non piu' di due servizi. 

        
     
          
Capo III

Strutture generali di cui il Presidente si avvale per le funzioni di
indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree
politico-istituzionali

       
                               Art. 30 
 
 
Ufficio di segreteriadella Conferenza permanente per i  rapporti  tra
   lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 
 
  1. L'Ufficio  di  segreteria  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano opera alle dipendenze funzionali e secondo gli indirizzi  del
Presidente della Conferenza, ai sensi  dell'art.  10,  comma  2,  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  2. L'Ufficio in particolare provvede: 
  a) agli adempimenti preliminari e conseguenti alle  riunioni  della
Conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle  determinazioni
assunte; 
  b) all'attivita' istruttoria connessa all'esercizio delle  funzioni
e  dei  compiti  attribuiti  alla  Conferenza  o  da  questa  svolti,
assicurando il necessario raccordo  e  coordinamento  dei  competenti
Uffici dello Stato, delle regioni e delle province autonome; 
  c)  alle  attivita'  strumentali  al   raccordo,   alla   reciproca
informazione ed alla  collaborazione  tra  le  Amministrazioni  dello
Stato, le regioni e le province autonome; 
  d) agli adempimenti strumentali all'attivita' dei gruppi di  lavoro
o comitati, sia politici che  tecnici,  istituiti  nell'ambito  della
Conferenza, a norma dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo  28
agosto 1997, n. 281; 
  e) all'attivita' istruttoria e di  supporto  per  il  funzionamento
della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto  legislativo
28 agosto 1997, n. 281; 
  f) allo svolgimento di funzioni  di  segreteria  della  Commissione
permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e  negli  enti
locali, istituita presso la Conferenza  unificata  dall'articolo  14,
comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82; 
  g) all'attivita'  di  coordinamento  del  Tavolo  di  consultazione
permanente sulla sanita'  penitenziaria  e  del  Comitato  paritetico
interistituzionale  per  l'attuazione  delle  linee  guida  per   gli
interventi negli ospedali psichiatrici giudiziari  e  nelle  case  di
cura e custodia, istituiti dal decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri 1 aprile 2008; 
  h)  all'attivita'  istruttoria  e  di  supporto   degli   organismi
costituiti,  ai  sensi  della  legge  5  maggio  2009,  n.  42,   per
l'attuazione  del  federalismo  fiscale  operanti  nell'ambito  della
Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza unificata; 
  i) all'attivita' istruttoria delle questioni  di  competenza  della
Struttura tecnica di supporto in  materia  sanitaria,  costituita  ai
sensi dell'art. 2, comma 66, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  3.   Il   responsabile   dell'Ufficio,   ovvero   il   responsabile
dell'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, puo'  essere  incaricato,  con  decreto  del  Presidente,  di
svolgere  altresi'  le  funzioni  di  segretario   della   Conferenza
unificata e di coordinare l'attivita' istruttoria e di supporto posta
in essere dagli Uffici stessi ai sensi dell'art.  10,  comma  1,  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  4. L'Ufficio si  articola  in  non  piu'  di  cinque  servizi,  ivi
compresa la segreteria tecnica, e si avvale  di  ulteriori  dirigenti
fino ad un massimo di tre. 

        
     
          
Capo III

Strutture generali di cui il Presidente si avvale per le funzioni di
indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree
politico-istituzionali

       
                               Art. 31 
 
 
Ufficio di segreteria  della  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
                               locali 
 
  1.  L'Ufficio  di  segreteria  della  Conferenza   Stato-citta'   e
autonomie locali espleta l'attivita' funzionalmente  necessaria  allo
svolgimento  delle   attribuzioni   della   Conferenza   stessa,   in
particolare relative: agli adempimenti preliminari e conseguenti alle
riunioni della Conferenza, ivi compresa l'informazione relativa  alle
determinazioni   assunte;    all'attivita'    istruttoria    connessa
all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza
o  da  questa  svolti,   assicurando   il   necessario   raccordo   e
coordinamento dei competenti Uffici dello  Stato  e  delle  autonomie
locali;  alle  attivita'  strumentali  al  raccordo,  alla  reciproca
informazione ed alla  collaborazione  tra  le  Amministrazioni  dello
Stato e le autonomie locali. 
  2. L'Ufficio cura, d'intesa  con  la  segreteria  della  Conferenza
Stato-regioni, a norma dell'art. 30, comma 3, l'attivita' istruttoria
e di supporto per il funzionamento della Conferenza unificata. 
  3. L'Ufficio si articola in non piu' di due servizi. 

        
     
          
Capo IV

Strutture generali di supporto al Presidente per l'esercizio delle
funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale nonche' per
il supporto tecnico-gestionale

       
                               Art. 32 
 
 
         Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi 
 
  1. Il Dipartimento per gli affari giuridici  e  legislativi  e'  la
struttura di supporto al Presidente nella funzione  di  coordinamento
dell'attivita'  normativa.  Assicura  altresi'  alla  Presidenza   la
consulenza   giuridica   di   carattere    generale,    assiste    il
Sottosegretario alla Presidenza e il Segretario generale  in  materia
di attivita' normativa. Il Dipartimento: 
  a) sovrintende all'iniziativa legislativa e all'attivita' normativa
del Governo. 
  In particolare: 
  1) coordina e promuove l'istruttoria dell'iniziativa legislativa  e
dell'attivita' normativa del Governo; 
  2)  verifica  la  conformita'  alle  disposizioni   costituzionali,
europee e al programma di Governo; 
  3) verifica il corretto  uso  delle  fonti  ed  in  particolare  la
sussistenza  dei  presupposti  per  il  ricorso   alla   decretazione
d'urgenza; 
  4) cura la qualita' dei testi normativi sotto un profilo formale  e
sostanziale, anche  con  riguardo  ai  processi  di  semplificazione,
riassetto e riordino della normativa vigente; 
  5) verifica,  con  l'ausilio  delle  amministrazioni  dotate  delle
necessarie  competenze  tecniche,   le   relazioni   e   le   analisi
appositamente previste e predisposte a corredo degli  atti  normativi
del Governo; 
  6)  provvede  all'istruttoria  degli  emendamenti,  governativi   e
parlamentari, relativi ai provvedimenti legislativi; 
  7) attua la revisione tecnico-formale dei testi normativi; 
  8) verifica  le  relazioni  predisposte  dalle  amministrazioni  su
richiesta degli organi parlamentari; 
  9) cura, in collegamento con gli organi  istituzionali  competenti,
gli adempimenti preliminari necessari per  l'espressione  dei  pareri
sugli  atti  normativi   del   Governo,   da   parte   degli   organi
costituzionali, delle Autorita' indipendenti e  delle  Conferenze  di
cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281; 
  b) cura l'elaborazione delle metodologie  in  tema  di  Analisi  di
Impatto della Regolamentazione (AIR),  di  Analisi  tecnico-normativa
(ATN) e di Verifica d'impatto della Regolamentazione (VIR),  coordina
e sovrintende all'applicazione della disciplina in  materia  di  AIR,
ATN e  VIR,  anche  con  riferimento  all'attuazione  delle  relative
procedure nelle pubbliche  amministrazioni  ed  alla  formazione  del
relativo personale; 
  c) elabora regole tecniche di redazione dei testi normativi, compie
le analisi e formula  le  proposte  di  revisione  e  semplificazione
dell'ordinamento normativo esistente; 
  d) collabora con il Dipartimento delle politiche europee nella fase
ascendente del processo di adozione dei regolamenti e delle direttive
europee, nonche' nelle  procedure  d'infrazione  avviate  dall'Unione
europea; 
  e) assicura, quanto al processo di formazione e  di  attuazione  in
sede nazionale della normativa  europea,  l'esame  preliminare  della
situazione normativa ed economica  interna  e  la  valutazione  delle
conseguenze  dell'introduzione  delle  norme   europee   sull'assetto
interno; 
  f) svolge attivita' di studio, ricerca e documentazione giuridica e
parlamentare ed ogni altra attivita'  che  ad  esso  venga  affidata,
nell'ambito   delle   proprie   competenze,   dal   Presidente,   dal
Sottosegretario alla Presidenza o dal Segretario generale; 
  g) cura,  in  collaborazione  con  gli  organi  costituzionali,  la
classificazione e l'informatizzazione della normativa vigente; 
  h) provvede alla pubblicazione sul sito  telematico  delle  notizie
relative ad iniziative normative del Governo; 
  i) sovrintende e coordina, mantenendo i rapporti  con  l'Avvocatura
dello Stato  e  con  le  amministrazioni  interessate,  le  attivita'
concernenti  il  contenzioso  dinanzi  alle  Corti  internazionali  e
dinanzi alle giurisdizioni  nazionali  che  abbia  quale  legittimato
attivo o passivo  la  Presidenza,  con  esclusione  degli  affari  in
materia di lavoro e di protezione civile; assicura l'attuazione della
legge 9 gennaio 2006, n. 12, e coopera con le  altre  amministrazioni
competenti  nell'individuazione  delle  iniziative   concernenti   la
prevenzione e la repressione delle violazioni  dei  diritti  tutelati
dalla Convenzione europea dei  diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'
fondamentali, fatte salve le competenze del  Ministero  degli  affari
esteri; cura l'istruttoria delle questioni di costituzionalita'  e  i
rapporti con gli  uffici  della  Corte  Costituzionale;  provvede  al
recupero delle somme  e  al  pagamento  delle  spese  concernenti  il
contenzioso di competenza;  assicura,  se  richiesto,  la  consulenza
giuridico-legale di carattere generale per quanto  concerne  la  fase
pre-contenziosa ai Dipartimenti ed Uffici della Presidenza. 
  2.  Operano   in   raccordo   funzionale   con   il   Dipartimento,
relativamente  alle  materie  di  rispettiva  competenza,  i  settori
legislativi dei Dipartimenti affidati a Ministri  senza  portafoglio,
che integrano  il  Dipartimento  stesso  ove  l'affidamento  venga  a
cessare. 
  3. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre Uffici e non piu'
di nove servizi. 
  4. Il Dipartimento altresi' si avvale: 
  a) ai sensi dell'art. 6 del decreto  legislativo  30  luglio  1999,
n.303, in aggiunta al Capo e al Vice Capo del Dipartimento stesso, in
posizione di fuori ruolo, di magistrati  ordinari,  amministrativi  e
contabili, ovvero avvocati dello Stato, in  numero  non  superiore  a
sette; 
  b) di non piu'  di  otto  unita'  nell'ambito  del  contingente  di
esperti di cui all'art. 11, comma 3, della legge 6  luglio  2002,  n.
137. 

        
     
          
Capo IV

Strutture generali di supporto al Presidente per l'esercizio delle
funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale nonche' per
il supporto tecnico-gestionale

       
                               Art. 33 
 
 
          Dipartimento per il coordinamento amministrativo 
 
  1. Il  Dipartimento  per  il  coordinamento  amministrativo  e'  la
struttura  di  supporto  al  Presidente   che   opera   nel   settore
dell'attuazione, in via amministrativa, delle politiche del  Governo.
A tale fine, il  Dipartimento  effettua  i  necessari  interventi  di
coordinamento,  di  indirizzo  e   di   concertazione,   nonche'   di
monitoraggio, in vista anche della  verifica  di  fattibilita'  delle
iniziative legislative, ed esercita ogni altra attivita' attinente al
coordinamento amministrativo  demandata  alla  Presidenza.  Cura  gli
adempimenti     riferiti     alle     competenze     di     carattere
politico-amministrativo direttamente esercitate dal Presidente. 
  2.  Il   Dipartimento   fornisce   supporto   all'attivita'   della
Commissione per l'accesso ai documenti  amministrativi  di  cui  alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e garantisce il necessario raccordo  con
le strutture di missione di cui all'art.  7,  comma  4,  del  decreto
legislativo e  con  i  commissari  straordinari  nominati,  ai  sensi
dell'art. 11 della legge, per fare fronte a particolari e  temporanee
esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali. 
  3. Il Dipartimento si articola in non piu' di due Uffici e non piu'
di sei servizi. 

        
     
          
Capo IV

Strutture generali di supporto al Presidente per l'esercizio delle
funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale nonche' per
il supporto tecnico-gestionale

       
                               Art. 34 
 
 
            Dipartimento per l'informazione e l'editoria 
 
  1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e' la  struttura
di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale relativa  al
coordinamento delle attivita' di  comunicazione  istituzionale,  alla
promozione delle politiche di sostegno all'editoria  ed  ai  prodotti
editoriali, ed al coordinamento delle attivita' volte alla tutela del
diritto d'autore. 
  2. Il Dipartimento, in particolare, svolge compiti  in  materia  di
attivita'   di    comunicazione    istituzionale;    pubblicita'    e
documentazione  istituzionale,  informazione,  anche  attraverso   la
stipula di convenzioni con le agenzie di stampa ed informazione e con
il concessionario del  servizio  pubblico  radiotelevisivo;  provvede
alla  comunicazione  diretta  al  pubblico  sulle   attivita'   della
Presidenza e del Governo; cura l'istruttoria per la  concessione  dei
premi alla cultura  e  per  il  rilascio  dei  lasciapassare  stampa;
promuove le politiche di sostegno  all'editoria;  cura  le  attivita'
istruttorie relative alla concessione  alle  imprese  editoriali  dei
contributi diretti e di quelli indiretti; esercita le funzioni  ed  i
compiti attribuiti alla Presidenza in materia di diritto  d'autore  e
di contrasto alla pirateria digitale e multimediale; svolge, d'intesa
con le altre Amministrazioni competenti, compiti di  vigilanza  sulla
Societa' italiana autori ed  editori  (SIAE)  e  sul  nuovo  Istituto
mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE). 
  3. Presso  il  Dipartimento  e'  istituito  l'Osservatorio  per  il
monitoraggio del mercato editoriale di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 24 aprile  2001,  n.  170  ed  opera  la  segreteria  del
Comitato per la tutela della proprieta' intellettuale di cui all'art.
19 della legge 18 agosto 2000, n. 248. 
  4. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre Uffici e non piu'
di otto servizi. 

        
     
          
Capo IV

Strutture generali di supporto al Presidente per l'esercizio delle
funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale nonche' per
il supporto tecnico-gestionale

       
                               Art. 35 
 
 
                  Ufficio per il controllo interno 
 
  1. Fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 7 del decreto  legislativo,  conseguente
all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui all'art. 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, concernente l'applicazione in Presidenza dei relativi titoli  II
e III, l'Ufficio per il controllo interno resta disciplinato ai sensi
dell'art. 32 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
luglio 2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  207  del  4
settembre  2002,  e   successive   modificazioni   ed   integrazioni,
concernente l'ordinamento delle strutture generali  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri. 

        
     
          
Capo IV

Strutture generali di supporto al Presidente per l'esercizio delle
funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale nonche' per
il supporto tecnico-gestionale

       
                               Art. 36 
 
 
                   Ufficio del Segretario generale 
 
  1. L'Ufficio del Segretario  generale  opera  nell'area  funzionale
della progettazione delle politiche generali  e  delle  decisioni  di
indirizzo politico-amministrativo; coadiuva  il  Segretario  generale
nell'elaborazione degli atti di indirizzo generale  e  di  direttiva,
anche in relazione al raccordo tra i diversi livelli  di  governo,  e
nel  coordinamento  tra  le  diverse  strutture   della   Presidenza.
L'Ufficio assicura i servizi generali nella sede del Governo. 
  2. In particolare l'Ufficio: assiste il Segretario  generale  nella
definizione della normativa e degli atti organizzativi inerenti  alla
Presidenza  e  nell'esercizio   delle   funzioni   istituzionali   di
coordinamento e  di  supporto  al  Presidente  nei  rapporti  con  le
Autorita' amministrative indipendenti, con il sistema delle autonomie
e con le altre amministrazioni ed enti; cura le attivita' redazionali
del sito intranet e promuove iniziative per  il  miglioramento  della
comunicazione interna; cura la gestione  della  Biblioteca  Chigiana;
provvede, in collaborazione con gli Uffici interessati, alla gestione
del sistema di protocollo informatico integrato  della  Presidenza  e
alla  riorganizzazione  dei  sistemi  archivistici  del  Segretariato
generale; cura le attivita' di accettazione e  di  smistamento  della
corrispondenza e del centro di fotoriproduzione; assicura  i  servizi
di anticamera nelle sedi di Governo. 
  3. L'Ufficio assicura altresi'  il  supporto  organizzativo  ed  il
servizio di segreteria  alla  conferenza  dei  Capi  delle  strutture
generali per l'esame delle problematiche di carattere generale e alla
conferenza dei Capi di Gabinetto dei Ministri  senza  portafoglio  di
cui all'articolo 7, commi 1 e 2. 
  4.  Costituisce  servizio  dell'Ufficio  la   Segreteria   speciale
principale per le attivita' di supporto al Segretario generale  negli
adempimenti connessi alla sicurezza interna e al segreto di Stato, in
attuazione della legge 3 agosto 2007, n. 124, nel cui ambito opera il
Centro  comunicazioni  classificate,  deputato  alla  trattazione  di
informazioni classificate per mezzo di apparati elettronici. 
  5. Nell'ambito dell'Ufficio opera, a livello dirigenziale  generale
e in raccordo funzionale con il capo dell'Ufficio, l'Ufficio studi  e
rapporti istituzionali articolato in non piu' di  tre  servizi.  Tale
Ufficio  assiste  il  Segretario  generale  nello  svolgimento  delle
funzioni istituzionali  di  supporto  al  Presidente  in  materia  di
rapporti tra Governo e confessioni religiose, nonche' in  materie  di
particolare impatto strategico sotto il profilo etico  e  umanitario.
Cura  gli  adempimenti  relativi  ai  rapporti  con  le  magistrature
amministrativa e contabile e con  l'Avvocatura  dello  Stato.  Svolge
altresi' compiti  di  studio  al  fine  di  assistere  il  Segretario
generale nello svolgimento  delle  sue  funzioni  istituzionali,  ivi
compresi i profili di carattere economico, in  ambito  internazionale
ed europeo in raccordo con le altre strutture della Presidenza. 
  6. L'Ufficio si articola in non piu' di cinque servizi e si  avvale
di un dirigente con compiti di  consulenza,  studio  e  ricerca,  con
incarico  di   livello   dirigenziale   generale,   nell'ambito   del
contingente di cui all'art. 5, comma 5, nonche' di esperti  ai  sensi
dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo. 

        
     
          
Capo IV

Strutture generali di supporto al Presidente per l'esercizio delle
funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale nonche' per
il supporto tecnico-gestionale

       
                               Art. 37 
 
 
          Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri 
 
  1. L'Ufficio di segreteria del Consiglio dei  Ministri  costituisce
la struttura di supporto che opera nell'area funzionale relativa alla
direzione ed ai rapporti con l'organo collegiale  di  Governo  ed  e'
posto alle dirette  dipendenze  del  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza-segretario del Consiglio dei Ministri. L'Ufficio  cura  la
predisposizione dei decreti relativi  alla  formazione  del  Governo,
nonche' gli adempimenti preordinati alla  convocazione  e  all'ordine
del giorno del Consiglio dei Ministri e alla relativa documentazione;
cura  altresi'  gli  adempimenti  conseguenziali  alle  deliberazioni
collegiali adottate ed  alla  predisposizione  dei  verbali,  nonche'
quelli relativi alla promulgazione delle  leggi  ed  alla  emanazione
degli  atti  normativi  deliberati  dal   Consiglio   dei   Ministri,
assicurandone  anche  la  tempestiva  pubblicazione  nella   Gazzetta
Ufficiale. 
  2. L'Ufficio si articola in non piu' di due servizi. 

        
     
          
Capo IV

Strutture generali di supporto al Presidente per l'esercizio delle
funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale nonche' per
il supporto tecnico-gestionale

       
                               Art. 38 
 
 
Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse
                                umane 
 
  1. Il Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle
risorse umane provvede alla gestione e  allo  sviluppo  professionale
del personale; alla programmazione dei fabbisogni di personale, anche
dirigenziale; alla formazione del personale della Presidenza  nonche'
ai rapporti con la Scuola superiore della  pubblica  amministrazione;
all'istruttoria per il  conferimento  degli  incarichi  dirigenziali;
alla cura degli  affari  generali  e  delle  attivita'  di  carattere
generale della Presidenza; al  supporto  organizzativo  degli  organi
collegiali, comitati  e  commissioni  operanti  in  Presidenza;  alla
elaborazione e partecipazione a  moduli  o  progetti  di  innovazione
organizzativa  e  di  gestione  delle   risorse   umane,   anche   in
collaborazione con altri Dipartimenti eIstituzioni; alla fornitura di
servizi e alla stipula di convenzioni e accordi di interesse  per  il
personale;  alla  gestione  del  contenzioso  del  lavoro,  assumendo
direttamente la difesa dell'Amministrazione in sede di  conciliazione
enei giudizi dellavoro di primo grado. Cura le relazioni sindacali ed
i  rapporti  con  I'ARAN;   cura   l'istruttoria   dei   procedimenti
disciplinari;  cura  l'organizzazione  e  la  gestione  di  eventi  e
convegni  di  interesse  per  il  personale  della   Presidenza.   Il
Dipartimento coordina,  altresi',  le  attivita'  di  rilevamento  ed
elaborazione dei dati statistici presso gli Uffici e  i  Dipartimenti
della Presidenza, nonche' l'interconnessione  al  sistema  statistico
nazionale.  Presso  il  Dipartimento  opera  l'Ufficio   del   medico
competente  che  assicura  la  sorveglianza  sanitaria  e  il   primo
soccorso, in attuazione degli  articoli  25,  41  e  45  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nell'ambito del Dipartimento opera,
con autonomia  gestionale  e  secondo  le  direttive  del  Segretario
generale e del Capo dipartimento, il servizio automezzi e  passi  che
provvede alla gestione dell'autoparco e alla sicurezza  del  servizio
di trasporto. 
  2. Il Dipartimento si articola in non piu' di cinque Uffici  e  non
piu' di tredici servizi. 

        
     
          
Capo IV

Strutture generali di supporto al Presidente per l'esercizio delle
funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale nonche' per
il supporto tecnico-gestionale

       
                               Art. 39 
 
 
               Dipartimento per le risorse strumentali 
 
  1. Il Dipartimento per le risorse strumentali  e'  la  struttura  a
supporto del Presidente  che  provvede,  in  un  quadro  unitario  di
programmazione  generale  annuale  e  pluriennale,  coerente  con  le
esigenze di funzionamento  della  Presidenza  e  compatibile  con  le
risorse finanziarie, all'approvvigionamento, alla fornitura  ed  alla
gestione di tutti i beni mobili ed immobili e dei servizi. 
  2. Il Dipartimento in particolare: provvede  all'ottimale  gestione
degli immobili in uso alla Presidenza;  alla  programmazione  e  alla
realizzazione delle opere e degli interventi manutentivi dei locali e
degli impianti ed al coordinamento degli  interventi  strutturali  ai
fini dell'applicazione della normativa concernente  la  tutela  della
salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro; predispone
e gestisce i programmi di informatizzazione della Presidenza, curando
l'analisi funzionale, la progettazione  e  la  gestione  dei  sistemi
informativi automatizzati e  di  telecomunicazione,  anche  sotto  il
profilo della sicurezza e riservatezza, con esclusione dei sistemi di
comunicazione di competenza  del  centro  comunicazioni  classificate
presso l'Ufficio  del  Segretario  generale.  Gestisce  le  emergenze
all'interno delle sedi della Presidenza.  Il  Dipartimento,  inoltre,
provvede all'analisi, alla  programmazione,  alla  gestione  ed  alla
valutazione  delle  scelte  relative  alle  esigenze   locative,   di
acquisizione di beni e servizi, anche nel settore  informatico  e  di
telecomunicazione, nonche' all'avvio e alla gestione  delle  connesse
procedure  amministrative,  ivi  comprese  quelle  di  adesione  alle
convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art.  58  della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, assicurandone  anche  il  monitoraggio  e  la  gestione
operativa quale referente unico  della  Presidenza.  Il  Dipartimento
provvede altresi' al collaudo e alla regolare esecuzione delle  opere
e degli interventi o delle prestazioni. 
  3. Al  Dipartimento  fanno  capo  le  attivita'  di  prevenzione  e
protezione ai sensi della normativa sulla  sicurezza  dei  lavoratori
sui luoghi di lavoro. 
  4. Al Dipartimento fanno capo,  in  sede  di  prima  attuazione,  i
compiti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
82, recante "Codice dell'amministrazione digitale",  come  da  ultimo
modificato  dal  decreto  legislativo  30  dicembre  2010,  n.   235,
compatibilmente con le funzioni istituzionali assegnate e le esigenze
organizzative delle singole  strutture  della  Presidenza  e  secondo
quanto previsto dai decreti di cui all'art. 2, comma 6,  del  decreto
legislativo n. 82 del 2005. 
  5. Il Dipartimento si articola in non piu' di due Uffici e  in  non
piu' di sei servizi e si  avvale  di  un  dirigente  con  compiti  di
consulenza, studio e ricerca, con incarico  di  livello  dirigenziale
generale, nell'ambito del contingente di cui all'art. 5, comma 5. 

        
     
          
Capo IV

Strutture generali di supporto al Presidente per l'esercizio delle
funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale nonche' per
il supporto tecnico-gestionale

       
                               Art. 40 
 
 
Ufficio  del   bilancio   e   per   il   riscontro   di   regolarita'
                      amministrativo-contabile 
 
  1. L'Ufficio  del  bilancio  e  per  il  riscontro  di  regolarita'
amministrativo-contabile  predispone  il  bilancio   preventivo,   le
relative variazioni ed il conto finanziario della gestione. 
  2. L'Ufficio svolge inoltre,  ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, l'attivita' connessa al controllo
della regolarita' amministrativa e contabile sui provvedimenti e  sui
titoli  di  spesa  emessi  dai  centri   di   responsabilita'   della
Presidenza. 
  3. Sulla base del disposto di cui all'art. 15, comma 4, del decreto
legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, l'Ufficio espleta, altresi', il
controllo di regolarita' amministrativa e contabile sui provvedimenti
emessi  dalla  Scuola  superiore   della   pubblica   amministrazione
(S.S.P.A). 
  4. L'Ufficio provvede  alla  registrazione  dei  relativi  impegni,
nonche' alla validazione dei titoli  di  spesa  dei  vari  centri  ed
esercita la vigilanza sui cassieri. 
  5. L'Ufficio svolge, altresi', le  funzioni  di  controllo  di  cui
all'art. 29, comma 3, lett. d), della legge 3 agosto  2007,  n.  124,
con le modalita' ivi indicate. 
  6. All'Ufficio sono trasmessi per l'annotazione tutti gli  atti  di
organizzazione e gestione.  Esso  riferisce  al  Segretario  generale
eventuali  osservazioni.   Cura   i   rapporti   con   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  relativamente  alle  variazioni  di
bilancio ed agli accrediti  a  favore  della  Presidenza,  nonche'  i
rapporti con la Corte dei conti, relativamente  ai  provvedimenti  di
competenza soggetti al controllo. 
  7. L'Ufficio si articola in non piu' di cinque servizi. 

        
     
          
Capo IV

Strutture generali di supporto al Presidente per l'esercizio delle
funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale nonche' per
il supporto tecnico-gestionale

       
                               Art. 41 
 
 
                   Ufficio onorificenze e araldica 
 
  1. L'Ufficio onorificenze e araldica ha il compito di assistere  il
Segretario generale nello svolgimento delle funzioni istituzionali di
supporto al Presidente in attuazione della legge  3  marzo  1951,  n.
178, istitutiva dell'Ordine "Al merito  della  Repubblica  Italiana";
inoltre, a norma del decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 28
gennaio 2011, cura  gli  adempimenti  connessi  all'autorizzazione  a
fregiarsi in  Italia  delle  onorificenze  cavalleresche  pontificie,
nonche' alla concessione di emblemi araldici. 
  2. L'Ufficio si articola in non piu' di un servizio. 

        
     
          
Capo IV

Strutture generali di supporto al Presidente per l'esercizio delle
funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale nonche' per
il supporto tecnico-gestionale

       
                               Art. 42 
 
 
         Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari 
 
  1. L'Ufficio per i voli di Stato, di  Governo  e  umanitari  e'  la
struttura  di  supporto  al  Presidente   per   la   disciplina,   il
coordinamento, l'autorizzazione, l'effettuazione e il  controllo  del
trasporto aereo di Stato o comunque di interesse dello Stato. 
  2.  L'Ufficio  in  particolare:  cura  le  elaborazioni  di  ordine
normativo,  amministrativo,  tecnico  e  finanziario  per  consentire
l'effettuazione del trasporto aereo di Stato, per  ragioni  sanitarie
d'urgenza  ed  umanitarie  e  per  finalita'  di  sicurezza  in  ogni
situazione geografica e temporale; studia le  esigenze  di  trasporto
aereo dell'apparato pubblico;  coordina  continuativamente  l'impiego
degli aeromobili di Stato e cura il monitoraggio  dell'andamento  del
servizio; programma ed esegue il trasporto  aereo  del  Presidente  e
delle  Autorita'  politiche  facenti  riferimento  alla   Presidenza;
provvede, d'intesa con il Ministero  dell'interno,  ai  trasferimenti
dei soggetti destinatari di dispositivi di protezione ed  interviene,
all'occorrenza, a supporto degli organismi deputati alla tutela della
sicurezza nazionale, curando, altresi', l'adozione dei  provvedimenti
di attuazione di cui agli articoli  744,  quarto  comma,  e  748  del
codice della navigazione; pianifica e dirige le operazioni  aeree  in
occasione di eventi nazionali di particolare rilevanza e complessita'
organizzativa; nell'ambito del settore di competenza cura i  rapporti
con gli Enti nazionali ed internazionali  preposti  alla  regolazione
della attivita' aeronautiche; svolge attivita'  istruttoria  ai  fini
dell'attribuzione, ai sensi dell'art. 746, quarto comma,  del  codice
della navigazione, della qualifica di volo di  Stato  ad  aeromobili,
anche privati, impiegati  per  finalita'  istituzionali  e  funge  da
Agenzia  nazionale  in  ambito  EUROCONTROL  per  la   disciplina   e
l'attribuzione delle priorita' nei flussi del traffico aereo. 
  3. L'Ufficio si articola in non piu' di un servizio. 

        
     
          
Capo IV

Strutture generali di supporto al Presidente per l'esercizio delle
funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale nonche' per
il supporto tecnico-gestionale

       
                               Art. 43 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto  sono
adottati, ove necessario, i decreti di organizzazione interna di  cui
all'articolo 4, comma1. 
  2. L'attuale organizzazione delle  strutture  generali  di  cui  al
presente decreto  resta  comunque  ferma  sino  alla  emanazione  dei
decreti di organizzazione interna di cui al comma 1. 
  3. Dalla data di emanazione del presente  decreto  e'  abrogato  il
decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  23  luglio  2002,
citato in premessa, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta
eccezione per l'art. 32, che resta in vigore fino all'emanazione  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art.  35
del presente decreto. 
  4.  Sono  abrogati  il  comma  4  dell'articolo  2,  il   comma   2
dell'articolo 3  e  l'articolo  4  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 24 novembre 2003, concernente l'organizzazione
dell'Ufficio per  il  federalismo  amministrativo,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2004. 
  5. Dalla data di emanazione del presente decreto e per  quanto  non
diversamente previsto, i richiami all'«Ufficio bilancio e ragioneria»
contenuti in disposizioni normative, provvedimenti, accordi  o  altri
atti giuridici, si intendono riferiti all'«Ufficio del bilancio e per
il   riscontro   di   regolarita'   amministrativo-contabile»   della
Presidenza. 
  6. Dal presente decreto non  derivano  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico del bilancio autonomo della Presidenza. Restano confermati gli
incarichi gia' conferiti  ai  responsabili  delle  strutture  di  cui
all'articolo 2, commi 1, 2 e 3. Sono altresi'  confermati  i  decreti
relativi  agli  Uffici  di  diretta  collaborazione  delle  Autorita'
politiche. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 1° marzo 2011 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi